Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1983, n. 4
Titolo:Integrazioni e modificazioni delle LL.RR. 6 giugno 1973, n. 12, 21 novembre 1974, n. 40, 21 novembre 1974, n. 41 e 12 marzo 1980, n. 10.
Pubblicazione:(B.u.r. 19 gennaio 1983, n. 6)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ENTI LOCALI - AUTONOMIE FUNZIONALI
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 31, l.r. 16 gennaio 1995, n. 12.

Sommario




Art. 1

Ai comuni compresi nella zona C di cui all'articolo 2 della legge regionale 6 giugno 1973, n. 12, sono aggiunti i comuni di Montecalvo in Foglia e Petriano classificati montani, in applicazione dell'articolo 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991, con deliberazione amministrativa del consiglio regionale n. 71 del 30 giugno 1982.
Ai sensi dell'articolo 5, ultimo comma, della legge regionale 6 giugno 1973 n. 12, l'elenco di comuni di cui al primo comma dell'articolo 1 dello statuto della comunità montana dell'Alto e Medio Metauro - zona C - approvato con legge regionale 21 novembre 1974, n. 41, è integrato per effetto del precedente comma e della deliberazione 30 agosto 1982, n. 19 della predetta comunità montana, con i comuni di Montecalvo in Foglia e Petriano.

Art. 2

Ai comuni compresi nella zona D di cui all'articolo 2 della legge regionale 6 giugno 1973, n. 12 è aggiunto il comune di San Lorenzo in Campo classificato montano, in applicazione dell'articolo 14 della legge regionale 25 luglio 1952, n. 991, con deliberazione amministrativa del consiglio regionale n. 61 del 7 aprile 1982.
Ai sensi dell'articolo 5, ultimo comma, della legge regionale 6 giugno 1973, n. 12, l'elenco dei comuni di cui al primo comma dell'articolo 1 dello statuto della comunità montana del Catria e del Nerone - zona D - approvata con legge regionale 21 novembre 1974, n. 40, è integrato per effetto del precedente comma e della deliberazione 13 settembre 1982 n. 63 della predetta comunità montana, con il comune di S. Lorenzo in Campo.

Art. 3

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i consigli delle comunità montane delle zone C e D sono integrati con i rappresentanti dei comuni di cui agli articoli 1 e 2, eletti con le modalità di cui all'articolo 12 della legge regionale 6 giugno 1973, n. 12.

Art. 4

L'elenco delle comunità montane di cui al primo comma dell'articolo 17 della legge regionale 12 marzo 1980, n. 10 è integrato con le comunità montane zone C e D.
Sono abrogati il primo, secondo e terzo comma dell'articolo 18 della legge regionale 12 marzo 1980, n. 10.

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Marche.