Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 9 giugno 1983, n. 13 |
Titolo: | Modificazioni alla L.R. 1 giugno 1980, n. 47 "Disposizioni sull'ordinamento dei livelli funzionali e sul trattamento giuridico ed economico dei dipendenti regionali" e alla L.R. 6 giugno 1980, n. 50 "Organizzazione amministrativa della Regione". |
Pubblicazione: | (B.u.r. 10 giugno 1983, n. 59) |
Stato: | Abrogata |
Tema: | ORDINAMENTO ISTITUZIONALE |
Settore: | AMMINISTRAZIONE REGIONALE |
Materia: | Ordinamento degli uffici e del personale |
Note: | Abrogata dall'art. 42, l.r. 15 ottobre 2001, n. 20. |
Sommario
Il contingente globale ed i contingenti dei singoli livelli funzionali del ruolo unico del personale regionale fissati nell'articolo 25 della legge regionale 6 giugno 1980, n. 50, sono così rideterminati:
- Livello I n. 5
- Livello II n. 95
- Livello III n. 85
- Livello IV n. 355
- Livello V n. 529
- Livello VI n. 340
- Livello VII n. 373
- Livello VIII n. 204
TOTALE n. 1.986
L' articolo 8 della legge regionale 6 giugno 1980, n. 50 e il punto 6 della allegata tabella "A" sono sostituiti dal seguente:
"I servizi del consiglio regionale di cui al secondo comma dell' articolo 2 della presente legge sono individuati in numero non superiore a tre.
Il consiglio regionale su proposta dell' ufficio
di presidenza e sentite le organizzazioni sindacali disciplina con apposito regolamento, così come previsto dagli articoli 14 e 15 dello Statuto regionale, l' organizzazione dei propri uffici amministrativi.
Il regolamento di cui al comma precedente provvede:
a) a determinare il numero dei servizi, nel rispetto del limite massimo fissato al primo comma del presente articolo, e le materie di competenza di ciascun servizio;
b) ad articolare i servizi in uffici;
c) a definire nell'ambito del contigente globale e per singoli livelli fissato nell'ultimo comma del presente articolo, il contingente per livelli e figure professionali da assegnare a ciascun servizio.
La proposta di regolamento prevista dal secondo comma del presente articolo è sottoposta all' esame della conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, prima dell' approvazione da parte del
consiglio regionale.
Il contingente del personale in servizio presso il consiglio regionale è fissato in numero di 125 unità di cui 17 all' ottavo livello, 17 al settimo livello, 20 al sesto, 25 al quinto, 28 al quarto livello, 10 al terzo livello, 8 al secondo livello".
Dopo il terzo comma dell' articolo 13 della legge regionale 1º giugno 1980, n. 47 è aggiunto il seguente:
"Il bando di concorso concernente posti per figure professionali specifiche del consiglio regionale e per le figure professionali 6.1, 7.1 e 8.1 riferite a posti vacanti presso lo stesso consiglio regionale è deliberato dalla giunta regionale, con le modalità di cui ai commi precedenti, in conformità con le proposte dell' ufficio di presidenza".
Dopo il terzo comma dell' articolo 16 della legge regionale 1º giugno 1980, n. 47 è aggiunto il seguente:
"Per i concorsi concernenti posti per figure professionali specifiche del consiglio regionale e per le figure professionali 6.1, 7.1 e 8.1 riferite a posti vacanti presso lo stesso consiglio regionale le designazioni di cui ai punti 1) e 2) del primo comma del presente articolo sono effettuate dalla giunta regionale in conformità con le proposte dell' ufficio di presidenza".
All' articolo 22 della legge regionale 6 giugno 1980, n. 50 dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
"Per analoghe esigenze del consiglio regionale i relativi provvedimenti di incarico sono adottati dalla giunta in conformità con le proposte dell' ufficio di presidenza".
L' articolo 23 della legge regionale 6 giugno 1980, n. 50 è sostituito dal seguente:
"Il contingente del personale da assegnare ai singoli servizi della giunta regionale, del comitato di controllo e dell' ente di sviluppo nelle Marche viene determinato - previa ripartizione per figure professionali e contestualmente per tutti i livelli - nei limiti dei contingenti numerici complessivi per ciascun livello funzionale, con deliberazione della giunta regionale.
Fino a quando non sarà provveduto con regolamento l' ufficio di presidenza determina l' articolazione in figure professionali del contingente complessivo e per livelli fissato nell' ultimo comma
del precedente articolo 8 così come modificato dall' articolo 2 della presente legge.
Il contingente dei servizi dell' ente di sviluppo nelle Marche, fissato nell' ultimo comma dell' articolo 19 della legge regionale 24 novembre 1979, n. 41, viene rideterminato nella misura di complessive 149 unità di cui 14 all' ottavo livello, 23 al settimo livello, 28 al sesto livello, 61 al quinto livello, 16 al quarto livello, 4 al terzo livello e 3 al secondo livello.
La giunta regionale, nell' ambito del livello di inquadramento, attribuisce la figura professionale a ciascun dipendente sulla base delle specifiche esperienze professionali acquisite in rapporto alla attività prevalentemente svolta.
Qualora il dipendente richieda che nell' attribuzione della figura professionale si faccia specifico riferimento:
a) alla qualifica rivestita presso l' amministrazione di provenienza;
b) alla qualifica o alla qualificazione professionale attribuita in sede di prima assunzione o di primo conferimento di incarico da parte della Regione o dell' ente di sviluppo nelle Marche;
c) alla qualificazione alla quale può ricondursi l' attribuzione del beneficio di primo inquadramento di cui all' articolo 32 della legge regionale 24 maggio 1974, n. 12;
d) al possesso della formazione culturale e professionale stabilita nella tabella "C" allegata per l' accesso alle figure profesionali, la giunta regionale può attribuire la figura professionale
richiesta purchè espressamente prevista nel provvedimento di contingentamento ed a condizione che il relativo posto risulti vacante.
L'accoglimento della richiesta e l' attribuzione di tale figura professionale comportano l' obbligo da parte del dipendente di accettare l' assegnazione agli uffici del servizio presso il quale risulta vacante il posto riferito alla figura professionale medesima.
Nel rispetto dei criteri di cui ai commi quarto e quinto del presente articolo, l' attribuzione della figura professionale ai dipendenti in servizio presso gli uffici del consiglio regionale viene disposta dalla giunta regionale su proposta dell' ufficio di presidenza".
All'ottavo comma dell'articolo 10 della legge regionale 6 giugno 1980, n. 50 le parole "in materia economica e/o giuridica" sono sostituite con le seguenti:
"in almeno uno dei seguenti settori: giuridico, economico, culturale, dell'informazione".
Ferme restando tutte le altre condizioni, la riserva dei posti messi a concorso per i dipendenti di ruolo dell'amministrazione regionale, fissata nell'articolo 91 della legge regionale 1º giugno 1980, n. 47, è stabilita come segue:
a) trentacinque per cento per tutte le figure professionali dell'ottavo livello;
b) trentacinque per cento per le figure professionali 7.2, 7.4, 7.7, 7.8, 7.11, 7.12, 7.13, 6.4, 6.9;
c) ottanta per cento per tutte le altre figure professionali diverse da quelle indicate ai precedenti punti a) e b).
Per la partecipazione al concorso ai livelli superiori, secondo le percentuali e le limitazioni stabilite nel comma precedente, da parte del personale regionale in servizio alla data del 30 settembre 1978 è sufficiente, ad eccezione per l'accesso a tutte le figure professionali dell'ottavo livello funzionale per le quali è comunque necessario il possesso del diploma di laurea e, ove previsti dall'ordinamento, specializzazione e/ o abilitazione, il possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per il posto messo a concorso, salvo che questo non sia richiesto dalla legge per la particolare figura professionale, a condizione che, alla data di esecutività del provvedimento amministrativo con cui viene bandito il concorso, tale personale sia in possesso di una anzianità complessiva nei due livelli immediatamente inferiori a quello per cui si concorre non inferiore a cinque anni.
Il personale di ruolo in possesso del diploma di laurea da alemno tre anni alla data del bando di concorso è ammesso a partecipare, limitatamente al primo concorso ed ai posti compresi nella percentuale non riservata, al concorso pubblico per l'accesso dall'esterno alle figure professionali del livello ottavo, fermo restando il contestuale possesso del titolo di studio e/o della abilitazione richiesta per ciascuna figura professionale.
Ai concorsi riservati previsti al primo comma del precedente articolo 8 è ammesso a partecipare anche il personale non di ruolo mantenuto in servizio ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 29 agosto 1980, n. 52 e dell'articolo 3 della legge regionale 3 settembre 1980, n. 53 il quale può concorrere per il posto in cui è stato mantenuto in servizio o di livello immediatamente superiore purchè in possesso del titolo di studio e/o abilitazione richiesti dalla tabella "C" allegata alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 50.
Il personale di cui al precedente comma sarà comunque inquadrato nel ruolo del personale regionale se risulterà idoneo alle prove di concorso per il posto in cui è stato mantenuto in servizio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge regionale 29 agosto 1980, n. 52 e dell'articolo 3 della legge regionale 3 settembre 1980, n. 53 in caso di inidoneità .
Al personale di cui ai precedenti commi viene attribuita dalla giunta regionale, precedentemente alla emanazione del bando di concorso, la figura professionale del livello di appartenenza.
La tabella "C" allegata alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 50 nelle sue quattro componenti: "figure professionali, accesso e mobilità verticale quadro riassuntivo", "figure professionali, accesso e mobilità verticale - quadro riassuntivo - elenco", "descrizione" e "accesso dall' esterno e mobilità verticale" è sostituita dalla tabella "C" allegata alla presente legge.
Nella tabella "A" allegata alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 50, al numero 2, i punti 2.0.22 e 2.0.23 sono sostituiti dai seguenti:
- 2.0.22 Artigianato ed industria;
- 2.0.23 Formazione professionale e problemi del lavoro.
Nella tabella "B" allegata alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 50 i punti 1.0.5, 1.0.8, 2.0.20, 2.0.22 e 2.0.23 sono sostituiti dai seguenti:
1.0.5. SERVIZIO INFORMATICA
- Ufficio gestione sistemi
- Ufficio statistiche
- Ufficio elaborazione dati
1.0.8 SERVIZIO PERSONALE
- Ufficio stato giuridico
- Ufficio trattamento economico
- Ufficio reclutamento e mobilità del personale
- Ufficio trattamenti di previdenza e quiescenza
- Ufficio sviluppo organizzativo
- Ufficio gestione ruolo nominativo regionale del personale delle UUSSLL.
2.0.20 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
- Ufficio tecnico lavori pubblici e opere marittime regionali
- Ufficio amministrativo lavori pubblici
2.0.22 SERVIZIO ARTIGIANATO E INDUSTRIA
- Ufficio artigianato
- Ufficio industria e fonti energetiche
- Ufficio pesca marittima
- Ufficio partecipazioni regionali e credito
2.0.23 SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE E PROBLEMI DEL LAVORO
- Ufficio problemi del lavoro e dell' occupazione
- Ufficio istruzione professionale
- Ufficio didattica e tecnologia educativa.
Nella tabella "B" allegata alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 50, nella parte concernente "materie di competenza dei servizi e degli uffici" sono apportate le seguenti modificazioni:
- sotto la voce "servizio informatica" viene soppressa la parte relativa all' Ufficio organizzazione e metodi;
- sotto la voce "servizio personale" viene soppressa la parte relativa all' Ufficio organizzazione, formazione e riqualificazione sostituendola con la seguente: Ufficio sviluppo organizzativo - cura le analisi del sistema organizzativo della Regione. Elabora ed attua interventi di sviluppo organizzativo, di progettazione e revisione di strutture organizzative, di configurazione di meccanismi operativi, di razionalizzazione delle procedure e del lavoro di ufficio, relativi al funzionamento del sistema regionale e dei suoi sottosistemi. Provvede alla definizione dei sistemi di gestione del personale (pianificazione e sviluppo del personale, analisi e valutazione delle mansioni, metodi di valutazione delle prestazioni e del potenziale, ecc.). Cura l' analisi per l'indiviiduazione dei fabbisogni di formazione. Elabora ed attua interventi formativi. Cura l' inserimento e l'addestramento del personale neo-assunto durante il periodo di prova. Assiste i responsabili delle unità organizzative nella valutazione delle prestazioni e del potenziale del personale;
- sotto la voce servizio "servizi sociali" - ufficio attività sociali - è aggiunta la parte seguente " adempimenti relativi alle funzioni gestionali in materia di asili nido";
- sotto la voce "servizio programmazione" il decimo comma viene soppresso;
- le voci "servizio artigianato" e "servizio formazione professionale, problemi del lavoro e industria" sono modificate in "servizio artigianato e industria" e "servizio formazione professionale e problemi del lavoro";
- sotto la voce "servizio artigianato" è aggiunta la parte seguente: Ufficio industria e fonti energetiche - compete all'ufficio l' espletamento delle attività connesse e/o strumentali all' esercizio delle funzioni sottospecificate:
- definizione delle linee programmatiche in materia di localizzazione delle imprese industriali e adempimenti tecnico-amministrativi relativi alla realizzazione di aree industriali attrezzate;
- adempimenti tecnico-amministrativi relativi alla promozione e istituzione dei consorzi industriali;
- istruttoria delle istanze attinenti gli insediamenti industriali;
- adempimenti tecnico-amministrativi relativi alla localizzazione di impianti per la produzione di energia, in collaborazione con il servizio urbanistica ed il servizio tecnico lavori pubblici;
- assistenza tecnica, finanziaria e di mercato nei confronti delle piccole imprese;
- adempimenti relativi alla agevolazione creditizia alle imprese industriali in collegamento con l' ufficio partecipazioni regionali e credito;
- adempimenti in materia di riconversione industriale, con particolare riferimento ai piani di settore, ai pareri sugli interventi di ristrutturazione, ai progetti di riconversione delle piccole e medie imprese (ex legibus 183/76 e 657/77 e zone CASMEZ);
- indirizzo, promozione, assistenza tecnica ed amministrativa in materia di inquinamento degli scarichi di impianti produttivi in collaborazione con il servizio programmazione, l'ufficio beni ambientali e adempimenti connessi alle funzioni in materia di acque minerali e termali per gli aspetti non di competenza delle UUSSLL; compete inoltre all'ufficio l' espletamento di tutte le attività inerenti le rimanenti attribuzioni regionali in materia di problemi energetici (ex lege 308/82) ed in particolare l'indirizzo, la promozione, il coordinamento ed il controllo in materia di energia e di risparmio energetico;
- sotto la voce "servizio formazione professionale e problemi del lavoro industria", è soppressa la parte relativa all' Ufficio industriale e fonti energetiche;
- sotto la voce "servizio beni e attività culturali" la parte relativa alle materie di competenza dei tre uffici nei quali si articola il servizio è soppressa e sostituita dalla seguente:
Ufficio attività e promozione culturale
- promuove e coordina le iniziative riguardanti il teatro, la musica e il cinema d'arte e di cultura nonchè le attività di educazione permanente ai sensi dell'articolo 49 del D.P.R. 616/77;
- conduce la ricognizione delle esigenze nel campo dei servizi culturali e svolge le istruttorie in ordine all' erogazione di contributi regionali;
- promuove, in accordo con i competenti uffici statali e con gli organi collegiali della scuola, iniziative di coordinamento dell' attività culturale delle istituzioni scolastiche e delle altre istituzioni pubbliche, anche con riguardo alla fruizione reciproca e collettiva dei servizi;
- tiene rapporti con le università della Regione e segue la problematica della programmazione universitaria;
- istruisce pareri sull'ordine di priorità dell'istituzione delle scuole statali, materne, elementari e secondarie ai sensi dell' articolo 46 del D.P.R. 616/77.
Ufficio musei
- cura l' espletamento di tutte le funzioni amministrative inerenti l' attuazione della legge regionale 30 dicembre 1974, n. 53 riguardanti i musei, pinacoteche e gallerie, ivi compreso lo svolgimento delle incombenze di segreteria della consulta regionale per i beni e le attività culturali; le istruttorie in ordine all' erogazione di contributi regionali e la formalizzazione dei provvedimenti amministrativi da sottoporre all' esame degli organi regionali conseguenti all'attività tecnico-scientifica del centro regionale per i beni culturali.
Ufficio biblioteche e archivi
- cura l'espletamento di tutte le funzioni amministrative inerenti l'attuazione della legge regionale 30 dicembre 1974, n. 53, riguardanti le biblioteche e gli archivi, ivi compresi lo svolgimento delle incombenze di segreteria della consulta regionale per i beni e le attività culturali, le istruttorie in ordine all'erogazione di contributi regionali e la formalizzazione dei provvedimenti amministrativi, da sottoporre all'esame degli organi regionali, conseguenti all'attività tecnico-scientifica del centro regionale per i beni culturali;
- sotto le voci "sezione autonoma di controllo di Ancona - Ascoli Piceno - Macerata - Pesaro" le parti relative all' Ufficio istruzione degli atti delle associazioni dei comuni e delle UUSSLL e all' Ufficio istruzione degli atti dei comuni, consorzi e IIPPAABB sono soppresse e sostituite dalle seguenti:
Ufficio istruzione degli atti delle associazioni dei comuni, consorzi e IIPPAABB
- svolge l' istruttoria sugli atti deliberativi adottati dalle associazioni dei comuni, dai consorzi e dalle IIPPAABB soggetti al controllo nonchè dei contratti. Procede alla formulazione delle decisioni del collegio ed in particolare delle ordinanze di chiarimento, di quelle istruttorie per l' acquisizione di ulteriori elementi integrativi di giudizio, delle ordinanze motivate di richiesta di riesame delle ordinanze di annullamento.
Ufficio istruzione degli atti dei comuni
- svolge l'istruttoria sugli atti deliberativi dei comuni soggetti al controllo, nonchè dei contratti. Procede alla formulazione delle decisioni del collegio e in particolare delle ordinanze di chiarimento, di quelle istruttorie per l' acquisizione di ulteriori elementi integrativi di giudizio, delle ordinanze motivate di richiesta di riesame e delle ordinanze di annullamento.
Il personale in servizio presso gli uffici dell'organo di controllo è alle dipendenze funzionali del comitato e delle singole sezioni autonome ai quali è assegnato, ferma restando la dipendenza organica dalla giunta regionale e l'unicità del ruolo del personale della Regione.
Gli adempimenti previsti dal primo comma dell'articolo 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181 sono affidati alla unità pluridisciplinare "organizzazione finanziaria della Regione e degli enti locali regionali" istituita con l'articolo 82 della legge regionale 11 maggio 1981, n. 11.
Le funzioni ispettive di carattere sanitario sono affidate al servizio sanità che è tenuto a comunicare all'unità pluridisciplinare di cui al comma precedente le risultanze che possono incidere sull'andamento della gestione finanziaria.
La giunta regionale disciplina le modalità di esercizio della funzione ispettiva ed individua i dipendenti regionali di ruolo dei quali il coordinatore della unità pluridisciplinare di cui al primo comma del presente articolo ed il coordinatore del servizio sanità possono avvalersi per le funzioni ispettive medesime.
La giunta regionale individua altresì il personale delle unità sanitarie locali da utilizzare, mediante comando, per gli adempimenti e le funzioni ispettive di cui al primo comma e secondo comma del presente articolo.
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.
Figure professionali, accesso e mobilità verticale - tabella c)