Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 15 luglio 1983, n. 18 |
Titolo: | Provvedimenti per la incentivazione del turismo nelle zone litoranee del territorio marchigiano. |
Pubblicazione: | (B.u.r. 20 luglio 1983, n. 77) |
Stato: | Abrogata |
Tema: | TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE |
Settore: | VIABILITA’ |
Materia: | Disposizioni generali |
Note: | Abrogata dall'art. 4, l.r. 30 luglio 1998, n. 27. |
Sommario
Per l'incentivazione e lo sviluppo del turismo regionale nella stagione estiva 1983 e per le esigenze del rapido scorrimento delle merci trasportate su strada, la Regione Marche, per i fini di interesse regionale, nei limiti e con le modalità di cui ai successivi articoli, assume a proprio carico gli oneri di pedaggio sull'autostrada A 14 relativi alla deviazione del traffico sulla tratta autostradale Porto d'Ascoli - Rimini Nord per l'anno 1983, anche con alternanze di entrate ed uscite per caselli intermedi ai due terminali suddetti, nei confronti di autotreni, autoarticolati e autosnodati.
La giunta regionale è autorizzata a stipulare, per l'anno 1983, apposita convenzione con la "Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade S.p.A." e con gli enti locali interessati alla deviazione del traffico per definire assunzione e ripartizione degli oneri, modalità di pagamento e le altre condizioni conseguenti a quanto stabilito dal precedente articolo.
L'assunzione degli oneri previsti dal precedente articolo decorre dal 4 luglio 1983 al 3 settembre 1983.
La giunta regionale è autorizzata ad assumere gli oneri di cui al primo comma nella misura del 50% dell'importo complessivo per l'anno 1983.
Per la corresponsione del concorso regionale sui pedaggi di cui agli articoli precedenti è autorizzata la spesa complessiva di L. 800 milioni per l' anno 1983.
I comuni e le amministrazioni provinciali interessate versano le quote a proprio carico, determinate sulla base della convenzione di cui al precedente articolo 2, alla tesoreria della Regione, la quale provvederà al relativo versamento alla "Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade S.p.A.".
Le somme versate dagli enti locali affluiscono al capitolo in entrata 6400016 "Quote dovute dagli enti locali per il pagamento degli oneri relativi alla deviazione del traffico pesante dalla strada statale 16 alla autostrada A 14" le cui dotazioni di competenza e di cassa sono stabilite in L. 800 milioni.
Le somme occorrenti per il pagamento delle quote a carico degli enti locali sono iscritte a carico del capitolo di spesa 7400016 "Pagamento delle quote dovute dagli enti locali per la deviazione del traffico pesante dalla strada statale 16 alla autostrada A 14" le cui dotazioni di competenza e di cassa sono stabilite in L. 800 milioni.
La giunta regionale è autorizzata a prevedere, nella convenzione di cui al precedente articolo 2, una clausola che consenta la compensazione amministrativa con quelle amministrazioni provinciali e comunali che non abbiano provveduto al pagamento delle quote di propria pertinenza, stabilite secondo i criteri di cui all' articolo 2 della L.R. 12 dicembre 1982, n. 44 e dell' articolo 2 della presente legge.
Al pagamento della spesa autorizzata per effetto del primo comma del presente articolo si provvede con lo stanziamento del capitolo n. 2222116 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1983 con la denominazione "Spese per il pagamento dei pedaggi autostradali per la deviazione del traffico pesante nella stagione estiva 1983" e con gli stanziamenti di competenza e di cassa di L. 800 milioni.
Alla copertura della spesa di L. 800 milioni si provvede mediante riduzione, per pari importo, degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1983 "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l' approvazione del bilancio recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali" - elenco n. 2, partita n. 2.
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Marche.