Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 5 agosto 1983, n. 19
Titolo:Modifiche alle leggi regionali del 23 luglio 1973, n. 18 e 9 marzo 1979, n. 13 e n. 14.
Pubblicazione:(B.u.r. 6 agosto 1983, n. 82 - ter)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ASPETTI ISTITUZIONALI
Materia:Consiglieri e assessori regionali - Sottosegretario - Gruppi consiliari
Note:Abrogata dall'art. 24, l.r. 13 marzo 1995, n. 23.

Sommario




Art. 1

La lettera e) di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 23 luglio 1973, n. 18 è sostituita dalla seguente:
"e) 65% ai consiglieri regionali."


Art. 2

La diaria mensile, di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 23 luglio 1973, n. 18, spettante ai consiglieri regionali, a titolo di rimborso spese di soggiorno, nella misura fissata dall'articolo 1 della legge regionale 9 marzo 1979, n. 13, è stabilita in lire 350.000.
La percorrenza media mensile presa a base di calcolo, per il rimborso forfettario mensile delle spese di trasporto, di cui al terzo comma dello stesso articolo 2 della legge regionale 23 luglio 1973, n. 18, nel testo risultante dall'articolo 1 della legge regionale 9 marzo 1979, n. 13 è ricalcolata in quindici volte il doppio della distanza tra il comune di residenza e il comune sede del consiglio regionale.

Art. 3

All'articolo 7 della legge regionale 23 luglio 1973, n. 18, nel testo risultante dall'articolo 4 della legge regionale 9 marzo 1979, n. 13 sono apportate le seguenti modifiche:
- al primo comma le parole "e per le altre prestazioni previste dalla presente legge" sono sostituite dalle parole "secondo le norme della presente legge";
- il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Il fondo, alimentato con i contributi di cui al successivo articolo 8, ha natura mutualistica interna ed è amministrato, per l'intera legislatura, da un comitato di amministrazione composto dall'ufficio di presidenza del consiglio integrato da un rappresentante di ciascun gruppo consiliare".


Art. 4

L' ammontare dei contributi obbligatori a carico dei consiglieri regionali, di cui alla lettera a) dell' articolo 8 della legge regionale 23 luglio 1973, n. 18, nel testo risultante dall' articolo 5 della legge regionale 9 marzo 1979, n. 13, è stabilito nella misura del 20%.

Art. 5

Tutti i consiglieri regionali sono assoggettati d'ufficio, dal giorno della corresponsione dell'indennità consiliare, al pagamento dei contributi di cui agli articoli 4 e 11, sesto comma, della presente legge.
L'amministrazione del consiglio regionale provvede a trattenere mensilmente, sull'indennità consiliare, i contributi previsti dal comma precedente ed a versare contestualmente:
a) al fondo di cui all'articolo 7 della legge regionale 23 luglio 1973, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni l'importo relativo all'articolo 4 della presente legge;
b) all'entrata del bilancio regionale dell'esercizio di competenza l'importo relativo all'articolo 11, sesto comma della presente legge con imputazione al capitolo 3007015 dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1983 che viene istituito con la seguente denominazione "Ritenute effettuate sulle competenze ai consiglieri regionali a titolo di indennità di fine mandato"; per gli anni successivi al capitolo corrispondente.

L'articolo 9 della legge regionale 23 luglio 1973, n. 18 è abrogato.

Art. 6

Salvo quanto stabilito dal successivo articolo 16 la tabella di riferimento per la determinazione dell' ammontare mensile dell' assegno vitalizio, di cui all' articolo 18 della legge regionale 23 luglio 1973, n. 18 è modificata nel modo seguente:
Accanto agli anni di contribuzione viene indicata la percentuale sull' indennità mensile lorda:
anni 5, 30%
anni 6, 34%
anni 7, 38%
anni 8, 42%
anni 9, 46%
anni 10, 50%
anni 11, 52%
anni 12, 54%
anni 13, 56%
anni 14, 58%
anni 15 e oltre 60%


Art. 7

L' età minima per maturare il diritto all' assegno vitalizio, di cui all' articolo 11 della legge regionale 23 luglio 1973, n. 18, così come modificato dall' articolo 6 della legge regionale 9 marzo 1979,
n. 13
, è elevata a 60 anni.

La corresponsione dell' assegno vitalizio può essere anticipata, su richiesta del consigliere e dopo la cessazione del mandato, fino al cinquantacinquesimo anno di età .
In tal caso, per ogni anno di anticipazione le misure dell' assegno vitalizio di cui al precedente articolo 6 sono ridotte, anche ai fini della reversibilità , in relazione al numero di anni di contribuzione maturati, nonchè al numero di anni di anticipazione, secondo la seguemte tabella:
Misura dell' assegno vitalizio ridotto in relazione agli anni di anticipazione, espressa in percentuale sull' ammontare dell' indennità prevista dal precedente articolo 1
Anni di contribuzione 1 anno 2 anni 3 anni 4 anni 5 anni
5 26% 22% 18% 14% 10%
6 30% 26% 22% 18% 14%
7 34% 30% 26% 22% 18%
8 38% 34% 30% 26% 22%
9 42% 38% 34% 30% 26%
10 47% 44% 41% 38% 35%
11 50% 47% 44% 41% 38%
12 52% 50% 47% 44% 41%
13 54% 52% 50% 47% 44%
14 56% 54% 52% 50% 47%
15 e oltre 58% 56% 54% 52% 50%

L'assegno vitalizio è usufruito, per tutto il periodo della sua spettanza, nella misura ridotta a seconda degli anni di anticipazione nelle percentuali previste all'atto dell'erogazione.

Art. 8

All'articolo 17 della legge regionale 23 luglio 1973, n. 18 così come modificato dall'articolo 11 della legge regionale 9 marzo 1979, n. 13 sono aggiunti i seguenti commi:
"L'erogazione è sospesa altresì qualora il titolare dell'assegno vitalizio diretto venga eletto dal Parlamento Europeo, al Parlamento Nazionale o ad altro Consiglio regionale; l'assegno è ripristinato con la cessazione dell'esercizio dei relativi mandati.
La disposizione di cui al precedente comma non si applica a coloro che percepiscono l'assegno alla data di entratata in vigore della presente legge".


Art. 9

L'articolo 20 della legge regionale 23 luglio 1973, n. 18, nel testo risultante dall'articolo 12 della legge regionale 9 marzo 1979, n. 13 è sostituito dal seguente:
"Le persone a favore delle quali viene erogato l'assegno vitalizio di reversibilità in caso di decesso del consigliere sono:
a) il coniuge in concorso, ove esistano, con i figli legittimi o naturali o, in mancanza di questi, con gli affiliati;
b) i figli legittimi o naturali in mancanza del coniuge;
c) gli affiliati, in mancanza dei figli legittimi o naturali;
d) gli ascendenti di primo grado legittimi o naturali e, in mancanza di questi, gli adottanti o gli affilianti, qualora non esistano altri aventi diritto secondo le disposizioni che precedono.
L'assegno vitalizio di reversibilità spetta al coniuge, purchè non divorziato o non separato giudizialmente con sentenza con la quale la separazione gli sia addebitata ai sensi dell'articolo 151 c.c. e salva in ogni caso diversa disposizione dell'autorità giudiziaria, finchè nello stato vedovile.
Per i figli legittimi o naturali si intendono quelli legittimi, legittimati, naturali riconosciuti e dichiarati giudizialmente, anche se concepiti al tempo del decesso del dante causa a termini dell'articolo 462 cc, nonchè adottati; l'assegno spetta a costoro qualora siano:
a) minori, fino al conseguimento della maggiore età;
b) maggiorenni fino al 26º anno di età purchè studenti;
c) inabili in modo permanente al lavoro, già conviventi a carico del proprio dante causa e in particolari condizioni di bisogno, accertate dal comitato di amministrazione del fondo.
Al padre, o in mancanza, alla madre l'assegno vitalizio di reversibilità spetta qualora siano di età superiore ai sessant'anni e con reddito complessivo lordo non superiore al doppio del valore minimo della pensione di vecchiaia corrisposta dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
Il diritto all'assegno vitalizio di reversibilità si estingue con il decesso delle persone che ne hanno beneficiato al momento del decesso del consigliere."


Art. 10

Le parole "Ufficio di Presidenza del Consiglio" contenute all'articolo 25 della legge regionale 23 luglio 1973, n. 18 sono sostituite dalle parole "comitato di amministrazione del fondo".

Art. 11

Ai consiglieri regionali che, dopo l' entrata in vigore della presente legge non vengono rieletti nella legislatura immediatamente successiva a quella in cui hanno esercitato il mandato, anche
nel caso in cui non abbiano ripresentato la loro candidatura, nonchè ai consiglieri regionali che cessino dalla carica nel corso della legislatura per incompatibilità o per dimissioni, viene liquidata
un' indennità di fine mandato nella misura stabilita dai commi successivi.

La misura dell' indennità è stabilita, per ogni anno di effettivo esercizio del mandato, in una mensilità dell' indennità consiliare lorda percepita dal consigliere nel corso del mese in cui si verifica la cessazione della carica, fino ad un massimo di dieci mensilità .
Ai fini del computo del periodo di mandato la frazione di anno inferiore ai sei mesi non viene computata, mentre quella superiore a sei mesi viene considerata anno intero.
Il consigliere che abbia già beneficiato della liquidazione dell' indennità di fine mandato ha diritto, nel caso di rielezione a legislature non immediatamente successive a quella per la quale ha
avuto luogo la liquidazione, alla corresponsione di una indennità per i mandati successivi, fino alla concorrenza di dieci mensilità comprese quelle tenute a calcolo per la liquidazione già percepita.

In caso di decesso del consigliere durante l' esercizio del proprio mandato l' indennità di fine mandato è erogata al coniuge non legalmente separato per sua responsabilità o, in mancanza, ai soggetti e secondo l' ordine di priorità stabilito dall' articolo 9 della presente legge.
L'onere concernente la corresponsione dell' indennità prevista dai commi precedenti è a carico del bilancio regionale e, in misura pari al 5% dell' indennità mensile lorda spettante ai sensi
dell' articolo 1, lettera e) della legge regionale 23 luglio 1973, n. 18, così come modificato dall' articolo 1 della presente legge, a carico di ciascun consigliere regionale; le ritenute operate a carico di ciascun consigliere sono versate all' entrata del bilancio regionale con imputazione al capitolo istituito ai sensi del precedente articolo 5.

E' abrogato l'articolo 27 della legge regionale 23 luglio 1973, n. 18 così come modificato dall' articolo 17 della legge regionale 9 marzo 1979, n. 13.

Art. 12

I primi due commi dell'articolo 28 della legge regionale 23 luglio 1973, n. 18, sono abrogati.
Nel terzo comma dello stesso articolo 28 della legge regionale 23 luglio 1973, n. 18 le parole "al fondo di previdenza" sono sostituite dalle seguenti "al fondo di accantonamento".
Nel quarto comma dello stesso articolo 28 della legge regionale 23 luglio 1973, n. 18 le parole "ufficio di presidenza del consiglio" sono sostituite dalle parole "comitato di amministrazione del fondo".

Art. 13

In deroga a quanto disposto dal precedente articolo 7 a favore dei consiglieri che beneficino dell'assegno vitalizio o che abbiano espletato o stiano espletando il mandato al momento dell'entrata in vigore della presente legge, è fatta salva l'applicazione dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 1973, n. 18 e sue successive modificazioni per quanto attiene all'età prevista per maturare il diritto all'assegno vitalizio.
Identico trattamento è riservato a coloro che alla stessa data abbiano chiesto di proseguire volontariamente il versamento dei contributi per completare il periodo minimo di cinque anni, e risultino averne diritto.
Ai consiglieri per i quali ricorrono le condizioni di cui ai commi precedenti non si applica la riduzione dell'assegno vitalizio stabilita dal terzo comma del precedente articolo 7.

Art. 14

A far data dall'entratata in vigore della presente legge gli assegni vitalizi diretti o di reversibilità sono ricalcolati in base alle nuove misure fissate dal precedente articolo 6.
Qualora il ricalcolo di cui al comma precedente preveda un importo inferiore a quello che sarebbe spettato in base alle norme previgenti, a favore di tutti quelli che abbiano espletato o stiano espletando il mandato al momento dell'entratata in vigore della presente legge la differenza viene mantenuta a titolo di assegno speciale, riassorbibile con i futuri aumenti dell'assegno stesso. Identico trattamento è riservato a coloro che alla stessa data abbiano chiesto di proseguire volontariamente il versamento dei contributi per completare il periodo minimo di cinque anni, e risultino averne diritto.
Per i consiglieri regionali che alla data di entrata in vigore della presente legge percepiscono l'assegno nella misura corrispondente a cinque anni di contribuzione, detto assegno resta determinato in base ai criteri ed alle modalità stabiliti dagli articoli 1 e 18 della legge regionale 23 luglio 1973, n. 18.

Art. 15

Il secondo comma dell'articolo 29 della legge regionale 23 luglio 1973, n. 18 è sostituito dal seguente:
"Ciascun consigliere è assicurato contro gli infortuni per una somma di lire 120.000.000 in caso di morte e fino a lire 160.000.000 in caso di invalidità permanente e lire 40.000 di diaria in caso di invalidità temporanea".


Art. 16

Le somme occorenti per la corresponsione dell' indennità di fine mandato sono stanziate, per l' anno 1983, a carico del capitolo 1110101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio medesimo; per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.
Ai sensi e per gli effetti dell' articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25 lo stanziamento aggiuntivo occorrente per le finalità previste dalla presente legge è determinato, per ciascun anno, con la correlativa legge di approvazione del bilancio.
Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono fronteggiati con quota parte delle assegnazioni statali a valere sul fondo comune di cui all' articolo 8 della legge 16 maggio 1970,
n. 281
e successive modificazioni ed integrazioni.


Art. 17

Gli effetti giuridici ed economici delle norme contenute nella presente legge decorrono dall'1 giugno 1983.
Per effetto dell'applicazione della presente legge, la legge regionale 23 luglio 1973, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni, assume la seguente denominazione: " Norme sulle indennità e sul fondo di accantonamento dei consiglieri della Regione Marche".