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Atto:LEGGE REGIONALE 12 agosto 1983, n. 21
Titolo:Integrazione della L.R. 23 aprile 1980, n. 23 "Provvedimenti per favorire un organico sviluppo del movimento cooperativo nei settori produttivi extragricoli e dei servizi".
Pubblicazione:(B.u.r. 20 agosto 1983, n. 86)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:COOPERAZIONE
Materia:Cooperazione extragricola
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

L'articolo 9 della legge regionale 23 aprile 1980, n. 23 è così modificato: dopo il quarto comma è aggiunto il seguente quinto comma:
"La Regione Marche può altresì concedere alle cooperative e ai consorzi di cui al primo comma e per un periodo non superiore a 3 anni di attività contributi annuali in conto interessi fino al 50% del tasso di interesse applicato per operazioni di credito, contratte per le esigenze finanziarie di gestione e per la dotazione del magazzino scorte, riconosciute ammissibili. Il concorso è concesso anche sui finanziamenti dei soci alle cooperative nei limiti di cui all'articolo 13 della legge 29 settembre 1973, n. 601. I contributi sono concessi prioritariamente alle cooperative costituitesi tra lavoratori di aziende in crisi".


Art. 2

Per la concessione delle provvidenze previste dal primo comma dell'articolo 9 della legge regionale 23 aprile 1980, n. 23 è autorizzata, per l'anno 1983, la spesa di lire 400.
Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma precedente sono iscritte a carico del capitolo 3213203 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'anno 1983 con la denominazione " Concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito effettuate dalle aziende cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi - rifinanziamento legge regionale 23 aprile 1980, n. 23, articolo 9, primo comma" con la dotazione di competenza e di cassa di lire 400 milioni;per gli anni successivi a carico del capitolo corrispondente.
Per la concessione delle provvidenze previste dal quinto comma dell'articolo 9 della legge regionale 23 aprile 1980, n. 23, è autorizzata per l'anno 1983 la spesa di lire 400 milioni.
Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma precedente sono iscritte, per l'anno 1983, a carico del capitolo 3213204 che si istituisce nello stato di previsione della spesa con la denominazione " Contributi annuali a favore di cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi per prestiti contratti per la dotazione di scorte di magazzino e per le esigenze finanziarie di gestione, nonchè sui finanziamenti dei soci, nei limiti di cui all'articolo 13 della legge 29 novembre 1973, n. 601", con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 400 milioni; per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.
Alla copertura della spesa derivante dalla presente legge si provvede:
a) per l'anno 1983, mediante utilizzazione, pari a lire 800 milioni, delle disponibilità di competenza e di cassa del capitolo 5100201 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1983 - elenco n. 3 - partita n. 5;
b) per gli anni successivi la copertura della spesa è assicurata mediante impiego delle disponibilità iscritte al capitolo 5100201 - elenco n. 2 - rubrica 3 - settore 2 - sub - settore 1 - programma 3 del bilancio pluriennale per gli anni 1983/1985 adottato con l'articolo 98 della legge regionale 18 maggio 1983, n. 10.