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Atto:LEGGE REGIONALE 18 agosto 1983, n. 27
Titolo:Celebrazioni del V Centenario della nascita di Raffaello e del V Centenario della morte di Federico da Montefeltro.
Pubblicazione:(B.u.r. 20 agosto 1983, n. 86)
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:BENI E ATTIVITA’ CULTURALI
Materia:Attività culturali – Celebrazioni
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

La Regione Marche, in attuazione dell'articolo 5 dello Statuto, nella ricorrenza del V centenario della nascita di Raffaello Sanzio e del V centenario della morte di Federico da Montefeltro, promuove, di intesa con il Ministero dei beni culturali, un programma di iniziative, da realizzarsi nel 1983- 84, volte alla conoscenza e alla divulgazione della personalità e dell'opera di Raffaello e di Federico, nonchè dell'ambiente e del tempo in cui vissero.

Art. 2

Per attuare il programma di iniziative di cui alla presente legge è costituito il "Comitato per la celebrazione del V cenetenario della nascita di Raffaello e della morte di Federico da Montefeltro".
Il comitato che ha sede presso la giunta regionale è così composto:
- dal presidente della giunta regionale o da un assessore da lui delegato, che lo presiede;
- da n. 3 consiglieri regionali eletti dal consiglio;
- dal presidente della provincia di Pesaro - Urbino, o da un assessore da lui delegato;
- dal sindaco di Urbino, o da un assessore da lui delegato;
- da n. 3 consiglieri comunali, nominati dal consiglio comunale di Urbino;
- dal rettore dell'università di Urbino, o da un suo delegato;
- dal soprintendente per i beni artistici e storici;
- dal soprintendente per i monumenti;
- dal presidente dell'accademia di Raffaello di Urbino, o da un suo delegato.

Il comitato può eleggere, nel proprio interno, un esecutivo e un vicepresidente.
All'organizzazione e attuazione dei programmi e delle attività stabiliti dal comitato di cui al primo comma del presente articolo provvede un ufficio di segreteria.
Alla scelta del personale da adibire al suddetto ufficio provvede la giunta regionale d'intesa con il comune di Urbino e con il comitato promotore.
Il presidente della giunta regionale, entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede, con proprio decreto, alla costituzione del comitato.

Art. 3

Il comitato di cui al precedetne articolo 2 promuove:
a) convegni di studi, ricerche, pubblicazioni su Raffaello e Federico, sulla loro opera, sull'ambiente storico, artistico e culturale in cui operarono;
b) mostre, anche di carattere didattico, con particolare riferimento al periodo storico del Rinascimento nelle Marche;
c) ogni altra iniziativa ritenuta opportuna per il conseguimento delle finalità previste dalla presente legge.

Il comitato nella predisposizione e attuazione dei programmi può avvalersi dell'apporto di altre regioni, nonchè della consulenza tecnico-scientifica di enti, associazioni e personalità altamente qualificate sotto il profilo storico-culturale.

Art. 4

Alla copertura delle spese per la realizzazione dei programmi si provvede, oltre che con il contributo regionale, con i fondi messi a disposizione degli enti promotori e con i contributi degli enti locali e organismi interessati alle iniziative.

Art. 5

Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata, per ciascuno degli anni 1983 e 1984, la spesa di lire 200 milioni.
Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma precedente si provvede nel modo che segue:
a) per l'anno 1983:
- quanto a lire 100 milioni, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di pari importo recata, per lo stesso anno, dall'articolo 5 della legge regionale 23 aprile 1982, n. 12;
- quanto a lire 100 milioni, mediante riduzione degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo n. 5100101 "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese di parte corrente attinenti l'esercizio di funzioni normali" (quota della partita n. 5 dell'elenco n. 2).
b) per l'anno 1984:
- mediante impiego di una quota parte della somma spettante alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni, ed ascritta al capitolo n. 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per il triennio 1983- 1985 (elenco n. 1 - rubrica n. 4 - programma 4.1.1.1).

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al primo comma del presente articolo sono iscritte:
- per l'anno 1983 a carico del capitolo n. 4112108 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio per il detto anno con la denominazione "Contributo al comitato per la celebrazione del V Centenario della nascita di Raffaello e del V Centenario della morte di Federico da Montefeltro" con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 200 milioni;
- per l'anno 1984, a carico del capitolo corrispondente.

Gli stanziamenti di competenza e di cassa dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1983 sono ridotti per gli importi controindicati:
- capitolo n. 4112107 in meno lire 100 milioni;
- capitolo n. 5100101 in meno lire 100 milioni.

Le somme di cui al primo comma del presente articolo sono versate al comitato di cui all'articolo 2. Il Comitato dovrà rimettere alla giunta regionale documentato rendiconto delle spese sostenute con i detti finanziamenti, entro 60 giorni dal termine di ciascun anno.

Art. 6

La L.R. 23 aprile 1982, n. 12 è abrogata.

Art. 7

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.