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Atto:LEGGE REGIONALE 19 agosto 1983, n. 28
Titolo:Norme per l'incremento e la tutela della fauna ittica e per la disciplina della pesca nelle acque interne.
Pubblicazione:(B.u.r. 20 agosto 1983, n. 86)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:CACCIA - PESCA - ACQUACOLTURA
Materia:Pesca - Acquacoltura
Note:Abrogata dall'art. 33, l.r. 3 giugno 2003, n. 11.

Sommario


TITOLO I Disposizioni generali
Art. 1 (Oggetto della tutela)
Art. 2 (Classificazione delle acque)
Art. 3 (Consulta provinciale per la pesca nelle acque interne)
Art. 4 (Centro di ricerca e di produzione ittiogenica)
TITOLO II Tutela ed incremento del patrimonio ittico
Art. 5 (Carta ittica)
Art. 6 (Zona di riproduzione e protezione della fauna ittica)
Art. 7 (Zone di ripopolamento e di frega)
Art. 8 (Provvedimento di urgenza per la istituzione, modificazione e revoca delle zone di ripopolamento e di frega)
Art. 9 (Zone di protezione)
Art. 10 (Catture di specie ittiche a scopo di ripopolamento)
Art. 11 (Tabellazione)
Art. 12 (Immissione di specie ittiche)
Art. 13 (Controlli sanitari)
Art. 14 (Norme per gli equilibri biologici)
Art. 15 (Divieto di pesca mediante prosciugamento dei corsi d'acqua)
Art. 16 (Secca dei corsi d'acqua e dei bacini)
Art. 17 (Strutture per la risalita del pesce)
Art. 18 (Estrazione di ghiaia e sabbia)
Art. 19 (Derivazioni di acque pubbliche)
TITOLO III Diritti esclusivi di pesca e concessioni di acquicoltura
Art. 20 (Diritti esclusivi di pesca)
Art. 21 (Cessazione delle concessioni di acquicoltura)
TITOLO IV Licenza per l'esercizio della pesca
Art. 22 (Obbligo della licenza)
Art. 23 (Rilascio della licenza)
Art. 24 (Registro dei pescatori)
Art. 25 (Durata delle licenze di pesca)
Art. 26 (Sanzioni)
Art. 27 (Sospensione e revoca)
Art. 28 (Validità delle concessione in atto)
Art. 29 (Tasse)
TITOLO V Esercizio della pesca
Art. 30 (Disciplina degli attrezzi, esche e sistemi di pesca)
Art. 31 (Dimensioni minime dei pesci)
Art. 32 (Limiti di cattura)
Art. 33 (Calendario di pesca)
Art. 34 (Posto di pesca)
Art. 35 (Distanza da osservare nell'esercizio della pesca)
Art. 36 (Gare di pesca)
Art. 37 (Precauzioni igieniche)
Art. 38 (Pesca con sistemi e mezzi vietati)
TITOLO VI Vigilanza e sanzioni
Art. 39 (Limiti di applicazione)
Art. 40 (Corsi di qualificazione ed aggiornamento per agenti ittici)
Art. 41 (Associazioni dei pescatori)
TITOLO VII Esercizio della delega
Art. 42 (Disciplina del rapporto di delega)
Art. 43 (Ripartizione dei proventi)
Art. 44 (Corresponsione alle province di somme per l'esercizio delle funzioni delegate)
TITOLO VIII Sanzioni - Procedure - Rinvio
Art. 45 (Rinvio e sequestro)
Art. 46 (Recidiva)
Art. 47 (Danneggiamento del patrimonio ittico)
TITOLO IX Disposizioni finanziarie e finali
Art. 48
Art. 49 (Abrogazione)

TITOLO I
Disposizioni generali



La fauna ittica, i crostacei, i molluschi, i ciclostomi, dei quali esistano popolazioni viventi stabilmente e temporaneamente in stato di naturale libertà nelle acque interne, fanno parte del patrimonio regionale ittico.
La Regione nell'ambito delle funzioni trasferite dal D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 e dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 promuove la protezione, l'incremento della fauna ittica, il suo riequilibrio biologico e regolamenta l'esercizio della pesca nelle acque interne.
Agli effetti della presente legge sono considerate acque interne, nei limiti stabiliti dal secondo comma dell'articolo 1 del D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, quelle pubbliche relative ai corsi d'acqua o bacini naturali ed artificiali esistenti nell'ambito del territorio regionale, nonchè quelle private direttamente comunicanti con quelle pubbliche.


Le funzioni amministrative di cui alla presente legge sono delegate alle amministrazioni provinciali secondo le modalità previste dai successivi articoli.
Nelle acque interne della regione, in considerazione dela loro modesta portata e per le loro ridotte capacità biofisiche e biologiche, che non consentono un loro sfruttamento economicamente apprezzabile, è consentito esclusivamente l'esercizio della pesca sportiva.
La pesca nelle acque interne di cui al precedente comma, comunque esercitata e per qualsiasi specie ittica, è subordinata al possesso della licenza di pesca.
Le acque interne vengono suddivise, al solo fine dell'uso degli attrezzi e dei sistemi di pesca in esse consentiti, nelle seguenti categorie:
- Categoria A: acque popolate dai salmonidi;
- Categoria B: le restanti acque.

La classificazione delle acque di cui al comma precedente è disposta dall'amministrazione provinciale competente per territorio, che provvede alla relativa tabellazione.


E' istituita presso ogni provincia la consulta provinciale per la pesca nelle acque interne.
Nella consulta, nominata dal consiglio provinciale, deve essere garantita la rappresentanza maggioritaria delle associazioni nazionali dei pescatori sportivi operanti a livello regionale nonchè delle associazioni naturalistiche nazionali, operanti a livello regionale.
La consulta è presieduta dal presidente dell'amministrazione provinciale o da un assessore delegato.
La consulta ha il compito di formulare proposte e di esprimere pareri sugli argomenti e nei casi espressamente contemplati nella presente legge.


Ai fini della riqualificazione dell'ambiente fluviale e delle specie in esso viventi, la regione può provvedere alla realizzazione di un centro regionale di ricerca e produzione ittiogenica.
TITOLO II
Tutela ed incremento del patrimonio ittico



Entro un anno a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale predispone la carta ittica della regione che deve contenere:
a) individuazione in scala 1:25.000 dei corpi idrici pubblici o collegati con acque pubbliche esistenti nell'ambito regionale, con l'indicazione della lunghezza, larghezza e portata d'acqua;
b) stato di purezza delle acque con l'indicazione delle attività maggiormente inquinanti;
c) vocazioni ittiogeniche delle acque in base alle loro caratteristiche chimico - fisiche e biologiche attuali e potenziali con l'indicazione, per le acque secondarie di categoria A, della consistenza della fauna ittica;
d) specie ittiche presenti e passate;
e) interventi atti ad incrementare la produttività.



L'incremento e la protezione del patrimonio ittico si attuano mediante la istituzione di "zone di ripopolamento e di frega" e "zone di protezione". In esse l'esercizio della pesca è vietato per il periodo di durata del vincolo.
La violazione del divieto di cui al presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 200 mila ad un massimo di lire 600 mila.


Le zone di ripopolamento e di frega vengono istituite al fine di:
a) favorire la riproduzione naturale delle specie ittiche;
b) consentire l'ambientamento, la crescita e la riproduzione delle specie ittiche immesse per il ripopolamento del corso d'acqua;
c) fornire, mediante cattura, specie ittiche per ripopolamento.

Le zone di ripopolamento e di frega sono istituite dalle province sentita la consulta di cui al precedente articolo 3.
Il provvedimento di istituzione è adottato dal consiglio provinciale nel termine massimo di 90 giorni.
L'estensione di ogni zona di ripopolamento non deve essere di regola inferiore a due chilometri misurati sull'asse del corso d'acqua, salvo diversa proposta della consulta di cui al secondo comma del presente articolo.
Le zone di cui al presente articolo hanno durata di due anni, possono essere rinnovate per periodo anche di diversa durata e possono essere istituite a rotazione su tutto il corso d'acqua interessato, a cadenza biennale nei tratti più idonei a favorire la riproduzione naturale.
Anche per i fini di cui al comma precedente, il rinnovo, la modificazione e la revoca delle zone di ripopolamento e di frega è disposto con deliberazione del consiglio provinciale sentita la consulta di cui al precedente articolo 3.


La giunta provinciale, sentita la consulta di cui al precedente articolo 3, qualora ravvisi fondati motivi di urgenza, provvede immediatamente, con propria deliberazione motivata, alla costituzione, modificazione e revoca delle zone di ripopolamento e di frega.
Il provvedimento è sottoposto alla ratifica del consiglio provinciale entro 60 giorni dall'adozione.


Il consiglio provinciale, sentita la consulta di cui al precedente articolo 3, istituisce, ai fini della tutela delle specie ittiche, zone di protezione in aree idonee.
In tali aree è vietata la pesca e la raccolta di tutte le specie di cui al precedente articolo 1.
Le violazioni di cui al secondo comma del presente articolo comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 200 mila ad un massimo di lire 600 mila oltre al ritiro della licenza di pesca per cinque anni.
La giunta provinciale, qualora ravvisi fondati motivi di urgenza, provvede alla soppressione o modificazione nelle zone di protezione sentita la consulta di cui al precedente articolo 3.
Il provvedimento è sottoposto alla ratifica del consiglio provinciale entro 60 giorni dalla adozione.


La giunta provinciale, sentita la consulta di cui al precedente articolo 3, autorizza la cattura di specie ittiche a scopo di ripopolamento delle acque pubbliche. Nel provvedimento sono determinati altresì i modi del prelievo e la destinazione del catturato.
Le catture avvengono a cura dei servizi tecnici delle province e con la partecipazione dei pescatori.
Il provvedimento è sottoposto alla ratifica del consiglio provinciale entro 60 giorni dalla adozione.


Ai provvedimenti adottati dalle amministrazioni provinciali in ordine alla istituzione, modificazione, rinnovo e revoca delle zone di ripopolamento e di frega e delle zone di protezione di cui ai precedenti articoli, è data adeguata pubblicità. Le stesse amministrazioni provinciali provvedono a delimitare le suddette zone con tabelle metalliche di colore bianco delle dimensioni minime di cm. 25 x 30, recanti in rosso la scitta "zona di ripopolamento e di frega - divieto di pesca" oppure "zona di protezione - divieto di pesca" e l'indicazione degli articoli della presente legge in base ai quali sono state istituite. Le tabelle di cui al presente articolo dovranno riportare, ogni volta si renda necessario, anche tutti i vincoli e le limitazioni previsti dai relativi atti istitutivi delle zone stesse.
Le tabelle devono essere collocate ad una distanza di circa 100 metri l'una dall'altra e comunque in modo che da ogni tabella siano visibili le due tabelle contigue.
Per l'indicazione di diveti o di delimitazioni di altra natura da istituire nelle acque regionali si osservano le modalità di cui al presente articolo.


Le immissioni di specie ittiche nelle acque pubbliche devono essere autorizzate dal presidente della provincia, sentita la consulta provinciale per la pesca nelle acque interne, e comprendono esclusivamente specie ittiche appartenenti alla fauna locale.
La immissione di specie ittiche estranee alla fauna locale può essere autorizzata, in via provvisoria ed in forma sperimentale e controllata, dalla giunta regionale.
Il provvedimento definitivo è adottato dalla giunta regionale previa valutazione, da parte di un esperto ittiologo appositamente incaricato, degli esiti degli esperimenti effettuati.
La violazione delle norme di cui al presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 200 mila ad un massimo di lire 600 mila.


Il materiale ittico proveniente da allevamenti da immettere nei corsi idrici deve essere accompagnato da certificato sanitario al fine di prevenire la diffusione di malattie infettive.
Il pesce e gli animali acquatici rinvenuti morti nei corpi idrici, o in stato fisico anormale, devono essere consegnati all'autorità sanitaria per il controllo.
Copia dei referti deve essere trasmessa alle province territorialmente competenti.
In caso di epizoozia, il presidente della provincia, su proposta del capo servizio veterinario delle U.S.L. competenti per territorio, predispone gli interventi tecnici da adottarsi a salvaguardia del patrimonio ittico.
Delle situazioni rilevate e delle decisioni assunte la amministrazione provinciale dà immediata comunicazione alla Regione e alla consulta di cui al precedente articolo 3.
La violazione della norma di cui al primo comma del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 300 mila ad un massimo di lire 900 mila.


Il consiglio provinciale, sentita la consulta di cui al precedente articolo 3, al fine di assicurare l'armonico rapporto tra le varie specie di ittiofauna o il mantenimento dell'equilibrio biologico, può disporre provvedimenti intesi a limitare o vietare la pesca di una o più specie ittiche.
Qualora si determini un eccessivo popolamento di una o più specie ittiche, il consiglio provinciale, sentita la consulta di cui al precedente articolo 3, può emanare provvedimenti intesi a ristabilire l'equilibrio biologico del patrimonio ittico.
I consigli provinciali, sentita la consulta di cui al precedente articolo 3, possono regolamentare l'esercizio della pesca, per un periodo non superiore a sei mesi, in quei tratti di corsi d'acqua precedentemente assoggettati a zone di ripopolamento e di frega ed a concessioni di piscicoltura.
La violazione delle norme di cui al presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa da un minimo di lire 100 mila ad un massimo di lire 300 mila nonchè al ritiro della licenza di pesca per un periodo di dodici mesi.


E' vietato esercitare la pesca prosciugando i corsi o i bacini d'acqua, o facendoli divergere, ovvero ingrombrandoli od occupandoli con opere, quali muri, ammassi di pietra, dighe, terrapieni, arginelli, chiuse o impianti simili, oppure smuovendo il fondo delle acque a meno che ciò non risulti indispensabile per il recupero e la savaguardia del patrimonio ittico in seguito a prosciugamenti effettuati su autorizzazione dell'amministrazione provinciale o dal personale a ciò autorizzato dalla stessa.
La violazione dei divieti dei cui al presente artiolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 200 mila ad un massimo di lire 600 mila, ed al ritiro della licenza di pesca per cinque anni, ovvero all'esclusione della concessione per pari periodo.


Chi intende svuotare o interrompere corsi d'acqua o bacini, compresi quelli privati in comunicazione con acque pubbliche, deve farne richiesta, salvo i casi di urgenza, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, al presidente della provincia competente per territorio.
Il presidente della provincia, sentita la consulta di cui al precedente articolo 3, concede la relativa autorizzazione prevedendo in essa le condizioni per la salavaguardia e per il recupero della ittiofauna e sue immissioni in acque fluenti nonchè per il successivo ripopolamento del corso posto in secca da eseguirsi a spese del richiedente. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al versamento da parte del richiedente di una somma a titolo cauzionale da determinarsi di volta in volta, a garanzia dell'obbligo di ripopolamento.
Nel tratto dei corsi d'acqua e nei bacini posti in asciutta totale o parziale la pesca è proibita per tutta la durata dell'asciutta.
Il pesce eventualmente rimasto nel corso d'acqua pubblico o in quello privato le cui acque sono direttamente comunicanti con quelle pubbliche deve essere recuperato ed immesso, a spese di chi effettua il prosciugamento, in acque pubbliche, con le modalità prescritte dal secondo comma del presente articolo e sotto il controllo del personale di vigilanza e di pescatori incaricati.
Nei casi di urgenza determinati da calamità naturali, o da guasti alle opere che possono provocare gravi danni, il titolare del permesso, quando è costretto ad interrompere i corsi d'acqua o bacini, deve darne immediata comunicazione alla provincia territorialmente competente.
Le violazioni del primo e del secondo comma del presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 300 mila ad un massimo di lire 900 mila.
La violazione del terzo comma del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa da un minimo di lire 200 mila ad un massimo di lire 600 mila.


I progetti delle opere di interesse pubblico o privato che vadano ad occupare del tutto o in parte il letto dei fiumi e torrenti devono prevedere la costruzione di strutture idonee a consentire la risalita del pesce per il mantenimento dell'equilibrio biologico delle specie ittiche presenti.
Qualora sia accertata l'impossibilità tecnica della realizzazione delle strutture idonee alla risalita del pesce, chi esegue l'opera di sbarramento è tenuto ad effettuare interventi di ripopolamento ittico le cui modalità ed entità saranno di volta in volta determinate dal presidente della provincia territorialmente competente sentita la consulta di cui al precedente articolo 3.
Ad analogo obbligo ittiogenico soggiace il titolare di opere di sbarramento esistenti non munite di idonee strutture per la risalita del pesce allorchè si attui la procedura di rinnovo delle relative concessioni sussistendo la comprovata impossibilità tecnica di realizzazione delle strutture di risalita.
Chi non ottempera agli obblighi di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 3 milioni ad un massimo di lire 9 milioni.


E' vietata l'estrazione di materiali sabbiosi e ghiaiosi nelle zone di ripopolamento e di frega istituite a norma della presente legge e nelle loro vicinanze.
A tale scopo il presidente della provincia dà comunicazione del provvedimento istitutivo della zona di cui al precedente alla giunta regionale ed al comune territorialmente competente.
Lo scarico delle acque di lavaggio di materiali sabbiosi e ghiaiosi lavorati negli impianti di estrazione e frantumazione deve avvenire previa decantazione dei fanghi in sospensione a norma della legge 10 maggio 1976, n. 319 e secondo le modalità fissate dalla provincia.
Salvo le sanzioni previste dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, la violazione delle norme di cui al presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 2 milioni ad un massimo di lire 6 milioni.


Le bocche di presa delle derivazioni di acque pubbliche devono essere munite di doppie griglie fisse aventi, tra barra e barra, una luce di mm. 5 allo scopo di impedire il passaggio di pesce.
L'autorità competente al rilascio delle concessioni di derivazione d'acqua provvede, ad integrazione delle prescrizioni di cui al precedente comma, ad emanare norme disciplinari a tutela della fauna ittica, compreso l'eventuale onere della immissione annuale di specie ittiche a spese del concessionario.
Copia delle concessioni e dei disciplinari sono trasmessi alle province territorialmente competenti.
Il presidente della provincia, accertata la mancata osservanza da parte del concessionario delle norme per la tutela della fauna ittica, richiede agli uffici che hanno rilasciato la concessione, la revoca della stessa e l'immediata sospensione delle derivazioni.
Ferme restando le sanzioni previste dalle vigenti norme in materia di concessione di acque pubbliche, l'utilizzo abusivo delle acque stesse è soggetto alla sanzione amministrativa da un minimo di lire 500 mila ad un massimo di lire 1,5 milioni.
TITOLO III
Diritti esclusivi di pesca e concessioni di acquicoltura



I diritti esclusivi di pesca esercitati da privati, enti od associazioni in virtù delle leggi dello stato in laghi, fiumi, torrenti, canali ed in genere in ogni acqua pubblica della regione ed in atto alla data di entrata in vigore della presente legge permangono fino alla loro scadenza. Le funzioni amministrative connesse sono esercitate dalle province. E' fatto obbligo, a chi intende continuare ad esercitare tali diritti, di richiederne il riconoscimento alla provincia territorialmente interessata entro e non oltre sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge esibendo pena la decadenza i documenti attestanti la titolarità dei diritti stessi.


Le concessioni di acquicoltura in acque pubbliche previste dall'articolo 11 del testo unico dell'8 ottobre 1931, n. 1604 modificato con R.D.L. 11 aprile 1938 n. 1183, e quelle in atto alla data di entrata in vigore della presente legge cessano alla data di loro scadenza.
Possono essere prorogate soltanto le concessioni di acquicoltura che si esercitano su acque pubbliche derivate ai sensi del precedente articolo 19; alle stesse condizioni possono essere assentite nuove concessioni di acquicoltura.
TITOLO IV
Licenza per l'esercizio della pesca



L'esercizio della pesca nelle acque interne è subordinato al possesso della licenza valida su tutto il territorio nazionale.
Non sono tenuti all'obbligo della licenza gli addetti agli impianti di piscicoltura nell'esercizio dell'attività praticata nell'ambito degli impianti stessi nonchè il personale degli enti pubblici autorizzato dalla amministrazione provinciale a catturare esemplari di pesca per scopi scientifici.
I minori degli anni dodici non sono soggetti alla licenza e possono praticare la pesca con la canna munita anche di mulinello e armata con uno o, ove consentito, con più ami. Gli stessi possono esercitare la pesca solo se accompagnati da persona maggiorenne in possesso di licenza di pesca, la quale è responsabile del loro operato.
In caso di deterioramento o smarrimento della licenza, il titolare può ottenere il duplicato dimostrando di aver provveduto alla denuncia dell'avvenuta perdita all'autorità di pubblica sicurezza.
La licenza di pesca, di tipo unico, consente l'esercizio della pesca nei limiti e nel rispetto della presente legge.
Agli stranieri o cittadini italiani residenti all'estero che ne facciano richiesta con le modalità previste dal successivo articolo 23, è previsto il rilascio di un permesso di pesca della durata massima di mesi sei valido soltanto nel territorio regionale.


Il richiedente la licenza di pesca deve presentare domanda in carta legale all'amministrazione provinciale nel cui territorio risiede, corredata dell'attestazione dei versamenti delle prescritte tasse di concessione regionale, nonchè , per il mimore degli anni 18, dell'atto di assenso di chi esercita la potestà dei genitori o la tutela.
La licenza è rilasciata su modello predisposto dalla giunta regionale contenente i seguenti dati: cognome e nome, data e luogo di nascita, indirizzo e professione.


Presso le amministrazioni provinciali è tenuto un registro dei titolari della licenza di pesca nelle acque interne, debitamente numerato, timbrato e firmato dai rispettivi presidenti.
Nel registro di cui al comma precedente sono riportati i dati contenuti nella licenza di pesca, le infrazioni alle leggi sulla pesca commesse dal titolare della licenza nonchè i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, i possibili giudizi di opposizione e le conseguenti pronuncie definitive.
Le amministrazioni provinciali sono tenute a comunicare alla giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno, il numero delle licenze rilasciate, specificando se trattasi di prima concessione o di rinnovo, nonchè i dati di cui alla licenza di pesca.


La licenza di pesca ha la durata di cinque anni a partire dal giorno di rilascio.
Prima della scadenza i titolari delle licenze possono presentare istanza di rinnovo in carta legale corredando la stessa dell'attestazione del versamento delle prescritte tasse di concessione regionale.


Fatte salve le sanzioni previste in materia tributaria dalla legislazione regionale, chiunque eserciti la pesca senza la licenza prescritta dalla presente legge, ovvero con licenza scaduta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 50 mila ad un massimo di lire 150 mila; in caso di recidiva alla sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 300 mila ed alla sospensione della concessione della licenza per mesi dodici.
Incorre nella stessa sanzione colui il quale, pur avendo conseguito la licenza, ne è momentaneamente sprovvisto e non la esibisce alla amministrazione provinciale competente per territorio entro il termine di giorni sette.


Il presidente della provincia esercita il potere di sopensione, di revoca o di esclusione definitiva dalla concessione della licenza di pesca nei casi previsti dalla presente legge e con le modalità previste dalla legge regionale 23 agosto 1977, n. 31.


Le licenze di pesca rilasciate dalle amministrazioni provinciali anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, conservano efficacia sino alla loro ascadenza.


Il titolare della licenza di pesca deve corrispondere la tassa di concessione regionale nella misura prevista dalla legge regionale vigente.
Il versamento della tassa annua deve essere effettuato per ogni anno di validità della licenza successivo a quello del rilascio.
Qualora durante un intero anno di validità della licenza non si eserciti la pesca, la tassa non è dovuta.
Le ricevute dei versamenti sono parti integranti della licenza di pesca.
Le amministrazioni provinciali possono richiedere all'interessato il rimborso delle effettive spese di stampa delle licenze nonchè di quelle postali.
TITOLO V
Esercizio della pesca



Nelle acque di categoria A la pesca può essere esercitata soltanto con una canna, con o senza mulinello, con lenza armata con un solo amo.
E' consentita la pesca al lancio con esca artificiale con moschera o camolera, con massimo di tre ami.
Ai soli effetti della pesca del gambero è consentito l'uso, per ogni pescatore, di due piccoli bilancini aventi un diametro massimo di centimetri cinquanta e la cui rete, perfettamente tesa sul cerchio metallico di base, deve avere una maglia non inferiore a mm. 16.
Nell'esercizio della pesca nelle acque di categoria A sono proibiti l'uso e la detenzione della larva di mosca carnaria (bigattino); è altresì vietata ogni forma di pasturazione.
Nelle acque di categoria B la pesca può essere esercitata con:
a) un massimo di due canne, con o senza mulinello, collocate entro uno spazio di metri cinque, con lenza armata con non più di due ami ognuna. E' consentita la pesca al lancio con esca artificiale, con moschera o camolera, con un massimo di tre ami;
b) una mazzangola o "mazzacchera" con o senza amo, per la esclusiva cattura dell'anguilla;
c) una bilancia avente per lato massimo della rete la misura di metri uno e cinquanta, montata su asta di manovra. Nelle acque di categoria B, ferme restando le eccezioni appresso indicate, sono consentite tutte le esche naturali ed artificiali, vie o morte, nonchè qualsiasi pasturazione.

L'uso della bilancia è proibito nei seguenti casi:
1) guadando o ranzando;
2) quando lo specchio d'acqua è infeiore a metri tre di ampiezza;
3) nel periodo primo maggio - trenta settembre.

Nelle acque di categoria B, ferme restando le eccezioni appresso indicate, sono consentite tutte le esche naturali ed artificiali, vie o morte, nonchè qualsiasi pasturazione.
In tutte le acque interne della regione oltre al divieto di uso di mezzi e di sostanze non consentite dalla legislazione in materia di pesca, sono permanentemente vietati:
- la pesca con le mani;
- la pesca a strappo;
- la pesca subacquea;
- l'uso del sangue solido e liquido, comunque manipolato.

L'uso del guadino è consentito esclusivamente come mezzo ausiliario per il recupero del pesce allamato.
La violazione di ciascuna delle norme di cui al presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa da un minimo di 50 mila ad un massimo di lire 150 mila.


E' vietata la cattura e il commercio di esemplari delle seguenti specie ittiche aventi lunghezza inferiore a quelle appresso indicate: trote cm. 22 trote di lago cm. 30 salmerino cm. 25 coregone cm. 30 temolo cm. 25 luccio cm. 30 barbo cm. 20 cavedano cm. 18 carpa cm. 30 tinca cm. 25 persico trota cm. 25 persico reale cm. 15 anguilla cm. 25 cefalo cm. 20 cheppia cm. 18 gambero cm. 7.
Le misure di cui sopra vanno rilevate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale, quella del gambero dall'apice del rostro all'estremità del telson (coda).
La violazione delle norme del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 50 mila ad un massimo di lire 150 mila più lire 10 mila per ogni capo pescato al di sotto della misura prescritta.


Le acque interne della regione sono sottoposte a regime gratuito di pesca controllata con limitazioni di capi catturabili.
Per ogni giornata di pesca ciascun pescatore non può catturare più di otto salmonidi comprendenti un massimo di due temoli.
La violazione della norma di cui al comma precedente è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 50 mila ad un massimo di lire 150 mila più lire 10 mila per ogni pesce catturato in eccedenza.


E' vietata la pesca delle seguenti specie ittiche nei periodi appresso indicati:
- trote di tutte le varietà (da un'ora dopo il tramonto della prima domenica di ottobre ad un'ora prima dell'alba dell'ultima domenica di febbraio);
- salmerino (da un'ora dopo il tramonto della prima domenica di ottobre ad un'ora prima dell'alba dell'ultima domenica di febbraio);
- coregone (15 dicembre - 15 gennaio);
- temolo (1º marzo - 31 maggio);
- luccio (15 febbraio - 15 marzo);
- capra, tinca (1º giugno - 30 giugno);
- persico trota (1º maggio - 15 giugno);
- persico reale (1º aprile - 31 maggio);
- cheppia (15 maggio - 15 giugno);
- gambero (1º aprile - 30 giugno).

I divieti di cui sopra, a eccezione di quelli riguardanti le trote e i salmerini espressamente indicati, iniziano alle ore 12 del giorno sopra indicato e terminano alle ore 12 dell'ultimo giorno.
Nelle acque di categoria A è vietata ogni forma di pesca, di qualsiasi specie ittica, per tutto il periodo di divieto di pesca della trota.
In tutte le acque della regione l'esercizio della pesca è consentito da un'ora prima della levata del sole a un'ora dopo il tramonto.
Ai soli fini della cattura dell'anguilla la giunta provinciale può consentire la pesca notturna indicando preventivamente i tratti dei corsi d'acqua dove è possibile detta pesca.
La violazione di ciascuna delle norme di cui al presente articolo è soggetta alla sanzione amminitrativa da un minimo di lire 100 mila ad un massimo di lire 300 mila.


Il posto di pesca spetta al primo occupante.
Nelle acque di categoria A è fatto divieto di accedere al posto di pesca e alle immediate adiacenze fino ad un'ora prima della levata del sole.
Il primo occupante in esercizio di pesca ha il diritto che i pescatori sopraggiunti si pongano ad una distanza di almeno cinque metri in linea d'aria a monte, a valle, sul fronte e a tergo.
La violazione di cui al presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 20 mila ad un massimo di lire 60 mila.


E' fatto divieto di esercitare la pesca collocandosi sopra ponti, viadotti e passerelle comunque realizzati, nonchè sopra le opere di sbarramento totale o parziale del corso d'acqua.
E' altresì vietato di esercitare la pesca da una distanza inferiore a 40 metri, a monte e a valle, dalle dighe munite di dispositivi atti a far defluire acqua immediatamente a valle con esclusione di semplici traverse a stramazzo.
La stessa distanza deve essere mantenuta dalle opere realizzate per consentire la risalita del pesce. La distanza di cui sopra è riferita al pescatore ed ai relativi attrezzi.
La violazione delle norme di cui al presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 50 mila ad un massimo di lire 150 mila.


Le associazioni regionali e nazionali dei pescatori sportivi possono effettuare gare di pesca richiedendo preventivamente apposita autorizzazione alle amministrazioni provinciali competenti per territorio.
Le amministrazioni provinciali, sentita la consulta di cui al precedente articolo 3, con l'intervento di un rappresentante di ogni comune interessato, entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno, stabiliscono i tratti dei corsi d'acqua nei quali possono effettuarsi le gare e rilasciano, sulla base delle richieste pervenute entro lo stesso termine, il prescritto nulla - osta indicando le modalità per l'uso del campo di gara.
Nei tratti dei corsi d'acqua appartenenti alla categoria B, prescelti per tali manifestazioni e per il solo periodo in cui essere si svolgono, non si applicano i divieti riguardanti le esche e le pasturazioni e le altre limitazioni disposte eccezione fatta per le misure minime riguardanti i salmonidi, il barbo, la carpa, il luccio, il persico reale, il persico trota e la tinca.
Nei tratti dei corsi d'acqua appartenenti alla categoria A, prescelti per le gare e per il solo periodo in cui essere si svolgono, non si applica la limitazione del numero delle catture nel caso che i tratti medesimi vengano preventivamente ripopolati con soggetti adulti di trota.
Copia del verbale di semina, controfirmata da due guardiapesca provinciali, dovrà essere trasmessa all'amministrazione provinciale competente.
Il campo di gara viene chiuso alla libera pesca e concesso alle società organizzatrici, con l'autorizzazione del presidente della amministrazione provinciale, a partire dalle ore 24 del giorno precedente l'inizio della manifestazione sino al termine della stessa per le acque di categoria B e a partire dalle ore 0 del giorno precedente per le acque di categoria A.
E' vietata la reimmissione di pesce morto nei corsi d'acqua e nei bacini.
La violazione di ciascuna delle norme di cui al presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa da un minimo di lire 100 mila ad un massimo di lire 300 mila.


E' fatto divieto di abbandonare esche, pasture, pesci e altro materiale lungo la sponda, sui greti ed in genere nell'alveo dei corsi d'acqua e dei bacini.
E' altresì vietato gettare e depositare nei luoghi di cui al comma precedente rifiuti di qualsiasi natura e provenienza.
La violazione delle norme di cui al primo comma è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 20 mila ad un massimo di lire 60 mila, quella relativa al secondo comma da un minimo di lire 300 mila ad un massimo di lire 900 mila.


E' vietato esercitare la pesca con la dinamite e con altro materiale esplosivo, nonchè con l'uso della corrente elettrica ovvero gettando od infondendo nelle acque materiale atto ad intorbidire, stordire od uccidere i pesci e gli altri animali acquatici.
E' altresì vietata la raccolta degli animali così storditi od uccisi.
Fatte salve le pene previste dalle altre disposizioni di legge, la violazione delle norme di cui al primo comma del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa da un minimo di lire 300 mila ad un massimo di lire 900 mila oltre al ritiro della licenza di pesca per la durata di cinque anni, disposto con provvedimento definitivo da parte dell'amministrazione provinciale competente.
La violazione delle norme di cui al secondo comma del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa da un minimo di lire 30 mila ad un massimo di lire 90 mila.
TITOLO VI
Vigilanza e sanzioni



La vigilanza sull'applicazione delle leggi sulla pesca e sull'accertamento delle infrazioni è affidata alla province che vi provvedono mediante apposite guardie ittiche e agenti venatori dipendenti dalle province, nonchè agli ufficiali e guardie del corpo forestale, alle guardie addette ai parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agli agenti di polizia giudiziaria, alle guardie comunali, forestali e campestri.
La vigilanza è altresì affidata alle guardie volontarie appartenenti alla federazione italiana della pesca sportiva ed alle altre associazioni piscatorie, protezionistiche e naturalistiche nazionali riconosciute, alle quali sia conferita la qualifica di guardia giurata ai sensi delle norme sulla legge di pubblica sicurezza.
Le guardie volontarie le quali accertino, anche a seguito di denunzia, violazione delle leggi sulla pesca, redigono verbali di riferimento, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del trasgressore, e li trasmettono alle province e per conoscenza all'ente da cui dipendono.
Gli agenti di cui al presente articolo, oltre alla vigilanza sulla pesca, svolgono i seguenti compiti:
a) la vigilanza per la tutela della flora ai sensi delle leggi regionali 22 febbraio 1973, n. 6 e 30 dicembre 1974, n. 52;
b) la vigilanza sulla utilizzazione delle acque di cui all'articolo 7 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775;
c) la vigilanza sulle disposizioni di legge riguardanti le opere idrauliche di cui agli articoli 93, 95 e 97 del T.U. 25 luglio 1904, n. 532;
d) la vigilanza contro gli incendi delle piantagioni arboree lungo i corsi d'acqua in collaborazione con il corpo forestale;
e) la vigilanza contro gli inquinamenti delle acque superficiali per versamenti non autorizzati di materie e liquiami di risulta da lavorazioni industriali, da attività zootecniche intensive o da altre attività.

Nei casi previsti dalle lettere b), c) ed e) l'agente segnala il fatto al comando o alle amministrazioni pubbliche da cui dipendono gli agenti istituzionalmente preposti al settore, a cui spetta in ogni caso provvedere alla compilazione del relativo processo verbale di accertamento.


La Regione promuove annualmente corsi di preparazione ed aggiornamento per gli agenti ittici nell' ambito del piano annuale della formazione professionale di cui alla legge 23 agosto
1976, n. 24
.

Le materie oggetto dei corsi riguardano particolarmente la legislazione sulla pesca, sulla protezione della fauna ittica e sulla tutela delle acque e dell'ambiente in generale.
I soggetti che aspirano all'abilitazione e alla nomina a guardia giurata volontaria debbono aver frequentato con esito positivo uno speciale corso di addestramento promosso dalla Regione ai sensi dei commi precedenti.
La federazione italiana della pesca sportiva e le altre associazioni piscatorie e naturalistiche, di cui al successivo articolo 41, per ottenere l'autorizzazione allo svolgimento dei corsi debbono inoltrare domanda all'ente delegato, corredata dal programma di svolgimento dei corsi.



Agli effetti della presente legge sono considerate associazioni piscatorie quelle nazionali operanti a livello regionale e che oltre ai compiti loro affidati dalla presente legge provvedono:
a) ad organizzare i pescatori e a tutelare i loro interessi;
b) a promuovere e diffondere fra i pescatori una coscienza consapevole delle esigenze di difesa della fauna ittica e degli ambienti naturali anche a mezzo di adeguate iniziative ed interventi;
c) a collaborare, nel campo tecnico-organizzativo della pesca, con gli organi dello stato, delle regioni e degli enti locali;
d) a proporre alle autorità di pubblica sicurezza il riconoscimento degli agenti di vigilanza;
e) a curare l'aggiornamento professionale degli agenti di vigilanza;
f) a promuovere interventi diretti nei settori della vigilanza e del ripopolamento.

TITOLO VII
Esercizio della delega




Nell'esercizio delle proprie funzioni previste dalla presente legge, la Regione consulta le associazioni regionali della pesca sportiva e altri soggetti interessati.

Nel corso del rapporto di delega il presidente della giunta regionale emana direttive riguardanti le funzioni regionali delegate con la presente legge, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 59 dello Statuto regionale.
Le direttive sono pubblicate nel bollettino ufficiale della regione.
In caso di inerzia degli enti delegati, la giunta regionale può invitare gli stessi a provvedere entro congruo termine, decorso il quale al compimento del singolo atto provvede direttamente la giunta stessa.
La revoca delle funzioni delegate con la presente legge è ammessa per legge nei confronti di tutti i soggetti delegati.
La revoca nei confronti del singolo delegatario è ammessa, sempre per legge, nei soli casi di persistente e grave violazione della legge e delle direttive regionali.
Gli enti delegati debbono, nell'emanazione degli atti concernenti funzioni delegate con la presente legge, fare espressa menzione della delega di cui sono destinatari.
Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate hanno carattere definitivo.
La Regione e gli enti delegatari sono tenuti a fornirsi reciprocamente e a richiesta, informazioni, dati statistici e ogni elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.


I proventi derivanti dalle tasse sulle concessioni regionali in materia di pesca sono ripartiti annualmente come appresso:
- 10% alla Regione per i compiti di istituto di cui alla presente legge;
- 70% alle province per l'esercizio delle funzioni di cui al successivo articolo 44;
- 20% alle associazioni di cui al precedente articolo 41 esistenti nella regione, in proporzione al numero dei loro iscritti regolarmente muniti di licenza di pesca e alle iniziative realizzate ai sensi dei precedenti articoli 40 e 41. A tale scopo, le stesse associazioni sono tenute a presentare alla giunta regionale una dettagliata relazione sulle attività svolte.



La quota parte dei proventi assegnata alle province dall'articolo precedente è destinata per l'esercizio delle funzioni delegate ed in particolare per le seguenti attività :
a) vigilanza;
b) ripopolamento;
c) organizzazione generale del settore ittico e spese per attività ed iniziative previste dalla presente legge.

Le somme introitate dalla provincia non possono essere utilizzate per scopi diversi da quelli sopra indicati.
La provincia, entro il 31 marzo di ciascun anno, è tenuta a presentare alla giunta regionale una relazione illustrativa e la certificazione delle spese sostenute nell'anno precedente assieme al rendiconto delle spese effettuate con i fondi assegnati ai sensi del presente articolo.
TITOLO VIII
Sanzioni - Procedure - Rinvio



Per quanto non previsto dalla presente legge per le procedure di applicazione delle sanzioni amministrative si osservano le norme previste dalla legge regionale 27 febbraio 1980, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le funzioni inerenti l'irrogazione delle sanzioni amministrative sono delegate alle province.
I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono integralmente devoluti alle amministrazioni provinciali a titolo di finanziamento per l'esercizio delle funzioni delegate.
Le norme della legge regionale 23 agosto 1977, n. 31, in contrasto con le disposizioni della presente legge, sono abrogate.
Il sequestro degli strumenti o mezzi impiegati per le violazioni soggette alle sanzioni amministrative di cui alla presente legge nonchè la confisca del pescato sono ammessi soltanto nei casi in cui l'esercizio della pesca viene esercitato mediante attrezzi e sistemi non contemplati dalla presente legge.
Nel caso di pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa ai sensi della legge regionale 27 febbraio 1980, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni, gli attrezzi ed i mezzi di pesca sequestrati, ove non si dia luogo alla proposta di revoca o di esclusione definitiva dalla concessione della licenza, sono restituiti al legittimo proprietario previa dimostrazione dell'estinzione della sanzione amministrativa.
Il pescato confiscato è destinato gratuitamente ad enti di assistenza.


In caso di accertata recidiva, oltre alle relative sanzioni, è disposto il ritiro della licenza di pesca per un periodo di 12 mesi, ove non diversamente stabilito dalla presente legge.


Chiunque danneggi il patrimonio ittico con l'inquinamento dei corpi idrici o per altra causa ivi compresa la inosservanza delle norme di cui ai precedenti articoli 16, 18 e 19, fatte salve le relative sanzioni amministrative, è tenuto al risarcimento del danno, che verrà valutato dall'amministrazione provinciale sentita la consulta di cui al precedente articolo 3.
La relativa somma introitata dalla provincia deve essere reimpiegata per il ripopolamento del corpo idrico danneggiato e per opere di riqualificazione dell'ambiente fluviale danneggiato.
In caso di rifiuto o di inadempienza, la provincia conviene in giudizio il responsabile del danno provocato.
TITOLO IX
Disposizioni finanziarie e finali


Art. 48

I proventi delle tasse di concessione regionale in materia di pesca affluiscono all'apposito capitolo che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione delle entrate con la denominazione "Proventi delle tasse di concessione regionale in materia di pesca" e, per gli anni successivi, ai capitolo corrispondenti.
Per l'attuazione degli interventi prevista dalla presente legge, l'autorizzazione e la determinazione dell'entità delle spese relative alle seguenti iniziative sono disposte annualmente con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci:
a) la divulgazione della normativa per la disciplina sulla pesca e per la attuazione di iniziative volte alla tutela dell'ambiente fluviale e delle specie in esso viventi di cui al precedente articolo 1;
b) studi, ricerche e sperimentazioni nel settore della pesca nelle acque interne previsti dai precedenti articoli 4 e 12;
c) organizzazione e svolgimento di corsi di qualificazione e aggiornamento previsti dal precedente articolo 40;
d) erogazione alle associazioni di pescatori sportivi di contributi finanziari per interventi attinenti all'attività della pesca sportiva nonchè alle province per interventi di ripopolamento, per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi, per l'impiego di guardie giurate e per gli altri interventi previsti dal precedente articolo 41;
e) erogazione alle province delle somme occorrenti per il finanziamento delle spese per l'esercizio delle funzioni alle stesse delegate per effetto dei precedenti articoli 43 e 44.

L'ammontare delle autorizzazioni di spesa previste dal comma precedente non può superare annualmente l'ammontare dei proventi di cui al primo comma del presente articolo, accertati alla data del 30 settembre dell'anno precedente quello cui il bilancio si riferisce.
Le spese di cui ai precedenti articoli 43 e 44 sono dichiarate obbligatorie.


La legge regionale 18 maggio 1978, n. 12, è abrogata.