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Atto:LEGGE REGIONALE 25 agosto 1983, n. 29
Titolo:Indirizzi programmatici ai comuni per la predisposizione dei piani di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali e riviste.
Pubblicazione:( B.U. 31 agosto 1983, n. 90 )
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:COMMERCIO
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 100, l.r. 10 novembre 2009, n. 27.

Sommario





La Regione definisce con la presente legge gli indirizzi programmatici per la determinazione da parte dei comuni dei piani di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali e riviste, in armonia con i principi stabiliti dall'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416.


Nella determinazione dei piani di localizzazione di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416, i comuni, al fine di incrementare la diffusione e di realizzare l'economica gestione della distribuzione, devono perseguire i seguenti obiettivi:
- l'adeguamento del numero delle rivendite e l'ampliamento, ove possibile, delle superfici di vendita;
- il contenimento dei costi di distribuzione e dei costi di gestione delle rivendite;
- un'adeguata articolazione della rete di vendita nel territorio comunale, anche in funzione della facilità di accesso per gli utenti.



Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni sono tenuti a predisporre un piano di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali e riviste che indichi, nell'ambito del proprio territorio, le esigenze di nuovi punti di vendita o di trasferimento di quelli esistenti.
Il piano è assunto previa consultazione delle associazioni più rappresentative a livello nazionale degli editori e dei distributori, delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale dei rivenditori, nonchè delle altre categorie che ne facciano richiesta.
Al fine della predisposizione del piano di localizzazione i comuni devono:
a) procedere all'accertamento dei punti di vendita esistenti sul territorio comunale distinguendo tra esercizi esclusivi e promiscui e fra le diverse zone.
Per la suddivisione del territorio comunale in zone può ritenersi valida la zonizzazione di cui al piano commerciale vigente o comunque una zonizzazione che tenga conto dei centri storici, delle periferie dei centri abitati, delle aree rurali;
b) provvedere a rilevare la situazione determinatasi negli ultimi due anni secondo i seguenti tre indicatori:
- di addensamento, secondo l'andamento nel biennio del rapporto tra il numero dei punti di vendita e la superficie territoriale, la popolazione presente, cioè esistente e fluttuante nel territorio, e le famiglie residenti;
- di localizzazione dei punti di vendita, mettendo in evidenza, in partcilare, le nuove localizzazioni dell'ultimo biennio;
- di vendita, secondo l'andamento delle vendite dei quotidiani e periodici nell'ultimo biennio;
c) individuare i criteri di riferimento tra punti di vendita e famiglie residenti;
d) stabilire, sulla base delle risultanze di cui ai punti a), b) e c), la localizzazione dei punti ottimali di vendita indicando specificatamente le previsioni di nuove aperture e di trasferimenti dei punti di vendita esistenti, anche attraverso l'eventuale fissazione dei limiti di distanza.

Nello stabilire la localizzazione di punti ottimali di vendita, sia relativamente ai nuovi che a quelli esistenti, i comuni in armonia con le previsioni generali degli strumenti urbanistici vigenti, devono tener conto degli indici di addensamento derivanti da:
- insediamenti residenziali;
- insediamenti scolastici e universitari, centri culturali e di informazione, uffici pubblici e privati, insediamenti industriali e produttivi;
- assetto viario e delle comunicazioni;
- grandi infrastrutture di traffico (stazioni ferroviarie, aeroporti, stazioni autostradali);
- correnti turistiche, permanenti e stagionali.

Per le zone turistiche può essere previsto il rilascio di autorizzazioni a carattere stagionale.
Tenuto conto delle particolari condizioni di accesso, si deve favorire la presenza di punti di vendita, eventualmente promiscui, nelle località rurali e montane.



L'attività di rivendita di giornali e riviste non può essere esercitata senza l'autorizzazione di cui all'articolo 54, lettera g), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla iscrizione del richiedente nel registro degli esercenti il commercio previsto dalla legge 11 giugno 1971, n. 426 e dal D.P.R. 27 agosto 1982, n. 268.
Per le attività aventi un ambito merceologico più ampio della vendita di giornali e riviste, il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma precedente, è subordinato altresì al rispetto delle norme previste per le attività di cui al primo comma, ivi compresa l'apertura domenicale.
Al fine del rilascio di nuove autorizzazioni il comune deve preventivamente acquisire il parere delle associazioni più rappresentative a livello nazionale degli editori, delle associazioni più rappresentative a livello regionale dei distributori e delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello regionale dei rivenditori.
Il parere delle organizzazioni deve pervenire entro 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta; in caso di mancata risposta il parere si intende favorevole.
Al fine dell'espressione dei pareri e per ogni altra eventuale funzione consultiva i comuni possono istituire apposita commissione chiamando a farne parte un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni indicate nel terzo comma del presente articolo.


Il trasferimento della titolarità di un esercizio di rivendita di giornali e riviste per atto tra vivi o a causa di morte comporta il trasferimento dell'autorizzazione sempre che sia provato l'effettivo trapasso dell'esercizio.
Il nuovo titolare dell'esercizio, per ottenere l'autorizzazione al subingresso, deve presentare apposita domanda entro sessanta giorni dalla registrazione dell'atto di comprevendita, in caso di trasferimento per atto tra vivi, ed entro sessanta giorni dalla regolarizzazione della pratica ereditaria, in caso di trasferimento a causa di morte.
Il subentrante nella titolarità dell'esercizio deve dimostrare di possedere i requisiti richiesti dalla legge 11 giugno 1971, n. 426 nonchè , per i profili particolari attinenti all'attività degli edicolanti, dalla legge 5 agosto 1981, n. 416 e dal D.P.R. 27 aprile 1982, n. 268.
In caso di trasferimento dell'esercizio a causa di morte, gli eredi hanno diritto a continuare l'attività della rivendita per il periodo necessario per ottenere l'autorizzazione al subingresso.


Lo spostamento di sede della rivendita è suordinato all'autorizzazione comunale, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 3 della presente legge.


Il comune, nel rilasciare l'autorizzazione per la vendita di giornali, deve assicurare una adeguata superficie minima al punto di vendita.
Le domande di ampliamento delle edicole, per l'effetto positivo dell'accrescimento delle superfici espositive e di miglioramento dei livelli di vendita, debbono normalmente essere accolte, qualora non sussistano impedimenti di natura urbanistica.


Al fine del rilascio delle nuove autorizzazioni permanenti o stagionali il comune, in presenza di domande concorrenti, si attiene al seguente ordine di priorità :
a) il carattere esclusivo dell'esercizio di rivendita;
b) l'ubicazione più comoda nei confronti della clientela potenziale;
c) la disponibilità di locale idoneo o di area privata;
d) la stretta correlazione spaziale con eventuale concentrazione di atività commerciali, paracommerciali, direzionali e, comunque, di attività che generino forti flussi di clientela;
e) la maggiore affinità con l'altra attività , nel caso in cui l'attività di rivendita sia esercitata promiscuamente con altre attività .

A parità di condizioni è seguito l'ordine cronologico di presentazione delle domande.


Possono essere rilasciate nuove autorizzazioni per rivendite di giornali e riviste da ubicarsi all'interno di:
- stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, autoporti;
- autostrade;
- ospedali;
- alberghi, campeggi e altre attrezzature ricettive quando non si riscontrino sufficienti livelli di servizio nelle zone a essi finitime;
- distributori carburanti.

Le suddette autorizzazioni non sono trasferibili al di fuori degli impianti per i quali sono state concesse.


A norma di quanto disposto dall'articolo 28 del D.P.R. 27 aprile 1982, n. 268, coloro che, alla data di entrata in vigore della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono titolari di una rivendita di giornali o riviste hanno diritto a ottenere l'iscrizione nel registro esercenti il commercio di cui all'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, previa istanza da presentare alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, nonchè l'autorizzazione comunale previa istanza da presentare al comune.
Tali istanze devono essere presentate entro 2 anni dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 27 aprile 1982, n. 268.


Fino alla definizione dei piani comunali possono essere rilasciate nuove autorizzazioni nel rispetto delle norme di cui ai precedenti articoli 4, 5, 7, 8, 9 e 10 e purchè risulti osservato il limite di metri 300 da altra rivendita presente nella zona interessata.


Ai titolari delle autorizzazioni per la vendita di giornali e riviste è fatto divieto di:
a) sospendere l'attività , nel caso di rivendita non stagionale, per un periodo superiore a un mese nell'anno;
b) riservare diverso trattamento alle varie testate;
c) affidare in gestione la rivendita;
d) trasferire l'esercizio della rivendita senza la preventiva autorizzazione comunale.

Le trasgressioni di cui ai punti a) e b) del precedente comma comportano il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da L. 200.000 a L. 2.000.000; quelle di cui ai punti c) e d) da L. 300.000 a L. 3.000.000.
In caso di recidiva, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria, può procedersi anche alla revoca della autorizzazione.
Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le disposizioni della legge regionale.