Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 20 ottobre 1983, n. 32
Titolo:Provvedimenti tributari.
Pubblicazione:(B.u.r. 31 ottobre 1983, n. 118)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:TRIBUTI
Materia:Disposizioni generali

Sommario



TITOLO I
Tassa automobilistica regionale


Art. 1

Alla tassa istituita con L.R. 16 dicembre 1971, n. 2 si applicano le disposizioni del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, come modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53 concernenti detto tributo.

Art. 2

Alla tassa regionale automobilistica si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modificazioni e le disposizioni di cui alla L.R. 16 dicembre 1971, n. 2.

Art. 3

L'aliquota della tassa automobilistica regionale è determinata nella misura del 110% della corrispondente tassa erariale ridotta a norma dell'articolo 4, secondo e sesto comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281.
A norma dell'articolo 4, comma terzo, della citata legge 16 maggio 1970, n. 281 l'aliquota anzidetta è ulteriormente aumentata del 5% per i seguenti veicoli e autoscafi:
a) autobus a uso privato;
b) autoscafi a uso privato;
c) autovetture con motore di potenza superiore a 25 cavalli fiscali;
d) rimorchi a uso abitazione;
e) autoveicoli attrezzati per campeggio;
f) motocicli con motore di potenza superiore a 6 cavalli fiscali.

Le aliquote di cui ai commi precedenti si applicano a decorrere dall'1 gennaio 1984.
TITOLO II
Tasse sulle concessioni regionali


Art. 4

Il primo comma dell'articolo 1 della L.R. 15 aprile 1980, n. 20 è sostituito dal seguente: "I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nell'annesa tariffa - che fa parte integrante della presente legge - sono soggetti alle tasse sulle concessioni regionali nella misura e con le modalità indicate nella tariffa stessa".

Art. 5

La misura della tassa sulle concessioni regionali indicate nella tariffa allegata alla L.R. 15 aprile 1980, n. 20 è aumentata del cento per cento, salvo quanto disposto con il secondo comma del presente articolo e con il successivo articolo 8, punto 1).
L'aumento di cui al comma precedente non si applica alle tasse per il rilascio ed il rinnovo dell'abilitazione all'esercizio venatorio di cui al n. 17 - punto 1) - della tariffa anzidetta.
Le tasse per il rilascio o il rinnovo dell'abilitazione all'esercizio venatorio sono stabilite per l'anno 1983 in misura pari a quella delle vigenti tasse di concessione governativa per il rilascio o il rinnovo della licenza di porto d'armi per uso di caccia. A decorrere dall'1 gennaio 1984 esse sono dovute nella misura in vigore al 31 dicembre 1983 con l'aumento del venti per cento di cui all'articolo 9.
L'aumento di cui al primo comma è applicato anche alle altre tasse, soprattasse e contributi indicati nella tariffa allegata alla citata L.R. 15 aprile 1980, n. 20.

Art. 6

Le tasse di rilascio ed annua relative all'autorizzazione per l'apertura dei pubblici esercizi di cui al n. 7, lettere e) e f), della tariffa allegata alla L.R. 15 aprile 1980, n. 20 si applicano sulla base della popolazione dei comuni nei quali gli esercizi stessi sono ubicati.

Art. 7

Per i provvedimenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge non è dovuta alcuna integrazione delle relative tasse di concessione regionale già corrisposte.

Art. 8

Il secondo comma dell'articolo 40 della L.R. 29 marzo 1983, n. 8 è soppresso.
Il n. 16 della tariffa allegata alla L.R. 15 aprile 1980, n. 20 è sostituito dal seguente:
"Concesione di costituzione di:
1) azienda faunistico-venatoria per ogni ettaro tassa rilascio 8.000, annuale 8.000
2) centro privato di produzione di selvaggina tassa rilascio 200.000, annuale 200.000
D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 - articolo 1, lettera o); legge 27 dicembre 1977, n. 968 - articoli 36, 6 e 24, quarto comma.
Nota:
Le tasse annue debbono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.
La concessione ed il rinnovo sono disciplinati dalla legge 27 dicembre 1977, n. 968 e dalle leggi regionali in materia.
Le tasse di rilascio ed annua dovute per le concessioni di aziende faunistico-venatorie non aventi fini di lucro, ubicate in zone montane ed istituite con la diretta partecipazione dei proprietari di terreni ed immobili, coltivatori diretti, affittuari e residenti nel comprensorio dell'azienda stessa, sono ridotte al cinquanta per cento.
Tale riduzione non si applica per le tasse di rilascio ed annua dovute anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge."


Art. 9

A decorrere dall'1 gennaio 1984 sono aumentati del venti per cento gli importi, in vigore al 31 dicembre 1983, delle tasse sulle concessioni regionali nonchè delle altre tasse, soprattasse e contributi indicati nella tariffa allegata alla L.R. 15 aprile 1980, n. 20.
TITOLO III
Imposta sulle concessioni dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato


Art. 10

L'aliquota dell'imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato istituita con L.R. 16 dicembre 1971, n. 3 è determinata in misura pari al triplo del canone di concessione.
Per i provvedimenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, non è dovuta alcuna integrazione della relativa imposta regionale già corrisposta.