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Atto:LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1983, n. 33
Titolo:Finanziamento dell'attività inerente l'assistenza tecnica effettuata dalla Società Finanziaria Regionale Marche.
Pubblicazione:(B.u.r. 31 ottobre 1983, n. 118)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Enti, aziende, agenzie e società regionali o interregionali
Note:Abrogata dall'art. 12, l.r. 1 giugno 1999, n. 17.

Sommario




Art. 1

La Regione, nell'ambito delle materie di propria competenza, promuove e attua l'assistenza tecnica, organizzativa e amministrativa prevista dalla lettera a) del primo comma dell'articolo 2 della L.R. 21 novembre 1974, n. 42 anche attraverso finanziamenti alla Finanziaria Regionale Marche ai sensi del secondo comma dell'articolo 5 della citata legge regionale.

Art. 2

Per le finalità di cui ail precedente articolo la Regione concede un finanziamento alla Società Finanziaria Regionale Marche da utilizzare per i seguenti tipi di attività , nella misura e per gli anni accanto a ciascuno di essi indicati:
a) analisi di mercato e informazione aziendale: L. 100.000.000 per l'anno 1983 e L. 400.000.000 per il biennio 1984/85;
b) approvvigionamento e commercializzazione dei prodotti: L. 600.000.000 per l'anno 1983 e L. 1.100.000.000 per il biennio 1984/85;
c) adozione di tecnologie adeguate: L. 600.000.000 per l'anno 1983 e L. 1.100.000.000 per il biennio 1984/85;
d) attuazione di programmi di formazione manageriale: L. 200.000.000 per l'anno 1983 e L. 400.000.000 per il biennio 1984/85.

Il finanziamento è utilizzato dalla Finanziaria Regionale Marche mediante strutture organizzative appositamente costituite e per interventi a favore dei consorzi di imprese marchigiane, costituiti per l'assistenza tecnico - amministrativa, ai quali partecipi la Finanziaria Regionale Marche.

Art. 3

La Società Finanziaria Regionale Marche, unitamente alle relazioni di cui all'articolo 6 della L.R. 21 novembre 1974, n. 42, così come sostituito dall'articolo 3 della L.R. 8 giugno 1981, n. 12, presenta entro il 15 luglio di ogni anno anche i rendiconti sulla situazione del finanziamento regionale concesso a norma della presente legge.

Art. 4

Alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 2 della presente legge pari complessivamente:
1) a L. 1.500 milioni per l'anno 1983;
2) a L. 3.000 milioni per gli anni 1984 e 1985 si provvede nel modo che segue:
a) quanto a L. 1.500 milioni per l'anno 1983, mediante riduzione, per pari importo, dello stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno "Fondo occorrente per il finanziamento degli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese di parte corrente attinenti l'esercizio di funzioni normali" elenco n. 2 partita n. 3;
b) quanto a L. 3.000 milioni pr il biennio 1984/1985, com impiego di una parte della quota di ripartizione del fondo comune ex articolo 8 legge 16 maggio 1970, n. 281 secondo le indicazioni del bilancio pluriennale del triennio 1983-1985 (elenco n. 1, rubrica 3 - settore 2 - sub settore 1, programma 1).

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto dell'articolo 2 della presente legge sono iscritte:
a) per l'anno 1983, a carico del capitolo 3211103, che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa per il detto anno, con la denominazione "Spese per l'attuazione della finalità di cui all'articolo 8 primo comma, della L.R. n. 42/74" e con la dotazione di competenza e di cassa di L. 1.500 milioni;
b) per gli anni 1984-1985, a carico dei capitoli corrispondenti.

Con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci, verranno determinate le quote per le attività previste dall'articolo 2 della presente legge.