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Atto:LEGGE REGIONALE 30 novembre 1983, n. 38
Titolo:Disciplina dei criteri per l'assegnazione e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Pubblicazione:(B.u.r. 5 dicembre 1983, n. 130)
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:EDILIZIA
Materia:Edilizia abitativa
Note:Abrogata dall'art. 75, l.r. 3 marzo 1990, n. 9.

Sommario


TITOLO I Principi generali e definizioni normative
Art. 1 (Ambito di applicazione della legge)
Art. 2 (Nozione di alloggi di E.R.P.)
Art. 3 (Esclusioni)
Art. 4 (Nozione di alloggio adeguato di valore locativo medio)
Art. 5 (Nozione di alloggio improprio ed antigienico)
Art. 6 (Nozione di vano convenzionale, vano utile e vano accessorio)
Art. 7 (Nozione di nucleo familiare)
Art. 8 (Nozione di particolari categorie sociali)
Art. 9 (Nozione di reddito convenzionale e modalità di accertamento)
TITOLO II L'assegnazione degli alloggi
Capo I Requisiti per l'assegnazione
Art. 10 (Requisiti)
Art. 11 (Requisiti aggiuntivi)
Art. 12 (Permanenza di requisiti)
Capo II Organi preposti e procedimento di assegnazione
Art. 13 (Emanazione del bando di concorso)
Art. 14 (Contenuti del bando di concorso)
Art. 15 (Domanda di assegnazione)
Art. 16 (Istruttoria delle domande)
Art. 17 (Commissione preposta alla formazione della graduatoria)
Art. 18 (Segreteria della commissione)
Art. 19 (Punteggi)
Art. 20 (Priorità)
Art. 21 (Pubblicazione della graduatoria provvisoria)
Art. 22 (Opposizione)
Art. 23 (Graduatoria definitiva)
Art. 24 (Aggiornamento della graduatoria)
Art. 25 (Graduatorie speciali)
Art. 26 (Riserve di alloggi)
Art. 27 (Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione)
Art. 28 (Assegnazione degli alloggi)
Art. 29 (Scelta degli alloggi)
Art. 30 (Consegna degli alloggi)
Art. 31 (Conservazione dell'assegnazione)
TITOLO III Il canone di locazione
Art. 32 (Finalità del canone e spese accessorie)
Art. 33 (Elementi oggettivi)
Art. 34 (Elementi soggettivi)
Art. 35 (Aggiornamento del canone)
Art. 36 (Riduzione del canone)
Art. 37 (Determinazione d'ufficio del reddito)
Art. 38 (Quote costituenti il canone)
TITOLO IV La gestione degli alloggi
Capo I Rapporto di gestione
Art. 39 (Contratto di locazione)
Art. 40 (Occupazione dell'alloggio)
Art. 41 (Subentro nella domanda e nell'assegnazione)
Capo II La mobilità
Art. 42 (Mobilità consensuale)
Art. 43 (Riserve di alloggi per la mobilità)
Art. 44 (Rapporto di utilizzazione degli alloggi)
Art. 45 (Regolamento per la mobilità obbligatoria)
Art. 46 (Programma ed elenchi di mobilità obbligatoria)
Art. 47 (Provvedimento di mobilità)
Capo III L'autogestione
Art. 48 (Alloggi soggetti ad autogestione dei servizi)
Art. 49 (Rapporti tra ente gestore e amministrazioni condominiali)
TITOLO V L'autotutela
Art. 50 (Annullamento dell'assegnazione)
Art. 51 (Decadenza dall'assegnazione)
Art. 52 (Modalità di decadenza in caso di superamento del reddito)
Art. 53 (Risoluzione del contratto)
Art. 54 (Occupazioni e cessioni illegati degli alloggi)
Art. 55 (Esclusione dall'assegnazione)
Art. 56 (Sanzioni pecuniarie amministrative)
TITOLO VI L'anagrafe dell'utenza e del patrimonio abitativo
Art. 57 (Ambito di attività)
Art. 58 (Finalità)
Art. 59 (Anagrafe dei beneficiari di alloggi in proprietà)
Art. 60 (Enti operatori)
Art. 61 (Elenchi dei beneficiari dei mutui agevolati)
Art. 62 (Mancata presentazione della documentazione)
Art. 63 (Soggetti obbligati)
Art. 64 (Copertura degli oneri e delle spese di costituzione dell'anagrafe)
TITOLO VII Disposizioni finali e transitorie
Art. 65 (Bandi di concorso già pubblicati)
Art. 66 (Emanazione dei bandi)
Art. 67 (Collocazione degli assegnatari nelle fasce di reddito)
Art. 68 (Graduale applicazione del titolo III)
Art. 69 (Graduazione dei provvedimenti di decadenza per reddito)
Art. 70 (Anagrafe utenza)
Art. 71 (Abrogazione)

TITOLO I
Principi generali e definizioni normative



La presente legge disciplina l'assegnazione, la gestione e i canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'articolo 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e nell'ambito dei criteri generali fissati dal CIPE con deliberazione del 19 novembre 1981 pubblicata nella gazzetta ufficiale n. 348 del 19 dicembre 1981, secondo quanto previsto dall'articolo 2, secondo comma, n. 2, della legge 5 agosto 1978, n. 457.
La presente legge disciplina altresì la formazione dell'anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale comunque fruenti di contributo pubblico, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, lett. f), della legge 5 agosto 1978, n. 457.


Sono considerati alloggi di edilizia residenziale pubblica quelli realizzati o recuperati da enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato, della Regione, delle province o dei comuni, nonchè quelli acquistati, realizzati o recuperati o comunque utilizzati da enti pubblici non economici per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica.
Sono considerati altresì alloggi di edilizia residenziale pubblica le case parcheggio e i ricoveri provvisori realizzati da enti pubblici non appena siano cessate le cause contingenti dell'uso per le quali sono stati realizzati e purchè tali alloggi presentino tipologie e standards abitativi adeguati.


Sono esclusi dall'applicazione della presente legge gli alloggi:
a) realizzati o recuperati dalle cooperative edilizie per i propri soci;
b) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata o convenzionata non attuati da enti pubblici;
c) di servizio, per i quali cioè la legge preveda la semplice concessione amministrativa con conseguente disciplinare e senza contratto di locazione;
d) di proprietà di enti pubblici previdenziali, purchè non realizzati, o recuperati a totale carico o con il concorso ovvero con il contributo dello stato, della Regione, delle province e dei comuni.

Il consiglio regionale, con proprio atto, su proposta della giunta regionale, che a tal fine acquisisce il parere dell'ente proprietario, può stabilire ulteriori particolari esclusioni per unità immobiliari le cui caratteristiche o la cui destinazione non si prestino alle finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica.


Ai fini della presente legge si considera alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare quello avente una superficie utile, determinata ai sensi dell'articolo 13, primo comma, lett. a), della legge 27 luglio 1978, n. 392, non inferiore a:
a) mq 45 per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone;
b) mq 60 per un nucleo familiare composto da 3 o 4 persone;
c) mq 75 per un nucleo familiare composto da 5 persone;
d) mq 95 per un nucleo familiare composto da 6 o più persone.

Il valore locativo medio di un alloggio adeguato è determinato secondo le modalità stabilite dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 con i seguenti criteri:
a) superficie calcolata ai sensi del precedente comma;
b) tipologia catastale A/3, parametro 1,05;
c) classe demografica del comune a cui è destinata la domanda di assegnazione del concorrente; qualora si tratti di comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si applica il coefficiente 0,80 ridotto allo 0,70 nel caso in cui detto comune ricada nel territorio di una comunità montana;
d) livello di piano: coefficiente 1;
e) zona: coefficiente 1;
f) vetustà pari ad anni 20: coefficiente 0,85;
g) conservazione e manutenzione: coefficiente 1.



Agli effetti della presente legge s'intende per:
1) alloggio improprio, l'unità immobiliare avente caratteristiche tipologiche incompatibili con la destinazione ad abitazione e priva di almeno tre degli impianti igienici di cui all'articolo 7, ultimo comma, del D.M. 5 luglio 1975; rientrano comunque in detta categoria le baracche, le stalle, le grotte, le caverne, i sotterranei, le soffitte, i bassi, i garages e le cantine;
2) alloggio antigienico, l'abitazione per la quale ricorra almeno una delle seguenti fattispecie:
a) altezza minima interna utile di tutti i locali inferiore a m. 2.70, ridotta a m. 2.40 per i vani accessori;
b) presenza di stanze da letto con superfice inferiore a mq. 9 se per una persona e mq. 14 se per due o più persone;
c) presenza di vani utili totalmente sprovvisti di finestre apribili;
d) presenza di stanza da bagno carente di almeno due degli impianti di cui all'articolo 7, ultimo comma, del D.M. 5 luglio 1975;
e) presenza di umidità permanente su uno o più vani utili per una superficie pari ad almeno 1/4 di quella dell'alloggio, determinando quest'ultima ai sensi dell'articolo 13, primo comma, lett. a), della legge 27 luglio 1978, n. 392, e non eliminabile con gli interventi manutentivi indicati all'articolo 31, primo comma, lettere a) e b) della legge 5 agosto 1978, n. 457.



Ai fini della presente legge si considera:
1) vano convenzionale, quello costituito da una superficie di mq. 14, determinata ai sensi dell'articolo 13, terzo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392;
2) vano utile, l'ambiente o locale che riceve aria e luce direttamente dall'esterno mediante finestra, porta o altra apertura ed abbia superficie non inferiore a mq. 9;
3) vano accessorio, il locale destinato a servizi e disimpegno, come cucina con superficie inferiore a mq. 9, bagno, latrina, anticamera, ripostiglio, corridoio o ingresso.



Ai fini della presente legge per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, legittimati, naturali, riconosciuti, adottivi e dagli affiliati, purchè tutti conviventi con il richiedente.
Fanno altresì parte del nucleo familiare, purchè tuttavia convivano stabilmente con il richiedente da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso - certificando tale situazione nelle forme di legge - il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al 3º grado e gli affini fino al 2º grado.
L'organo preposto alla formazione della graduatoria ovvero gli enti competenti per l'assegnazione o gestione degli alloggi possono considerare componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità , qualora la convivenza abbia carattere di stabilità , duri da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso o a quella di variazione anagrafica nel caso di ampliamento del nucleo familiare, e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e sia sufficientemente documentata nelle forme di legge.


Ai fini della presente legge è considerato:
a) anziano, il concorrente o assegnatario che abbia superato il 60º anno di età , viva solo o in coppia, eventualmente anche con figli a carico o con handicappati;
b) handicappato, il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3;
c) famiglia di recente formazione, quella in cui i coniugi abbiano contratto matrimonio da non più di un anno dalla data di pubblicazione del bando;
d) famiglia di prossima formazione, quella in cui i futuri coniugi abbiano, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, effettuato le pubblicazioni del matrimonio e lo contraggano prima dell'assegnazione dell'alloggio.



Ai fini della presente legge si intende per reddito convenzionale il reddito annuo complessivo imponibile del nucleo familiare relativo all'ultima dichiarazione per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari, comprensivo di tutti gli emolumenti, indennità , pensioni, sussidi percepiti a qualsiasi titolo, anche esentasse, e calcolato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni.
L'organismo preposto alla formazione della graduatoria e gli enti competenti all'assegnazione o gestione degli allogi qualora, in base ad elementi obiettivamente accertati, si trovino di fronte a casi in cui il reddito documentato ai fini fiscali appaia palesemente inattendibile devono trasmettere agli uffici finanziari competenti, per gli opportuni accertamenti, tale documentazione.
In pendenza degli accertamenti stessi la formazione della graduatoria non viene pregiudicata e gli alloggi relativi ai casi controversi non vengono assegnati o consegnati.
Ulteriori modalità procedurali di accertamenti dei redditi possono essere stabilite dalla giunta regionale.
TITOLO II
L'assegnazione degli alloggi

Capo I
Requisiti per l'assegnazione



I requisiti per conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana: il cittadino straniero è ammesso solo qualora tale diritto sia riconosciuto in condizioni di reciprocità da convenzioni o trattati internazionali;
b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva ovvero principale nel comune o in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti produttivi compresi in tale ambito o di lavoratori emigrati all'estero per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;
c) non titolarità del diritto di proprietà , usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato, ai sensi del precedente articolo 4, alle esigenze del nucleo familiare del richiedente e situato nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso;
d) non titolarità di alcuno dei diritti di cui alla precedente lettera c) su uno o più alloggi ubicati in qualsiasi località , anche destinati ad un uso diverso da quello abitativo, il cui valore locativo complessivo, determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, sia almeno pari al valore locativo medio di un alloggio adeguato al nucleo familiare del richiedente, da determinarsi ai sensi del secondo comma del precedente articolo 4;
e) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di un alloggio realizzato con contributi pubblici o di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo stato o da enti pubblici, semprechè l'alloggio non sia inutilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
f) reddito convenzionale, determinato ai sensi del precedente articolo 9, non superiore al limite stabilito per l'assegnazione degli alloggi contemplati dalla presente legge;
g) non aver ceduto in tutto o in parte, al di fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice.



La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, nell'ambito dei provvedimenti di localizzazione degli interventi costruttivi, può stabilire particolari requisiti aggiuntivi in relazione all'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità o a soddisfare peculiari esigenze locali, con riferimento agli obiettivi di programmazione regionale e alla eventuale anzianità di residenza dei beneficiari.


I requisiti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente alle lettere c), d), e), g) del precedente articolo 10, anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla scadenza del termine di presentazione della domanda nonchè al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto, salvo quanto previsto dal successivo articolo 51 per il requisito relativo al reddito.
Gli organi preposti alla formazione della graduatoria, alla asegnazione e alla gestione degli alloggi possono espletare in qualsiasi momento accertamenti volti a verificare l'esistenza dei requisiti anche avvalendosi degli organi dell'amministrazione dello stato, della Regione e degli enti locali.
Capo II
Organi preposti e procedimento di assegnazione



All'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica si provvede mediante pubblico concorso indetto per singoli comuni o per ambiti territoriali sovracomunali in conformità con le direttive emanate dalla giunta regionale in relazione ai provvedimenti di localizzazione degli interventi costruttivi.
Il bando di concorso, finalizzato alla formazione della graduatoria generale permanente, deve essere pubblicato mediante affissione di manifesti per almeno 30 giorni consecutivi all'albo pretorio dei comuni interessati al bando stesso.
I comuni devono altresì assicurare la massima pubblicizzazione del bando con le forme ritenute più idonee.


Il bando di concorso deve indicare:
a) l'ambito territoriale di assegnazione;
b) i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica prescritti al precedente articolo 10, nonchè gli altri eventuali requisiti richiesti per specifici interventi;
c) le norme per la determinazione dei canoni di locazione;
d) il termine perentorio di 60 giorni per la presentazione delle domande, prorogato di 30 giorni per i lavoratori emigrati all'estero residenti nell'area europea e di 60 giorni per quelli residenti nei paesi extra europei;
e) i documenti da allegare alla domanda.

La giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva lo schema tipo del bando di concorso ed il modulo tipo della domanda di assegnazione.


La domanda, redatta su apposito modello fornito dal comune dove risiede o domicilia l'interessato, deve essere presentata allo stesso comune nei termini indicati dal bando.
Essa deve indicare:
a) la cittadinanza, la residenza ed il luogo di lavoro del concorrente;
b) la composizione del nucleo familiare, corredata dei dati anagrafici, lavorativi e reddituali di ogni componente;
c) il reddito complessivo del nucleo familiare;
d) l'ubicazione e la consistenza dell'alloggio occupato;
e) ogni elemento utile per l'attribuzione dei punteggi;
f) il luogo in cui dovranno farsi al concorrente tutte le comunicazioni relative al concorso.

Alla domanda debbono essere allegati i documenti indicati nel bando.
La dichiarazione mendace è punita ai sensi della legge penale.
Il concorrente deve altresì dichiarare, documentandola nelle forme di legge, la sussistenza in suo favore e degli altri componenti il nucleo familiare dei requisiti prescritti ai precedenti articoli 10 e 12.


Il comune presso cui sono state presentate le domande di assegnazione procede alla loro istruttoria verificando la completezza e la regolarità della compilazione delle stesse e l'esistenza della documentazione richiesta.
A tal fine richiede agli interessati le informazioni o la documentazione mancanti ed occorrenti per comprovare le situazioni denunciate nelle domande, fissando all'uopo un termine perentorio non inferiore a 15 giorni per la loro presentazione, prorogato a 30 giorni per i lavoratori emigrati all'estero.
Il comune provvede altresì alla attribuzione in via provvisoria dei punteggi a ciascuna domanda sulla base della documentazione presentata e delle situazioni dichiarate dall'interessato.
Le domande, con i punteggi a ciascuna attribuiti e con la relativa documentazione, sono trasmesse, entro 90 giorni dalla scadenza del termine fissato nel bando per la loro presentazione, alla commissione di cui al successivo articolo 17 per la formazione della graduatoria.
Detto termine è aumentato a 120 giorni per bandi di concorso relativi ad ambiti territoriali con popolazione residente superiore a 30 mila abitanti.
Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi i comuni possono avvalersi, previa convenzione, dello IACP territorialmente competente.
Nel caso di inadempienza la giunta regionale impartisce le istruzioni necessarie per l'esecuzione della istruttoria in via sostitutiva secondo le disposizioni di cui all'articolo 22 della L.R. 7 maggio 1982, n. 15.
Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale impartisce altresì disposizioni ai comuni per la raccolta e l'elaborazione a livello regionale delle informazioni contenute nei moduli di domanda.
Il comune, qualora riscontri che il reddito di cui alla lett. f) del precedente articolo 10, dichiarato ai fini fiscali, sia inferiore a quello fondatamente attribuibile al concorrente ed ai componenti del suo nucleo familiare, in base ad elementi e circostanze di fatto, può segnalare alla commissione di cui al successivo articolo 17, anche avvalendosi della collaborazione del consiglio tributario e degli uffici del Ministero delle finanze, qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni fiscali, indicando dati, fatti ed elementi rilevanti, indicativi di capacità contributiva e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarli.


La graduatoria di assegnazione è formata da un organo collegiale nominato con decreto del presidente della giunta regionale previa deliberazione della giunta stessa.
La commissione è così composta:
a) da un magistrato ordinario o amministrativo, anche a riposo, con funzioni di presidente, designato dal presidente del tribunale ordinario o amministrativo competente per territorio;
b) da tre rappresentanti effettivi e tre supplenti degli enti locali interessati all'assegnazione, di cui uno effettivo ed uno supplente in rappresentanza delle minoranze, designati dal comune o, nel caso di bando sovracomunale, dall'associazione dei comuni competente per territorio;
c) da due rappresentanti effettivi e due supplenti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative su base nazionale, designati d'intesa tra le medesime;
d) da un rappresentante effettivo e uno supplente delle organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi più rappresentative a livello nazionale, designati d'intesa tra le medesime;
e) da due rappresentanti effettivi e due supplenti delle organizzazioni degli assegnatari più rappresentative a livello nazionale, designati d'intesa tra le medesime;
f) dal presidente dell'IACP competente per territorio o suo delegato.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno la metà dei componenti e la maggioranza assoluta dei voti dei presenti; a parità di voti prevale il voto del presidente.
La commissione elegge nel suo seno il vice presidente.
Dura in carica 5 anni ed i suoi componenti non possono essere riconfermati per più di una volta.
Con successiva legge regionale sono disciplinate le indennità e i compensi spettanti ai componenti della commissione.
Fino all'entrata in vigore della legge di cui al comma precedente, si applicano le disposizioni della L.R. 13 luglio 1981, n. 15.
L'ambito territoriale, normalmente coincidente con quello delle associazioni dei comuni di cui alla L.R. 12 marzo 1980, n. 10, e il comune presso cui ha sede la commissione sono stabiliti dalla giunta regionale sentita la competente commissione consiliare, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge in relazione all'entità della domanda e al fine di assicurare che i tempi di formazione della graduatoria definitiva non superino 12 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande indicato nel bando.


I comuni provvedono all'organizzazione della segreteria operativa della commissione di cui al precedente articolo attraverso l'impiego di proprio personale.
I comuni possono altresì avvalersi, per i compiti di cui al presente articolo, delle strutture operative degli IACP, dietro rimborso degli oneri del servizio.
Qualora l'ambito territoriale di competenza della commissione comprenda il territorio di più comuni, l'organizzazione della segreteria è assicurata dall'amministrazione del comune presso cui ha sede la commissione stessa.
Qualora l'ambito territoriale di competenza della commissione coincida con il territorio di una provincia, il comune sede della commissione può affidare, mediante convenzione, all'amministrazione provinciale l'organizzazione della segreteria.
All'interno della segreteria, la commissione sceglie il segreterio verbalizzante.


La commissione di cui al precedente articolo 17 forma la graduatoria provvisoria delle domande entro 90 giorni dalla loro trasmissione da parte del comune, attribuendo i seguenti punteggi:
a) condizioni soggettive:
1) reddito complessivo del nucleo familiare, calcolato ai sensi del precedente articolo 9;
- non superiore all'importo di due pensioni sociali INPS punti 2
- non superiore all'importo di due pensioni minime INPS punti 1
2) richiedente con la qualifica di anziano punti 2
3) famiglia di recente o prossima formazione punti 1
4) presenza di handicappato nel nucleo familiare, certificata dalle competenti autorità punti 2
5) presenza di handicappati nel nucleo familiare, certificata dalle competenti autorità punti 3
6) nuclei familiari di emigrati o profughi che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza punti 1
7) nuclei familiari composti da:
- 4 o 5 persone punti 2
- da 6 o più persone punti 3
b) condizioni oggettive:
1) abitazione in un alloggio:
- improprio, da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando punti 4
- procurato a titolo precario dalla pubblica assistenza punti 3
- antigienico, da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando e da certificarsi a cura dell'autorità competente punti 2
2) coabitazione in uno stesso alloggio, da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando, con altro o più nuclei familiari non legati da vincoli di parentela o affinità punti 1
3) abitazione in alloggio sovraffollato da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando:
- due persone a vano utile punti 1
- tre o più persone a vano utile punti 2
4) abitazione in un alloggio da rilasciarsi in seguito a provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, a verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria, ad ordinanza di sgombero, nonchè a collocamento a riposo di lavoratori dipendenti fruenti di un alloggio di servizio punti 3.

Non sono cumulabili tra loro i punteggi di cui alla precedente lettera b), punto 1).


In caso di parità di punteggio, viene data precedenza nella collocazione in graduatoria e nell'ordine alle domande che abbiano conseguito punteggi per le seguenti condizioni:
a) alloggio da rilasciarsi per i motivi di cui al precedente articolo 19 lettera b) punto 4);
b) alloggio improprio;
c) alloggio procurato a titolo precario.

Se, nonostante l'applicazione dei criteri di cui al comma precedente, permane la parità di condizioni, acquisisce la priorità il richiedente che per una singola condizione oggettiva - e, a parità di questa, per una singola condizione soggettiva - ha conseguito il punteggio parziale più elevato. Permanendo la parità , la commissione effettua il sorteggio in sede di formulazione della graduatoria ai sensi del successivo articolo 23, primo comma.


Entro 15 giorni dalla sua formazione, la graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonchè dei modi e dei termini per l'opposizione, è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione Marche ed affissa per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio del comune o dei comuni interessati.
Ai lavoratori emigrati all'estero, richiedenti l'assegnazione, è data notizia della avvenuta pubblicazione della graduatoria a mezzo di lettera raccomandata.


Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati possono presentare opposizione alla commissione; questa decide sulle opposizioni stesse in base ai documenti già acquisiti o allegati al ricorso entro 30 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni.
Non sarà tenuto conto in ogni caso di quelle documentazioni che potevano essere presentate all'atto della domanda.


Nello stesso termine previsto per l'esame delle opposizioni, la commissione formula la graduatoria definitiva previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio e godano delle stesse condizioni di priorità .
La graduatoria viene pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.
Essa conserva la sua validità fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dalla presente legge ed è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione o di risulta, fatto salvo quanto previsto dai successivi articolo 25 e 26.


La graduatoria delle domande di assegnazione viene aggiornata almeno biennalmente mediante bandi concorso integrativi, con le modalità previste ai precedenti articoli e ai quali possono partecipare sia nuovi aspiranti all'assegnazione, sia coloro i quali, pur essendo già collocati in graduatoria, abbiano da far valere condizioni più favorevoli.
I concorrenti collocati in graduatoria sono tenuti a confermare la domanda di assegnazione ogni quattro anni, a pena di cancellazione dalla graduatoria medesima, dichiarando nelle forme di legge la permanenza dei requisiti e delle condizioni.
La commissione di assegnazione provvederà a richiedere, in sede di aggiornamento della graduatoria, la documentazione che giustifichi la conferma o la modificazione del punteggio.


Gli appartenenti alle categorie sociali di cui all'articolo 8 della presente legge, oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, possono essere collocati d'ufficio in graduatorie speciali relative ad ogni singola categoria, con il medesimo punteggio.
Tali graduatorie speciali sono valide ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a tali categorie di cittadini per determinazione della giunta regionale in sede di localizzazione degli interventi costruttivi o per espressa previsione della legge di finanziamento, che non vengono computati nella quota di riserva di cui al successivo articolo 26.


La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, anche su proposta degli enti competenti per l'assegnazione o gestione, può riservare una quota non superiore al 25 per cento degli alloggi da assegnare annualmente per ciascun ambito territoriale per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa.
La costituzione della riserva viene pubblicizzata mediante bando di concorso generale ovvero mediante bando speciale.
Le relative graduatorie sono compilate in conformità alle norme di cui al presente titolo; la giunta regionale può tuttavia disporre la riduzione dei termini previsti.
Qualora la riserva comporti semplicemente la sistemazione provvisoria non eccedente due anni, non è necessaria la sussistenza dei requisiti prescritti dall'articolo 10 della presente legge.
Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, i requisiti richiesti sono quelli per la permanenza.
Non è ammessa alcuna altra forma di riserva al di fuori di quella prevista nel presente articolo, salvo nel caso di dichiarazione nazionale di pubblica calamità .


Il comune prima dell'assegnazione accerta la permanenza in capo all'assegnatario e al suo nucleo familiare dei requisiti prescritti.
L'eventuale mutamento delle condizioni oggettive o soggettive dei concorrenti fra il momento di approvazione della graduatoria definitiva e quello dell'assegnazione non influisce sulla collocazione nella graduatoria stessa, sempre che permangano i requisiti, ad eccezione del punteggio relativo alla nuova situazione abitativa di cui all'articolo 19, lettera b), punti 1, 2 e 3.
La perdita dei requisiti o il mutamento della condizione abitativa del concorrente viene contestata dal comune con lettera raccomandata all'interessato; questi entro 10 giorni dal ricevimento della medesima può proporre le proprie controdeduzioni.
La documentazione viene quindi immediatamente trasmessa alla commissione che decide in via definitiva nei successivi 20 giorni, respingendo le contestazioni del comune o escludendo il concorrente dalla graduatoria ovvero mutandone la posizione.
In caso di mutamento della posizione così come indicato nel comma precedente, la commissione procederà nel sorteggio tra gli ex aequo che verrà effettuato inserendo nell'urna apposita tanti numeri quanti sono i concorrenti compresi nella posizione di ex aequo aggiungendovi l'unità corrispondente al nuovo concorrente inserito. Verrà quindi estratto un solo numero che determinerà la nuova posizione del concorrente che ha subito la modificazione del punteggio.


L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto è effettuata dal sindaco del comune ove essi sono ubicati, in base all'ordine della graduatoria definitiva, tenendo conto del numero dei vani di ciascun alloggio e della consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario.
A tal fine gli enti gestori comunicano ai comuni competenti per territorio l'elenco degli alloggi da assegnare entro 10 giorni dalla loro abitabilità o disponibilità .
Non possono essere assegnati alloggi costituiti da vani convenzionali superiori al rapporto di cui appresso:
a) nuclei familiari costituiti da un massimo di 2 persone: 4,50 vani convenzionali;
b) nuclei familiari costituiti da 3 persone: 5.00 vani convenzionali;
c) nuclei familiari costituiti da 4 persone: 5.50 vani convenzionali;
d) nuclei familiari costituiti da 5 persone: 6.50 vani convenzionali;
e) nuclei familiari costituiti da 6 o più persone: 7.50 o più vani convenzionali.



Il sindaco emette il provvedimento di assegnazione fissando il giorno ed il luogo per la scelta dell'alloggio e dandone comunicazione agli aventi diritto con lettera raccomandata.
La scelta degli alloggi, nell'ambito di quelli assegnabili, è compiuta dagli interessati secondo l'ordine di precedenza stabilito nella graduatoria e nel rispetto di quanto previsto al precedente articolo, tenendo conto della composizione del nucleo familiare e delle promiscuità di sesso tra i figli.
La scelta dell'alloggio deve essere effettuata dall'assegnatario o da persona all'uopo delegata per iscritto; in caso di mancata presentazione dell'assegnatario decade dal diritto di scelta salvo che la mancata presentazione non sia dovuta a grave impedimento da documentarsi dall'interessato.
I concorrenti utilmente collocati in graduatoria possono rinunciare all'alloggio ad essi proposto soltanto per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del sindaco del comune competente.
In caso di rinuncia non adeguatamente motivata il sindaco dichiara la decadenza dall'assegnazione con le modalità di cui al successivo articolo 51 previa diffida all'interessato ad accettare l'alloggio propostogli.
Viceversa, in caso di rinuncia ritenuta giustificata, l'interessato non perde il diritto all'assegnazione ed alla scelta degli alloggi che siano successivamente ultimati o comunque si rendano disponibili, salvo l'eventuale mutamento della propria collocazione in graduatoria in seguito al suo aggiornamento.
Sono fatte salve le norme di favore a beneficio delle categorie protette.


L'ente gestore, sulla base del provvedimento di assegnazione emanato dal sindaco, provvede alla convocazione con lettera raccomandata dell'assegnatario per la stipulazione del contratto di locazione e la consegna dell'alloggio.


Gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica compresi in fabbricati destinati alla demolizione per l'esecuzione di interventi di recupero o di ristrutturazione ex articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, conservano il diritto all'assegnazione.
A tal fine gli enti gestori, su autorizzazione della giunta regionale, dispongono il trasferimento degli assegnatari in altri alloggi di edilizia residenziale pubblica compresi in programmi all'uopo realizzati.
I requisiti richiesti sono quelli per la permanenza, che vengono accertati dagli stessi enti gestori; la commissione di cui al precedente articolo 17 provvede alla formazione di una graduatoria con efficacia limitata alla scelta dei nuovi alloggi, la quale viene effettuata tenendo conto del numero dei vani di ciascun alloggio e della consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario, comunque nel rispetto delle disposizioni del presente titolo.
TITOLO III
Il canone di locazione



Il canone di locazione degli alloggi di cui alla presente legge è così costituito:
a) da una quota per il recupero di una parte delle risorse impiegate per la realizzazione degli alloggi stessi;
b) da una quota di spese generali di amministrazione, determinata annualmente dalla Regione ai sensi dell'articolo 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513;
c) da una quota destinata al finanziamento dei programmi di manutenzione degli alloggi, determinata annualmente dalla Regione ai sensi della citata legge n. 513.

Gli assegnatari sono inoltre tenuti a rimborsare integralmente agli enti gestori le spese dirette e indirette sostenute per i servizi ad essi prestati, nella misura fissata dagli enti stessi in relazione al costo dei medesimi, secondo criteri di ripartizione correlati alla superficie degli alloggi o al numero dei vani convenzionali, con riferimento a quanto stabilito al successivo titolo.



Il canone di locazione è determinato tenendo conto delle caratteristiche oggettive dei singoli alloggi espresse dai parametri della legge 27 luglio 1978, n. 392, con le particolarità di cui appresso:
a) superficie convenzionale: a tutti gli alloggi disciplinati dalla presente legge si applica il coefficiente unico 1,00. Non si applica la lettera f) del primo comma ed il quinto comma dell'articolo 13 della citata legge n. 392;
b) vetustà : l'anno di costruzione coincide con quello dell'ultimazione dei lavori sia per le nuove costruzioni che per le opere di intera ristrutturazione o di completo restauro di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457: in mancanza di date certe desumibili dai dati ufficiali in possesso degli enti gestori si fa riferimento all'anno di prima assegnazione dello stabile;
c) livello di piano: per i fabbricati costruiti su terreni con dislivelli accentuati, si considerano ai fini dell'attribuzione del coefficiente di cui all'articolo 19 della citata legge n. 392, i piani che siano totalmente fuori terra;
d) ubicazione: nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti si applica il coefficiente 0,85 di cui all'articolo 18 della citata legge n. 392. In tutti gli altri comuni si applicano i seguenti coefficienti:
1) 0,85 per la zona agricola;
2) 1,10 per il centro storico;
3) 1,00 per le altre zone.
Per gli alloggi particolarmente degradati, ubicati nelle zone di cui al precedente punto 2), si applica il coefficiente 0,90;
e) classe demografica per i comuni sotto i 5.000 abitanti: si applica il coefficiente di cui all'articolo 17 lettera f) della citata legge n. 392;
f) tipologia:
- categorie catastali A/2 e A/3, coefficiente 1,00;
- categoria catastale A/4, coefficiente 0,80;
- categoria catastale A/5, coefficiente 0,50.



Il canone di locazione è altresì determinato tenendo conto del reddito del nucleo familiare degli assegnatari stabilito ai sensi della presente legge.
A tal fine gli assegnatari sono collocati nelle seguenti fasce di reddito:
a) reddito effettivo non superiore all'importo di una pensione minima INPS per la generalità dei lavoratori più una pensione sociale INPS: canone ridotto fino a corrispondere al 15 per cento dell'equo canone. Tale canone si applica soltanto agli assegnatari pensionati e/o minori privi di redditi propri;
b) reddito convenzionale compreso tra zero ed il limite superiore indicato sub a): canone ridotto fino a corrispondere al 33 per cento dell'equo canone, a condizione che esso derivi esclusivamente da lavoro dipendente o da pensione;
c) reddito convenzionale compreso nel limite di reddito per l'assegnazione: canone ridotto fino a corrispondere al 50 per cento dell'equo canone;
d) reddito convenzionale compreso tra il limite superiore indicato sub c) e il limite di reddito stabilito per l'assegnazione maggiorato del 15 per cento: canone ridotto fino a corrispondere al 65 per cento dell'equo canone;
e) reddito convenzionale compreso tra il limite superiore indicato sub d) e il limite di reddito stabilito per l'assegnazione maggiorato del 25 per cento: canone ridotto fino a corrispondere al 90 per cento dell'equo canone;
f) reddito convenzionale compreso tra il limite di reddito indicato sub e) e il limite stabilito per la decadenza dall'assegnazione: canone determinato senza la riduzione di cui al presente articolo: canone fisso a corrispondere al 100 per cento dell'equo canone;
g) reddito convenzionale superiore al limite stabilito per la decadenza dall'assegnazione: si applica per il periodo intercorrente tra la data del provvedimento di rilascio dell'alloggio e la riconsegna di quest'ultimo il canone di cui alla precedente lettera f) con gli aggiornamenti previsti dall'articolo 24 della citata legge n. 392. Il provvedimento di rilascio costituisce anche automatico adempimento alla prescrizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 24 sopra citato.



Gli assegnatari vengono collocati nelle fasce di reddito di cui al precedente articolo 34 sulla base della documentazione anagrafica e fiscale richiesta dall'ente gestore.
A tal fine quest'ultimo, entro 15 giorni dalla scadenza del termine fissato per la denuncia annuale relativa all'imposta sui redditi delle persone fisiche richiede agli assegnatari tale documentazione da allegare ad apposito modello unico regionale, dal quale si evinca la composizione del nucleo familiare così come definito ai sensi della presente legge nonchè tutte le altre notizie utili al fine della migliore applicazione della normativa di cui al presente titolo.
L'assegnatario è tenuto a restituire entro 30 giorni dalla richiesta, compilato, datato e sottoscritto il predetto modello avendo cura di allegare allo stesso la documentazione anagrafica e fiscale afferente tutti i componenti il suo nucleo familiare e tutte quelle certificazioni richieste dalla particolare situazione in cui vengono a trovarsi i vari componenti del nucleo familiare stesso (studenti, disoccupati, militari ecc.).
Nei successivi 90 giorni l'ente gestore provvede ad includere tutti gli assegnatari nelle fasce di reddito di cui al precedente articolo 34 notificando a ciascun interessato l'ammontare del canone stesso.
Ove avverso tale notifica non intervenga opposizione da parte dell'assegnatario nel termine di 30 gioni, il canone è definitivamente determinato per il periodo primo gennaio/31 dicembre dell'anno successivo a quello di rilevazione.
Sulla opposizione dell'assegnatario si pronuncia definitivamente l'ente gestore entro i successivi trenta giorni.
Il canone, notificato o definito come sopra, comprenderà anche gli aggiornamenti conseguenti alle variazioni dell'indice ISTAT di cui all'articolo 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392, applicati annualmente dall'ente gestore nella misura stabilita dal comitato per l'edilizia residenziale, calcolati a decorrere dal mese di agosto dell'anno stesso.
L'ente gestore recupererà le somme dovute per l'aggiornamento ISTAT di cui al precedente comma nel mese di gennaio dell'anno successivo, con la bollettazione del canone di locazione determinato per l'anno stesso.
L'aggiornamento annuale non è subordinato alla preventiva richiesta di cui all'articolo 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392.


Qualora il reddito dell'assegnatario o degli altri componenti il nucleo familiare sia diminuito nel corso dell'anno per collocamento a riposo, per disoccupazione, per morte, ovvero per altre comprovate gravi e obiettive ragioni, il tutto da documentarsi idoneamente, e ove tale diminuzione determini il passaggio del reddito complessivo familiare da una fascia superiore ad una inferiore, l'ente gestore, sulla base della dichiarazione dell'assegnatario o dei suoi aventi causa resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e relativa alla nuova posizione reddituale, dispone a far tempo dal mese successivo a quello in cui tale richiesta viene prodotta la riduzione del canone.


Qualora la documentazione anagrafica e fiscale prodotta dall'assegnatario sia palesemente inattendibile, il reddito dell'assegnatario è determinato secondo le modalità di cui al precedente articolo 9.
Secondo tali modalità è determinato altresì il reddito per l'assegnatario che non abbia prodotto la documentazione richiesta dall'ente gestore.
In attesa della determinazione del reddito di cui ai precedenti commi si applica all'assegnatario medesimo in via provvisoria, e salvo successivo conguaglio, il canone stabilito per la fascia di reddito immediatamente superiore a quella nella quale l'assegnatario sia da includere in base alla documentazione ritenuta inattendibile ovvero nella fascia di cui alla lettera g) del precedente articolo 34, ove la documentazione richiesta dall'ente gestore non sia stata prodotta.
In questa ultima ipotesi, ove l'assegnatario persista a non produrre la documentazione richiesta oltre il termine di 90 giorni dalla diffida notificatagli con lettera raccomandata dall'ente gestore, si pronuncerà nei suoi confronti la decadenza dall'assegnazione ai sensi del successivo articolo 52.


La giunta regionale nel determinare con proprio provvedimento le quote del canone di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo 32 disciplina la destinazione e le modalità di impiego delle risorse finanziarie e delle disponibilità della gestione speciale di cui all'articolo 10 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036 e successive modificazioni.
TITOLO IV
La gestione degli alloggi

Capo I
Rapporto di gestione



Il contratto di locazione viene sottoscritto dall'assegnatario per adesione ad un contratto tipo che regola i rapporti di locazione degli alloggi sottoposti alla disciplina della presente legge.
Il contratto tipo è approvato dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Per i contratti di locazione precedentemente stipulati, gli enti gestori provvedono alla stipula di un nuovo contratto di locazione sulla base del contratto tipo di cui al primo comma fissando un congruo termine all'assegnatario per aderirvi.
La mancata adesione nel termine prescritto comporta la risoluzione del precedente contratto di locazione.


L'alloggio consegnato ai sensi del precedente articolo 30 deve essere occupato dall'assegnatario e dal suo nucleo familiare entro trenta giorni dalla sottoscrizione del verbale di consegna.
Trascorso tale termine senza che l'alloggio sia stato occupato, l'ente gestore - qualora non sussistano gravi e comprovati motivi, rappresentati a cura dell'interessato prima che sia tascorso il termine di cui al precedente comma - intima all'assegnatario l'occupazione dell'alloggio entro l'ulteriore termine di giorni dieci.
Qualora l'occupazione non venga effettuata, l'ente gestore trasmette gli atti al comune per la pronuncia della decadenza dall'assegnazione.


In caso di decesso dell'aspirante assegnatario, o dell'assegnatario, subentrano rispettivamente nella domanda e nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare come definito dal precedente articolo 7 nel seguente ordine: coniuge, figli, affiliati, convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al 3º grado, gli affini fino al 2º grado.
Al momento della voltura del contratto, l'ente gestore verifica che non sussistano per il subentrante e gli altri componenti del nucleo familiare condizioni osative alla permanenza nell'alloggio.
L'ampliamento stabile del nucleo familiare è ammissibile qualora non comporti la perdita di uno qualsiasi dei requisiti previsti per la permanenza, previa verifica da parte dell'ente gestore, oltre che nei confronti di persone legate all'assegnatario da vincoli di coniugio o di convivenza more-uxorio, di parentela ed affinità - anche secondo la definizione di nucleo familiare indicata al precedente articolo 7 - nei confronti di persone prive di vincoli di parentela o affinità , qualora siano, nell'uno e nell'altro caso, riscontrabili le finalità di costituzione di una stabile e duratura convivenza con i caratteri della mutua solidarietà ed assistenza economica ed affettiva.
L'ampliamento stabile del nucleo familiare costituisce per il nuovo componente autorizzato il diritto al subentro con relativa applicazione della normativa di gestione.
E' altresì ammessa, previa autorizzazione dell'ente gestore, l'ospitalità temporanea di terze persone, per un periodo non superiore a due anni e prorogabile solo per un ulteriore biennio, qualora l'istanza dell'assegnatario scaturisca da obiettive esigenze di assistenza a tempo determinato o da altro giustificato motivo da valutarsi da parte dell'ente gestore.
Tale ospitalità a titolo precario non ingenera nessun diritto al subentro e non comporta nessuna variazione di carattere gestionale.
In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del medesimo, l'ente gestore provvede all'eventuale voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione del giudice.
Capo II
La mobilità



Con la pubblicazione nel proprio albo, ovvero ricorrendo ad altre forme di pubblicità o diffusione, l'ente gestore rende note le richieste di cambio dell'alloggio avanzate dagli assegnatari, assicurando assistenza e collaborazione per la migliore gestione della mobilità consensuale.
Il cambio è autorizzato dall'ente gestore previa verifica dei requisiti per la permanenza nell'alloggio.
I cambi possono essere effettuati tra gli assegnatari su richiesta degli interessati, semprechè le istanze siano motivate:
a) da variazioni in aumento o in diminuzione del nucleo familiare rispetto al rapporto di cui al successivo articolo 44;
b) da esigenze di avvicinamento al posto di lavoro;
c) da gravi e comprovete esigenze familiari, di salute o personali.

E' escluso il cambio con altro alloggio in cui il rapporto tra vani convenzionali e nucleo familiare sia superiore a quello sabilito nell'ultimo comma del precedente articolo 28.


La giunta regionale, su proposta dell'ente gestore, di concerto con il comune competente, riserva una quota degli alloggi di nuova costruzione o recuperati o di risulta per le esigenze di mobilità obbligatoria derivanti da sovraffollamento e da sottoutilizzazione e per quelle derivanti da mancato accoglimento delle richieste di cambio consensuale.


Per periodi di tempo non inferiori a quattro anni e per i medesimi ambiti territoriali di cui all'articolo 45, ai fini specifici della mobilità obbligatoria, la giunta regionale sentita la commissione consiliare fissa con proprio provvedimento il rapporto tra vani convenzionali e numero dei componenti del nucleo familiare.
Tale rapporto sarà mantenuto pari o diminuito rispetto a quello di cui all'articolo 28 - ultimo comma - in relazione al fabbisogno, al rapporto di utilizzazione del patrimonio pubblico e del numero medio dei componenti del nucleo familiare nell'ambito considerato.
In sede di prima applicazione il rapporto di cui al primo comma è fissato dalla giunta regionale entro dodici mesi dall'entata in vigore della presente legge.


Il consiglio regionale approva, su proposta della giunta, il regolamento per l'attuazione della mobilità obbligatoria.
Detto regolamento dovrà tener conto dei seguenti criteri:
a) rapporto di utilizzazione degli alloggi di cui al precedente articolo 44 sarà stabilito per ambiti territoriali limitati allo scopo di evitare eccessivo disagio sociale agli assegnatari sottoposti alla mobilità obbligatoria;
b) dovranno essere determinate le priorità e le condizioni per i nuclei familiari di pari consistenza sottoposti o aventi diritto alla mobilità obbligatoria;
c) dovranno essere previste - a cura degli enti gestori - ulteriori forme di pubblicità , di partecipazione e di assistenza per la formazione di elenchi di mobilità ;
d) dovranno essere indicate le procedure e i tempi per la determinazione da parte della giunta regionale delle priorità nell'assegnazione di alloggi di nuova costruzione riservati per l'attuazione della mobilità .



Per il patrimonio assegnato in locazione, l'ente gestore rileva il rapporto di cui al precedente articolo 44 con periodicità triennale.
L'ente gestore segnala al comune interessato e all'assegnatario gli alloggi il cui rapporto di utilizzazione sia inferiore a quello di cui al precedente articolo 44 da almeno tre anni.
D'intesa con il comune, sulla base delle priorità stabilite dalla giunta regionale con le modalità di cui al precedente articolo 45, l'ente gestore, per gli ambiti territoriali fissati dal regolamento regionale, predispone entro il 31 dicembre, distinti per alloggi di superficie pari o arrotondata per eccesso, gli elenchi degli alloggi per cui si è verificata la condizione di cui al precedente secondo comma e li trasmette entro il 15 gennaio alla commissione di cui all'articolo 17.
La commissione, entro trenta giorni dalla ricezione degli atti, redige gli elenchi definitivi formulando per ciascuno la graduatoria relativa sulla base delle norme regionali.
Gli elenchi definitivi vengono pubblicati nell'albo pretorio del comune interessato e nell'albo pubblico dell'ente gestore e della collocazione nell'elenco viene data comunicazione con raccomandata agli assegnatari obbligati ed a quelli aventi diritto alla mobilità , a cura dell'ente gestore.
Gli interessati entro trenta gioni dalla comunicazione possono presentare opposizione al sindaco del comune, il quale decide definitivamente entro sessanta giorni, sentita la commissione preposta all'assegnazione degli alloggi.


Trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione degli elenchi definitivi di mobilità, ove tra gli alloggi per i quali sia stata dichiarata la disponibilità al cambio ai sensi dell'articolo 42, tra quelli di risulta, ovvero di nuova costruzione all'uopo riservati dalla giunta regionale ai sensi del precedente articolo 43 l'ente gestore disponga di alloggi adeguati ai sensi dell'articolo 4 ai nuclei familiari che occupano gli alloggi inseriti negli elenchi di mobilità, ne fornisce indicazione agli interessati con lettera raccomandata.
Qualora successivamente alla comunicazione di cui al precedente comma ed entro trenta giorni da essa l'assegnatario dell'alloggio con il rapporto di cui all'articolo 44 accetti l'indicazione dell'ente gestore ed effettui il cambio con l'assegnatario disponibile ai sensi dell'articolo 46, ovvero si trasferisca nell'alloggio di risulta o di nuova costruzione assegnato, l'ente gestore interviene nel pagamento delle spese di trasloco nella misura determinata annualmente dall'ente gestore medesimo.
Se l'assegnatario inserito nell'elenco di mobilità, salvo giustificati motivi, rifiuta di effettuare il cambio o il trasferimento entro il termine di cui al precedente comma, l'ente gestore entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al secondo comma, emette nei suoi confronti provvedimento di rilascio dell'alloggio occupato e lo notifica entro i dieci giorni successivi alla emissione.
Il provvedimento di rilascio costituisce titolo esecutivo.
Fino all'esecuzione del trasferimento coattivo, all'assegnatario che rifiuti il cambio o il trasferimento l'ente gestore applica un canone pari a quello dovuto per la fascia di reddito immediatamente superiore a quella in cui è collocato.
Capo III
L'autogestione



Gli enti gestori favoriscono e promuovono l'autogestione da parte della utenza dei servizi accessori e degli spazi comuni, sulla base dei criteri indicati nel presente articolo e in forza di apposito provvedimento tipo approvato dalla giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentiti gli enti gestori e le organizzazioni sindacali rappresentative dell'utenza.
Per gli alloggi di nuova costruzione o recuperati, il contratto di locazione prevede l'assunzione diretta della gestione dei servizi da parte degli assegnatari.
In caso di particolari esigenze o difficoltà , l'ente gestore può deliberare di soprassedere all'attivazione dell'autogestione, ovvero di sospenderne la prosecuzione, per i tempi strettamente necessari per far cessare le cause ostative assunte a base del deliberato.
Per gli alloggi già assegnati gli enti gestori realizzano l'autogestione dei servizi entro tre anni dalla entrata in vigore della presente legge. Gli enti gestori debbono dotarsi di strumenti tecnici, operativi e giuridici di sostegno delle autogestioni, con particolare riguardo agli alloggi prevalentemente occupati da anziani o da persone non autonome.
Fino al momento dell'effettivo funzionamento delle autogestioni gli assegnatari sono tenuti a rimborsare agli enti gestori i costi diretti ed indiretti dei servizi erogati.
E' facoltà degli enti gestori estendere l'autogesione alla piccola manutenzione, accreditando agli organi dell'autogestione una parte della quota canone destinata alla manutenzione non superiore al trenta per cento.
Gli assegnatari che si rendono morosi verso l'autogestione sono considerati a tutti gli effetti inadempienti degli obblighi derivanti dal contratto di locazione.
In ogni caso la competenza ad eseguire azioni amministrative e giudiziarie a carico degli assegnatari inadempienti spetta agli organi di governo dell'autogestione.


E' fatto divieto agli enti gestori di proseguire o di iniziare l'attività di amministrazione degli stabili ceduti in proprietà integralmente o per una quota superiore ai 2/3 dell'intero stabile. Dal momento della costituzione del condominio, cessa per gli assegnatari in proprietà l'obbligo di corrispondere agli enti gestori le quote per spese generali, di amministrazione e manutenzione, ad eccezione di quelle afferenti al servizio di rendicontazione e di esazione delle rate di riscatto, la cui misura è stabilita annualmente dalla Regione su proposta degli enti gestori stessi.
Le norme di cui al comma precedente si applicano altresì agli assegnatari in locazione con patto di futura vendita, che costituiscono un'autogestione disciplinata dalle norme del codice civile sul condominio.
Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili a regime condominiale hanno diritto di voto, in luogo dell'ente gestore, per le delibere relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi a rimborso, ivi compreso il riscaldamento, che sono tenuti a versare direttamente all'amministratore.
TITOLO V
L'autotutela



L'annullamento dell'assegnazione viene disposto con provvedimento del sindaco del comune competente nei seguenti casi:
a) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima;
b) per assegnazioni ottenute sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false.

In presenza di tali condizioni, comunque accertate prima della consegna dell'alloggio o nel corso del rapporto di locazione, il comune, contestualmente alla comunicazione con lettera raccomandata all'assegnatario delle risultanze conseguenti agli accertamenti compiuti, assegna al medesimo un termine di trenta giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti, dandone contemporanea notizia all'ente gestore.
I termini suindicati sono raddoppiati per i lavoratori emigrati all'estero, nel caso in cui trattasi di accertamenti effettuati prima della consegna dell'alloggio.
Qualora dall'esame dei documenti prodotti dall'assegnatario non emergano elementi tali da modificare le condizioi accertate dal comune, il sindaco pronuncia l'annullamento della assegnazione entro i successivi trenta giorni, sentito il parere della commissione di assegnazione.
L'annullamento dell'assegnazione comporta, nel corso del rapporto di locazione, la risoluzione di diritto del contratto.
Il provvedimento del sindaco - che deve contenere il termine per il rilascio non superiore a sei mesi - costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe.Ai titoli esecutivi si applicano le disposizioni degli ultimi tre commi dell'articolo 11 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035.
Il provvedimento del sindaco ha carattere definitivo.


La decadenza dall'assegnazione viene dichiarata dal sindaco del comune territorialmente competente nei casi in cui l'assegnatario:
a) abbia ceduto, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli;
b) non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne muti la destinazione d'uso ovvero non lo abbia occupato stabilmente nel termine di trenta giorni dalla consegna;
c) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite;
d) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione, salvo quanto indicato alla successiva lettera e);
e) fruisca di un reddito annuo complessivo superiore al limite stabilito per la permanenza del rapporto di assegnazione;
f) non abbia provveduto alla restituzione di altro alloggio di edilizia residenziale pubblica tenuto in godimento in qualsiasi località .

Per il procedimento si applicano le disposizioni previste per l'annullamento dell'assegnazione, fatta eccezione per il parere della commissione di assegnazione che nella fattispecie non è richiesto.
La decadenza dall'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto ed il rilascio immediato dell'alloggio.
Il sindaco può tuttavia concedere un termine non eccedente i sei mesi per il rilascio dell'immobile, fatta salva la gradualità indicata al successivo articolo 52, per gli assegnatari che siano nelle condizioni di cui alla precedente lettera e).


La qualità di assegnatario è riconosciuta anche a colui che nel corso del rapporto superi il limite di reddito previsto per l'assegnazione di cui al precedente articolo 10, lett. f), fino ad un massimo pari al doppio di tale importo limite. Gli assegnatari con redditi superiori al limite sopra indicato ricevono dall'ente gestore preavviso che la decadenza verrà dichiarata dopo due ulteriori accertamenti annuali consecutivi che documentino la stabilizzazione del reddito al di sopra del predetto limite.
La Regione, nell'ambito dei provvedimenti di ripartizione dei fondi statali di edilizia agevolata, prevede, su proposta degli enti gestori e dei comuni interessati, la destinazione in via prioritaria di una quota degli alloggi compresi in detti programmi agli assegnatari che abbiano ricevuto il preavviso di decadenza o che comunque fruiscano di un reddito il cui livello sia superiore rispetto a quello consentito per la conservazione della qualità di assegnatario.


Gli enti gestori procedono alla risoluzione del contratto di locazine in caso di morosità superiore a due mesi con conseguente decadenza dall'assegnazione.
La morosità dell'assegnatario nel pagamento del canone può essere sanata entro 30 giorni dalla messa in mora per non più di una volta nel corso dell'anno.
Non è causa di risoluzione del contratto la morosità dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia dell'assegnatario, qualora ne siano derivate l'impossibilità o la grave difficoltà , accertata dall'ente gestore competente, di effettuare il regolare pagamento del canone di locazione.
Tale impossibilità o grave difficoltà non può comunque valere per più di sei mesi.
Sui canoni non corrisposti graverà un tasso di interesse a carico dell'assegnatario moroso pari al tasso ufficiale di sconto in vigore all'atto della comunicazione di addebito e salva la facoltà dell'ente gestore di applicare l'indennità di mora pari al 6 per cento.
Il provvedimento di risoluzione del contratto emanato dal locale rappresentante dell'ente gestore deve contenere un termine per il rilascio dell'alloggio non superiore a 90 giorni. Detto provvedimento costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe.
Nei confronti degli assegnatari inadempienti per morosità gli enti gestori possono applicare le procedure previste dall'articolo 32 del R.D. 28 aprile 1938, n. 1165.


Alle cessioni illegati degli alloggi si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 51 fatte salve le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 386 del R.D. 28 aprile 1938, n. 1165.
L'ente gestore competente per territorio dispone con proprio atto il rilascio degli alloggi occupati da cessionari senza titolo.
A tal fine diffida preventivamente con lettera raccomandata l'occupante senza titolo a rilasciare l'alloggio entro 15 giorni e gli assegna lo stesso termine per la pesentazione di deduzioni scritte e di documenti.
L'atto dell'ente gestore, che deve contenere il termine per il rilascio non eccedente i 30 giorni, costituisce titolo esecutivo nei confronti dei soggetti di cui al precedente terzo comma e non è soggetto a graduazioni o proroghe.
Sono fatte salve le disposizioni dell'art. 53 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive integrazioni e modificazioni.


L'esclusione dall'assegnazione ai sensi dell'articolo 26, terzo e quarto comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513, e dell'articolo 53, ultimo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, viene disposta con provvedimento del sindaco del comune territorialmente competente.
Una volta accertate le condizioni previste dagli articoli citati nel comma precedente, il sindaco, contestualmente alla comunicazione con lettera raccomandata all'interessato delle risultanze conseguenti agli accertamenti compiuti, assegna al medesimo un termine di 30 giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti, dandone contemporanea notizia all'ente gestore.
I termini suindicati sono raddoppiati per i lavoratori emigrati all'estero.
Qualora dall'esame dei documenti prodotti dagli interessati non emergano elementi tali da modificare le condizioni accertate dal comune, il sindaco pronuncia l'esclusione dalla assegnazione entro i successivi trenta giorni, sentito il parere obbligatorio della commissione di assegnazione.
Si osservano, in quanto applicabili, gli ultimi tre commi dell'articolo 50.
La esclusione dell'assegnazione può aver luogo soltanto nelle fasi successive all'approvazione della graduatoria definitiva.


Il consiglio regionale su proposta della giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina la comminazione di sanzioni pecuniarie amministrative nei confronti degli assegnatari cedenti e degli occupanti gli alloggi al di fuori dei casi previsti dalla legge e in genere nei confronti degli assegnatari che si rendono responsabili di violazione della legge, del contratto di locazione, dei provvedimenti dell'ente gestore o del comune e in particolare della presente normativa.
TITOLO VI
L'anagrafe dell'utenza e del patrimonio abitativo



In attuazione dell'articolo 4, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la giunta regionale provvede a formare e gestire:
a) l'anagrafe degli assegnatari in locazione semplice degli alloggi di proprietà di enti pubblici, realizzati o recuperati con il concorso od il contributo dello stato o degli enti pubblici, nonchè di quelli comunque appartenenti ad enti pubblici. Rientrano nella previsione normativa di cui al presente titolo anche gli alloggi realizzati o recuperati dalle cooperative edilizie o in base a programmi di edilizia agevolata o convenzionata, i prestiti individuali e le altre erogazioni finanziarie, purchè assistiti da contributi, sotto qualsiasi forma agevolativa erogati, dello stato o di enti pubblici. Rientrano altresì nella previsione normativa di cui al presente titolo gli alloggi realizzati, risanati o comunque acquisiti per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica;
b) il censimento del patrimonio abitativo individuato alla precedente lettera a);
c) l'anagrafe dei beneficiari di alloggi di edilizia residenziale pubblica assegnati a riscatto, patto di futura vendita o in proprietà ;
d) l'anagrafe dei beneficiari di agevolazioni finanziarie pubbliche, ottenute per costruire, risanare, acquistare alloggi destinati ad essere goduti in proprietà privata.



Per l'attuazione degli adempimenti di cui al precedente articolo 57, lettere a) e b), la giunta regionale, avvalendosi degli enti proprietari o gestori degli alloggi pubblici di cui alla citata norma, cura l'acquisizione degli elementi conoscitivi necessari per:
a) il controllo volto ad evitare la duplicazione di assegnazioni di alloggi pubblici;
b) la verifica della legittimità dello stato d'uso degli alloggi pubblici e la corretta gestione del patrimonio residenziale pubblico;
c) la formazione di programmi di manutenzione, risanamento, ristrutturazione del patrimonio residenziale pubblico;
d) la promozione di interventi atti a realizzare il pieno e razionale utilizzo della capacità ricettiva degli alloggi, anche mediante la mobilità dell'utenza all'interno del patrimonio di edilizia residenziale;
e) la costituzione dell'autogestione dei servizi ai sensi del titolo IV, capo III, della presente legge.



Le anagrafi di cui al precedente articolo 57, lettere c) e d), sono finalizzate ad evitare la duplicazione di agevolazioni pubbliche a favore del medesimo beneficiario nonchè a fornire allo Stato, alla Regione, ai comuni ed agli enti gestori una precisa conoscenza dei dati relativi alle caratteristiche sia dei beneficiari che delle agevolazioni concesse.
Per le finalità di cui al comma precedente copia degli elaborati ivi indicati e relativi aggiornamenti sono inviati ai comuni e agli enti gestori.


La rilevazione dei dati necessari per la formazione e per l'aggiornamento dell'anagrafe degli assegnatari e del censimento del patrimonio di cui al precedente articolo 57, lettere a), b) e c), viene effettuata dagli istituti autonomi case popolari operanti nel territorio regionale, nei tempi e secondo le modalità stabilite dalla giunta regionale.
La giunta regionale stabilisce gli indirizzi operativi, gli strumenti e le modalità per la realizzazione dell'anagrafe regionale, sovraintende e coordina l'attività di rilevazione dei dati, provvede alla unificazione a livello regionale dei dati raccolti, alla loro elaborazione ed aggiornamento. A tal fine si avvale degli istituti di cui al precedente comma, raccordati a livello operativo dall'IACP di Ancona, che metterà a disposizione il proprio centro elaborazione dati.


Ai fini dell'attuazione dell'anagrafe di cui al precedente articolo 57, lettera d), la giunta regionale provvede, avvalendosi sempre degli istituti citati al precedente articolo, alla tenuta degli elenchi nominativi dei beneficiari dei mutui agevolati in ammortamento, nonchè al loro aggiornamento. A tal fine la giunta regionale provvede a richiedere ai beneficiari di agevolazioni pubbliche concesse successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge le informazioni e la documentazione necessarie al perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 58.


Qualora gli assegnatari ed i beneficiari di cui al precedente articolo 57 non producano la documentazione richiesta dalla Regione o dall'ente da essa delegato per la realizzazione degli adempimenti di competenza e non consentano l'accesso nel proprio alloggio agli incaricati della rilevazione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23, secondo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513, nonchè le altre disposizioni previste dalla presente legge.


Gli enti proprietari o gestori di alloggi interessati dal censimento di cui al precedente articolo 57 nonchè gli altri enti pubblici e gli organi dell'amministrazione dello Stato sono tenuti, in attuazione dell'articolo 23 della legge 8 agosto 1977, n. 513, a fornire alla Regione od all'ente da essa delegato le informazioni e la documentazione in loro possesso utili alla realizzazione delle anagrafi.
Agli stessi obblighi sono soggetti i soci di cooperative edilizie assegnatari in proprietà degli alloggi sociali.


Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente titolo si provvede con i finanziamenti assegnati dal CER alla Regione ai sensi della normativa di finanziamento di programmi di edilizia residenziale pubblica.
TITOLO VII
Disposizioni finali e transitorie



L'assegnazione degli alloggi relativi a bandi di concorso già pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad essere disciplinata dal D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le graduatorie formulate ai sensi del citato D.P.R. n. 1035 conservano la loro efficacia fino alla approvazione delle graduatorie formulate ai sensi della presente legge.


In sede di prima applicazione della presente legge, i bandi di concorso di cui all'articolo 13 vengono emanati entro 6 mesi dalla sua entrata in vigore.
Entro lo stesso termine il presidente della giunta regionale provvede alla nomina delle commissioni di cui all'articolo 17.


In sede di prima applicazione della disciplina di cui alla presente legge, la collocazione degli assegnatari nelle fasce di reddito di appartenenza ha effetto, ai fini del calcolo del relativo canone di locazione, secondo i tempi e le modalità stabilite dalla giunta regionale ai sensi del successivo articolo 68.
Fino all'accertamento dei redditi, secondo le modalità previste dal precedente comma, agli assegnatari è applicato il canone di locazione sotto indicato a seconda del canone cui gli stessi siano sottoposti alla data di entrata in vigore della presente legge:
a) canone indicato sub lettera a) dell'articolo 34 per gli assegnatari sottoposti al canone minimo ridotto ai sensi dell'articolo 22, nono comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513;
b) canone indicato sub lettera c) dell'articolo 34 per gli assegnatari sottoposti al canone minimo ridotto ai sensi dell'articolo 22, ottavo comma, della citata legge n. 513;
c) canone indicato sub lettera d) dell'articolo 34 per gli assegnatari sottoposti al canone minimo di cui all'articolo 22, primo e secondo comma, della citata legge n. 513;
d) canone indicato sub lettera f) dell'articolo 34 per gli assegnatari sottoposti al canone fissato ai sensi degli ultimi due commi del citato articolo 22 della legge n. 513.



La giunta regionale stabilisce i tempi e le modalità per la graduale applicazione delle disposizioni contenute nel precedente titolo III, nel rispetto di quanto stabilito dal CIPE nella deliberazione 19 novembre 1981 citata al primo comma del precedente articolo 1, mediante provvedimento da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.


Gli enti gestori, d'intesa con i comuni competenti, graduano i tempi e le modalità di esecuzione dei provvedimenti di decadenza di cui al precedente articolo 52, secondo i seguenti criteri:
a) entro 12 mesi dalla scadenza dei termini di cui al quinto e sesto comma del precedente articolo 35, vengono emessi i preavvisi di decadenza nei confronti degli assegnatari che fruiscano di un reddito convenzionale superiore al 50 per cento del limite consentito per la conservazione della qualità di assegnatario;
b) entro 18 mesi dalla scadenza del termine di cui alla precedente lettera a) vengono emessi i preavvisi di decadenza nei confronti degli assegnatari che fruiscano di un reddito convenzionale superiore al 25 per cento del limite consentito per la permanenza, fatta eccezione per gli assegnatari residenti nei comuni destinatari degli interventi di emergenza di cui alla legge 26 marzo 1982, n. 94, i quali vengono inclusi nella successiva classe;
c) entro 24 mesi dalla scadenza del termine di cui alla precedente lettera a) vengono emessi i preavvisi di decadenza nei confronti degli assegnatari che fruiscano di un reddito convenzionale superiore al limite stabilito per la permanenza.

Trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, eventuali ulteriori forme di proroga dell'esecuzione dei provvedimenti di decadenza di cui all'articolo 52 potranno essere autorizzate dalla giunta regionale per un periodo massimo di un anno e soltanto su motivata richiesta del comune competente, d'intesa con l'ente gestore, limitatamente a situazioni di accertata ed oggettiva impossibilità degli assegnatari di disporre di soluzioni abitative alternative, anche precarie.


In sede di prima applicazione della presente legge la rilevazione dei dati di cui al precedente articolo 60 viene effettuata dagli IACP entro il 31 dicembre 1984.


Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge, comprese le disposizioni speciali concernenti la riserva di alloggi di edilizia residenziale pubblica per specifiche categorie di cittadini.