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Atto:LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1983, n. 40
Titolo:Assestamento del bilancio 1983.
Pubblicazione:(B.u.r. 24 dicembre 1983, n. 137)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario


Art. 1 (Modificazione dei residui attivi e passivi presunti alla chisura dell'esercizio 1982)
Art. 2 (Modificazione del saldo finanziario positivo presunto al termine dell'esercizio 1982)
Art. 3 (Annualità di limiti di impegno autorizzati in anni anteriori)
Art. 4 (Opere di pronto intervento per alluvioni, piene, frane, mareggiate, ecc, consolidamento degli abitati)
Art. 5 (Elettrificazione rurale)
Art. 6 (Opere pubbliche a totale carico della Regione)
Art. 7 (Contributi sugli oneri di preammortamento)
Art. 8 (Proprietà diretto coltivatrice)
Art. 9 (Cooperative artigiane di garanzia)
Art. 10 (Contributi sugli interessi dei mutui contratti dalle imprese artigiane per le operazioni previste dalla legge 25.7.1952, n. 949 e successive modificazioni e integrazioni)
Art. 11 (Contributi ai consorzi e società cooperative di imprese artigiane nelle spese di acquisto di materie prime nonchè per l'attiviazione e l'incremento della esportazione dei loro prodotti)
Art. 12 (Contributi alle aziende artigiane del settore artistico, tipico e tradizionale per il miglioramento dei locali)
Art. 13 (Occupazione giovanile nel settore dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale)
Art. 14 (Contributi straordinari agli enti turistici)
Art. 15 (Formazione professionale)
Art. 16 (Applicazione della legge regionale 29.3.1983, n. 8 sulla protezione e la tutela della fauna e per la disciplina della caccia)
Art. 17 (Applicazione della legge regionale 19.8.1983, n. 28 sull'incremento della fauna ittica e per la disciplina della pesca nelle acque interne)
Art. 18 (Fondo unico - rette ricovero handicappati)
Art. 19 (Interventi diretti a rimuovere le cause della emarginazione)
Art. 20 (Fondi globali)
Art. 21 (Altre variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 1983)
Art. 22 (Reiscrizione nel bilancio 1983 di stanziamenti iscritti nel bilancio 1982 e non impegnati al 31 dicembre 1982)
Art. 23 (Riduzione delle autorizzazioni alla contrazione di mutui o prestiti per la copertura dei disavanzi dei bilanci per gli anni 1980, 1981 e 1982)
Art. 24 (Dichiarazione d'urgenza)



I residui attivi presunti alla chiusura dell'esercizio 1982 già iscritti, ai sensi dell'articolo 41, quinto comma punto 1, della legge regionale 30.4.1980, n. 25 nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno 1983 per l'importo complessivo di lire 357.980.685.139, sono modificati secondo le risultanze di cui alle tabelle n. 1 e n. 2 allegate alla presente legge e restano stabiliti nell'importo complessivo di lire 387.117.576.541.
I residui passivi presunti alla chisura dell'esercizio 1982, già iscritti, ai sensi dell'articolo 91, quinto comma, punto 1, della legge regionale 30.4.1980, n. 25 nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1983 per l'importo di lire 203.554.975.824, sono modificati secondo le risultanze di cui alle medesime tabelle 1 e 2 e restano stabiliti nell'importo complessivo di lire 223.449.645.474.


L'ammontare del saldo finanziario positivo presunto al termine dell'esercizio 1982, iscritto, ai sensi dell'articolo 41, sesto comma, della legge regionale 30.4.1980, n. 25, nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno 1983 nell'importo di lire 171.087.940.169 è aumentato di lire 71.641.123.702 e resta quindi stabilito in lire 242.729.063.871 ivi compresa la somma di lire 40.526.582.517 relativa ad annualità, o quote di esse, di limiti di impegno autorizzati negli anni precedenti finanziate con assegnazioni di fondi dallo Stato con vincolo di destinazione, riferite ad oneri aventi scadenza successiva al 31 dicembre 1983 ed indicate nell'elenco n. 2 allegato alla presente legge, da utilizzarsi secondo le modalità di cui al successivo articolo 4.


La somma di lire 40.526.582.517 compresa nel saldo finanziario positivo al termine dell'esercizio 1982 e di cui al precedente articolo 2 può essere utilizzata per l'iscrizione, a carico dei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'anno corrente e, per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti, di importi pari a quelli delle obbligazioni aventi scadenza in ciascuno dei detti anni, mediante atti deliberativi della giunta regionale da trasmettere al consiglio entro 10 giorni dalla loro adozione e da pubblicare nel bollettino ufficiale della Regione entro 60 giorni, agli effetti di cui all'articolo 65 - ultimo comma - della legge regionale 25 aprile 1980, n. 25.
Gli atti deliberativi di cui al comma precedente dispongono il contestuale ed equivalente prelevamento dal fondo di riserva di cassa.


Per la realizzazione di opere di pronto intervento a seguito di alluvioni, piene, frane, mareggiate, nonchè per il consolidamento degli abitati, di cui al decreto legge 12.4.1948, n. 1010 e della legge 9.7.1908, n. 445, è autorizzata, per l'anno 1983, l'assunzione di obbligazioni fino all'importo massimo di lire 1.500 milioni, in aggiunta all'importo di lire 3.000 milioni già autorizzato per effetto della legge regionale 18.5.1983, n. 10.
L'importo delle maggiori obbligazioni assunte in virtù del comma precedente non potranno venire a scadenza, nell'anno 1983, per importo superiore a lire 500 milioni.
Lo stanziamento di competenza del capitolo 2113201 dello stato di previsione della spesa è aumentato di lire 500 milioni.


L'autorizzazione di spesa di lire 3.400 milioni recata dalla legge regionale 9.3.1981, n. 5 modificata e integrata con la legge regionale 26.10.1981, n. 32 per la concessione di contributi in capitale per l'attuazione di progetti di allaccio e potenziamento di elettrodotti in zone rurali, è aumentata di lire 800 milioni per il finanziamento di maggiori oneri relativi alla realizzazione dei progetti compresi nell'elenco - allegato A - di cui alla deliberazione consiliare n. 73/1982.
La somma di lire 800 milioni di cui al comma precedente è iscritta in aumento degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo n. 2224201 dello stato di previsione della spesa.


L'autorizzazione all'assunzione di obbligazioni fino all'ammontare massimo di lire 27.720 milioni per la realizzazione di opere pubbliche a totale carico della Regione, recata dall'articolo 6 della legge regionale 18..5.1983, n. 10 è aumentata di lire 500 milioni, pari all'importo delle opere già autorizzate per effetto dell'articolo 84 della legge regionale 3.4.1982, n. 11 e per le quali non è stato assunto il relativo impegno entro i termini di chiusura dell'esercizio 1982 e si stabilisce nel nuovo ammontare massimo di lire 28.520 milioni; l'importo massimo delle obbligazioni aventi scadenza nell'anno 1983, già stabilito in lire 8.065.750.000 per effetto del secondo comma dello stesso articolo 6, è aumentato di lire 500 milioni e si stabilisce in lire 8.565.750.000.
Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo numero 2227202 dello stato di previsione della spesa sono aumentati di lire 500 milioni.


Per la concessione del concorso negli interessi di preammortamento sui mutui contratti da imprenditori singoli o associati per opere di miglioramento fondiario di cui all'articolo 5 della legge regionale 12.5.1975, n. 31 è autorizzata, per l'anno 1983, la spesa di lire 38.173.235 pari all'importo delle somme non potute impegnare negli anni precedenti.
Per la concessione del concorso negli interessi di preammortamento sui mutui contratti per l'adeguamento delle strutture esistenti o per la costruzione di nuovi ricoveri per gli animali, comprese la sistemazione e la recinzione dei relativi spazi all'aperto di cui all'articolo 2, primo comma - lettera b) - della legge regionale 1.6.1974, n. 13, è autorizzata, per l'anno 1983, la spesa di lire 57.144.065, pari all'importo delle somme non potute impegnare negli anni precedenti.
Le somme di cui ai commi precedenti sono iscritte rispettivamente, in termini di competenza e di cassa, a carico dei capitoli n. 3122204 e n. 3122215 dello stato di previsione della spesa.


L'importo dei limiti di impegno ventennale di complessive lire 1.000 milioni autorizzati con l'articolo 6 della legge regionale 13.3.1980, n. 11 per la concessione del concorso regionale sugli interessi dei mutui di durata fino a 20 anni contratti, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5.7.1928, n. 760, per la formazione e lo sviluppo della proprietà coltivatrice, è aumentato di lire 170 milioni, con una maggiore spesa di lire 3.400 milioni per il periodo dall'anno 1983 all'anno 2002.
La somma di cui al comma precedente è iscritta, per l'anno 1983 a carico del capitolo 3122216 dello stato di previsione della spesa del detto anno e, per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.


L'autorizzazione di spesa di lire 1.200 milioni recata dall'articolo 33 della legge regionale 18.5.1983, n. 10 per la concessione di contributi alle cooperative artigiane di garanzia per il credito alle imprese artigiane, previsti dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 17.3.1982, n. 10, è aumentata di lire 350 milioni e si stabilisce in lire 1.550 milioni; sono aumentati, di pari importo, gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo n. 3222101 dello stato di previsione della spesa.


Il limite di impegno decennale di lire 300 milioni con decorrenza dal 1983 e termine nell'anno 1992, già autorizzato con l'articolo 34 della legge regionale 18.5.1983, n. 10 per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 9 della legge regionale 17.3.1975, n. 13, sostituito dall'articolo 11 della legge regionale 25.1.1980, n. 7, è aumentato di lire 150 milioni e si stabilisce in lire 450 milioni con un conseguente maggior onere complessivo di lire 1.500 milioni; sono aumentati di pari importo gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 3222201 dello stato di previsione della spesa.


L'autorizzazione di spesa di lire 108 milioni recata dall'articolo 35 della legge regionale 18.5.1983, n. 10 per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 1, lettere b) e c), della legge regionale 5.7.1982, n. 26, è ridotta di lire 51.106.910 e si stabilisce, per l'anno 1983, in lire 56.893.890; sono ridotti, per pari importi, gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo n. 3222203 dello stato di previsione della spesa.


L'autorizzazione di spesa di lire 300 milioni recata dall'articolo 36 della legge regionale 18.5.1983, n. 10 per la concessione di contributi alle aziende artigiane del settore artistico, tipico e tradizionale per il miglioramento dei locali, previsti dall'articolo 13, lettera a), della legge regionale 5.7.1982, n. 26, è ridotta di lire 260 milioni e si stabilisce in lire 40 milioni; sono ridotti, per pari importo, gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo n. 3223201 dello stato di previsione della spesa.


L'autorizzazione di spesa di complessive lire 1.800 milioni per il quadriennio dal 1980 al 1983 recata dall'articolo 17, secondo comma, della legge regionale 25.1.1980, n. 7 per la concessione di contributi alle aziende artigiane per favorire l'occupazione giovanile nel settore dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale già ridotta a lire 600 milioni per effetto dell'articolo 67 della legge regionale 18.5.1983, n. 10, è ulteriormente ridotta di lire 272 milioni e si stabilisce in lire 328 milioni; sono ridotti, per pari importo gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo n. 3223202 dello stato di previsione della spesa.


E' autorizzata, per l'anno 1983, la concessione di contributi straordinari agli enti provinciali per il turismo e alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo per il ripiano dei disavanzi di amministrazione risultanti alla chiusura dell'esercizio 1982, nonchè per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del nuovo contratto nazionale di lavoro dei dipendenti dei detti enti relativi all'anno 1983 non previsti nel bilancio del detto anno o previsti in misura insufficiente ed ai quali non possa farsi fronte con le disponibilità dello stesso bilancio.
L'ammontare dei controbuti straordinari di cui al comma precedente non potrà in ogni caso eccedere, rispettivamente, gli importi di lire 375 milioni per il ripiano dei disavanzi di amministrazione e di lire 175 milioni per i maggiori oneri di personale.
Le somme occorrenti per la corresponsione dei contributi previsti nel presente articolo sono iscritte, in termini di competenza e di cassa, a carico dei capitoli numero 3231106 e 3231107 che con la presente legge si istituiscono nello stato di previsione della spesa.
Alla concessione dei contributi straordinari provvede la giunta regionale previa acquisizione di idonea documentazione comprovante il ricorrere delle condizioni indicate nel primo comma del presente articolo.


L'ammontare del fondo per l'addestramento professionale per l'anno 1983, già stabilito in lire 9.850.000.000 per effetto dell'articolo 38 della legge regionale 18.5.1983, n. 10 è aumentato di lire 569.531.575 e si stabilisce nel nuovo importo di lire 10.419.531.575.
Gli stanziamenti di competenza dei capitoli numeri 3311101, 3321101, 3322101 dello stato di previsione della spesa, già stabiliti in lire 463.890.160, lire 740 milioni e lire 1.550 milioni, sono ridotti, rispettivamente, di lire 20.306.740, di lire 70.213.771 e di lire 39.931.889 e restano determinati rispettivamente in lire 443.583.420, lire 669.786.229 e lire 1.511.068.111.
Lo stanziamento di competenza del capitolo 3322102 e dello stato di previsione, già stabilito in lire 6.896.010.840, è aumentato di lire 598.983.975 e resta determinato in lire 7.495.093.815.


Ai sensi dell'articolo 46, terzo comma, della legge regionale 29.3.1983, n. 8 ed in conformità al disposto dell'articolo 22 della legge regionale 30.4.1980, n. 25, sono autorizzate, per l'anno 1983, le seguenti spese:
a) lire 40 milioni per la concessione alle province di contributi per la costituzione dei fondi provinciali per far fronte ai danni, non altrimenti risarcibili, arrecati alle produzioni agricole dalle attività venatorie e dalla selvaggina (articolo 17);
b) lire 70 milioni per la promozione dell'educazione sportiva e faunistica dei cacciatori, per la divulgazione della normativa della caccia, nonchè per la preparazione tecnica dei cacciatori (articolo 24);
c) lire 50 milioni per la predisposizione dei tesserini di caccia (articolo 27 - sesto comma);
d) lire 140 milioni per la concessione alle associazioni venatorie, cinofile e naturalistiche di contributi per l'organizzazione di gare, mostre ed esposizioni e di concorsi nelle spese sostenute dalle medesime per la gestione faunistica e la tutela ambientale (articolo 43);
e) lire 350 milioni per la concessione alle province di finanziamenti per l'esercizio delle funzioni ad esse delegate in materia di protezione e tutela della fauna e disciplina della caccia (articolo 45).

Le somme di cui al comma precedente sono iscritte, rispettivamente, a carico dei capitoli numeri 4123111, 4123112, 4123115, 4123116 e 4123117 dello stato di previsione della spesa.
Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo numero 4123105 sono ridotti di lire 670 milioni.


Ai sensi dell'articolo 48, secondo comma, della legge regionale 19.8.1983, n. 28 ed in conformità al disposto dell'articolo 22 della legge regionale 30.4.1980, n. 25, sono autorizzate, per l'anno 1983, le seguenti spese:
a) lire 10 milioni per la concessione, alle associazioni piscatorie nazionali operanti a livello regionale, di contributi per interventi attinenti all'attività della pesca sportiva (articolo 41);
b) lire 40 milioni per la concessione alle province di finanziamenti per l'esercizio delle funzioni ad esse delegate in materia di pesca nelle acque interne (articolo 44).

Le somme di cui al comma precedente sono iscritte, rispettivamente, a carico dei capitoli numeri 4123121 e 4123122 dello stato di previsione della spesa.
Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo n. 4123103 sono ridotti di lire 25 milioni.


Per il pagamento delle rette consumate dai soggetti portatori di handicaps, di cui all'articolo 1 della legge regionale 22.8.1982, n. 31, ricoverati in istituti educativi socio-assistenziali già a carico delle amministrazioni provinciali, è autorizzata, per l'anno 1983, l'ulteriore spesa di lire 1.343 milioni, ivi compresi gli oneri relativi agli anni 1982 e precedenti; gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo n. 4234101 dello stato di previsione della spesa sono aumentati di pari importo.


L'autorizzazione di spesa di lire 1.200 milioni recata dall'articolo 49 della legge regionale 18.5.1983, n. 10 per interventi diretti a rimuovere le cause della emarginazione, previsti dalla legge regionale 12.5.1982, n. 18, è aumentata di lire 300 milioni e si stabilisce in lire 1.500 milioni; gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo numero 4234103 dello stato di previsione della spesa sono aumentati di lire 300 milioni.


L'importo del fondo globale per il finanziamento degli oneri dipendenti da nuovi provvedimenti legislativi recanti spese per investimenti già stabilito, per effetto dell'articolo 52, primo comma, lettera b), della legge regionale 18.5.1983, n. 10 in lire 6.150.000.000 è ridotto di lire 229.480.000.
Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo n. 5100201 dello stato di previsione della spesa sono ridotti di lire 229.480.000.
All'elenco n. 3 di cui all'articolo 52, secondo comma, della legge regionale 18 maggio 1983, n. 10 sono apportate le variazioni indicate nell'elenco n. 1 allegato alla presente legge.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 58 della legge regionale 30.4.1980, n. 25 è iscritto, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1983, un ulteriore fondo globale con la denominazione "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di investimento attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo" per l'importo di lire 900 milioni in termini di competenza e di cassa.
I provvedimenti legislativi di cui al comma precedente sono indicati nell'elenco 1 bis allegato alla presente legge.
Le somme relative al fondo globale di cui al quarto comma del presente articolo sono iscritte a carico del capitolo n. 5100202 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa.


Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione della spesa sono introdotte le altre variazioni di cui alle tabelle n. 1 e n. 2 allegate alla presente legge.


L'elenco n. 9 allegato alla legge regionale 18.5.1983, n. 10 concernente gli stanziamenti o quote di essi già iscritti negli stati di previsione della spesa dei bilanci per gli anni 1982 e precedenti reiscritti, per effetto dell'articolo 68 della medesima legge regionale, nella competenza propria del bilancio per l'anno 1983 in quanto non impegnati entro i termini di chiusura dell'anno 1982, è modificato ed integrato come indicato all'elenco n. 3 allegato alla presente legge.


Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 67, decimo comma, della legge regionale 30.4.1980, n. 25, le autorizzazioni alla contrazione di mutui o prestiti per la copertura dei disavanzi dei bilanci per gli anni 1980, 1981 e 1982, già rinnovate per l'anno 1983, per effetto dell'articolo 69 della legge regionale 18.5.1983, n. 10, per i rispettivi importi di lire 39.475.061.495, lire 8.224.558.522 e lire 60.200.856.787 sono ridotte, rispettivamente, di lire 234.256.532, lire 94.973.283 e lire 4.569.119.622 e restano stabilite nei nuovi rispettivi importi di lire 39.240.804.963, lire 8.129.585.239 e lire 55.631.737.165.
La somma di lire 107.900.476.804 già ascritta in termini di competenza e in termini di cassa al capitolo numero 5002226 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno 1983 è ridotta di lire 4.898.349.437 pari all'ammontare delle riduzioni di cui al comma precedente e si stabilisce nel nuovo importo di lire 103.002.127.367, sia in termini di competenza sia in termini di cassa.


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 127 della Costituzione e all'articolo 49 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.