Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 5 marzo 1984, n. 5
Titolo:Modificazioni alle leggi regionali 31 ottobre 1974 n. 28 e 20 luglio 1976 n. 19, per l'approvazione delle iniziative promozionali e pubblicitarie e turistiche per l'anno 1984.
Pubblicazione:(B.u.r. 7 marzo 1984, n. 20)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:TURISMO
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 5, l.r. 21 novembre 1984, n. 36.

Sommario




Art. 1

In attesa dell'approvazione del piano di settore del turismo, la Regione attua, nell'anno 1984, un programma di interventi concernenti:
1) iniziative promozionali e pubblicitarie;
2) ospitalità e pubbliche relazioni riservate a giornalisti, operatori turistici specializzati nella pianificazione e realizzazione di viaggi vacanze preconfezionati e prepagati, agenti di viaggio e banconisti;
3) partecipazione a manifestazioni fieristiche, incontri operativi, iniziative speciali da attuarsi sui mercati nazionali ed esteri;
4) incentivazione, per la commercializzazione del prodotto turistico regionale, a operatori turistici specializzati nella pianificazione e realizzazione di viaggi vacanze preconfezionati e prepagati, agenti di viaggio, vettori, organismi a dimensione regionale rappresentativi dell'associazionismo e della cooperazione;
5) ogni altra attività utile all'incremento del movimento turistico verso la Regione.


Art. 2

Il programma di cui al precedente articolo 1 è approvato dal consiglio regionale.
Lo stesso programma viene attuato dalla giunta regionale con il concorso degli enti sub-regionali del turismo che realizzano tutte quelle iniziative utili a proporre un prodotto differenziato e peculiare alla offerta delle singole aree di competenza.
La fase di commercializzazione conseguente all'attuazione del programma promozionale è riservata alle associazioni e cooperative rappresentanti l'offerta turistica a dimensione regionale.

Art. 3

L'articolo 3 della L.R. 31 ottobre 1974, n. 28 e l'articolo 2 della L.R. 20 luglio 1976, n. 19 sono abrogati.

Art. 4

Per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge è autorizzata, per l'anno 1984, la spesa di L. 1.600 milioni.
Le somme per effetto del comma precedente sono già previste a carico del capitolo 3231101 del bilancio per l'anno 1984.