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Atto:LEGGE REGIONALE 07 marzo 1984, n. 7
Titolo:Riordino del consorzio per la industrializzazione delle valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino.
Pubblicazione:( B.U. 07 marzo 1984, n. 20 )
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Enti, aziende, agenzie e società regionali o interregionali
Note:Abrogata dall'art. 5, l.r. 4 dicembre 2008, n. 35.

Sommario




Art. 1

In attuazione dell'articolo 13 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e in conformità dell'articolo 52 dello Statuto, il "Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Ascoli Piceno", istituito con D.P.R. 8 gennaio 1967, n. 103 ai sensi dell'articolo 21 della legge 28 luglio 1957, n. 634, assume la denominazione di "Consorzio per la industrializzazione delle Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino" ed è ente regionale pubblico, non economico.
Nella presente legge è usata, per indicare il "Consorzio per la industrializzazione delle Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino", la sola parola "Consorzio".
Il Consorzio ha sede in Ascoli Piceno.

Art. 2

Fanno parte del Consorzio:
a) l'amministrazione provinciale di Ascoli Piceno;
b) i comuni della provincia di Ascoli Piceno compresi nella zona in cui si attuano gli interventi previsti dalla legislazione straordinaria per il mezzogiorno;
c) la comunità montana del Tronto - zona "N";
d) la comunità montana dei Sibillini - zona "M";
e) la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Ascoli Piceno;
f) la Finanziaria regionale Marche di cui alla legge regionale 21 novembre 1974, n. 42 e successive modificazioni.


Art. 3

Il Consorzio ha uno statuto che ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento.
Lo statuto è adottato dal consiglio generale, sentiti gli enti consorziati, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed è sottoposto all'approvazione della giunta regionale.
Lo statuto, nel rispetto delle norme della presente legge, prevede in particolare:
1) le modalità di rinnovo degli organi dell'ente e del loro funzionamento;
2) le modalità di costituzione e funzionamento del comitato consultivo;
3) i criteri per la determinazione delle quote annuali che devono essere versate al Consorzio dai singoli enti che vi partecipano;
4) i requisiti e le modalità di ammissione di eventuali nuovi enti, le rispettive rappresentanze nel consiglio generale e i motivi di decadenza;
5) le modalità di affidamento di ulteriori funzioni al Consorzio da parte degli enti consorziati;
6) i criteri per il ripiano degli eventuali disavanzi da parte degli enti consorziati.


Art. 4

Il Consorzio ha lo scopo di promuovere lo sviluppo delle iniziative produttive, artigianali e industriali dei comuni di:
1) Acquasanta Terme 2) Acquaviva Picena 3) Appignano del Tronto 4) Arquata del Tronto 5) Ascoli Piceno 6) Castel di Lama 7) Castignano 8) Castorano 9) Colli del Tronto 10) Comunanza 11) Folignano 12) Force 13) Grottammare 14) Maltignano 15) Monsampolo del Tronto 16) Montegallo 17) Monteprandone 18) Offida 19) Palmiano 20) Ripatransone 21) Roccafluvione 22) Rotella 23) S. Benedetto del Tronto 24) Spinetoli 25) Venarotta.

A tal fine il Consorzio provvede in particolare:
a) alla predisposizione di studi, progetti, proposte per promuovere lo sviluppo industriale e la sua integrazione con le altre attività economiche;
b) all'acquisizione, anche mediante esproprio, delle aree e degli altri immobili necessari per l'insediamento delle aziende, per i servizi comuni, nonchè per le infrastrutture e per i servizi sociali;
c) alla progettazione, esecuzione, gestione e manutenzione di opere, di attrezzature, di servizi di interesse e di uso comune, di infrastrutture, di servizi sociali, ai sensi dell'articolo 50 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 e successive modificazioni ed integrazioni e sulla base delle altre attribuzioni conferite al Consorzio dalle leggi statali e regionali o affidate al medesimo dagli enti consorziati e da altri enti pubblici;
d) alla cessione in uso o in proprietà, ad imprese industriali o artigiane e loro consorzi, delle aree e degli altri immobili a qualsiasi altro titolo acquisiti;
e) ad esercitare attività di promozione e di assistenza alle iniziative industriali ed artigianali, anche sulla base delle normative della Comunità economica europea;
f) ad assumere ogni altra iniziativa ritenuta utile per lo sviluppo industriale e per integrare le attività industriali ed artigianali con le altre attività economiche.


Art. 5

Gli organi del Consorzio sono:
- il consiglio generale;
- il comitato direttivo;
- il presidente;
- il collegio dei revisori dei conti.


Art. 6

Il consiglio generale del Consorzio è nominato con decreto del presidente della giunta regionale ed è composto dai rappresentanti degli enti consorziati secondo i seguenti criteri:
- per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti: dal sindaco o da un suo delegato;
- per i comuni con popolazione da 5.000 a 10.000 abitanti: dal sindaco o da un suo delegato e da due rappresenanti eletti dal consiglio comunale di cui uno espresso dalle minoranze;
- per i comuni con popolazione da 10.000 a 20.000 abitanti: dal sindaco o da un suo delegato e da tre rappresentanti eletti dal consiglio comunale, di cui uno espresso dalle minoranze;
- per i comuni con popolazione da 20.000 a 50.000 abitanti: dal sindaco o da un suo delegato e da quattro rappresentanti eletti dal consiglio comunale di cui due espressi dalle minoranze;
- per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti: dal sindaco o da un suo delegato e da cinque rappresentanti eletti dal consiglio comunale, di cui due espressi dalle minoranze;
- per la provincia di Ascoli Piceno: dal presidente o da un suo delegato e quattro rappresentanti eletti dal consiglio provinciale, di cui due espressi dalle minoranze;
- per le comunità montane: dal presidente della giunta esecutiva o da un suo delegato e da due rappresentanti eletti dal consiglio comunitario, di cui uno espresso dalle minoranze;
- per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Ascoli Piceno: dal presidente o da un suo delegato e da un rappresentante eletto dalla giunta camerale;
- per la Finanziaria regionale Marche: dal presidente o da un suo delegato e da un rappresentante eletto dal consiglio di amministrazione.

Il numero degli abitanti dei comuni si intende quello risultante dai dati annuali ISTAT, riferiti alla popolazione residente, di più recente pubblicazione.
Il consiglio generale dura in carica cinque anni.
I componenti del consiglio generale sono rinnovati secondo le modalità previste dallo Statuto, a seguito del rinnovo dell'organo che li ha eletti, salva la sostituzione dei singoli membri per dimissioni, perdita dei requisiti, revoca o altri casi stabiliti dallo statuto.
I componenti del consiglio di amministrazione rimangono in carica in ogni caso fino alla loro sostituzione.

Art. 7

Sono di esclusiva ed indelegabile competenza del consiglio generale:
a) l'adozione dello statuto e delle sue modificazioni;
b) l'elezione del presidente, del vicepresidente e del comitato direttivo del Consorzio;
c) l'elezione dei componenti del collegio dei revisori dei conti di propria competenza;
d) l'ammissione al Consorzio di nuovi enti e la decadenza degli enti consorziati;
e) la determinazione delle quote annuali a carico degli enti consorziati e di quelle necessarie per il ripiano dell'eventuale disavanzo;
f) la proposta di affidamento al Consorzio di nuove funzioni da parte degli enti consorziati;
g) la fissazione delle indennità spettanti ai componenti degli organi del Consorzio nei limiti stabiliti dall'articolo 16;
h) l'approvazione del regolamento di amministrazione;
i) l'assunzione e la determinazione del trattamento giuridico ed economico del personale nel rispetto delle norme di cui all'articolo 19;
l) l'approvazione del regolamento di contabilità nel rispetto delle norme di cui all'articolo 22;
m) l'approvazione dei regolamenti che disciplinano i servizi espletati dal Consorzio;
n) la fissazione dei criteri per cedere in proprietà o in uso alle aziende gli immobili di cui il Consorzio ha acquisito la disponibilità;
o) la nomina del direttore dell'ente secondo le norme di cui all'articolo 18;
p) la nomina dei componenti del comitato consultivo;
q) l'approvazione del bilancio di previsione e le sue eventuali variazioni;
r) l'approvazione del conto consuntivo;
s) l'adozione degli strumenti urbanistici di cui all'articolo 51 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 e successive modificazioni ed integrazioni previo parere dei consigli comunali interessati.


Art. 8

Nella prima seduta il consiglio generale elegge, con votazioni separate, il presidente, il vice presidente e gli altri membri del comitato direttivo. Le elezioni avvengono a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio generale; dopo la terza votazione è sufficiente la maggioranza semplice.

Art. 9

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, convoca e presiede il consiglio generale e il comitato direttivo e ne attua le deliberazioni; compie gli atti esecutivi necessari per l'attuazione dei compiti dell'ente e sovrintende alla gestione dell'ente stesso.
Il presidente può assumere, nei casi di comprovata necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del comitato direttivo; tali provvedimenti debbono essere sottoposti a ratifica del comitato direttivo nella seduta immediatamente successiva alla data di assunzione dei medesimi, che deve essere tenuta nel termine perentorio di giorni dieci dalla decisione assunta.
Il comitato direttivo può delegare il presidente ad assumere provvedimenti di propria competenza nei limiti e nel rispetto dei criteri fissati nell'atto di delega; tali provvedimenti debbono essere comunicati al comitato direttivo nella seduta immediatamente successiva alla data di assunzione dei medesimi.
Il vicepresidente esercita le suddette funzioni in caso di assenza o di impedimento del presidente.

Art. 10

Il comitato direttivo è composto dal presidente, dal vice presidente e da nove membri eletti, con voto limitato a sei, dal consiglio generale e scelti tra i componenti del consiglio stesso.
Il comitato direttivo dura in carica cinque anni e i suoi componenti restano in carica fino alla loro sostituzione.
I singoli componenti del comitato direttivo sono sostituiti, salvaguardando comunque la rappresentanza della minoranza, quando non facciano più parte del consiglio generale.
Si procede comunque al rinnovo del comitato direttivo quando il numero dei membri da sostituire è superiore a quattro.

Art. 11

Il comitato direttivo:
a) predispone gli atti da sottoporre all'approvazione del consiglio generale e ne fissa l'ordine del giorno delle sedute;
b) adotta gli atti necessari per dare esecuzione alle deliberazioni del consiglio generale;
c) attiva le procedure di espropriazione di cui all'articolo 53 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 e successive modificazioni e integrazioni;
d) procede all'acquisizione e all'assegnazione in proprietà o in uso degli immobili necessari ad attuare i programmi del Consorzio sulla base dei criteri fissati dal consiglio generale;
e) conferisce eventuali incarichi di consulenza a istituti o professionisti esterni in base a criteri fissati dal consiglio generale;
f) delibera su ogni argomento che non rientri nella competenza specifica del consiglio generale per assicurare il regolare funzionamento dell'ente.

Nel mese di giugno di ogni anno il comitato direttivo presenta al consiglio generale una relazione sull'attività svolta e sullo stato di attuazione del bilancio di previsione per l'esercizio in corso.

Art. 12

Per la validità delle sedute del consiglio generale e del comitato direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei rispettivi componenti.
Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della metà più uno dei presenti, ad eccezione di quelle relative ai punti a) e d) dell'articolo 7 per le quali è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti.
Qualora la seduta sia andata deserta per mancanza di numero legale, il consiglio generale può essere convocato, con le modalità stabilite dallo statuto, in seconda convocazione ed adottare le relative deliberazioni a maggioranza con la presenza di almeno un terzo di componenti.
Il consiglio generale deve essere convocato entro 20 giorni quando lo richieda 1/ 4 dei componenti del consiglio stesso.
Le deliberazioni sono esposte in apposito albo consortile secondo quanto stabilito dalla legge comunale e provinciale per gli atti degli enti locali.

Art. 13

Il collegio dei revisori dei conti è composto da:
- il presidente, iscritto all'albo dei revisori dei conti o avente titolo all'iscrizione all'albo dei revisori ufficiali dei conti, nominato dal consiglio regionale;
- due membri effettivi e due supplenti nominati dal consiglio generale del consorzio con votazioni separate e con voto limitato a uno.

Il collegio dei revisori è costituito con decreto del presidente della Regione e dura in carica 5 anni. I componenti del collegio rimangono in carica fino alla loro sostituzione.

Art. 14

Il collegio dei revisori del conti:
- esamina i bilanci, il rendiconto generale e le relazioni che li accompagnano;
- controlla la gestione amministrativa e finanziaria dell'ente;
- elabora una relazione semestrale sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'ente da trasmettere, con le eventuali controdeduzioni del presidente dell'ente e del consiglio generale, alla giunta regionale.

Il collegio dei revisori si riunisce su convocazione del presidente almeno una volta ogni due mesi e i relativi verbali con le eventuali controdeduzioni del presidente dell'ente e del consiglio di amministrazione sono trasmessi anche alla giunta regionale.
I membri del collegio dei revisori del conti possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio generale.
Il presidente del collegio può altresì essere invitato a partecipare, sempre senza diritto di voto, alle riunioni del comitato direttivo.

Art. 15

Per le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza dalla carica di componente del consiglio generale e del comitato direttivo si applicano le disposizioni previste per gli organi dei comuni.

Art. 16

Le indennità spettanti al presidente, al vice presidente, ai componenti del comitato direttivo, ai componenti del consiglio generale, al presidente e ai membri del collegio dei revisori sono determinate dal consiglio generale entro i limiti fissati dalla legge regionale.

Art. 17

Lo statuto del Consorzio deve prevedere la costituzione di un comitato consultivo del quale fanno parte i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni degli industriali, delle organizzazioni degli artigiani, delle cooperative e degli istituti di credito.
Lo statuto determina la composizione ed il funzionamento del comitato consultivo, i compiti e gli atti del Consorzio che, prima della loro adozione definitiva, debbono essere sottoposti al parere, in ogni caso non vincolante, del comitato consultivo.

Art. 18

ll direttore generale dell'ente è nominato dal presidente previa deliberazione del consiglio generale. Esso viene scelto tra il proprio personale di ruolo con la qualifica di dirigente.
L'incarico di direttore può essere revocato con le stesse modalità previste per la nomina.
L'incarico di direttore generale, con le stesse modalità fissate al primo comma, può essere conferito, con contratto a termine di durata non superiore a quella del consiglio generale, a esperti o professionisti, estranei all'amministrazione dell'ente; in tal caso allo stesso compete un compenso onnicomprensivo annuo non superiore al 70 per cento di quello fissato al quinto comma dell'articolo 4 della legge regionale 6 giugno 1980, n. 50 e successive modificazioni.
Il direttore generale dirige il personale, coordina l'attività degli uffici anche mediante riunioni periodiche dei capi ufficio; cura, sotto la vigilanza e l'indirizzo del presidente, gli adempimenti relativi alle deliberazioni degli organi dell'ente; coordina l'attività degli uffici per la predisposizione dei programmi dell'ente; esercita tutte le altre funzioni demandategli dai regolamenti dell'ente.

Art. 19

Dal primo gennaio 1985 il trattamento giuridico ed economico del personale del Consorzio è disciplinato dalla legge regionale sulla base dell'accordo unico nazionale dei dipendenti regionali.

Art. 20

Il patrimonio dell'ente è costituito da:
- attività e passività finanziarie;
- beni mobili e immobili, crediti, titoli di credito, beni in natura;
- beni destinati al servizio dell'ente e altre attività non disponibili;
- passività consolidate e passitivtà diverse.

I beni costituenti il patrimonio dell'ente sono descritti in appositi inventari indicanti gli elementi atti a farne conoscere la consistenza e il valore.

Art. 21

Alle spese per il funzionamento e le attività del Consorzio si provvede con le seguenti entrate:
1) Entrate ordinarie:
a) i conferimenti degli enti consorziati;
b) i contributi e gli altri trasferimenti di fondi dello Stato, della Comunità economica europea, della Regione e di altri enti e di privati destinati al finanziamento delle spese correnti;
c) le rendite patrimoniali;
d) i proventi derivanti dalla gestione dei servizi e di ogni altra prestazione resa dal Consorzio a favore delle imprese o di altri soggetti;
e) le altre entrate aventi carattere continuativo ricorrente;
f) i proventi derivanti dalla gestione dei fondi di cui alle lettere precedenti;
2) Entrate straordinarie:
a) i contributi e gli altri trasferimenti di fondi dello Stato, della Comunità economica europea, della Regione e di altri enti destinati al finanziamento di spese per investimenti;
b) i fondi derivanti dalla contrazione di mutui, prestiti ed altre operazioni di credito;
c) i contributi, i lasciti e le donazioni da parte di enti e di privati destinati a spese per investimenti;
d) il ricavato delle vendite dei beni patrimoniali;
e) le altre entrate di carattere non continuativo e non ricorrente;
f) i contributi straordinari degli enti consorziati.

Sono spese del Consorzio quelle cui si deve provvedere a carico del bilancio dello stesso in applicazione della presente legge e le altre spese poste a carico dell'ente in forza di leggi statali e regionali, decreti, regolamenti, contratti, convenzioni ed altri atti costituenti titolo valido di impegno e quelle necessarie per il funzionamento degli organi ed uffici del Consorzio per la restituzione di somme indebitamente percepite e comunque riscosse per conto di terzi.

Art. 22

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consorzio, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 141 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, disciplina con apposito regolamento di contabilità la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale e del conto consuntivo, la gestione finanziaria, con particolare riguardo alla definizione degli atti di impegno, alla conservazione in bilancio dei residui, alla destinazione dell'eventuale avanzo e alla copertura dell'eventuale disavanzo di gestione, alla responsabilità degli amministratori e dei capi degli uffici.
Lo stesso regolamento disciplina la materia contrattuale e dell'amministrazione del patrimonio sulla base dei principi contenuti nei titoli II e III del D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696.
Fino all'entrata in vigore del regolamento di contabilità si applicano le disposizioni della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25 con esclusione di quelle dei titoli I, II, III e IX, nonchè , in materia di contratti e di amministrazione del patrimonio, le disposizioni di cui ai titoli II e III del D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696 in quanto applicabili.

Art. 23

Sono soggetti ad approvazione della giunta regionale i seguenti atti fondamentali del Consorzio:
- statuto e relative modifiche;
- regolamento di amministrazione, regolamento organico del personale, regolamento di contabilità, altri regolamenti e relative modifiche;
- programmi pluriennali ed annuali di attività;
- deliberazioni concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale;
- tariffe e servizi;
- deliberazioni che comportino spese pluriennali o superiori a 100 milioni di lire;
- contratti il cui valore ecceda i 100 milioni di lire con esclusione di quelli autorizzati dalla giunta regionale ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo;
- gli altri atti di competenza del consiglio generale.

Gli atti di cui al precedente comma sono approvati entro 60 giorni dallo loro ricezione da parte della giunta regionale.
I bilanci di previsione annuale e pluriennale e le loro variazioni e i conti consuntivi sono approvati con le procedure di cui al successivo articolo 25
Sono soggetti ad autorizzazione della giunta regionale gli atti di acquisto e di alienazione di beni immobili, gli atti di accettazione di donazioni, eredità e legati, le rinunce e le transazioni che superino il valore di L. 50.000.000
Gli atti diversi da quelli di cui al primo comma sono sottoposti al controllo della giunta regionale con le procedure di seguito fissate.
L'elenco di tutti i provvedimenti di cui al precedente comma deve essere trasmesso alla giunta regionale che può chiedere copia dei medesimi nei dieci giorni successivi alla ricezione.
Gli atti richiesti possono essere annullati dalla giunta regionale nei successivi venti giorni.
Entro lo stesso termine la giunta regionale può, altresì, richiedere all'ente chiarimenti o elementi integrativi di giudizio.
Qualora entro il termine di dieci giorni dalla ricezione dell'elenco la giunta non richieda copia degli atti, essi diventano esecutivi.
Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione fatti salvi gli eventuali controlli di cui agli articoli 41 e seguenti della legge 10 febbraio 1953, n. 62 sulle delibere assunte dagli organi regionali.

Art. 24

La giunta regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione del Consorzio in conformità a quanto previsto dall'articolo 25 dello Statuto regionale.
Nell'esercizio del potere di vigilanza, il presidente della giunta regionale, sentita la medesima, può:
- disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dell'ente;
- provvedere, previa diffida agli organi dell'ente, al compimento di atti resi obbligatori da disposizioni di legge e di regolamento anche con la nomina di commissari "ad acta";
- sciogliere gli organi del Consorzio per gravi violazioni di legge e regolamenti, per persistenti inadempienze su atti dovuti, per dimissioni della maggioranza dei suoi componenti.

Con la stessa procedura il presidente della giunta regionale può nominare un commissario straordinario per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per una sola volta, entro il quale si deve procedere al rinnovo degli organi del Consorzio.

Art. 25

Il bilancio di previsione e il conto consuntivo del Consorzio sono approvati con le modalità previste dalla L.R. 30 aprile 1980, n. 25
In deroga all'articolo 53 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25 le variazioni al bilancio di previsione del Consorzio sono approvate dalla giunta regionale e sono comunicate, entro 10 giorni, alla commissione consiliare competente in materia finanziaria.

Art. 26

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti consorziati provvedono alla elezione dei propri rappresentanti nel consiglio generale. I relativi atti, esecutivi ai sensi di legge, sono trasmessi al presidente della Regione.
Il presidente della Regione, nei successivi trenta giorni, una volta eletti almeno i tre quarti dei membri del consiglio generale, convoca il consiglio medesimo.
Il consiglio generale nella prima seduta, presieduta dal sindaco di Ascoli Piceno, come primo atto elegge il presidente, il vicepresidente e il comitato direttivo ed entro i successivi trenta giorni determina, in via provvisoria, i conferimenti a carico dei singoli enti consorziati.
Fino alla approvazione dello statuto, per il funzionamento dell'ente si applica lo statuto vigente per le parti non in contrasto con la presente legge.