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Atto:LEGGE REGIONALE 22 marzo 1984, n. 8
Titolo:Approvazione del piano zonale di sviluppo agricolo dell'associazione dei comuni delle Valli del Misa, Nevola, ambito territoriale n. 8.
Pubblicazione:(B.u.r. 27 marzo 1984, n. 28)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:AGRICOLTURA E FORESTE
Materia:Disposizioni generali del settore agricolo e agro-alimentare
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 12 maggio 2003, n. 7.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 7/2003, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi fino al completamento dei relativi procedimenti amministrativi.

Sommario




Art. 1

Il piano zonale di sviluppo agricolo dell'associazione dei comuni delle Valli del Misa e Nevola è costituito dalla presente legge e dal suo allegato.

Art. 2

L'associazione dei comuni attraverso il piano zonale di sviluppo agricolo persegue, in conformità con gli indirizzi fissati dalla Regione con il programma agricolo regionale di cui alla legge regionale 29 maggio 1980, n. 43, i seguenti obiettivi:
- migliore utilizzazione delle risorse destinate allo sviluppo dell'agricoltura, degli allevamenti e della silvicoltura;
- potenziamento dell'impresa familiare, singola ed associata, e dell'associazionismo;
- specificazione degli indirizzi produttivi idonei allo sviluppo dell'agricoltura locale;
- potenziamento dei servizi di sviluppo agricolo, formazione e aggiornamento professionale, informazione socio - economica;
- razionalizzazione dell'organizzazione distributiva.


Art. 3

Il piano zonale di sviluppo agricolo determina:
- gli obiettivi e gli interventi da perseguire nella zona per il periodo di durata del piano medesimo;
- le opere pubbliche per la valorizzazione del territorio agricolo attraverso l'irrigazione, la forestazione, la difesa e la sistemazione del suolo;
- gli orientamenti per la elaborazione dei piani e per la realizzazione degli interventi aziendali e interaziendali;
- le spese globalmente necessarie all'attuazione degli interventi previsti.


Art. 4

L'associazione dei comuni presenta entro il 30 giugno di ogni anno, per l'intera durata del piano, il programma e i progetti di attuazione degli interventi alla giunta regionale che, sulla base delle priorità stabilite dalla programmazione di settore e nei limiti delle disponibilità di bilancio, procede al finanziamento.
Le opere pubbliche per la valorizzazione del territorio agricolo attraverso l'irrigazione, la forestazione, la difesa e la sistemazione del suolo sono inseriti nel programma annuale di finanziamento di cui all'articolo 3 della legge regionale 18 aprile 1979, n. 17 e sono realizzate con le procedure previste dalla medesima legge regionale.
Per l'anno 1984 l'associazione dei comuni presenta il programma e i progetti di attuazione di cui al primo comma entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge alla giunta regionale che, sulla base delle priorità stabilite dalla programmazione di settore e nei limiti delle disponibilità di bilancio, procede al finanziamento degli interventi compresi quelli destinati alle realizzazioni delle opere pubbliche.

Art. 5

L'associazione dei comuni interviene a sostegno delle attività aziendali e interaziendali sulla base della legislazione regionale di settore.

Art. 6

La Regione concorre alle spese di funzionamento per la gestione del piano con la quota parte delle assegnazioni previste dall'articolo 21, primo comma, della legge regionale 2 settembre 1981, n. 27. L'associazione dei comuni per l'esercizio dei propri compiti in agricoltura si avvale, ai sensi dell'articolo 19, secondo comma, della legge regionale n. 27/81, della sezione del servizio decentrato agricoltura, foreste e alimentazione di Ancona operante nell'ambito territoriale dell'associazione medesima.