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Atto:REGOLAMENTO REGIONALE 14 aprile 1984, n. 17
Titolo:Criteri per la predisposizione e l'attuazione dei programmi regionali di formazione professionale da realizzare con l'intervento finanziario del fondo sociale europeo (FSE).
Pubblicazione:(B.U. 9 aprile 1984, n. 32 - supplemento)
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:ISTRUZIONE - FORMAZIONE
Materia:Formazione professionale
Note:Abrogato dall'art. 11, r.r. 14 febbraio 1992, n. 31.

Sommario





Il FSE a norma dell'articolo 1 della decisione del consiglio 83/516/CEE del 17 ottobre 1983 favorisce la realizzazione di politiche volte alle seguenti finalità:
- fornire alla manodopera le qualifiche professionali per ottenere un'occupazione stabile;
- sviluppare le possibilità occupazionali.

In particolare il FSE partecipa al finanziamento delle azioni rivolte a:
1) favorire l'occupazione di giovani di età inferiore a 25 anni;
2) favorire l'occupazione delle seguenti categorie di persone di età superiore ai 25 anni:
- persone disoccupate, che rischiano di esserlo, o sottoccupate, in particolare i disoccupati di lunga durata;
- donne che desiderano riprendere un'attività professionale;
- persone minorate capaci di inserirsi nel mercato del lavoro;
- lavoratori migranti che cambiano o hanno cambiato il luogo di residenza all'interno dei paesi della comunità o che abbiano trasferito la residenza nella comunità per esercitare un'attività professionale, nonché i loro familiari;
- persone occupate specialmente nelle piccole e medie imprese, la cui riqualificazione è resa necessaria in vista dell'introduzione di nuove tecnologie o del miglioramento delle tecniche di gestione di tali imprese;
3) persone che intendono esercitare l'attività di formatore, d'esperto in orientamento professionale o in collocamento o di agente di sviluppo.

Il contributo del FSE può inoltre essere concesso a favore di azioni specifiche realizzate per:
- favorire l'esecuzione di progetti a carattare innovatore, in generale nell'ambito di un programma d'azione comunitario deciso dal consiglio CEE;
- esaminare l'efficacia dei progetto per i quali è concesso il contributo del FSE e facilitare uno scambio di esperienza.

Le condizioni di eleggibilità dei progetti con riferimento all'utenza e al merito delle operazioni sono definite dagli orientamenti per la gestione del fondo che determinano le azioni rispondenti alle priorità comunitarie definite dal consiglio della comunità europea e, in particolare, ai programmi d'azione nel settore dell'occupazione e della formazione professionale.
Detti orientamenti vengono adottati anteriormente al 1° maggio di ogni anno dalla commissione CEE e hanno validità per i tre esercizi successivi.
Di seguito vengono fornite notizie relative alle procedure per l'accesso ai finanziamenti dei progetti che gli operatori non trovano specificate nei regolamenti CEE.


Ai sensi dell'articolo 2 della decisione del consiglio CEE del 17 ottobre 1983, n. 83/516/CEE, sono abilitati a presentare le richieste di contributo tanto gli operatori di diritto pubblico quanto gli operatori di diritto privato.
I soggetti di cui sopra dovranno far pervenire al servizio lavoro e formazione professionale le domande relative all'ammissione dei progetti al finanziamento del FSE entro il 31 maggio di ogni anno per le attività da realizzarsi nell'anno successivo o negli anni successivi nel caso di operazioni pluriennali.
Le domande dovranno tener conto degli "orientamenti per la gestione del FSE" che la commissione CEE pubblica annualmente. Detti orientamenti sono disponibili presso il servizio formazione professionale della giunta regionale.
Ai sensi dell'articolo 24 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (legge quadro sulla formazione professionale) alla Regione è riservata l'esecutiva competenza in ordine all'autorizzazione per l'inoltro dei progetti di fondo sociale europeo.
Di conseguenza nessun progetto per operazioni che si svolgono nell'ambito territoriale di competenza regionale può essere trasmesso alle autorità comunitarie per il tramite del Ministero del Lavoro senza la prescritta autorizzazioane regionale.
Tutti i soggetti abilitati a presentare le richieste di contributo, anche se i progetti sono elaborati per attività che si svolgono in diverse aree territoriali nazionali, dovranno far pervenire i propri progetti al servizio formazione professionale esplicitando chiaramente le operazioni e i relativi costi per le attività da proporre a favore dei lavoratori residenti nel territorio regionale.
I soggetti interessati a interventi di FSE dovranno presentare le richieste sotto forma di progetti formativi documentati come segue:
1) richiesta formale di inserimento in un progetto regionale o di autorizzare all'inoltro della richiesta stessa alle autorità comunitarie, per tramite del Ministero del Lavoro ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 845/1978, qualora il richiedente intenda essere titolare del progetto;
2) compilazione, qualora il richiedente intenda essere titolare del progetto, dell'apposito formulario predisposto dalla commissione delle comunità europee; detto formulario può essere ritirato presso il servizio formazione professionale;
3) relazione che fornisca tutti gli elementi necessari a valutare le cause e gli obiettivi dell'intervento di formazione, i contenuti e le metodologie come da allegato n. 1 (fac-simile). Per quanto attiene la durata dell'intervento formativo questo, di norma, deve essere contenuto nei seguenti limiti:
- fino a 200 ore/allievo per attività che interessano la riqualificazione di quadri intermedi (tecnici e/o amministrativi) già occupati;
- fino a 300 ore/allievo per attività di riqualificazione di lavoratori occupati con qualifica di operai;
- fino a 400 ore/allievo per attività di prima qualificazione di lavoratori neo-assunti quando la stessa non rientri nella normale attività di formazione professionale annualmente realizzata nell'ambito del territorio regionale;
- la durata degli interventi finalizzati all'occupazione di minorati o alla alta qualificazione di lavoratori diplomati o laureati, occupati o non, sarà determinata caso per caso in riferimento alla tipologia dell'intervento;
4) preventivo dettagliato delle spese, suddiviso nelle varie voci di costo (come da allegato n. 1 fac-simile) con eventuali note allegate atte a determinare il metodo di calcolo dei costi esposti, compilato tenendo conto dei criteri di massima per la predisposizione del preventivo di spesa indicati nell'allegato n. 5;
5) dichiarazione dell'azienda relativa all'applicazione dei contratti collettivi di categoria del settore di attività in cui opera;
6) documentazione atta a comprovare lo sbocco occupazionale per i progetti che concernono la formazione di lavoratori disoccupti da avviare all'occupazione;
7) documentazione atta a comprovare la disponibilità delle imprese, nel caso la formazione preveda stage in azienda;
8) dichiarazione, rilasciata dal legale rappresentante dell'organismo che presenta la richiesta, attestante che per le stesse operazioni e per gli stessi partecipanti non è stata inoltrata altra domanda di contributo;
9) parere dell'ente delegato competente per territorio, ai sensi della L.R. 23 agosto 1976, n. 24 relativo alla validità del progetto in rapporto agli indirizzi programmatici, politici ed economici del territorio.

Ove si rendessero necessari supplementi di istruttoria dei progetti l'operatore interessato fornirà i dati richiesti entro o non oltre otto giorni dal ricevimento della richiesta.
Ove la richiesta di informazioni supplementari pervenga da parte del Ministero del Lavoro o da parte delle autorità comunitarie, alle quali la Regione è tenuta a termine di regolamento a fornire le informazioni richieste entro i tempi prefissati, l'operatore interessato farà pervenire le necessarie notizie entro i termini stabiliti nella richiesta di informazioni.
Il non rispetto di tali termini autorizza la Regione a ritenere la richiesta di finanziamento annullata.


La giunta regionale per l'esame dei progetti da inoltrare alla commissione CEE per ottenere il contributo del FSE si avvale della collaborazione di un comitato tecnico composto da:
- tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative;
- tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali delle imprese industriali pubbliche e private più rappresentantive;
- tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli artigiani più rappresentantive;
- tre rappresentanti delle associazioni cooperative più rappresentative;
- un rappresentante dell'ufficio regionale del lavoro;
- il responsabile del servizio formazione professionale o un suo delegato che presiede il comitato.

Il responsabile del servizio formazione professionale o il suo delegato può essere affiancato da altri funzionari regionali competenti per la materia a cui si riferiscono i progetti da esaminare.
Le funzioni di segreteria del comitato vengono assicurate dal servizio formazione professionale.
I membri del comitato sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale su designazione delle organizzazioni che rappresentano.
I funzionari regionali di altri servizi, competenti per le materie a cui si riferiscono i progetti da esaminare, sono convocati di volta in volta dal responsabile del servizio formazione professionale.
Il comitato può richiedere alla Finanziaria regionale Marche pareri tecnici su progetti oggetto d'esame specie nei casi in cui le operazioni si accompagnino con processi di ristrutturazione o riconversione industriale.
Può altresì chiedere la partecipazione alle sedute del comitato di un rappresentante dell'ISFOL (articolo 19 della legge n. 845/1978).


I progetti saranno vagliati dal servizio formazione professionale tenendo conto dei seguenti aspetti:
a) eleggibilità dei progetti in rapporto agli orientamenti del fondo sociale europeo;
b) congruenza dei metodi della formazione con gli obiettivi del progetto;
c) verifica dei costi del progetto.

Le richieste di intervento del FSE così istruite dal servizio formazione professionale saranno sottoposte all'esame e parere del comitato tecnico di cui al paragrafo 2.
La giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, d'intesa con la competente commissione consiliare, delibera le direttive di massima a cui deve attenersi il comitato tecnico per l'esame dei progetti e la predisposizione del programma relativo all'anno successivo.
Il comitato tecnico entro il 1° luglio di ogni anno propone il programma delle attività da attuare con l'intervento finanziario del FSE, il programma, oltre che tener conto dei progetti pervenuti, può essere integrato con proposte del comitato stesso.
La giunta regionale entro il 15 luglio di ogni anno delibera il programma delle attività da realizzare con il contributo del fondo sociale europeo e il consiglio regionale lo approva entro il 10 settembre.
Il programma annuale deve comprendere sia le attività che verranno realizzate con il concorso del fondo di rotazione di cui agli articoli 24 e 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, sia le attività che non hanno accesso al fondo di rotazione per le quali la Regione oltre a esprimere il parere per l'ammissione al contributo del FSE può anche partecipare alla integrazione dei costi non coperti dal FSE.
Per le attività che vengono ammesse al fondo di rotazione dovrà essere specificata quale percentuale del costo complessivo del progetto presentato sarà a carico del fondo di rotazione.
Unitamente al piano dell'anno successivo la giunta regionale trasmette alla competente commissione consiliare e al comitato tecnico una relazione sull'attuazione dei programmi relativi all'anno precedente.
La relazione è altesì allegata al rendiconto annuale.


Tutte le attività incluse nei piani deliberati dalla giunta regionale e approvati dalla CEE saranno avviate con singole deliberazioni della giunta regionale.
I rapporti tra la Regione e l'ente gestore delle attività saranno regolati da apposita convenzione (allegato 4, fac-simile convenzione).
Per ciascuna attività sarà costituito un comitato di gestione composto da:
- un rappresentante delle organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori più rappresentative;
- un rappresentante dell'ente delegato alla formazione professionale competente per territorio ai sensi della L.R. 23 agosto 1976, n. 24;
- un rappresentante dei consigli di fabbrica (qualora trattasi di attività realizzata per conto di un'azienda) o dei partecipanti ai corsi in ciascun altro caso;
- un rappresentante dell'azienda (qualora trattasi di attività realizzata per conto di un'azienda) o dell'ente gestore della formazione professionale in tutti gli altri casi;
- un rappresentante della Regione Marche che presiede il comitato;
- un rappresentante dell'associazione imprenditoriale indicata dall'azienda.

I compiti del comitato sono: approvare prima dell'inizio dell'attività il piano particolareggiato del programma, verificare la sua rispondenza con il progetto autorizzato, verificare la sua realizzazione, conciliare le esigenze dei partecipanti ai corsi con quelle dell'ente gestore delle attività, verificare la pertinenza delle spese, verificare i risultati didattici ottenuti rispetto agli obiettivi prefissati ed esprimere il proprio parere sulla relazione tecnica e finanziaria finale delle attività realizzate.
Dette verifiche potranno essere effettuate anche individualmente da ciascun membro del comitato sul luogo e nei vari momenti di realizzazione delle attività formative.
Ciascuna verifica dovrà essere verbalizzata e sottoscritta dal o dai verificatori.
L'ente gestore o azienda dovrà predisporre un registro per la firma giornaliera dei partecipanti ai corsi e dei docenti e per la trascrizione in forma sintetica del programma didattico (allegato 3, fac-simile registro presenza).
Detto registro deve essere vidimato dal servizio formazione professionale prima dell'inizio dei corsi.
Un elenco dei partecipanti ai corsi completo dei dati anagrafici sottoscritto dai medesimi dovrà essere allegato alla comunicazione di inizio di attività da inviare al servizio lavoro e formazione professionale unitamente all'orario delle lezioni.
La gestione delle operazioni formative e tutta la documentazione amministrativa e contabile dovrà essere tenuta distinta da ogni altra attività svolta presso l'azienda o l'ente gestore.


Entro quattro mesi dal termine delle operazioni formative programmate o di ciascuna fase, nel caso di operazioni di durata prevista superiore ai 12 mesi, al servizio formazione professionale dovrà essere presentata uina dettagliata relazione didattica e finanziaria (come da allegato n. 2, fac-simile relazione finale) dalla quale si dovrà evincere quanto segue:
a) organismo che ha gestito l'intervento formativo e sede di attuazione del progetto, personale, struttura e risorse utilizzate;
b) date di inizio e di termine effettivo delle operazioni formative, numero di corsi e di ore effettuate, se a tempo pieno o a tempo parziale, se in affiancamento o al di fuori della produzione;
c) elenco dei partecipanti (per corso), completo dei dati anagrafici e delle ore di formazione effettuate da ciascuno mensilmente;
d) prospetto riepilogativo dal quale, per ciascun docente, si possano rilevare le ore di docenza svolte complessivamente e il programma didattico svolto. In caso di utilizzo di insegnanti esterni, agli atti devono essere disponibili le lettere di incarico e i contratti stipulati in modo da poter rilevare le parcelle pattuite, gli argomenti da svolgere e il curriculum professionale della persona incaricata;
e) descrizione del progetto attuato e comparazione della situazione prima e dopo la realizzazione delle operazioni;
f) consuntivo delle spese ripartite per voci ed eventualmente per fase o esercizio finanziario;
g) analisi e commento delle spese sostenute con le motivazioni delle principali differenze in più o in meno rispetto al preventivo.

La relazione didattico finanziaria deve essere corredata del parere del comitato di gestione.
Il rendiconto, corredato di tutta la documentazione giustificativa e contabile riferita alla gestione del progetto opportunamente distinta per le voci di spesa dovrà essere messo a disposizione del servizio formazione professionale di questa amministrazione regionale per la verifica amministrativa di competenza, che potrà essere effettuata presso gli uffici stessi del servizio ovvero presso la sede dell'ente gestore o azienda.
La documentazione di cui trattasi sarà tenuta distinta da eventuali contabilità relative ad altre attività e dovrà essere generalmente costituita da titoli originali quietanzati e regolari dal punto di vista della vigente normativa fiscale.
Eventuali note di addebito o autofatture sono ammesse nelle misure strettamente indispensabile quando l'organismo gestore delle oprerazioni formative utilizzi personale, strutture, attrezzature e materiali normalmente destinati ad altre attività che sono propri dell'organismo stesso.
A tali note saranno allegate copie conformi delle pezze giustificative, con l'indicazione delle quote di spesa a carico del progetto ed eventuali prospetti dimostrativi dei calcoli effettuati.
I giustificativi contabili riferiti a listini paga, vidimati, di proprio personale dipendente e quelli relativi ai versamenti degli oneri sociali, previdenziali e fiscali, potranno essere prodotti in copia conforme unitamente a opportuni prospetti dimostrativi dei calcoli adottati per l'imputazione delle spese.
L'ammortamento delle spese per locali e per le attrezzature eventualmente utilizzati per le operazioni formative progettuali sarà calcolato, qualora detti beni siano ancora ammortizzabili, secondo la normativa in vigore e sarà commisurato all'effettivo utilizzo di detti beni per le operazioni formative.
L'addebito delle spese di ammortamento esclude quelle relative alle spese di manutenzione straordinaria.
Le pezze giustificative per l'ammortamento sono costituite dalle copie conformi del titolo di proprietà (fatture, ecc…) con nota di addebito per la quota di competenza del progetto, unitamente a una distinta sottoscritta dei beni e dei locali utilizzati per l'attività formativa.
L'erogazione di eventuali indennità o di servizi ai partecipanti (es. mensa e trasporti), ben definiti nelle quantità e qualità, dovrà essere sottoscritta dai beneficiari.
Analoga sottoscrizione dei partecipanti dovrà essere prodotta per il materiale didattico distribuito in dotazione individuale o per consumi collettivi, per esercitazione pratiche (es. materie prime, semilavorati, ecc…).
Qualora vengano richiesti fondi per la voce "Materiale di consumo", allegare una relazione che permetta di verificare la rispondenza dei beni prodotti durante la formazione con la quantità e la qualità delle materie prime acquistate.
I registri delle presenze dei partecipanti ai corsi e ai verbali degli eventuali colloqui o prove finali di accertamento, faranno parte integralmente della pratica di rendiconto e dovranno essere prodotti in sede di verifica.
Per ogni singola voce di spesa indicata nel consuntivo dei costi deve essere predisposto un prospetto riepilogativo dei documenti che supportano le somme indicate dal quale si possa chiaramente individuare la natura e gli estremi dei documenti stessi.
Le fatture, le distinte, le note di addebito e qualsiasi altro documento allegato al rendiconto dovranno chiaramente riportare la dicitura "Spese sostenute per realizzare il programma autorizzato dalla giunta regionale con atto n. ….. del …..".


Per i progetti a titolarità regionale inclusi nel programma annuale deliberato dalla giunta e per i quali sia intervenuta la decisione di amnmissione al contributo del FSE, la giunta regionale può erogare la somma necessaria alla realizzazione delle attività autorizzate fino al 90% del contributo deliberato, con successivi accrediti di cui il primo a comunicazione dell'inizio dell'attività da parte dei soggetti abilitati alla realizzazione del progetto e i successivi su presentazione da parte dei suddetti soggetti di una relazione illustrativa delle attività realizzate con specifica delle spese sostenute.
La somma residua sarà corrisposta successivamente all'approvazione da parte della giunta regionale del rendiconto delle attività realizzate.

Allegati

Richiesta di finanziamento per attività formative da finanziarsi con il contributo del Fondo Sociale Europeo.

Allegato acquisito in formato pdf 86 Kb




Relazione sulla realizzazione delle operazioni e rendiconto generale delle spese.

Allegato acquisito in formato pdf 157 Kb




Scheda presenze.

Allegato acquisito in formato pdf 35 Kb




Bozza di convenzione tra la Regione Marche e singole aziende o consorzi di aziende per la realizzazione di attività riqualificatorie e aggiornamento professionale di lavoratori accupati.

Allegato acquisito in formato pdf 135 Kb


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Criteri di massima per la predisposizione dei preventivi di spesa dei progetti.

Allegato acquisito in formato pdf 35 Kb