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Atto:LEGGE REGIONALE 9 luglio 1984, n. 17
Titolo:Modificazione ed integrazione della L.R. 28 ottobre 1977 n. 42.
Pubblicazione:(B.u.r. 12 luglio 1984, n. 66)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:AGRICOLTURA E FORESTE
Materia:Disposizioni generali del settore agricolo e agro-alimentare

Sommario




Art. 1

Nell'articolo 13 della legge regionale 28 ottobre 1977, n. 42, 2º comma, le parole "per comprensorio o per comunità montana o in mancanza" sono soppresse.

Art. 2

L'ultimo comma dell'articolo 14 della legge regionale 28 ottobre 1977, n. 42, è così sostituito:
"Nella determinazione del reddito da lavoro effettuata dal richiedente può essere inclusa l'indennità compensativa di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 352, articolo 6".


Art. 3

L'articolo 20 della legge regionale 28 ottobre 1977, n. 42, così sostituito:
"Il piano di svluppo può prevedere l'acquisto di bestiame ad esclusione dei suini e delle specie avicole.
Il concorso nel pagamento degli interessi, una volta portati a termine gli investimenti previsti dal piano, è subordinato alle seguenti condizioni:
- per gli allevamenti bovini ed ovini l'importo delle vendite degli animali e dei loro prodotti dovrà superare il 60% del complesso delle vendite;
- nel caso di allevamenti suini almeno il 35% del quantitativo di alimenti consumati dai suini dovrà essere prodotto in azienda o nell'azienda associata.
Gli investimenti previsti dovranno essere d'importo non inferiore a 10.520 unità di conto e non superiore a 42.060 unità di conto.
Gli aiuti per gli investimenti nel settore della produzione di latte, ai sensi del regolamento CEE n. 1946/ 81, articolo 1, punti 1 e 2, sono limitati agli investimenti che permettono di raggiungere il livello di reddito da lavoro comparabile definito nell'articolo 4 paragrafo 2, della direttiva 72/159/CEE per un numero massimo di 1,5 ULU per azienda e sono soggetti alla condizione che tali investimenti non aumentino il numero delle vacche da latte al di là di 40 per ULU una volta attuato il piano. Tuttavia per quanto riguarda le aziende che dispongono di più di 1,5 ULU, possono essere concessi aiuti per gli investimenti che permettano, una volta attuato il piano, un aumento massimo del 15% delle vacche da latte.
Gli aiuti per gli investimenti nel settore della produzione suina, ai sensi del regolamento CEE 1945/81, articolo 1, punti 1 e 2, sono vietati ad eccezione degli aiuti concessi per un volume di investimenti necessario a raggiungere 550 posti per suini per azienda".


Art. 4

Il primo comma dell'articolo 48 della legge regionale 28 ottobre 1977, n. 42, è così sostituito:
"Le misure dell'indennità compensativa sono stabilite con deliberazioni della giunta regionale in relazione ai diversi svantaggi delle aree interessate, ai diversi tipi di coltura e di allevamento.
Per gli allevamenti bovini, ovini e caprini l'indennità è concessa tra il limite minimo di 16 e il massimo di 53,7 unità di conto per UBA (Unità bestiame adulto) allevato durante l'anno nei territori classificati montani e svantaggiati ai sensi della dir. 75/268/CEE.
In presenza di altre produzioni l'indennità compensativa è concessa per ettari di superficie foraggera dell'azienda nelle sole zone di montagna a norma dell'articolo 3, parag. 3, della citata direttiva.
In entrambi i casi l'indennità compensativa è concessa con un tetto massimo di 35 UBA o di corrispondente superficie per impresa, salvo che per le cooperative e le associazioni di imprenditori".