Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 16 agosto 1984, n. 21
Titolo:Provvedimenti per l'incentivazione del turismo nelle zone litoranee del territorio marchigiano.
Pubblicazione:(B.u.r. 24 agosto 1984, n. 80)
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:VIABILITA’
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 4, l.r. 30 luglio 1998, n. 27.

Sommario




Art. 1

Per l'incentivazione e lo sviluppo del turismo regionale nella stagione estiva 1984 e per le esigenze del rapido scorrimento delle merci trasportate su strada, la Regione Marche, per i fini di interesse regionale, nei limiti e con le modalità di cui ai successivi articoli, assume a proprio carico gli oneri di pedaggio sull'autostrada Porto d'Ascoli - Rimini nord per l'anno 1984, anche con alternanze di entrate ed uscite per caselli intermedi ai due terminali suddetti, nei confronti di autotreni, autoarticolati e autosnodati.

Art. 2

La Giunta regionale è autorizzata a stipulare, per l'anno 1984, apposita convenzione con la "Autostrade - Concessioni e Costruzioni Autostrade SpA" e con gli enti locali interessati alla deviazione del traffico per definire assunzione e ripartizione degli oneri, modalità di pagamento e le altre condizioni conseguenti a quanto stabilito dal precedente articolo.

Art. 3

L'assunzione degli oneri previsti dal precedente articolo decorre dal 2 luglio 1984 al 25 agosto 1984.
La giunta regionale è autorizzata ad assumere gli oneri di cui al primo comma nella misura del 50% dell'importo complessivo per l'anno 1984.

Art. 4

Per la corresponsione del concorso regionale sui pedaggi di cui agli articoli precedenti è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni per l'anno 1984.
I comuni e le amministrazioni provinciali interessate versano le quote a proprio carico, determinate sulla base della convenzione di cui al precedente articolo 2, alla Tesoreria della Regione.
Le somme versate dagli enti locali affluiscono al capaitolo di entrata 6400016 "Quote dovute dagli enti locali per il pagamento degli oneri relativi alla deviazione del traffico pesante dalla SS.16 alla autostrada A.14" le cui dotazioni di competenza e di cassa sono stabilite in lire 900 milioni.
Le somme occorrenti per il pagamento delle quote a carico degli enti locali sono iscritte a carico del capitolo di spesa 7400016 "Pagamento delle quote dovute dagli enti locali per la deviazione del traffico pesante dalla SS.16 alla autostrada A.14 le cui dotazioni di competenza e di cassa sono stabilite in lire 900 milioni.
La giunta regionale è autorizzata a procedere alla compensazione amministrativa con le amministrazioni provinciali e comunali che non abbiano provveduto al pagamento delle quote di propria pertinenza, stabilite secondo i criteri di cui all'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 1982, n. 44, dall'articolo 2 della legge regionale 15 luglio 1983, n. 18 e dall'articolo 2 della presente legge, con le somme alle stesse dovute dalla Regione a qualsiasi titolo.
Al pagamento della spesa autorizzata per effetto del primo comma del presente articolo si provvede con lo stanziamento del capitolo 2222117 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1984 con la denominazione "Spese per il pagamento dei pedaggi autostradali per la deviazione del traffico pesante nella stagione estiva 1984" e con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 900 milioni.
Alla copertura della spesa di lire 900 milioni si provvede mediante riduzione, per pari importo, degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1984 "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali" - elenco n. 2, partita n. 1/bis.