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Atto:LEGGE REGIONALE 21 agosto 1984, n. 24
Titolo:Delega ai Comuni delle funzioni amministrative concernente la protezione delle bellezze naturali.
Pubblicazione:(B.u.r. 24 agosto 1984, n. 80)
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:AMBIENTE
Materia:Tutela e valorizzazione del paesaggio
Note:Abrogata dall'art. 77, l.r. 5 agosto 1992, n. 34.

Sommario





La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle Regioni dall'articolo 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.


Sono delegate ai comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente, nel cui territorio ricadono le zone comprese negli elenchi delle bellezze naturali, le seguenti funzioni amministrative:
a) rilascio delle autorizzazioni o dei nulla-osta per gli ampliamenti delle costruzioni esistenti fino al 20% della loro superficie utile nonchè per la modificazione dell'aspetto esteriore dei manufatti, purchè tali interventi siano previsti dagli strumenti urbanistici vigenti;
b) il rilascio delle autorizzazioni per la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità ;
c) l'adozione dei provvedimenti cautelari per la salvaguardia dei beni inclusi nei relativi elenchi.

Sono considerate modificazioni dell'aspetto esteriore dei manufatti le modificazioni delle coperture, delle superfici finestrate e delle aperture in genere, delle sporgenze e delle rientranze.
I comuni di cui al primo comma sono inoltre delegati a rilasciare autorizzazioni o nulla-osta per le nuove costruzioni, per gli ampliamenti di quelle esistenti per superfici superiori al 20% e per ogni altra modificazione, purchè dotati di strumento urbanistico-attuativo provvisto dei nulla-osta o dei pareri emessi per le finalità di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497.
In assenza di tali piani le funzioni di cui al comma precedente sono esercitate dalla giunta regionale.
Sono altresì di competenza della giunta regionale:
1) le funzioni di cui ai punti a), b), c), del presente articolo, limitatamente agli interventi ricadenti nei comuni ancora privi di strumenti urbanistici generali vigenti;
2) in riferimento al punto c), l'adozione dei provvedimenti cautelari in relazione ai beni non inclusi nei relativi elenchi e/o ricadenti in zone limitrofe;
3) tutte le altre funzioni amministrative delegate alla Regione dall'articolo 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e non sub-delegate a norma della presente legge.

Fermo restando le deleghe previste dalla L.R. 5 luglio 1983, n. 16, in ordine all'applicazione delle sanzioni amministrative, i comuni, per la redazione della perizia di cui all'articolo 15, terzo comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, possono avvalersi dei servizi decentrati opere pubbliche e difesa del suolo e dei servizi decentrati agricoltura, foreste e alimentazione.


Gli strumenti urbanistici generali devono recepire i contenuti dei vincoli ambientali di cui all'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e adeguare ad essi la relativa disciplina urbanistica prevedendo:
- le modalità per la tutela e la conservazione degli elementi che connotano l'ambiente;
- le destinazioni e le forme di utilizzazione dell'ambiente appropriate alla sua valorizzazione, stabilendo tipologie, indici ed altri parametri urbanistici adeguati alle particolari caratteristiche del sito;
- le parti del territorio che devono essere oggetto di pianificazione ambientale particolareggiata.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge gli strumenti urbanistici attuativi relativi alle zone totalmente o parzialmente comprese negli elenchi di cui al precedente articolo 2, devono essere corredati, oltre che dagli elaborati di cui all'articolo 5 della L.R. 16 maggio 1979, n. 19, dai seguenti elementi:
1) relazione illustrativa degli obiettivi, dei criteri e delle modalità attuative in coerenza con le finalità indicate dalla commissione di cui al successivo articolo 8 in sede di compilazione degli elenchi delle bellezze naturali;
2) descrizione documentata dei caratteri vegetazionali, morfologici, paesaggistici e storico-culturali;
3) documentazioni fotografiche dello stato attuale e cartografie in scale non inferiori a 1:500;
4) tavole di progetto che illustrino:
a) le modificazioni morfologiche, vegetazionali e di ogni altro elemento naturale costitutivo del paesaggio;
b) gli interventi in materia di consolidamento dei terreni, di regimazione delle acque e di protezione delle risorse idriche;
c) le indicazioni tipologiche e costruttive e la destinazione d'uso delle opere e delle sistemazioni oggetto degli interventi.

Gli strumenti urbanistici attuativi di cui al presente articolo sono approvati dalla giunta regionale, sentito il parere della commissione regionale prevista dall'articolo 8.
I comuni adottano tali piani anche in variante agli strumenti urbanistici generali e previo parere della commissione edilizia integrata ai sensi del successivo articolo 4.
Al secondo comma dell'articolo 1 della legge 16 maggio 1979, n. 19, le parole: "al successivo articolo 9" sono sostituite dalle parole: "ai successivi articoli 8 e 9".
L'articolo 8 della legge regionale 16 maggio 1979, n. 19, è sostituito dal seguente: "Le disposizioni della presente legge non si applicano ai piani di attuazione ricadenti in tutto o in parte in zone tutelate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497".


I consigli comunali deliberano in ordine all'individuazione degli organi comunali competenti per l'esercizio delle funzioni delegate dalla presente legge.
Gli atti inerenti a tale esercizio sono emessi previo parere della commissione edilizia comunale, integrata da due esperti in materia di beni ambientali e storico-culturali, designati dal consiglio comunale.
I provvedimenti emessi sono pubblicati mediante affissione all'albo pretorio, con la specificazione dei titolari e delle località interessate.
I provvedimenti autorizzativi di cui all'articolo 2 della presente legge costituiscono presupposto inderogabile di quelli concessivi ed autorizzativi di competenza comunale in relazione agli immobili e alle località oggetto di tutela paesistica.


La giunta regionale provvede a consegnare a ciascun comune interessato, con elenchi descrittivi, gli atti concernenti le funzioni delegate pervenuti alla Regione successivamente all'entrata in vigore della presente legge. Gli atti pervenuti in data anteriore sono definiti dalla Regione.


Ferma l'obbligatorietà dei pareri sancita ai sensi e per gli effetti della legge 1 giugno 1939, n. 1089, nessun altro parere in materia di tutela ambientale e paesistica è richiesto agli organi e uffici periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali; le disposizioni legislative, regolamentari o procedimentali eventualmente difformi cessano di avere applicazione nel territorio della Regione Marche.


I comuni nell'esercizio delle funzioni delegate assicurano la tutela dell'ambiente, la salvaguardia del paesaggio, la protezione delle bellezze naturali, l'impiego di materiali da costruzione tradizionali e osservano le direttive regionali e quelle statali impartite ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Sulla base degli indirizzi contenuti nella presente legge il presidente della giunta emana le direttive generali cui devono attenersi gli enti delegati con le modalità previste dall'articolo 59 dello Statuto regionale.
La vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate spetta alla giunta regionale.
Nei casi di accertata inerzia dell'ente delegato la giunta regionale invita l'ente stesso a provvedere entro congruo termine decorso inutilmente il quale adotta i necessari provvedimenti per la messa in atto di interventi sostitutivi.
Ai fini della programmazione dell'uso del territorio, i comuni forniscono alla Regione entro il 31 dicembre di ogni anno copia del riepilogo informativo statistico dei dati inerenti le funzioni delegate dalla presente legge.


Le commissioni di cui all'articolo 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e all'articolo 31 del D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805, sono sostituite da una commissione regionale nominata con decreto del presidente della giunta e così composta:
1) dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato che la presiede;
2) dal soprintendente per i beni ambientali e architettonici delle Marche, o da un suo delegato;
3) dal soprintendente per i beni archeologici delle Marche, o da un suo delegato;
4) da tre esperti in materia di beni ambientali e storico-culturali designati dal consiglio regionale;
5) dal responsabile del competente servizio regionale;
6) da un esperto designato dalla sezione regionale dell'ANCI, Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia;
7) da un esperto designato dalla sezione regionale dell'INU (Istituto Nazionale Urbanistica);
8) da un esperto designato congiuntamente dalle sezioni regionali delle associazioni naturalistiche.

E' chiamato a partecipare alla seduta della commissione il sindaco del comune nelle cui competenze territoriali ricade la proposta di vincolo.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del servizio regionale competente per materia.
I componenti della commissione durano in carica quanto il consiglio regionale ed esercitano le loro funzioni fino al rinnovo della commissione stessa.
Ai componenti della commissione estranei alla amministrazione regionale spettano le indennità di presenza, il rimborso spese e il trattamento di missione previsti dalla legge regionale.
Si applicano alle riunioni della commissione le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 della L.R. 2 novembre 1972, n. 8.
La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, può fornire indicazioni ed orientamenti alla commissione di cui al presente articolo, nel rispetto degli indirizzi e del coordinamento spettante allo Stato ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
La commissione trasmette al presidente della Regione entro il 15 settembre di ogni anno una relazione illustrativa dell'attività svolta; il presidente ne dà comunicazione al consiglio regionale.


Gli elenchi delle cose e delle località da sottoporre a tutela sono predisposti dalla commissione regionale di cui al precedente articolo.
Gli elenchi di cui all'articolo 1, nn. 1 e 2, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sono approvati dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, e notificati ai sensi dell'articolo 6, primo e secondo comma, della legge medesima.
Gli elenchi di cui all'articolo 1, nn. 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sono trasmessi ai comuni per la pubblicazione e successivamente approvati dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, che decide contestualmente sulle eventuali opposizioni e osservazioni presentate, ai sensi degli articoli 2, ultimo comma, e 3 della legge medesima. Tali elenchi sono pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione.
Gli elenchi approvati ai sensi del secondo e terzo comma del presente articolo sono definitivi.
Gli enti locali e le altre istituzioni, i cittadini e le organizzazioni sociali, possono inoltrare alla Regione proposte e osservazioni in relazione ai vincoli da istituire, alle loro modificazioni e in generale in ordine alla tutela dell'ambiente.
La Regione assicura la partecipazione dei soggetti predetti nel procedimento amministrativo di istituzione e modificazione dei vincoli, nonchè nella fase della programmazione degli interventi.


La giunta regionale predispone i piani territoriali paesistici acquisito il parere obbligatorio della commissione regionale di cui al precedente articolo 8 e sentiti i comuni interessati.
Si applicano per la pubblicazione e il deposito le disposizioni di cui all'articolo 5, primo e secondo comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
I piani territoriali paesistici sono approvati dal consiglio regionale e pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione. Tale approvazione ha carattere definitivo.


Per quanto non previsto dalla presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e al R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, intendendosi sostituita al "Ministro" o " Ministero", la "giunta regionale".


I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'ultimo comma del precedente articolo 2 sono utilizzati dai comuni per il finanziamento delle spese per l'esercizio delle funzioni loro delegate dalla presente legge.
L'entità della spesa per la redazione dei piani territoriali paesistici è stabilita annualmente con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci; in apposito allegato alla legge di bilancio sono indicate le aree, tra quelle comprese negli elenchi delle località, per le quali deve essere redatto un piano territoriale paesistico.