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Atto:LEGGE REGIONALE 30 agosto 1984, n. 28
Titolo:Modifica allo statuto dell'ente autonomo fiera di Ancona approvato con L.R. 29 novembre 1982, n. 39.
Pubblicazione:(B.u.r. 4 settembre 1984, n. 84)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Enti, aziende, agenzie e società regionali o interregionali
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi dl citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

Lo statuto dell'Ente autonomo "Fiera di Ancona" con sede in Ancona, approvato con la L.R. 29 novembre 1982, n. 39, e allegato alla stessa legge, è modificato nei modi di cui agli articoli successivi.

Art. 2

I soci fondatori determinano annualmente il proprio contributo da conferire all'ente per la gestione.

Art. 3

Il secondo comma dell'articolo 4 dello statuto è così modificato:
"A tali enti possono aggiungersi, in qualsiasi momento, previa deliberazione del consiglio e a titolo di "socio aderente", enti, associazioni o persone che ne facciano richiesta e assumano l'impegno di corrispondere un contributo minimo annuo determinato annualmente dal consiglio dell'ente".


Art. 4

Il terzo comma dell'articolo 4 dello statuto è soppresso.
Il quarto comma dell'articolo 4 dello statuto è così modificato:
"I soci aderenti possono recedere previo preavviso di mesi sei rispetto al primo gennaio successivo".


Art. 5

Il consiglio, costituito mediante decreto del presidente della Regione, è composto oltre che dal presidente, dai seguenti membri:
- tre rappresentanti del comune di Ancona;
- tre rappresentanti della provincia di Ancona;
- tre rappresentnati della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Ancona;
- tre rappresentanti dell'associazione degli industriali della provincia di Ancona;
- tre rappresentanti della Cassa di Risparmio di Ancona;
- un rappresentante per ogni aderente;
- un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
- un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
- un rappresentante del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato;
- un rappresentante del Ministero della marina mercantile;
- il provveditore alle opere pubbliche di Ancona;
- il direttore compartimentale di Ancona del Ministero dei trasporti;
- un rappresentnate del comando del compartimento marittimo di Ancona (Capitaneria di porto di Ancona);
- un rappresentante del Dipartimento marittimo Alto Adriatico;
- due rappresentanti, uno della confederazione generale italiana del commercio e del turismo, uno della confederazione italiano esercenti attività commerciali e turistiche, della provincia di Ancona;
- due rappresentanti, uno della confederazione nazionale dell'artigianato ed uno della confederazione generale italiana dell'artigianato, designati dalle rispettive federazioni regionali;
- tre rappresentanti delle cooperative della pesca, designati dalle tre principali organizzazioni;
- tre rappresentnati della federazione unitaria sindacale regionale dei lavoratori della pesca, uno per la Cgil, uno per la Cisl ed uno per la Uil;
- un rappresentnate della Food and Agricolture Organization of the United Nations (FAO);
- un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr);
- un rappresentante per ciascuno dei comuni di Ancona, S. Benedetto del Tronto, Fano, Civitanova Marche, sedi di mercati ittici;
- tre rappresentanti degli armatori della pesca.

I componenti del consiglio restano in carica cinque anni e comunque fino al rinnovo del consiglio stesso.
Nel caso si debba procedere alla sostituzione per qualunque causa di un componente del consiglio, gli enti interessati provvedono alla nuova designazione. La durata in carica del nuovo componente è quella residua del membro cui è succeduto.


Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.