Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 31 agosto 1984, n. 29
Titolo:Disciplina dei mercati all'ingrosso.
Pubblicazione:( B.U. 04 settembre 1984, n. 84 )
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:COMMERCIO
Materia:Fiere e mercati
Note:Abrogata dall'art. 100, l.r. 10 novembre 2009, n. 27.

Sommario





Per mercato all'ingrosso, ai fini della presente legge, s'intende un'area attrezzata costituita da un insieme di immobili, strutture, attrezzature ed aree adiacenti, gestita in modo unitario, ove avvenga il commercio all'ingrosso dei prodotti della pesca, agricolo-alimentari e vitivinicoli, dei prodotti floricoli, delle piante ornamentali, delle sementi, dei prodotti degli allevamenti, compresi gli avicunicoli, delle carni e dei prodotti della caccia e della pesca, sia freschi sia comunque trasformati o conservati, ad opera di una pluralità di venditori o di compratori.
Nel mercato all'ingrosso di cui al comma precedente possono essere commercializzati anche altri prodotti alimentari, compatibilmente con le esigenze di funzionalità del mercato stesso.
Il commercio che si svolge nei mercati all'ingrosso con riguardo ai prodotti di cui ai precedenti commi è disciplinato dalla presente legge, nonchè dalle disposizioni vigenti in materia sanitaria.


Le disposizioni della legge 11 giugno 1971, n. 426, relative al commercio all'ingrosso, si applicano agli operatori commerciali all'ingrosso dei prodotti di cui al precedente articolo 1.
I commissionari, i mandatari e gli astatori non dipendenti dalle amministrazioni comunali, dalle associazioni dei produttori, dalle cooperative di produttori e loro consorzi, per operare sui prodotti di cui al precedente articolo, devono essere iscritti nel registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della provincia di residenza dell'operatore.
Gli operatori commerciali, i commissionari, i mandatari e gli astatori come sopra specificati, che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino iscritti negli albi di cui alla legge 25 marzo 1959, n. 125, e negli elenchi di cui alla legge 11 aprile 1938, n 611, hanno diritto ad ottenere la iscrizione nel registro degli esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, semprechè lo richiedano entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.
L'iscrizione è disposta per ciascuna delle dette categorie in distinte sezioni.


Sono ammessi al mercato i seguenti operatori interessati alle negoziazioni:
a) per le vendite:
1) i commercianti all'ingrosso, i commissionari, i mandatari e gli astatori, di cui all'art. 2;
2) le organizzazioni dei produttori di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 622;
3) i produttori singoli ed associati, anche se non iscritti negli appositi albi;
4) le cooperative di produttori e loro consorzi;
5) le aziende di trasformazione singole ed associate che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti;
6) gli enti pubblici;
I soggetti di cui ai punti 2, 3 e 4 possono commercializzare direttamente solo merci di propria produzione.
b) per gli acquisti:
1) i commercianti all'ingrosso;
2) i commercianti al minuto singoli e associati e i gruppi di acquisto anche fra esercenti di pubblici esercizi;
3) i produttori singoli o associati;
4) le aziende di trasformazione singole e associate che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti;
5) le comunità, le convivenze, le cooperative di consumo e loro consorzi, gli enti pubblici, i gestori di alberghi, di ristoranti, di mense.

Nel mercato non può essere limitato il diritto di stipulare contratti a mezzo telefono, telegrafo od altro sistema di comunicazione.
E' ammessa inoltre la stipula di contratti diretti per forniture a carattere continuativo tra produttori ed acquirenti.
Sono ammessi inoltre ad operare nel mercato mediatori e mandatari purchè iscritti negli appositi albi. Nell'orario e con le modaltià stabilite dall'ente gestore possono essere ammessi anche i consumatori.
I commissionari assegnatari di posteggio nel mercato non possono esercitare fuori mercato l'attività di commercio all'ingrosso in conto commissione dei prodotti di cui all'articolo 1, pena la revoca dell'assegnazione.
Gli astatori non possono esercitare per conto proprio, sia nel mercato sia fuori di esso, il commercio dei prodotti oggetto dell'attività di mercato in cui operano nè svolgere il commercio suddetto per interposta persona.
Ai commissionari e mandatari, che svolgono la loro attività secondo le norme di legge, ed agli astatori, non dipendenti da enti locali, regolarmente iscritti negli elenchi di cui all'articolo 2, è consentita una provvigione da concordare tra le parti entro i limiti massimi stabiliti dai regolamenti di mercato o, in difetto, dagli usi e consuetudini locali.
Il regolamento di mercato può fissare i limiti minimi di contrattazione annuale che gli operatori dell'offerta e della domanda devono realizzare per essere ammessi al mercato.


Il consiglio regionale approva, in conformità con gli indirizzi del programma regionale di sviluppo, il piano settoriale del commercio che include il progetto relativo ai mercati all'ingrosso.
Il piano, predisposto dalla giunta regionale è presentato al consiglio per l'approvazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il progetto attuativo per i mercati all'ingrosso è articolato nelle seguenti fasi:
1) rilevazione dei mercati all'ingrosso distinti per specializzazione merceologica e per caratterizzazione funzionale, operanti nel territorio regionale e nelle relative aree di influenza;
2) individuazione delle localizzazioni di massima per l'insediamento di nuovi mercati all'ingrosso, distinti per tipologia funzionale e per specializzazione merceologica;
3) individuazione del tipo di mercato per i mercati all'ingrosso esistenti;
4) individuazione della qualifica di mercato di interesse regionale dei mercati esistenti;
5) indicazione per diversi tipi di mercato delle superfici minime e delle attrezzature minime occorrenti;
6) individuazione del fabbisogno di attrezzature di mercato occorrenti nella Regione per una razionale ed efficiente commercializzazione all'ingrosso;
7) "standards" minimi degli impianti, dei servizi tecnici e delle infrasturtture primarie.

Il progetto è predisposto ed approvato dalla giunta regionale ai sensi del quinto comma dell'articolo 11 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25.


L'iniziativa per l'istituzione dei mercati all'ingrosso dei prodotti di cui alla presente legge può essere assunta:
a) dai comuni competenti per territorio;
b) da consorzi costituiti dai comuni competenti per territorio unitamente ad altri comuni, a province, a Camere di commercio, ad enti pubblici; è ammessa la partecipazione ai consorzi di enti o soggetti privati;
c) da cooperative, da società, nonchè da organismi associativi costituiti da operatori economici dei settori della produzione, della lavorazione e del commercio, o da società consortili a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico.

L'autorizzazione all'istituzione è concessa dai comuni competenti per territorio nel rispetto delle norme del piano settoriale dei mercati all'ingrosso. Nelle more dell'approvazione del predetto piano l'autorizzazione è concessa dalla giunta regionale.


I mercati all'ingrosso sono gestiti dai comuni competenti per territorio anche mediante proprie aziende.
I comuni possono concedere la gestione dei mercati:
1) ai consorzi, società ed altri enti costituiti tra enti locali territoriali e altri enti pubblici o di diritto pubblico, cooperative ed associazioni di produttori e di altri operatori di mercato ed enti di diritto privato, purchè sia garantita la partecipazione maggioritaria di capitale pubblico;
2) ai consorzi costituiti tra enti locali territoriali mediante aziende consortili;
3) agli enti istitutori.

Sono da privilegiare nell'affidamento della gestione dei mercati all'ingrosso le cooperative e le associazioni dei produttori, qualora la quantità dei prodotti dalle stesse conferiti sia superiore a quella degli altri soggetti operanti nel mercato.
La concessione della gestione dei mercati deve essere regolata da una convenzione che escluda la sub-gestione e preveda i casi, i tempi e le modalità della revoca della convenzione medesima. Tale convenzione rimane depositata presso la direzione di mercato che ne dà visione a chiunque ne faccia richiesta.
L'ente gestore del mercato delibera sul numero dei punti di vendita tenendo conto della capacità degli impianti, delle attrezzature e delle dimensioni necessarie a garantire lo sviluppo di una congrua attività commerciale.
Il bilancio annuale dei mercati all'ingrosso deve essere approvato dal comune. Il bilancio deve seguire il criterio fondamentale del pareggio.


Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approva i regolamenti tipo, distinti per settori merceologici e tipologia funzionale, ai quali debbono uniformarsi i regolamenti di ciascun mercato.
Il comune nel cui territorio è situato il mercato approva il regolamento di mercato stesso.
Il regolamento di mercato è adottato prima della entrata in funzione del mercato e, per i mercati già istituiti, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
Il regolamento non può recare norme che ostacolino l'afflusso, la conservazione, l'offerta e la riduzione del costo di distribuzione dei prodotti.
Il regolamento deve prevedere tra l'altro:
1) i criteri e le modalità per la concessione dei punti di vendita, ivi compresa la fissazione dei quantitativi minimi di prodotti che ogni concessionario deve introdurre annualmente nel mercato;
2) la disciplina degli operatori e del personale da essi dipendente;
3) la determinazione della cauzione imposta ai commissionari e ai mandatari;
4) il calendario e l'orario per le operazioni mercantili;
5) la nomina del direttore di mercato e le sue attribuzioni;
6) la pianta organica del personale con indicazione delle qualifiche e compiti del rapporto di impiego, del trattamento economico e dello sviluppo di carriera di ciascun dipendente;
7) la composizione e il funzionamento della commissione di mercato;
8) l'organizzazione e la disciplina dei servizi di mercato, ivi compresa l'organizzazione dei servizi di vigilanza sanitaria e di controllo sulla rispondenza dei prodotti alle norme di qualità vigenti;
9) la pulizia del mercato e la destinazione dei rifiuti;
10) i limiti massimi delle provvigioni spettanti a commissionari, mandatari e astatori;
11) per i mercati alla produzione, le modalità di preavviso per il ritiro dei prodotti introdotti nel mercato nel rispetto delle norme CEE e nazionali vigenti in materia;
12) la nomina di un commissario in caso di inefficienza o di irregolarità;
13) ogni altra materia attinente alla disciplina e al funzionamento del mercato.

Il regolamento tipo determina altresì l'ammontare delle sanzioni amministrative da applicarsi per le violazioni delle disposizioni vigenti in esso contenute, fra un minimo di L. 10.000 ed un massimo di L. 1.000.000;
possono essere previste sanzioni proporzionali: in tal caso si deroga al limite massimo suddetto.

In ogni caso nei mercati all'ingrosso non può essere imposto alcun pagamento che non sia il corrispettivo di prestazioni effettivamente fornite: la violazione comporta la sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 10.000.000, fatte salve le sanzioni di carattere penale ove il fatto costituisca reato.
L'esercizio del commercio all'ingrosso dei prodotti freschi, non trasformati o comunque conservati di cui al precedente articolo 1 nei comuni in cui funziona un mercato all'ingrosso, istituito ai sensi della presente legge, si svolge esclusivamente nell'ambito di tale mercato.
Se il commercio di cui al precedente comma si svolge in comuni nei quali non esiste il relativo mercato all'ingrosso, l'autorità comunale disciplina, entro un anno dalla entrata in vigore del regolamento-tipo, tali attività commerciali, tenendo conto delle disposizioni contenute nel regolamento-tipo relativo al mercato all'ingrosso dei rispettivi prodotti.
Trascorso inutilmente il tempo di cui al comma precedente, al commercio all'ingrosso dei prodotti di cui all'articolo 1 della presente legge si applicano le norme del regolamento-tipo relativo al mercato all'ingrosso dei rispettivi prodotti, che non attengano al funzionamento interno di esso.


La vigilanza sui mercati all'ingrosso è svolta dalla giunta regionale con la collaborazione dei comuni competenti per territorio.
La vigilanza è particolarmente rivolta ad accertare la regolarità della istituzione e della gestione, la corretta emanazione ed applicazione delle disposizioni regolamentari, amministrative e disciplinari, la funzionalità della direzione, degli uffici e dei servizi di ogni singolo mercato.


Con provvedimento del comune competente per territorio presso ogni mercato è costituita una apposita commissione quale organo consultivo del comune, dell'ente istitutore e dell'ente gestore del mercato.
Essa è presieduta dal sindaco del comune ove ha sede il mercato o da un suo delegato; ove si tratti di consorzi, da uno dei sindaci dei comuni consorziati o da un suo delegato.
Della commissione devono far parte:
a) i rappresentanti del comune ove ha sede il mercato o i rapresentanti di tutti i comuni consorziati qualora l'ente gestore sia un consorzio, assicurandosi in ogni caso la rappresentanza della minoranza;
b) i rappresentanti delle organizzazioni economiche interessate e degli organismi cooperativi, delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello provinciale e delle altre categorie ritenute opportune da ciascun regolamento di mercato;
c) un rappresentante della camera di commercio;
d) un rappresentante dell'autorità marittima locale per i mercati ittici all'ingrosso.

Delle commissioni presso i mercati dei prodotti ortofrutticoli deve far parte un funzionario dell'osservatorio per le malattie delle piante.
Alle sedute della commissione partecipa, senza diritto di voto, il direttore del mercato.
A partecipare ai lavori della commissione possono essere chiamate, senza diritto di volto, persone esperte del settore e rappresentanti di altre categorie interessate.
La commissione dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.
La commissione di mercato trasmette per conoscenza, entro quindici giorni dalla seduta, copia dei verbali delle proprie riunioni alla commissione regionale per i mercati e all'ente gestore.


La commissione di mercato ha il compito di:
1) esercitare la vigilanza, compiere gli accertamenti e i controlli necessari e adottare o ratificare i provvedimenti disciplinari ed amministrativi e quanto altro ritenuto opportuno per il miglior funzionamento del mercato;
2) proporre agli enti interessati le modifiche ed i miglioramenti da apportare alle attrezzature ed ai servizi di mercato, al fine di assicurare la massima produttività e la migliore efficienza funzionale anche sotto l'aspetto igienico-sanitario;
3) esprimere il proprio parere all'ente gestore:
a) sugli orari delle operazioni di mercato;
b) sui criteri di massima per le assegnazioni dei punti di vendita e sul numero degli stessi;
c) sui canoni di concessione dei punti di vendita;
d) sulle tariffe dei servizi di mercato;
e) sul regolamento di mercato, suggerendo eventuali modifiche;
f) sull'organico del personale necessario al funzionamento dei servizi di mercato;
g) su ogni altra questione riguardante il commercio nel mercato all'ingrosso;
h) sull'osservanza delle norme di qualità e igienico-sanitarie.



Ad ogni mercato è preposto un direttore, assunto con contratto di tipo dirigenziale, che deve provvedere al regolare funzionamento del mercato e dei servizi in ottemperanza alle disposizioni legislative e regolamentari.
I compiti del direttore di mercato sono fissati dal regolamento di mercato.


La vigilanza igienico sanitaria sull'attività dei mercati è effettuata dagli organi sanitari competenti.
Per i prodotti ortofrutticoli freschi deve essere accertata la rispondenza alle norme di qualità di cui alla legge 13 maggio 1967, n. 268, e alle direttive Cee sulla stessa materia e possono essere effettuate analisi per l'accertamento della rispondenza.


Il direttore del mercato vigila sull'osservanza delle disposizioni vigenti per la qualificazione, la calibrazione, la tolleranza, l'imballagio e la presentazione dei prodotti di cui agli articoli 1 e 12.
Il direttore ha la facoltà di vietare la vendita di quelle partite o colli di prodotti non classificati secondo le norme in vigore, oppure di consentirla, qualora i prodotti stessi vengano adeguatamente riclassificati.
Dell'esatta osservanza delle norme riguardanti la qualificazione e il confezionamento dei prodotti posti in vendita è in ogni caso responsabile il detentore dei prodotti stessi.


Il direttore di mercato provvede giornalmente e con sintesi mensili e annuali alla rilevazione delle quantità affluite ed uscite dal mercato per qualità mercantile, provenienza e destinazione. Rileva i prezzi delle derrate effettivamente contrattate, separatamente per singole partite di prodotti e secondo la qualità .


Nei mercati all'ingrosso di prodotti ittici la vendita dei prodotti deve avvenire mediante asta pubblica da parte dell'ente gestore, che si avvale di astatori alle sue dirette dipendenze. A tal fine tutti i prodotti destinati alla vendita sono consegnati direttamente alla direzione del mercato.


Ogni disposizione incompatibile con quelle della presente legge cessa di avere applicazione.
Restano in vigore le disposizioni di legge e di regolamento compatibili con quelle della presente legge ed in particolare le disposizioni contenute nei regolamenti-tipo emanati ai sensi dell'articolo 8 della legge 25 marzo 1959, n. 125, e successive modificazioni, nei limiti suddetti.