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Atto:LEGGE REGIONALE 2 novembre 1984, n. 32
Titolo:Ulteriore proroga della durata delle utenze di acqua pubblica aventi a oggetto le piccole derivazioni.
Pubblicazione:(B.u.r. 5 novembre 1984, n. 104)
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:AMBIENTE
Materia:Difesa del suolo - Risorse idriche - Bonifica
Note:Abrogata dall'art. 48, l.r. 9 giugno 2006, n. 5.

Sommario




Art. 1

La durata delle utenze di acqua pubblica aventi ad oggetto piccole derivazioni che hanno usufruito delle proroghe concesse con le leggi 8 gennaio 1952, n. 42, 2 febbraio 1968, n. 53, e 24 maggio 1978, n. 228, è ulteriormente prorogata di dieci anni, fatta salva in ogni caso la facoltà di rinuncia degli utenti.
Nei confronti delle acque vincolate dal piano regolatore generale degli acquedotti, di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 129, la proroga prevista dalla presente legge o dalle leggi precedenti, se ancora in corso, opera, in vigenza del vincolo medesimo e comunque non oltre il decennio di cui al primo comma, fino all'attuazione totale o parziale delle utilizzazioni delle acque in vista delle quali il vincolo è stato disposto.
Sono applicabili alla proroga di cui al presente articolo le modalità, condizioni e prescrizioni regolanti le proroghe concesse con le leggi indicate nel primo comma.

Art. 2

Qualora, ai sensi dell'articolo 30 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, venga accordato il rinnovo delle utenze che abbiano fruito delle proroghe concesse dalle leggi indicate al primo comma del precedente articolo 1, il rinnovo medesimo decorre dalla data della scadenza dell'ultima proroga.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.