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Atto:LEGGE REGIONALE 7 novembre 1984, n. 35
Titolo:Norme attuative delle disposizioni contenute nella L. 29 maggio 1982, n. 308 in materia di contenimento dei consumi energetici e sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.
Pubblicazione:(B.u.r. 9 novembre 1984, n. 107)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:ENERGIA
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario


Art. 1 (Finalità della legge)
Capo I Contributi in conto capitale a sostegno dell'utilizzo di fonti rinnovabili nell'edilizia
Art. 2 (Interventi ammessi a contributo)
Art. 3 (Criteri e priorità per la concessione del contributo)
Art. 4 (Misura del contributo)
Capo II Contributi in conto interessi ovvero in conto capitale per il contenimento dei consumi energetici nei settori agricolo e industriale
Art. 5 (Interventi ammessi a contributo)
Art. 6 (Criteri e priorità per la concessione del contributo)
Art. 7 (Misura del contributo)
Capo III Incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore agricolo
Art. 8 (Interventi ammessi a contributo)
Art. 9 (Criteri e priorità per la concessione del contributo)
Art. 10 (Misura del contrbuto)
Capo IV Procedure
Art. 11 (Modalità di presentazione delle domande)
Art. 12 (Istruttoria e formazione delle graduatorie)
Art. 13 (Liquidazione del contributo)
Capo V Disposizioni varie e finali
Art. 14 (Divieto di cumulo)
Art. 15 (Controlli e obblighi)
Art. 16 (Varianti in corso d'opera)
Art. 17 (Decadenza del contributo)
Art. 18 (Campo di applicazione della presente legge)
Art. 19 (Relazione annuale)
Art. 20 (Convenzioni)
Capo VI Norme finanziarie
Art. 21 (Contributi in conto capitale a sostegno dell'utilizzo di fonti rinnovabili nell'edilizia)
Art. 22 (Contributi in conto interessi o in conto capitale per il contenimento dei consumi energetici nei settori agricolo e industriale)
Art. 23 (Incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore agricolo)
Art. 24 (Convenzioni con enti e altri soggetti)
Art. 25 (Dichiarazione d'urgenza)



La Regione Marche, nell'ambito delle proprie competenze, concorre al perseguimento degli obiettivi della programmazione energetica nazionale promuovendo e coordinando iniziative volte a favorire la razionalizzazione dell'uso e il contenimento del consumo di energia, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 308.
A tal fine sono concessi:
- contributi in conto capitale a sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili nell'edilizia;
- contributi in conto interessi ovvero in conto capitale per il contenimento dei consumi energetici nei settori agricolo e industriale;
- incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore agricolo.

Ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 308, sono considerate fonti rinnovabili di energia o assimilate: il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici e inorganici o di prodotti vegetali. Si considerano altresì fonti rinnovabili di energia il calore recuperabile negli impianti di produzione di energia elettrica, nei fumi di scarico e da impianti termici e processi industriali, le altre forme di energia recuperabile in processi o impianti.
L'utilizzazione di tali fonti è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità.
Capo I
Contributi in conto capitale a sostegno dell'utilizzo di fonti rinnovabili nell'edilizia



La Regione Marche eroga contributi, secondo quanto stabilito dagli articoli 6 e 7 della legge 29 maggio 1982, n. 308, al fine di incentivare la realizzazione di interventi volti a favorire il contenimento dei consumi di energia primaria e l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia:
- nella climatizzazione degli ambienti anche adibiti a uso industriale, artigianale, commerciale, turistico, sportivo e agricolo;
- nella produzione di acqua calda per uso sanitario o destinata a impianti sportivi;
- nella produzione di energia elettrica in abitazioni rurali non elettrificate.

I contributi di cui al comma precedente sono concessi a favore dei soggetti pubblici e privati per:
1) la coibentazione negli edifici esistenti che consenta un risparmio di energia non inferiore al 20%, anche riferito ad ogni singolo intervento, effettuata secondo le regole tecniche di cui alla tabella A allegata alla legge 29 maggio 1982, n. 308;
2) l'installazione di nuovi generatori di calore ad alto rendimento sia negli edifici di nuova costruzione, sia in quelli esistenti in sostituzione dei generatori attualmente in funzione. Nella tabella B allegata alla legge 29 maggio 1982, n. 308, sono indicate le caratteristiche che individuano i generatori ad alto rendimento;
3) l'installazione di pompe di calore con un coefficiente di prestazione globale medio annuo non inferiore a 2,65 e l'installazione di impianti o sistemi per l'utilizzo di fonti rinnovabili. Tali interventi devono consentire la copertura di non meno del 30% del fabbisogno termico annuo dell'impianto o sistema in cui sono attuati. Il fabbisogno termico annuo è determinato, sia negli edifici di nuova costruzione sia in quelli esistenti, anche ristrutturati, secondo le modalità, i criteri e le limitazioni della legge 30 aprile 1976, n. 373 e successivi decreti attuativi, e del D.L. 17 marzo 1980, n. 68, convertito con modificazioni, nella legge 16 maggio 1980, n. 178;
4) l'installazione di sistemi di controllo integrati negli edifici pubblici, ovvero negli edifici civili dotati di impianti di riscaldamento con potenza termica al focolare superiore a 100 mila Kcal/h (166 Kw), in grado di regolare e, simultaneamente, contabilizzare o ripartire per ogni singola utenza i consumi energetici, ove non previsti dalla normativa vigente;
5) l'installazione di apparecchiature per la produzione combinata di energia elettrica e di calore che consentano la copertura di non meno del 30% del fabbisogno energetico annuo dell'impianto o sistema in cui è attuato l'intervento;
6) l'installazione di pompe di calore con un coefficiente di prestazione globale medio annuo non inferiore a 2,65 o di altri impianti o sistemi utilizzanti fonti rinnovabili per la produzione di acqua calda per uso sanitario o destinata a impianti sportivi. Tali interventi devono consentire la copertura di non meno del 30% del fabbisogno termico annuo dell'impianto o sistema in cui sono attuati;
7) l'utilizzo di impianti fotovoltaici o altra fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica per edifici rurali non elettrificati, abitati stabilmente dal conduttore del relativo fondo.

La percentuale di risparmio energetico annuo indicata al punto 1) e la percentuale di copertura del fabbisogno termico ed energetico annuo richiamata nei punti 3), 5) e 6) deve intendersi riferita al contributo fornito ai consumi di energia relativi all'elemento costruttivo o impiantistico sul quale si interviene.


La giunta regionale, nell'ambito degli stanziamenti assegnati, eroga i contributi formulando un piano di finanziamento degli interventi di cui ai precedenti articoli, in base ai seguenti criteri e priorità :
1) una quota parte non superiore al 20% viene riservata agli interventi di cui ai punti 3), 6), e 7) del precedente articolo 2. All'interno di detta quota hanno priorità , nell'ordine, gli interventi del punto 7) e quelli previsti dalla campagna ENEL per la produzione di acqua calda per uso sanitario;
2) la quota residua è ripartita tra i diversi settori di intervento, secondo le seguenti percentuali:
a) edilizia a uso turistico, commerciale, sportivo, scolastico, pubblico, sanitario: 45%;
b) edilizia a uso residenziale: 30%;
c) edilizia a uso agricolo: 10%;
d) edilizia a uso industriale e artigianale: 10%.

L'ulteriore quota residua, pari al 5%, è riservata agli interventi rimasti esclusi dai contributi connessi alla ripartizione per settori di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) che conseguono il miglior rapporto tra quantità di energia primaria risparmiata e unità di capitale investito.
Per gli interventi indicati nelle lettere a) e b), del punto 2) del presente articolo, è accordata priorità rispettivamente all'edilizia a uso sanitario, sportivo e all'edilizia residenziale sovvenzionata e convenzionata.
Le domande di intervento escluse dalle assegnazioni di cui al punto 1) sono inserite nella graduatoria degli interventi di cui al punto 2).
I fondi non impegnati in un settore sono utilizzati per finanziare gli interventi negli altri settori secondo le proporzioni di cui al precedente punto 2).
Con i fondi non utilizzati o derivanti da ulteriori assegnazioni è formulato un nuovo piano secondo le modalità e i criteri di cui ai commi precedenti, fino all'esaurimento delle disponibilità finanziarie.
Restano in ogni caso ferme le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 29 maggio 1982, n. 308.


Per gli interventi di cui al presente capo sono concessi contributi in conto capitale nella misura del 30% delle spese di investimento documentate e fino a un massimo di 15 milioni di lire per ciascuno degli interventi ammessi a contributo.
Nei seguenti casi, per ciascuno degli interventi ammessi a contributo, avuto riguardo al risparmio energetico complessivo e al coordinamento degli interventi, il contributo di cui al comma precedente è concesso:
a) per ogni socio o condomino, negli interventi a favore di cooperative o di altre forme consortili e condominiali;
b) per ogni sottosistema energetico, negli interventi su sistemi energetici complessi nell'edilizia scolastica, sportiva, sanitaria e in quella relativa ai servizi sociali.Ogni sottosistema energetico corrisponde a un consumo energetico annuo, prima dell'intervento, pari a 5 Tep.

Nei casi di cui al precedente comma sono ammessi a contributo gli interventi la cui spesa di investimento non sia superiore al 500 milioni di lire.
Per gli interventi di cui al punto 7) del precedente articolo 2 il contributo è elevato all'80% dell'investimento documentato.
Capo II
Contributi in conto interessi ovvero in conto capitale per il contenimento dei consumi energetici nei settori agricolo e industriale



La Regione, al fine di contenere i consumi di energia primaria nel settore agricolo e nel settore industriale, eroga contributi in conto interessi ovvero in conto capitale secondo quanto stabilito dagli articoli 8 e 9 della legge 29 maggio 1982, n. 308.
I contributi di cui al comma precedente sono concessi a favore dei soggetti pubblici e privati che attuino in aziende agricole e imprese industriali o artigianali, singole o associate, interventi tesi a favorire la riduzione dei consumi mediante la realizzazione di impianti fissi, sistemi o componenti che conseguono una economia non inferiore al 15% dei consumi iniziali di idrocarburi e di energia elettrica, sia per i servizi generali sia per usi industriali e o di processo.
Ai fini della valutazione del risparmio di idrocarburi e di energia elettrica un chilogrammo di idrocarburi viene considerato equivalente a 4 kwh di energia elettrica. Il termine "intervento" deve intendersi riferito ai singoli provvedimenti effettuati sul sistema energetico aziendale o interaziendale, preso nel suo complesso ovvero nelle sue parti costitutive.


La giunta regionale, nell'ambito degli stanziamenti assegnati, eroga i contributi formulando un piano di finanziamento degli interventi, di cui al precedente articolo, in base ai seguenti criteri e priorità .
Agli interventi nel settore agricolo è assegnato il 15% e agli interventi nel settore industriale e artigianale l'80% delle somme globalmente disponibili.
Nel settore agricolo hanno priorità nel seguente ordine:
1) gli interventi tesi a favorire la riduzione dei consumi energetici negli impianti di essiccazione dei prodotti agricoli e nelle colture protette;
2) gli interventi tesi a favorire la riduzione dei consumi energetici nella gestione di impianti zootecnici;
3) agli interventi su impianti o processi finalizzati alla riduzione dei consumi.

Nel settore industriale e artigianale hanno priorità nel seguente ordine:
1) gli interventi volti a favorire la trasformazione di processo;
2) gli interventi volti a realizzare o potenziare impianti di cogenerazione o recupero di calore;
3) gli interventi volti all'utilizzazione dei rifiuti e scarti di lavorazione;
4) gli interventi volti alla coibentazione degli impianti;
5) altri interventi su impianti o processi finalizzati alla riduzione dei consumi.

Per interventi che prevedono anche la climatizzazione degli ambienti il contributo viene concesso sull'intervento complessivo purchè il risparmio di energia conseguente alla climatizzazione sia inferiore al 50% del risparmio globale.
I fondi non impegnati in un settore sono utilizzati per finanziare gli interventi negli altri settori secondo l'ordine di priorità di cui al terzo e quarto comma del presente articolo.
Con i fondi non utilizzati o derivanti da ulteriori assegnazioni è formulato un nuovo piano secondo le modalità e i criteri di cui ai commi precedenti, fino all'esaurimento delle disponibilità finanziarie.
Restano in ogni caso ferme le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 29 maggio 1982, n. 308.


Per gli interventi di cui al presente capo sono concessi contributi in conto interessi per mutui fino a 10 anni deliberati dagli istituti di credito a medio termine.
Il tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, posto a carico dell'operatore, è pari alla metà del tasso di riferimento determinato ai sensi dell'articolo 20 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902.
In alternativa a quanto previsto dal primo comma la Regione, su richiesta inoltrata direttamente dall'interessato, può concedere contributi in conto capitale pari al 25% delle spese preventivate. L'ammontare complessivo dei contributi in conto capitale non può superare il 30% delle somme assegnate alla Regione per le finalità di cui all'articolo 8 della legge 29 maggio 1982, n. 308.
Sul contributo in conto capitale possono essere concesse anticipazioni in corso d'opera garantite da polizze fidejussorie, bancarie o assicurative, emesse da istituti e accettate dall'ente erogante.
I contributi di cui ai commi precedenti non possono eccedere, per ciascuna iniziativa, il limite di 500 milioni di lire.
Capo III
Incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore agricolo



La Regione eroga contributi in conto capitale e in conto interessi per la realizzazione di interventi volti a dotare il settore agricolo di impianti per la produzione di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili, secondo quanto stabilito dall'articolo 12 della legge 29 maggio 1982, n. 308.
I contributi di cui al comma precedente sono concessi a favore dei soggetti pubblici e privati che attuano interventi nel settore agro-energetico.
Sono da ritenersi interventi di interesse agricolo quelli rivolti alla realizzazione:
- di costruzioni rurali per l'esercizio di allevamenti o di colture;
- di impianti e attrezzature al servizio delle colture o degli allevamenti nonchè per la conservazione e la prima trasformazione dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali.

Tra gli interventi di applicazione delle tecnologie di utilizzo delle energie rinnovabili rientrano, oltre alle tecnologie in quanto tali, anche tutti gli apprestamenti necessari a rendere operanti le tecnologie stesse fino alla utilizzazione finale. In particolare: gli adattamenti delle strutture di allevamento per la raccolta e il pretrattamento delle deiezioni animali da utilizzare negli impianti di fermentazione anaerobica; le macchine e gli impianti per il pretrattamento dei sottoprodotti legnosi e cellulosici e da destinare a impianti di combustione o di gasificazione.


La giunta regionale, nell'ambito degli stanziamenti assegnati, eroga contributi formulando un piano di finanziamento degli interventi, di cui al precedente articolo, in base ai seguenti criteri e priorità .
Una quota non superiore al 30% della somma disponibile viene riservata a interventi, la cui spesa di investimento non sia superiore ai 100 milioni di lire, per l'utilizzazione dell'energia solare, eolica, idraulica e di sottoprodotti vegetali e animali in impianti per la produzione di energia termica, elettrica e meccanica.
La quota residua è destinata a interventi la cui spesa di investimento sia superiore ai 100 milioni considerando in ordine prioritario gli impianti:
1) di fermentazione anaerobica delle deiezioni animali;
2) di utilizzazione dell'energia solare;
3) di produzione di energia termica, elettrica e meccanica mediante altre fonti energetiche rinnovabili, ivi compresa la produzione di energia idroelettrica che utilizzi le concessioni di piccole derivazioni ai sensi della legge 24 gennaio 1977, n. 7.

Per interventi che prevedono soluzioni combinate, utilizzanti una o più fonti energetiche rinnovabili e tecniche di risparmio fra loro opportunamente integrate, il contributo viene concesso purchè la produzione di energia da fonte rinnovabile sia superiore al 50% della quantità totale di energia prodotta e utilizzata.
I fondi non impegnati in un settore sono utilizzati per finanziare gli interventi negli altri settori secondo l'ordine di priorità di cui ai commi precedenti.
Con i fondi non utilizzati o derivanti da ulteriori assegnazioni è formulato un nuovo piano secondo le modalità e i criteri di cui ai commi precedenti fino all'esaurimento delle disponibilità finanziarie.
Restano in ogni caso ferme le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 29 maggio 1982, n. 308.


Per gli interventi di cui al presente capo sono concessi contributi in conto capitale nella misura del 50% della spesa ammessa. Tale misura è elevata al 60% per le cooperative.
Per la parte di spesa non coperta dal contributo di cui al precedente comma è concesso un concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di durata ventennale, contratti con gli istituti abilitati al credito agrario di miglioramento, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760.
Il concorso regionale negli interessi non potrà superare la differenza tra il tasso di riferimento e il tasso agevolato previsto a carico del mutuatario per le operazioni di credito agrario di miglioramento.
Capo IV
Procedure



Le domande di ammissione ai contributi di cui alla presente legge sono inoltrate al presidente della giunta regionale:
- in sede di prima applicazione della presente legge, entro 40 giorni dalla data della sua entrata in vigore;
- per gli anni successivi, entro il 31 gennaio.

La giunta regionale, sulla base delle risorse finanziarie non impegnate, può disporre l'apertura o la modifica dei termini di presentazione delle domande.
Per l'erogazione dei contributi previsti dalla presente legge le domande sono formulate utilizzando gli appositi modelli predisposti dalla giunta regionale e pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione Marche.
Le domande, complete di tutte le informazioni e documentazioni richieste, sono accompagnate da una relazione tecnico-economica redatta e sottoscritta da un tecnico iscritto all'albo di un ordine o collegio professionale competente per tipologia di intervento.
Tale relazione, da redigersi in conformità alle direttive tecniche vigenti, deve contenere tutte le informazioni necessarie per una completa valutazione del progetto, i dati utili per stabilire l'ammissibilità al contributo, nonchè le specifiche dichiarazioni per la regolare manutenzione e il corretto esercizio degli impianti o delle opere.
Le domande relative alla concessione dei contributi in conto interesse, unitamente alle relazioni tecnico-economiche, sono redatte in duplice copia di cui una è inviata a uno degli istituti di credito abilitati e convenzionati con la Regione.
Ai fini della concessione del credito agevolato, l'istituto di credito che abbia ricevuto la domanda, dopo aver deliberato il finanziamento, la trasmette alla Regione unitamente all'estratto della delibera e a una relazione motivata, in conformità a quanto stabilito nell'apposita convenzione di cui al successivo articolo 13.
Nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 4, o nel caso di più interventi, deve essere presentata un'unica domanda completa, per ogni intervento, di tutto quanto richiesto dal presente articolo.


La giunta regionale, previa istruttoria tecnica ed economica, approva, entro i sessanta giorni successivi al termine di presentazione delle domande, i piani di finanziamento di cui ai precedenti articolo 3, 6 e 9 predisponendo apposite graduatorie degli interventi suscettibili di concorrere a contributo e provvede alla concessione dei contributi stessi fino alla concorrenza delle somme disponibili.
Sono escluse dalle graduatorie le domande di contributo non formulate secondo quanto richiesto dal precedente articolo 11 e quelle relative a interventi per i quali sono stati richiesti, ad altro titolo, i contributi previsti dalla legge 29 maggio 1982, n. 308.
Le graduatorie sono formulate:
- per gli interventi di cui ai capi I e II, sulla base del miglior rapporto fra quantità di energia primaria risparmiata e unità di capitale investito;
- per gli interventi di cui al capo III, sulla base del miglior rapporto fra quantità di energia prodotta e unità di capitale investito moltiplicato per la percentuale di utilizzo dell'energia prodotta.

Gli interventi presenti nella graduatoria e non ammessi a contributo per esaurimento dei fondi accedono alla graduatoria dei successivi piani finanziari di cui agli articoli 3, 6 e 9.


Il contributo in conto interessi è erogato in conformità ad apposita convenzione.
La Giunta regionale è autorizzata a stipulare la sopraindicata convenzione con istituti di credito abilitati a esercitare il credito a medio termine.
E' ammessa l'estinzione volontaria anticipata del mutuo. In tal caso cessa per la Regione l'obbligo di concedere il concorso in conto interessi a far tempo dalla data di effettiva estinzione del mutuo.
Il contributo in conto capitale è erogato in due rate di cui la prima, non superiore all'80% del contributo concesso, a stato d'avanzamento lavori e a fronte della spesa documentata.
La seconda rata è erogata:
a) per il contributo di cui al precedente articolo 2, ad avvenuta realizzazione dell'opera previa dichiarazione di conformità al progetto, sottoscritta congiuntamente dal committente, dal progettista e dall'esecutore dell'intervento e su documentazione dell'intera spesa sostenuta regolarmente quietanzata;
b) per il contributo di cui ai precedenti articoli 5 e 8, su documentazione dell'intera spesa sostenuta, debitamente quietanzata, e dopo verifica dell'avvenuta realizzazione dell'opera conformemente alle specifiche tecniche del progetto presentato, da effettuarsi entro e non oltre 6 mesi dalla data della richiesta di pagamento della seconda rata, secondo le seguenti modalità :
- per interventi la cui spesa di investimento sia inferiore ai 100 milioni di lire la richiesta di pagamento della seconda rata deve essere corredata da dichiarazione congiunta di conformità al progetto, sottoscritta dal committente, dal progettista e dall'esecutore dell'opera o da certificato di collaudo redatto da altro ingegnere iscritto all'albo professionale;
- per interventi la cui spesa di investimento sia superiore ai 100 milioni di lire, la richiesta di pagamento della seconda rata deve essere corredata da certificato di collaudo redatto da un inegnere designato dalla Regione.

Il contributo in conto capitale può essere erogato in unica rata, previa verifica, quando i lavori siano stati già ultimati alla data di approvazione del piano di finanziamento. La richiesta di pagamento deve essere corredata dalla dichiarazione o dal certificato di collaudo, di cui al comma precedente, nonchè dalla documentazione di spesa debitamente quietanzata.
Capo V
Disposizioni varie e finali



I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con analoghe incentivazioni eventualmente previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato o della Regione.


La giunta regionale si riserva di disporre la verifica dell'avvenuta realizzazione delle opere conformemente alle specifiche tecniche del progetto presentato, nonchè della regolare manutenzione e del corretto esercizio delle stesse.
Ai beneficiari dei contributi regionali è fatto obbligo di:
a) mantenere in esercizio l'impianto per la durata di erogazione del contributo e comunque per non meno di 5 anni;
b) comunicare ogni eventuale variazione e destinazione apportata all'impianto;
c) rendere disponibili i dati richiesti dalla Regione sull'efficacia dell'intervento.



Nel caso di modifiche apportate al progetto originale, l'avente diritto deve inviare alla regione una comunicazione relativa alla variante, completa di tutte le documentazioni atte a dimostrare che anche l'introduzione delle modifiche non comporta un peggioramento del rapporto di cui al terzo comma dell'articolo 12.


La giunta regionale pronuncia la decadenza dai finanziamenti concessi, ancorchè in tutto o in parte liquidati, qualora:
a) i finanziamenti non abbiano realizzato le finalità per le quali erano stati concessi;
b) siano stati forniti dati non veritieri e tali da indurre in errore l'amministrazione regionale;
c) gli interventi previsti non siano iniziati entro il termine di sei mesi dalla data di comunicazione della concessione del contributo o ultimati entro il termine assegnato nel giustificato motivo;
d) si sia contravvenuto alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli 14 e 15.

La decadenza comporta l'obbligo di restituzione di quanto percepito maggiorato degli interessi legali, nonchè, nella ipotesi di cui al comma precedente, lettera b), l'esclusione, fino a un decennio, da ogni finanziamento regionale.
I contributi per i quali si sia verificata decadenza o rinuncia sono utilizzati nel successivo piano di finanziamento secondo quanto previsto dal penultimo comma degli articoli 3, 6 e 9.


Sono ammesse ai benefici di cui alla presente legge le iniziative intraprese dopo la data del 30 giugno 1981.
A tal fine fanno fede le date riportate nelle fatture di pagamento opportunamente quietanzate.

Sono ammissibili alle provvidenze anche gli impianti e le apparecchiature non omologati, acquistati prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Industria, Commercio e Artigianato di cui all'articolo 22 della legge 29 maggio 1982, n. 308.
I soggetti che richiedono, contemporaneamente, all'ENEL l'anticipazione finanziaria prevista dalla campagna per la produzione di acqua calda per uso sanitario e alla Regione il contributo in conto capitale, devono presentare alla Regione apposita domanda utilizzando i modelli di cui al terzo comma del precedente articolo 11, con copia della documentazione prodotta all'ente elettrico.
Per detti interventi la concessione del contributo regionale avviene in unica soluzione e a fronte di documentazione di spesa regolarmente quietanzata.
Per quanto non espressamente previsto dal presente capo si applicano le norme della legge 29 maggio 1982, n. 308, e successivi decreti attuativi.


La giunta regionale trasmette annualmente, entro il mese di febbraio, al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, per gli interventi di cui ai capi I e II, ed entro il mese di gennaio al Ministero dell'Agricoltura e Foreste, per gli interventi di cui al capo III, una relazione dettagliata sui contributi erogati nell'anno precedente.
La relazione è accompagnata da una valutazione globale degli interventi finanziati in rapporto alle direttive nazionali e alla programmazione regionale.
Copia della documentazione di cui ai commi precedenti è trasmessa al consiglio regionale.


Per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge, nonchè per le necessità connesse all'attuazione delle disposizioni della legge 29 maggio 1982, n. 308, la giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con le università marchigiane, con l'ENEA, con il CNR, con l'ENEL, con l'ENI e con gli altri soggetti operanti nei diversi campi dell'energia.
Le convenzioni di cui al comma precedente sono rivolte altresì a sviluppare iniziative e programmi di attività di competenza regionale nel settore energetico e, in particolare, studi e ricerche da compiersi dai soggetti sopraindicati al fine di:
- realizzare il censimento delle fonti e risorse energetiche e delle strutture distributive della Regione;
- svolgere indagini sulle strutture delle utenze attuali e potenziali, individuando altresì i fabbisogni energetici non soddisfatti;
- individuare il potenziale energetico della Regione.

Capo VI
Norme finanziarie



Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dal capo I della presente legge è autorizzata, per l'anno 1984, la spesa di lire 9.314.800.000.
Al pagamento degli oneri di cui al precedente comma si provvede con lo stesso stanziamento di lire 9.314.800.000 iscritto a carico del capitolo 2228201 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1984.
L'autorizzazione di spesa di cui al primo comma si intende modificata per effetto delle ulteriori assegnazioni di fondi che saranno disposte dai competenti organi dello Stato per le stesse finalità sulle disponibilità recate dall'articolo 6 della legge 29 maggio 1982, n. 308, e non ancora ripartite all'entrata in vigore della presente legge.


Per la concessione dei contributi in conto interessi sui mutui di durata fino a dieci anni previsti dal capo II della presente legge, è autorizzato un limite di impegno decennale di L. 4.192.200.000.
L'autorizzazione di spesa di cui al comma precedente si intende modificata per effetto delle ulteriori assegnazioni di fondi che saranno disposte dai competenti organi dello Stato per le stesse finalità , a titolo di ripartizione della disponibilità di L. 120.000.000.000 di cui all'articolo 8, terzo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 308.
Al pagamento delle prime annualità dei contributi in conto interessi di cui ai commi precedenti si provvede con i fondi assegnati alla Regione a titolo di ripartizione delle disponibilità relative ai limiti di impegno di cui allo stesso articolo 8 della legge n. 308/1982 e iscritti a carico del capitolo 2228203 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1984 le cui dotazioni di competenza e di cassa sono aumentate rispettivamente di L. 2.096.100.000 e di L. 1.000.000.000 e si stabiliscono in L. 4.192.200.000 e in L. 1.000.000.000; le annualità successive fanno carico al capitolo 6200241 il cui stanziamento di competenza è aumentato di L. 4.192.200.000 e si stabilisce in L. 6.288.300.000 e il cui stanziamento di cassa è ridotto di L. 1.000.000.000; lo stanziamento di competenza del capitolo 2228202 è ridotto di L. 6.288.300.000.
Con legge di variazione del bilancio le somme occorrenti per la concessione del contributo in capitale ai soggetti che ne facessero richiesta ai sensi dell'articolo 5 della presente legge sono iscritte a carico del capitolo 2228202 dello stato di previsione della spesa contro equivalente riduzione delle annualità dei limiti di impegno di cui al presente articolo e contestuale riduzione dello stanziamento del capitolo 2228203.


Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dal capo III della presente legge, è autorizzata, per l'anno 1984, la spesa di L. 2.032.713.000.
Al pagamento degli oneri di cui al precedente comma si provvede con lo stanziamento di L. 2.032.713.000 iscritto a carico del capitolo 2228204 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1984.
L'autorizzazione di spesa di cui al primo comma si intende modificata per effetto delle ulteriori assegnazioni di fondi che saranno disposte dai competenti organi dello Stato per le stesse finalità, sulle disponibilità recate dall'articolo 12, secondo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 308, e non ancora ripartite all'entrata in vigore della presente legge.
Per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui ventennali previsti dal capo III della presente legge è autorizzato, per l'anno 1984, un limite di impegno di L. 203.271.000.
Al pagamento del concorso negli interessi previsti dal comma precedente si provvede con i fondi assegnati alla Regione a titolo di ripartizione delle disponibilità relative ai limiti di impegno decorrenti dall'anno 1981 e 1982 con termine, rispettivamente, nell'anno 2000 e 2001, di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 308, e iscritti, per l'anno 1984, a carico del capitolo 2228205 dello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno nell'importo di lire 203.271.000 e, per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.


Al pagamento delle spese previste dal precedente articolo 20 si provvede, per l'anno 1984, con i fondi stanziati a carico del capitolo 2228101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1984, la cui denominazione è così modificata "Spese per l'attuazione dei protocolli di intesa tra la Regione e le Università marchigiane, l'ENEA, il CNR, l'ENEL, l'ENI e altri soggetti operanti nei diversi settori dell'energia" e, per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.


La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Marche.