Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 27 novembre 1984, n. 37
Titolo:Modifiche e integrazioni alla L. R. 6 marzo 1984, n. 6, e al piano regionale per la rete degli impianti di erogazione carburanti per autotrazione allegato alla legge stessa.
Pubblicazione:(B.u.r. 3 dicembre 1984, n. 117)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:COMMERCIO
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 17, l.r. 15 maggio 1991, n. 11.

Sommario




Art. 1

Il terzo e quarto comma dell'articolo 2 della L.R. 6 marzo 1984, n. 6, sono sostituiti dal seguente:
"Il piano comunale e lo schema comunale di riferimento è adottato dal comune ed è approvato dalla giunta regionale".


Art. 2

Il terzo comma dell'articolo 5 della L.R. 6 marzo 1984, n. 6, è sostituito dal seguente:
"L'esercizio delle funzioni sopra menzionate decorre dalla data di esecutività del piano comunale di cui al precedente articolo 2".


Art. 3

All'articolo 19 del "Piano regionale per la rete degli impianti di erogazione carburanti per autotrazione", approvato con L.R. 6 marzo 1984, n. 6, che negli articoli seguenti viene indicato con le sole parole "piano regionale", viene aggiunto il seguente punto:
"c. il decreto sia scaduto prima dell'entrata in vigore della presente legge e, entro lo stesso termine, sia stata presentata regolare domanda di rinnovo".


Art. 4

All'articolo 22 del piano regionale vengono aggiunte le seguenti parole: "compresa la trasformazione dell'impianto post-payment".

Art. 5

All'articolo 24 del piano regionale, dopo il secondo comma, viene aggiunto il seguente comma:
"La concentrazione su una nuova localizzazione di quattro o più impianti deve essere accolta anche in deroga al numero massimo di impianti fissato per ogni comune alla scadenza del progetto di cui al precedente articolo 12. Il comune di origine non può concedere il nulla osta al trasferimento di impianti per concentrazione in altro comune qualora dal trasferimento derivi una riduzione degli impianti al di sotto del numero previsto dall'articolo 12 della presente legge".

All'articolo 24 del piano regionale, dopo il terzo comma, viene aggiunto il seguente comma:
"Qualora la concentrazione avvenga nel modo descritto dell'articolo 44 lettera a) del piano regionale è ammesso il potenziamento dell'impianto sul quale è effettuata la concentrazione purchè complessivamente gli impianti abbiano venduto nell'anno precedente almeno 550.000 litri".


Art. 6

All'articolo 35 del piano regionale le parole "inferiore a 700.000 litri" vengono sostituite con le parole "inferiore a 650.000 litri".

Art. 7

All'articolo 36, comma primo, lettera a), del piano regionale, le parole "superiore a 700.000" vengono sostituite con le parole "superiore a 650.000 litri".
All'articolo 36, comma primo, lettera b), del piano regionale, le parole "inferiore a 700.000", vengono sostituite con le parole "inferiore a 650.000 litri".