Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 28 novembre 1984, n. 38 |
Titolo: | Criteri regionali per la fissazione, da parte dei comuni, degli orari di apertura e chiusura dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio, degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti ad uso autotrazione. |
Pubblicazione: | (B.u.r. 3 dicembre 1984, n. 117) |
Stato: | Abrogata |
Tema: | SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE |
Settore: | COMMERCIO |
Materia: | Disposizioni generali |
Note: | Abrogata dall'art. 29, l.r. 5 aprile 1994, n. 12. |
Sommario
Art. 1 (Principi generali)
TITOLO I Negozi ed altre attività esercenti la vendita al dettaglio
Art. 2 (Orario giornaliero)
Art. 3 (Giornate domenicali e festive)
Art. 4 (Chiusura infrasettimanale)
Art. 5 (Particolari attività di vendita)
Art. 6 (Attività miste)
Art. 7 (Feste natalizie e altre festività)
Art. 8 (Località turistiche)
Art. 9 (Sfera di applicazione e pubblicità degli orari di vendita)
Art. 10 (Ferie)
TITOLO II Pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande
Art. 11 (Orario dei pubblici esercizi)
Art. 12 (Orario degli esercizi misti)
Art. 13 (Orario degli esercizi annessi ad alberghi)
Art. 14 (Orari degli esercizi posti in autostrade e stazioni)
Art. 15 (Scelta dell'orario)
Art. 16 (Deroghe generali dell'orario facoltativo)
Art. 17 (Deroghe speciali all'orario)
Art. 18 (Chiusura settimanale )
Art. 19 (Deroga all'obbligo di chiusura)
Art. 20 (Norme transitorie)
Art. 21 (Ferie)
TITOLO III Impianti stradali di distribuzione dei carburanti per uso autotrazione esclusi impianti autostradali
Art. 22 (Orario giornaliero)
Art. 23 (Turni di riposo)
Art. 24 (Servizio notturno)
Art. 25 (Esenzioni)
Art. 26 (Ferie)
Art. 27 (Impianti con apparecchiature a moneta o a lettura ottica (self-service pre-payment))
Art. 28 (Disposizioni generali)
TITOLO IV
Art. 29 (Norma finale)
TITOLO I Negozi ed altre attività esercenti la vendita al dettaglio
Art. 2 (Orario giornaliero)
Art. 3 (Giornate domenicali e festive)
Art. 4 (Chiusura infrasettimanale)
Art. 5 (Particolari attività di vendita)
Art. 6 (Attività miste)
Art. 7 (Feste natalizie e altre festività)
Art. 8 (Località turistiche)
Art. 9 (Sfera di applicazione e pubblicità degli orari di vendita)
Art. 10 (Ferie)
TITOLO II Pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande
Art. 11 (Orario dei pubblici esercizi)
Art. 12 (Orario degli esercizi misti)
Art. 13 (Orario degli esercizi annessi ad alberghi)
Art. 14 (Orari degli esercizi posti in autostrade e stazioni)
Art. 15 (Scelta dell'orario)
Art. 16 (Deroghe generali dell'orario facoltativo)
Art. 17 (Deroghe speciali all'orario)
Art. 18 (Chiusura settimanale )
Art. 19 (Deroga all'obbligo di chiusura)
Art. 20 (Norme transitorie)
Art. 21 (Ferie)
TITOLO III Impianti stradali di distribuzione dei carburanti per uso autotrazione esclusi impianti autostradali
Art. 22 (Orario giornaliero)
Art. 23 (Turni di riposo)
Art. 24 (Servizio notturno)
Art. 25 (Esenzioni)
Art. 26 (Ferie)
Art. 27 (Impianti con apparecchiature a moneta o a lettura ottica (self-service pre-payment))
Art. 28 (Disposizioni generali)
TITOLO IV
Art. 29 (Norma finale)
I comuni, ai sensi dell'articolo 54, lettera d) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, fissano i limiti giornalieri degli orari di apertura e chiusura dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio, dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande, degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti, sulla base dei criteri contenuti nella presente legge, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale degli operatori economici dei comparti interessati, dei lavoratori dipendenti e dei consumatori, con l'obiettivo di determinare le migliori condizioni possibili per l'approvvigionamento delle merci e la fruizione di servizi da parte dei consumatori nonchè la maggiore produttività delle diverse strutture della rete distributiva, tenuto conto delle esigenze del tempo libero dei lavoratori delle varie categorie interessate.
Negozi ed altre attività esercenti la vendita al dettaglio
I comuni, in deroga all'articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 28 luglio 1971, n. 558, e ai sensi dell'articolo 8, quinto comma, del D.L. 1 ottobre 1982, n. 697, convertito con modificazioni nella legge 29 novembre 1982, n. 887, fissano i limiti giornalieri degli orari di vendita al dettaglio indicando l'orario di apertura antimeriadiana non oltre le 9 e l'ora di chiusura serale non oltre le ore 20.
Tali determinazioni possono essere diversificate per settore alimentare e non alimentare e, nell'ambito di quest'ultimo, per singole specializzazioni merceologiche, per zone, per periodi dell'anno, per giorni della settimana.
Per gli esercizi di vendita di generi alimentari l'apertura antimeridiana deve essere stabilita ad un'ora tale da consentire gli operatori commerciali di poter fornire il servizio anche ai consumatori che hanno la necessità di effettuare acquisti prima di recarsi al lavoro.
Ai fini della chisura infrasettimanale obbligatoria di mezza giornata, il comune determina l'ora convenzionale di termine dell'orario antimeridiano e di inizio dell'orario pomeridiano.
I limiti giornalieri debbono essere stabiliti anche per le attività di vendita al dettaglio svolte nei mercati rionali e mediante commercio ambulante a posto fisso o itenerante.
Nel caso di mercati con attività mista i limiti possono essere definiti sia sulla base dell'attività prevalente, sia facendo riferimento ai singoli settori merceologici.
Ciascun esercente fissa, all'interno dei limiti giornalieri e nel rispetto della chisura domenicale, festiva e infrasettimanale obbligatoria, il proprio orario, comprendente almeno due ore di intervallo pomeridiano.
L'orario fissato da ciascun esercente può anche prevedere la riduzione e l'eliminazione dell'intervallo pomeridiano, con corrispondente riduzione dei limiti di apertura giornaliera, la quale può avvenire sia anticipando corrispondente riduzione dei limiti di apertura giornaliera, la quale può avvenire sia anticipando corrispondentemente la apertura o la chiusura, sia operando tanto nell'uno che nell'altro senso.
Nei comuni ove si tiene il mercato tradizionale non avente frequenza giornaliera gli esercenti dei negozi in sede fissa possono fissare in tali giornate il proprio orario sulla base dei limiti stabiliti per il mercato stesso, in deroga al comma precedente.
Gli operatori comunicano l'orario prescelto al comune ai fini della vigilanza.
Nei giorni domenicali e festivi, salvo quanto previsto nei commi successivi e negli articoli 5 e 8, è obbligatoria la chiusura totale dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio. In relazione a tradizioni locali può essere determinata tale chiusura anche in occasione della festività del Patrono.
Nel caso di almeno tre festività consecutive può essere determinata, limitatamente alla categoria dei prodotti alimentari, l'apertura antimerdiana nel giorno festivo più idoneo a garantire il servizio di rifornimento al pubblico. Tale apertura non deve comunque coincidere con le festività del 1º gennaio, 25 aprile, 1º maggio, domenica di Pasqua e 25 dicembre.
E' autorizzato lo svolgimento dei mercati domenicali, nonchè lo svolgimento di fiere e mercati cadenti tradizionalmente in giorni festivi o periodi dell'anno prestabiliti, secondo il calendario deliberato annualmente dai comuni.
In tali casi l'apertura facoltativa dei negozi e delle altre attività esercenti la vendiita al dettaglio può essere autorizzata limitatamente all'orario dei mercati.
Durante ricorrenze e festività tipicamente locali può essere autorizzata la sospensione della chiusura domenicale e festiva.
I comuni possono autorizzare l'apertura domenicale e festiva dei negozi per la vendita specializzata di oggetti artistici di produzione locale e di oggetti relativi all'immagine turistica della località, nonchè l'apertura in via eccezionale di esercizi collegati allo svolgimento di rilevanti manifestazioni sportive, ricreative e culturali, nelle località che per effetto di tali manifestazioni sono interessate a fenomeni di turismo escursionistico. In questo caso il comune può determinare in quale giornata avviene la chiusura compensativa.
Il comune può stabilire per i negozi e le altre attività esercenti la vendita al dettaglio di fiori, piante, e sementi da giardino un orario che preveda anche l'apertura antimeridiana nei giorni domenicali e festivi infrasettimanali con riposo infrasettimanale.
Ai singoli operatori viene lasciata la facoltà di scegliere tra l'orario normale e quello di cui al comma precedente, comunicando tale scelta al comune.
Le rivendite di fiori sono autorizzate a sospendere la chiusura nelle ore antimeridiane delle seguenti festività infrasettimanali civili e religiose riconosciute agli effetti civili, con apertura antimeridana non prima delle ore 7, ove cadessero in giornate di chiusura previste per il loro settore: 14 febbraio, 8 marzo, 29, 30 e 31 ottobre, 2 novembre, 8 dicembre, 24 dicembre, 31 dicembre.
Per tutto il territorio della Regione, salvo quanto previsto dal terzo e quarto comma del presente articolo e dagli articoli 5 e 8, i comuni determinano la chiusura obbligatoria di una mezza giornata per le diverse categorie merceologiche.
I comuni stabiliscono tale chiusura nel modo seguente:
a) categoria dei generi alimentari: il giovedi pomeriggio;
b) categoria dei beni strumentali e dei generi vari: il sabato pomeriggio o il lunedi mattina.
I comuni possono consentire in deroga la chiusura di una ulteriore mezza giornata che può essere consecutiva solo per gli esercizi che usufruiscono della chiusura del lunedi mattina.
La mezza giornata di chiusura infrasettimanale non è obbligatoria quando nella settimana via sia un'altra giornata festiva.
Può essere determinata la sospensione dell'obbligo della chiusura infrasettimanale nel periodo delle festività natalizie e pasquali e durante ricorrenze e celebrazioni di carattere locale.
Gli esercenti di rosticcerie e pasticcerie non muniti di licenza di somministrazione, gli esercenti di attività artigianali di produzione di gastronomia, gelateria, pasta fresca e pizza al taglio, nonchè gli esercizi specializzati nella vendita di libri, dischi, nastri magnetici, opere d'arte, oggetti di antiquariato, di articoli da ricordo - compresi i prodotti tipici dell'artigianato locale - possono essere esclusi dalla applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 28 luglio 1971, n. 558. In tale caso, possono scegliere l'orario più idoneo in rapporto all'attività svolta entro i limiti previsti per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, osservando l'intera giornata di chiusura settimanale.
Gli esercenti di cui al primo comma comunicano l'orario prescelto al comune per la verifica del richiesto requisito di specializzazione. A tal fine per specializzazione si intende lo svolgimento della vendita delle merceologie in modo esclusivo o in forma economicamente prevalente. Nel caso in cui il comune non si pronunci entro 60 giorni dalla comunicazione dell'operatore commerciale l'orario prescelto si intende valido.
Gli esercizi che svolgono in modo esclusivo o prevalente la vendita di dolciumi, gelati e frutta secca, nonchè gli esercizi che svolgono la vendita di cocomeri e meloni da consumarsi sul posto e altre attività similari, quali risulteranno da accertamenti del comune, possono adottare lo stesso orario stabilito per le attività di cui al primo comma del presente articolo.
Gli esercizi che svolgono in modo esclusivo o prevalente l'attività di vendita al dettaglio di fiori, operanti in prossimità di cimiteri, quali risulteranno da accertamenti del comune, possono adeguare il proprio orario a quello di visita dei cimiteri stessi.
Le rivendite di frutta e verdura e le rivendite di fiori situate nelle vicinanze degli ospedali e le cui attività siano direttamente legate ad essi, quali risulteranno da accertamenti del comune, possono adeguare il proprio orario a quello di visita degli ospedali stessi.
Le attività miste soggette ad autorizzazione comunale di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, devono osservare gli orari per l'attività prevalente da loro esercitata. In ogni caso è vietato un orario differenziato.
In tutti i casi in cui è necessario accertare la prevalenza di vendita esercitata, ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, l'accertamento è effettuato dal comune competente.
Le attività miste soggette parte ad autorizzazione comunale ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, e parte a licenza di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della legge 14 ottobre 1974, n. 524 o licenza per la vendita di articoli di monopolio, nelle ore in cui è prevista la chiusura dei negozi per gli articoli soggetti ad autorizzazione comunale per il commercio, devono sospendere la vendita di tali articoli, ad eccezione del latte alimentare, se devono tenere aperto il negozio o l'esercizio per svolgere l'attività prevista dalle altre autorizzazioni.
Nei provvedimenti comunali di fissazione degli orari deve essere prevista, per tutti i negozi e gli esercizi al dettaglio, la facoltà di:
a) sospendere la chiusura infrasettimanale nella settimana precedente la Pasqua e in quelle ricadenti tra il 15 dicembre e il 7 gennaio;
b) protrarre l'apertura, anche in deroga ai limiti fissati in base all'articolo 2, sino alle ore 22, nei giorni 21, 22, 23, 24 e 31 dicembre;
c) sospendere la chiusura domenicale nella domenica precedente il 25 dicembre con osservanza dell'orario feriale e protrazione dell'apertura sino alle ore 22, anche in deroga ai limiti fissati in base all'articolo 2.
Ulteriori deroghe per il periodo delle feste natalizie possono essere autorizzate con apposito provvedimento del comune.
I comuni determinano l'arco temporale massimo di maggiore afflusso turistico, sulla base del quale possono:
1) sospendere l'obbligo della chiusura domenicale, festiva e infrasettimanale;
2) fissare l'apertura antimeridiana e la chiusura serale rispettivamente non anteriore alle ore 6 e non posteriore alle ore 24.
Gli esercenti la vendita al pubblico in forma fissa o ambulante, le cooperative con obbligo di vendita ai soli soci, gli artigiani e gli industriali per la vendita al dettaglio di generi di propria produzione sul luogo di produzione, i titolari di imprese agricole che alienino prodotti agricoli di propria produzione in appositi locali e gli enti che svolgono l'attività di vendita al dettaglio devono rispettare i limiti giornalieri determinati dai comuni ed il proprio orario di vendita intesi come facoltà e non obbligo d apertura, fatta salva la possibilità di decadenza dell'autorizzazione secondo le norme vigenti.
I negozi e gli altri esercizi di vendita devono esporre al pubblico un cartello ben visibile indicante il giorno della chiusura infrasettimanale nonchè l'orario di apertura e chiusura.
Eventuali modificazioni degli orari di vendita debbono essere note al pubblico nello stesso modo, con un anticipo di almeno quindici giorni.
I comuni, per evitare difficoltà di approvigionamento per i consumatori, promuovono le opportune iniziative affinchè la chiusura facoltativa degli esercizi commerciali, nei periodi di ferie, sia temporalmente graduata e territorialmente scaglionata. Per quanto rigaurda la vendita al dettaglio dei generi di panificazione, deve essere osservato il disposto di cui all'articolo 2 della legge 18 febbraio 1974, n. 41.
Pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande
I comuni determinano l'orario di apertura e chiusura dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande nell'ambito di una fascia oraria compresa tra le ore 5 antimeridiane e le ore 3 antimeridiane del giorno successivo.
Gli esercizi sono tenuti ad una apertura obbligatoria giornaliera di sette ore, fatte salve le giornate di chiusura infrasettimanale obbligatoria e facoltativa di cui ai successivi articoli 18 e 19; l'orario obbligatorio è fissato dal comune e può essere differenziato per tipo di esercizio, per tipo di servizio svolto, per zona e per periodo dell'anno; l'orario obbligatorio può essere continuato o diviso in due turni.
I singoli esercenti - previa comunicazione al comune dell'orario facoltativo che intendono osservare - possono anticipare o posticipare l'orario di cui sopra, entro il limite massimo giornaliero di:
a) 16 ore giornaliere, con chiusura non oltre le ore due dopo la mezzanotte, per gli esercizi di cui alla lettera a) dell'articolo 23 del D.M. 28 aprile 1976;
b) 20 ore giornaliere, con chiusura non oltre le ore due dopo la mezzanotte, per gli esercizi di cui alla lettera b) dell'articolo 23 del D.M. 28 aprile 1976;
c) 14 ore giornaliere, con chiusura non oltre le ore tre dopo la mezzanotte, per gli esercizi di cui alla lettera c) dell'articolo 23 del D.M. 28 aprile 1976.
Eventuali ulteriori anticipazioni o protrazioni di apertura potranno essere concesse in via permanente su richiesta dei singoli esercenti per particolari e comprovati motivi, nell'interesse dell'utenza, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5, secondo comma, della legge 14 ottobre 1974, n. 524.
Gli esercizi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 23 del D.M. 28 aprile 1976 devono applicare l'orario di apertura e chiusura corrispondente a quello previsto per l'attività prevalente.
Tale prevalenza deve essere comunicata al comune da parte del titolare dell'esercizio.
Gli esercizi misti, muniti congiuntamente di licenza per la somministrazione e di autorizzazione per il commercio, devono sospendere la somministrazione ovvero la vendita dei relativi generi rispettivamente nelle ore e nei giorni in cui è prevista in via generale la chiusura delle specifiche attività.
Negli esercizi annessi ad alberghi, locande e pensioni, è consentita la somministrazione di alimenti e bevande, anche fuori dell'orario di cui ai precedenti punti, limitatamente alle persone alloggiate.
Nei pubblici esercizi posti nelle aree di servizio lungo le autostrade, all'interno delle stazioni ferroviarie e di autolinee, di aeroporti e di autoporti, è consentita la somministrazione di alimenti e bevande per tutte le 24 ore di ciascun giorno.
L'orario di apertura dell'esercizio (non inferiore all'orario obbligatorio) è scelto dall'esercente nell'ambito della fascia di orario facoltativo di cui all'articolo 11 e può essere differenziato per periodi dell'anno.
La scelta, da parte dell'esercente, di effettuare il solo orario obbligatorio preclude la facolta prevista dal successivo articolo 16
Qualora l'orario facoltativo scelto sia di almeno undici ore, esso può comprendere un intervallo di chiusura intermedio fino ad un massimo di due ore anche nel caso che il comune abbia fissato un orario obbligatorio continuato.
La scelta di cui ai commi precedenti deve essere comunicata al comune, sia in caso di apertura di un nuovo esercizio, che di subingresso, o di trasferimento in altra sede o modificazione della licenza.
Tale comunicazione deve essere effettuata al momento della presentazione della relativa domanda, o comunque prima del rilascio della licenza.
In caso di subingresso, fino a quando il subentrante non comunichi una diversa scelta, vale l'orario scelto dal precedente titolare.
L'esercente è obbligato all'osservanza dell'orario prescelto per l'intero anno solare; l'eventuale modifica per l'anno successivo deve essere comunicata al comune entro il 15 dicembre; modifiche per comprovati motivi, nel corso dell'anno possono essere consentite dal comune, su richiesta dell'esercente, purchè non contrastino con le esigenze dell'utenza.
Il comune, per obiettive esigenze di interesse pubblico, ha la facoltà di modificare l'orario scelto dall'esercente.
Salvo quanto disposto al secondo e terzo comma dell'articolo 15 è consentito all'esercente di posticipare l'apertura e di anticipare la chiusura giornaliera dell'esercizio fino ad un massimo di un'ora rispetto all'orario facoltativo scelto, nonchè di effettuare una chiusura intermedia giornaliera dell'esercizio fino al limite massimo di due ore consecutive.
L'orario non può comunque essere inferiore a quello obbligatorio.
Il comune può autorizzare deroghe agli orari prescelti in occasione delle ricorrenze natalizie, pasquali, di fine anno, di carnevale, della festa patronale o di altre festività e per speciali manifestazioni locali, oppure su espressa motivata richiesta dell'interessato.
Nell'interesse pubblico e tenuto conto delle esigenze e delle consuetudini locali, potranno essere concesse dal comune, eccezionalmente, autorizzazioni di deroga ai limiti fissati dalla fascia oraria compresa tra le ore 5 antimeridiane e le ore 3 del giorno successivo.
E' obbligatorio per gli esercizi pubblici un giorno di chiusura settimanale determinato secondo le modalità della legge 1 giugno 1971, n. 425, e con le esclusioni previste dalla stessa legge.
E' facoltà degli esercenti effettuare un'ulteriore mezza giornata di chiusura settimanale, immediatamente antecedente o successiva alla giornata di turno di riposo obbligatorio, previo nulla-osta del comune che si ritiene concesso ove non ci sia risposta negativa entro trenta giorni.
La deroga di cui all'articolo 7 della legge 1 giugno 1971, n. 425, si intende riferita ai periodi dell'anno in cui si verificano eccezionali flussi turistici; analoghe deroghe possono essere concesse per avvenimenti eccezionali non ricorrenti.
E' anche prevista una deroga temporanea, per non più di 5 giornate in ogni anno solare per ciascun esercente, quando ricorrano particolari festività o manifestazioni.
E' sospeso l'obbligo dell'osservanza dei turni di chiusura settimanale nella settimana antecedente la Pasqua e nel periodo 15 dicembre - 7 gennaio.
I titolari di esercizi già in attività dovranno comunicare le scelte relative all'orario entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento comunale emanato in applicazione dei presenti criteri.
Al fine di evitare carenze di servizio per gli utenti i comuni promuovono le iniziative più opportune affinchè la chiusura facoltativa dei pubblici esercizi nei periodi di ferie sia temporalmente graduata e scaglionata.
Impianti stradali di distribuzione dei carburanti per uso autotrazione esclusi impianti autostradali
Gli impianti debbono essere aperti in tutto il territorio regionale dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 15,30 alle ore 19,00 per tutto l'anno.
Al fine di completare l'orario settimanale di apertura degli impianti, fissato in 52 ore medie su base annua, i comuni stabiliscono gli orari di apertura e chiusura dalle ore 7,30 alle 12,30 e dalle ore 15 alle 19 nel periodo invernale; dalle ore 7 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 19,30 nel periodo estivo.
L'inizio e la durata dei periodi vengono determinati corrispondentemente alla fissazione dell'ora legale.
I comuni, nel caso di comprovata necessità e nel rispetto del limite dell'orario medio settimanale di cui al precedente comma, possono discostarsi dagli orari indicati al secondo comma per un periodo massimo di 30 minuti per ciascuna apertura e chiusura.
Nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali deve essere determinata l'apertura degli impianti in misura non inferiore al 25% di quelli esistenti e funzionanti nel territorio comunale.
Nei giorni di sabato deve essere garantita l'apertura pomeridiana di un numero di impianti non inferiore al 50% degli impianti esistenti e funzionanti sul territorio comunale, ad eccezione dei comuni aventi un numero di impianti superiore a 12 ove la percentuale di cui sopra è ridotta al 25%.
In base alla valutazione degli interessi dell'utenza nei comuni ove sia esistente e funzionante un solo impianto, può essere determinata l'esenzione della chiusura domenicale e festiva qualora non vi siano punti di vendita aperti nel raggio di Km 5.
Nella determinazione dei turni di riposo si deve tenere conto sia delle richieste avanzate dai concessionari degli impianti, di intesa con gestori, sia delle esigenze di assicurare il servizio di distribuzione nel modo più capillare possibile specie nei centri urbani e lungo le principali direttrici viarie di interesse nazionale, provinciale o locale maggiormente percorse dalla utenza motorizzata.
Gli impianti che effettuano la apertura domenicale sospendono l'attività nell'intera giornata del lunedì; se questo è festivo, nel primo giorno feriale successivo. Nessun recupero è dovuto per le festività infrasettimanali e per il pomeriggio del sabato.
Il servizio notturno deve essere assicurato nell'ambito del territorio regionale, con l'apertura di un numero di impianto non superiore al 3%. Esso ha inizio alle ore 22 e termina alle ore 7.
L'autorizzazione al servizio notturno viene concessa in base ad un calendario approvato con delibera della giunta regionale sentite le organizzazioni di categoria dei gestori e gli organi di rappresentanza dei concessionari.
Gli impianti autorizzati a svolgere il servizio notturno debbono rispettare gli orari di apertura e chiusura di cui al primo comma pena la revoca dell'autorizzazione stessa.
Annualmente la giunta regionale, d'intesa con i comuni interessati, verifica il regolare svolgimento del servizio notturno da parte dei concessionari degli impianti di distribuzione autorizzati al servizio stesso ed eventualmente provvede a concedere nuove autorizzazioni al servizio notturno, in sostituzione di quelle rinunciate e/o revocate.
Nella predisposizione del calendario, si deve tenere presente l'esigenza di assicurare il servizio di distribuzione in località opportunamente dislocate nei quartieri dei centri urbani e sulle vie di accesso ai principali centri abitati.
Nell'autorizzare il servizio notturno, si deve tenere nel massimo conto anche la qualità dell'organizzazione di vendita offerta all'utenza motorizzata, con particolare riguardo all'assistenza ai messi e alle persone.
Particolare valutazione devono avere anche le correnti di traffico e le consuetudini di afflusso specie dei mezzi destinati a coprire lunghe distanze, in relazione anche alle possibilità di ristoro offerte dal punto di vendita.
Al fine di consentire la predisposizione del calendario, i titolari delle concessioni degli impianti interessati devono far pervenire le relative richieste al servizio regionale competente, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sul bollettino ufficiale regionale.
Fino all'approvazione del calendario di cui al secondo comma del presente articolo sono prorogate le autorizzazioni al servizio notturno già concesse.
I criteri di cui alla presente legge si applicano agli impianti stradali di distribuzione al pubblico dei carburanti per autotrazione quali: le benzine, le miscele, il gasolio, il gas di petroli liquefatti e il metano.
Sono soggetti alla disciplina degli orari anche gli impianti di vendita al pubblico situati nelle officine, autorimesse, aree degli alberghi, dei motels e dei complessi commerciali.
Le attività di somministrazione di servizi all'utenza che insistono sull'area di pertinenza degli impianti sono escluse dal rispettare l'orario fissato per l'impianto di distribuzione al pubblico di carburante.
Gli impianti di distribuzione del metano sono esentati dall'osservanza dell'intervallo di chiusura pomeridiana e serale nonchè dei turni di chiusura di cui al precedente articolo 23 a condizione che siano abilitati alla erogazione esclusiva di detti prodotti e non risultino ubicati in un complesso più vasto di distribuzione comprendente altri carburanti.
Tale esenzione viene estesa anche agli impianti di distribuzione del metano operanti in aree fisicamente contigue a quelle di impianti di distribuzione di carburanti liquidi, a condizione che si possa delimitare chiaramente, anche a mezzo di strutture mobili, le aree e gli accessi di rispettiva pertinenza.
Gli impianti di distribuzione di gas di petrolio liquefatto (gpl) possono essere esentati dall'osservanza dell'intervallo di chiusura pomeridiana e serale nonchè dei turni di chiusura di cui al precedente articolo 23 nel caso in cui il prodotto gpl sia presente in un solo impianto nel territorio comunale. Detta esenzione comunque è valida solo per la vendita del prodotto gpl.
I comuni autorizzano deroghe all'orario e ai turni di riposo per gli impianti situati nelle località di interesse turistico e limitatamente ai periodi di maggiore afflusso.
I comuni altresì autorizzano esenzioni temporanee alle limitazioni di orario o alla osservanza dei turni di cui agli articoli 22 e 23 nei seguenti casi:
- per manifestazioni fieristiche, sportive, ricreative, culturali e simili, di interesse sovracomunale che determinano affluenza notevole di utenza motorizzata;
- per comprovate necessità locali relative ad eventi imprevedibili che determinano l'isolamento di parti del territorio comunale.
I comuni, su domanda dei gestori degli impianti e di intesa con i concessionari, autorizzano la sospensione dell'attività per ferie per un periodo non superiore alle due settimane consecutive per ogni anno solare, fruibili in qualsiasi periodo dell'anno.
Le sospensioni per ferie vengono determinate annualmente in base a un criterio di fruizione graduale che preveda comunque l'apertura di almeno il 50% degli impianti in modo da assicurare il servizio all'utenza motorizzata nonchè lo svolgimento dei turni festivi e notturni.
Gli impianti di distribuzione di carburante dotati di apparecchiature a moneta o a lettura ottica (self-serivce pre-payment e apparecchi accettatori di carte di credito) sono esclusi dalla osservanza degli orari e dei turni notturni, domenicali e festivi, salvo quanto disposto al successivo comma.
L'esclusione dall'osservanza dei turni è tuttavia subordinata alla condizione che essi funzionino senza l'assistenza di apposito personale; l'inosservanza a tale norma comporta l'automatica decadenza da dette esclusioni.
Gli impianti dotati di apparecchiature self-service post-payment devono osservare l'orario di cui all'articolo 22 della presente legge.
Non sono soggette alla disciplina dei presenti criteri gli impianti di distribuzione di carburante siti sulle autostrade e sui raccordi autostradali.
Lo scarico delle autocisterne per il rifornimento degli impianti di distribuzione di carburante è consentito anche nelle ore in cui gli impianti stessi sono chiusi al pubblico.
In coincidenza con la chiusura degli impianti per turno festivo o per ferie deve essere esposto, in modo ben visibile al pubblico, un cartello riportante la indicazione dell'impianto aperto più vicino.
E' fatto obbligo a tutti gli esercenti di cui alla presente legge di esporre un cartello visibile al pubblico dall'esterno dell'esercizio indicante l'orario di apertura e chiusura nonchè il giorno in cui si effettua la chiusura settimanale.
I gestori degli impianti stradali di distribuzione di carburanti devono inoltre indicare nel cartello di cui al comma precedente l'impianto più vicino abilitato al servizio notturno.