Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1984, n. 39
Titolo:Interventi finalizzati allo sviluppo e alla qualificazione della ricettività turistico-alberghiera.
Pubblicazione:(B.u.r. 13 dicembre 1984, n. 120)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:TURISMO
Materia:Strutture ricettive
Note:Abrogata dall'art. 76, l.r. 11 luglio 2006, n. 9.

Sommario





La Regione, al fine di conseguire lo sviluppo e la qualificazione della ricettività turistico-alberghiera, concede contributi in conto capitale nei modi e nei limiti stabiliti dalla presente legge.


I contributi regionali previsti dalla presente legge possono essere concessi, con esclusione delle spese per l'acquisto di aree e immobili, per opere di:
a) costruzione;
b) trasformazione in strutture ricettive di edifici precedentemente destinati ad altri usi;
c) ampliamento, ristrutturazione e abbattimento delle barriere architettoniche;
d) ammodernamento, con esclusione degli interventi di sola manutenzione ordinaria e straordinaria;
e) arredamento il cui ammortamento non sia inferiore a 10 anni a norma della tabella dei coefficienti approvata con D.M. 29 ottobre 1974;
f) attrezzature e impianti atti alla razionalizzazione della gestione aziendale e alla diversificazione e specializzazione dell'offerta turistica ivi compresa la realizzazione di impianti sportivi complementari all'esercizio ricettivo.

La realizzazione delle opere di cui al presente articolo sono da riferire alle strutture ricettive previste all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217 nonchè ai servizi turistici, centri di vacanza, di turismo nautico, congressuale e termale di cui all'articolo 13 della predetta legge.


Possono accedere ai benefici regionali previsti dalla presente legge gli enti pubblici, le cooperative e le associazioni in qualsiasi forma costituite e chiunque eserciti o intenda esercitare attività di interesse turistico, secondo i requisiti previsti dalla legge 17 maggio 1983, n. 217.


I contributi in conto capitale per la realizzazione delle opere di cui al precedente articolo 2 sono così determinati:
Iniziative di cui alle lettere a), b), c), d):
riferite a:
- alberghi;
- motels;
- villaggi albergo;
- residenze turistico alberghiere;
20% su un tetto massimo di spesa ammissibile pari a 1.000 milioni;
riferite a:
- campeggi;
- villaggi turistici;
- ostelli per la gioventù;
20% su un tetto massimo di spesa ammissibile pari a 500 milioni;
riferite a:
- alloggi agroturistici;
- affittacamere;
- case e appartamenti per vacanze;
- rifugi alpini;
- case per ferie;
20% su un tetto massimo di spesa ammissibile pari a 250 milioni;
riferite a:
- servizi turistici;
20% su un tetto massimo di spesa ammissibile pari a 300 milioni;
riferite a:
- centri di vacanza;
- turismo nautico con esclusione della realizzazione di porticcioli turistici;
- centri congressuali;
- centri termali;
20% su un tetto massimo di spesa ammissibile pari a 700 milioni.
Iniziative di cui alla lettera e):
riferite a tutte le tipologie di cui al precedente articolo 2:
20% su un tetto massimo di spesa ammissibile pari a 300 milioni.
Iniziative di cui alla lettera f):
riferite a tutte le tipologie di cui al precedente articolo 2:
20% su un tetto massimo di spesa ammissibile pari a 200 milioni.



La concessione dei contributi per la realizzazione delle opere di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 2 è riservata, secondo le seguenti priorità, a strutture localizzate in ambiti territoriali compresi:
1) in comuni classificati montani;
2) in comuni non costieri;
3) in comuni costieri.

Per la realizzazione delle iniziative di cui al precedente articolo 2, ricadenti in aree del Mezzogiorno, è riservata la quota di cui all'articolo 14, secondo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217.


I benefici di cui alla presente legge non sono cumulabili con analoghi interventi finanziari agevolati previsti da leggi statali e regionali per la stessa natura di opere.
Le strutture realizzate, ampliate o comunque migliorate con le provvidenze di cui alle L.R. 19 maggio 1978, n. 13, 17 maggio 1980, n. 29 e 18 marzo 1980, n. 15, non possono beneficiare, nel quinquennio successivo alla data del provvedimento di concessione, dei contributi previsti dalla presente legge per opere di ammodernamento.


Le strutture, le attrezzature, gli impianti e gli arredi realizzati con i contributi previsti dalla presente legge sono vincolati dalla destinazione di uso indicata nel provvedimento di concessione per un periodo di dieci anni a partire dalla data di erogazione del contributo stesso.
Per i beni immobili il vincolo è reso pubblico mediante trascrizione presso la competente conservatoria dei registri immobiliari.
Per i beni mobili i beneficiari o gli eventuali subentranti si obbligano, con atto soggetto a registrazione, a mantenerne la continuità della destinazione.
Le spese di registrazione sono a carico dei beneficiari.
L'eventuale cancellazione anticipata del vincolo è autorizzata dalla giunta regionale quando sia dimostrata l'impossibilità o la non economicità della destinazione delle opere e comporta l'obbligo della preventiva restituzione del contributo erogato maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto valutato al momento della restituzione e retroattivo alla data di concessione.


I contributi previsti dalla presente legge sono concessi per realizzare opere iniziate dopo l'1 gennaio 1984 e per forniture non ancora acquisite alla data di presentazione della domanda, nonchè per opere eseguite, con mutui ordinari, dopo il 31 dicembre 1976, per la realizzazione di strutture ricettive situate in territori montani a quota superiore a 1.000 metri, senza avere ottenuto il beneficio di interventi finanziari agevolati statali, regionali o di qualsiasi natura.
Per le opere fa fede l'attestato di inizio dei lavori rilasciato dal sindaco del comune competente per territorio e per le forniture la data riportata sulla bolla di consegna.
Nel provvedimento di concessione è indicato il termine entro il quale devono essere ultimati i lavori e acquisite le forniture. Tale termine non è inferiore a 12 mesi nè superiore a 24 mesi dalla data del provvedimento stesso.
Per comprovati motivi di forza maggiore il termine può essere prorogato una sola volta per un periodo comunque non superiore a 12 mesi dalla scadenza del primo.


Entro il termine massimo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni, sulla base di un censimento delle aziende organizzate per l'esercizio delle attività ricettive e pararicettive, possono individuare i relativi edifici sulla planimetria dello strumento urbanistico generale e, con apposita normativa rugardante tra l'altro gli allineamenti, le altezze massime, i volumi, la densità fondiaria massima, possono distinguere gli edifici aventi bisogno di deroga dai distacchi, quelli aventi bisogno di completamento volumetrico che di deroga dai distacchi.
Gli ampliamenti, anche in deroga alle distanze e/o ai volumi stabiliti dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, sono consentiti purchè:
a) resti ferma la dotazione minima inderogabile per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio;
b) gli interventi costruttivi riguardino esclusivamente la realizzazione di volumi tecnici per i servizi igienico-sanitari, le centrali termiche e gli ascensori, o per l'adeguamento alla normativa vigente in materia di prevenzione infortuni;
c) siano definiti da piani particolareggiati adottati e approvati dal consiglio comunale ai sensi della L.R. 16 maggio 1979, n. 19.

Detti interventi non devono, in ogni caso, comportare un aumento dei posti-letto a disposizione delle aziende al momento della presentazione della istanza di concessione o autorizzazione edilizia.
Restano ferme le disposizioni delle leggi vigenti in materia di norme tecniche per la costruzione in zone dichiarate sismiche.
Nei comuni obbligati a dotarsi di programmi pluriennali di attuazione, gli interventi di cui alla presente legge, una volta intervenuta l'approvazione di cui al comma precedente, si considerano inclusi nel relativo programma pluriennale.


Le domande intese a ottenere le provvidenze previste dall'articolo 4 della presente legge devono essere inviate al presidente della giunta regionale mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e, in copia, al sindaco del comune competente per territorio, corredate dai seguenti documenti:
a) autorizzazione del comune competente per territorio all'esecuzione dell'opera e progetto esecutivo completo di piante, prospetti e sezioni;
b) preventivo di spesa redatto sotto forma di computo metrico estimativo contenente i prezzi unitari e complessivi, gli importi parziali e totali per le opere murarie e preventivi di spesa per attrezzature, impianti e arredi;
c) relazione tecnico illustrativa contente gli estremi catastali e l'indicazione dei tempi di realizzazione dei lavori;
d) certificato del sindaco attestante lo stato di attuazione dei lavori.

Le associazioni, società o enti dovranno, inoltre, allegare l'atto costitutivo, lo statuto sociale, il certificato della cancelleria del tribunale, il certificato di iscrizione alla camera di commercio, qualora prescritta, e precisare inoltre la carica rivestita dal firmatario in seno all'ente richiedente. Ulteriore documentazione può essere richiesta d'ufficio.
La richiesta di provvidenze può essere inoltrata anche da persona diversa dal proprietario dell'immobile o dell'area purchè risulti, da apposito atto scritto, l'assenso del proprietario all'esecuzione delle opere e all'iscrizione del vincolo di destinazione.
I richiedenti debbono fare espressa menzione, nella domanda, di accettazione del vincolo di cui al precedente articolo 7 nonchè di ottemperanza alle eventuali particolari prescrizioni tecnico-funzionali o di altra natura stabilite nell'atto di concessione del contributo.
I richiedenti devono comunicare tempestivamente alla giunta regionale eventuali variazioni apportate al progetto allegato alla domanda.


La giunta regionale, sulla base delle priorità previste dalla presente legge, delibera la concessione dei contributi sentita la commissione consiliare competente.
A opere ultimate o ad avvenuta acquisizione di arredi, impianti e attrezzature, i beneficiari richiedono alla giunta regionale di effettuarne l'accertamento da farsi anche con la presenza di un rappresentante del comune allegando:
a) certificato di ultimazione dei lavori e di conformità degli stessi al progetto approvato, rilasciato dal sindaco del comune competente per territorio;
b) fatture quietanzate, in copia originale, delle spese sostenute per opere murarie, arredi, impianti e attrezzature;
c) copia delle autorizzazioni amministrative relative all'esercizio dell'attività per la quale si richiedono le provvidenze.



Il presidente della giunta, in attuazione della delibera di cui al primo comma del precedente articolo, dispone, con proprio decreto, l'impegno e la contestuale liquidazione dei contributi.
L'emanazione del decreto di cui al comma precedente è subordinata all'accertamento dell'avvenuta realizzazione delle opere e della fornitura di attrezzature, impianti e arredi.


Gli imprenditori che facciano domanda per ottenere, o abbiano ottenuto, la concessione dei benefici previsti dalla presente legge hanno l'obbligo, su richiesta dei competenti organi regionali, di comunicare, entro il termine indicato nella richiesta, tutti i dati, le informazioni e i documenti concernenti la situazione patrimoniale, fiscale e di bilancio, di gestione e di contabilità , del personale dipendente e ogni altro elemento che la Regione ritenga utile in ordine alla erogazione dei benefici richiesti.
I soggetti di cui al primo comma sono tenuti altresì a consentire gli accertamenti e le ispezioni disposte dagli organi regionali al fine di acquisire elementi utili per la concessione o la revoca delle provvidenze.
La mancata ottemperanza agli obblighi di cui ai precedenti commi comporta la esclusione o la decadenza dai benefici.


Qualora in sede di accertamento delle iniziative realizzate venga rilevata una diminuzione della spesa riconosciuta ammissibile in fase istruttoria, la giunta regionale delibera la proporzionale riduzione delle provvidenze.
Con le stesse modalità le provvidenze sono revocate:
- quando l'iniziativa non venga realizzata conformemente a quanto stabilito nella delibera di concessione delle provvidenze;
- quando venga mutata la destinazione dell'immobile prima della scadenza dei termini fissati al precedente articolo 7;
- quando vengano apportate, alle iniziative ammesse a contributo, sostanziali modifiche strutturali senza il preventivo nulla-osta della giunta regionale;
- quando le iniziative non vengano realizzate nei termini fissati nel provvedimento di concessione.

Il provvedimento di revoca del contributo comporta il recupero delle somme erogate con le maggiorazioni previste all'ultimo comma del precedente articolo 7.


Le domande presentate entro la data di entrata in vigore della presente legge e non finanziate ai sensi della L.R. 17 maggio 1980, n. 29, e in possesso delle condizioni di ammissibilità dalla stessa previste vengono esaminate agli effetti della presente legge.


Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1984, la spesa di lire 5.266.630.000 pari alla quota assegnata alla Regione a titolo di ripartizione delle disponibilità recate, per gli anni 1983 e 1984, dalla legge 17 maggio 1983, n. 217.
L'autorizzazione di cui al comma precedente si intende aumentata dell'importo pari alla quota che sarà assegnata alla Regione a titolo di ripartizione della disponibilità di lire 125 miliardi recati, per il detto anno, dalla medesima legge 17 maggio 1983, n. 217.
E' autorizzata, per l'anno 1984, l'assunzione di obbligazioni fino all'importo di lire 5.266.630.000.
Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto dei commi precedenti saranno iscritte, ai sensi dell'articolo 59, terzo comma, della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, a carico di apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa per l'anno 1985, con la denominazione "Contributi in conto capitale per gli investimenti previsti dall'articolo 3 della legge 17 maggio 1983, n. 217, per lo sviluppo e il riequilibrio territoriale delle attività di interesse turistico e per favorire l'ammodernamento e la riqualificazione delle strutture ricettive esistenti" e con stanziamento pari all'importo delle assegnazioni di cui al primo e secondo comma del presente articolo".