Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1985, n. 2 |
Titolo: | Esercizio delle funzioni in materia di consultori familiari. |
Pubblicazione: | (B.u.r. 24 gennaio 1985, n. 11) |
Stato: | Vigente |
Tema: | SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’ |
Settore: | SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA |
Materia: | Strutture assistenziali |
Sommario
Le associazioni dei comuni e le comunità montane che assumono le funzioni delle associazioni dei comuni ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge regionale 12 marzo 1980, n. 10, esercitano le funzioni attribuite ai comuni in materia di consultori familiari, di cui alle leggi 28 luglio 1975, n. 405 e 22 maggio 1978, n. 194 e alla legge regionale 31 marzo 1977, n. 11, mediante le unità sanitarie locali.
L'attribuzione delle funzioni avviene con le procedure previste dall'articolo 21 della legge regionale 24 aprile 1980, n. 24 e il personale, in possesso dei requisiti prescritti, è iscritto nei ruoli nominativi regionali ai sensi della legge regionale 10 marzo 1981, n. 6.
Contestualmente all'attribuzione delle funzioni, è affidata alle unità sanitarie locali la gestione dei beni mobili ed immobili e delle attrezzature già destinati dai comuni ai consultori familiari.
L'articolo 10 della legge regionale 31 marzo 1977, n. 11 è sostituito dal seguente:
"I fondi per il finanziamento delle attività consultoriali sono ripartiti dal consiglio regionale sulla base dei criteri previsti dal piano socio-sanitario regionale:
- 75 per cento in proporzione alla popolazione residente nei comuni compresi nell'associazione all'inizio dell'anno precedente quello cui il riparto si riferisce, desunta dal bollettino mensile di statistica dell'ISTAT;
- 25 per cento in proporzione al tasso di natalità e a quello di mortalità infantile quali risultano dai dati ufficiali relativi al penultimo anno precedente a quello del riparto.
I fondi di cui al precedente comma sono assegnati alle unità sanitarie locali con vincolo di destinazione e devono essere iscritti in appositi capitoli dell'entrata e della spesa del bilancio.
Per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge le unità sanitarie locali possono stipulare convenzioni con istituizoni ed enti pubblici e privati che hanno istituito consultori familiari autorizzati".
Sono abrogate le norme della legge regionale 31 marzo 1977, n. 11 in contrasto con la presente legge.