Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo vigente |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1985, n. 2
Titolo:Esercizio delle funzioni in materia di consultori familiari.
Pubblicazione:(B.u.r. 24 gennaio 1985, n. 11)
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA
Materia:Strutture assistenziali

Sommario




Art. 1

Le associazioni dei comuni e le comunità montane che assumono le funzioni delle associazioni dei comuni ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge regionale 12 marzo 1980, n. 10, esercitano le funzioni attribuite ai comuni in materia di consultori familiari, di cui alle leggi 28 luglio 1975, n. 405 e 22 maggio 1978, n. 194 e alla legge regionale 31 marzo 1977, n. 11, mediante le unità sanitarie locali.

Art. 2

L'attribuzione delle funzioni avviene con le procedure previste dall'articolo 21 della legge regionale 24 aprile 1980, n. 24 e il personale, in possesso dei requisiti prescritti, è iscritto nei ruoli nominativi regionali ai sensi della legge regionale 10 marzo 1981, n. 6.
Contestualmente all'attribuzione delle funzioni, è affidata alle unità sanitarie locali la gestione dei beni mobili ed immobili e delle attrezzature già destinati dai comuni ai consultori familiari.

Art. 3

L'articolo 10 della legge regionale 31 marzo 1977, n. 11 è sostituito dal seguente:
"I fondi per il finanziamento delle attività consultoriali sono ripartiti dal consiglio regionale sulla base dei criteri previsti dal piano socio-sanitario regionale:
- 75 per cento in proporzione alla popolazione residente nei comuni compresi nell'associazione all'inizio dell'anno precedente quello cui il riparto si riferisce, desunta dal bollettino mensile di statistica dell'ISTAT;
- 25 per cento in proporzione al tasso di natalità e a quello di mortalità infantile quali risultano dai dati ufficiali relativi al penultimo anno precedente a quello del riparto.
I fondi di cui al precedente comma sono assegnati alle unità sanitarie locali con vincolo di destinazione e devono essere iscritti in appositi capitoli dell'entrata e della spesa del bilancio.
Per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge le unità sanitarie locali possono stipulare convenzioni con istituizoni ed enti pubblici e privati che hanno istituito consultori familiari autorizzati".


Art. 4

Sono abrogate le norme della legge regionale 31 marzo 1977, n. 11 in contrasto con la presente legge.