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Atto:LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1985, n. 3
Titolo:Rifinanziamento della L.R. 10 marzo 1979, n. 15, provvedimenti per l'attuazione di un progetto regionale per lo sviluppo degli insediamenti produttivi nei territori montani.
Pubblicazione:(B.u.r. 24 gennaio 1985, n. 12)
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:URBANISTICA
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

Per la completa attuazione del progetto per lo sviluppo degli insediamenti produttivi nei territori montani previsto dalla L.R. 10 marzo 1979, n. 15, è autorizzata per gli anni 1984 e 1985 la spesa di lire 11.000 milioni di cui lire 5.000 milioni per l'anno 1984 e lire 6.000 milioni per l'anno 1985.

Art. 2

I finanziamenti di cui al precedente articolo sono assegnati, per l'acquisizione e l'urbanizzazione delle aree, ai comuni indicati nella allegata tabella e nella misura massima in essa indicata.

Art. 3

All'erogazione dei contributi previsti dalla presente legge si provvede con le procedure di cui al terzo comma dell'articolo 4 della L.R. 18 aprile 1979, n. 17, e nel rispetto dei seguenti criteri:
a) per l'acquisizione delle aree, in relazione ai costi effettivamente sostenuti in base alla vigente normativa in materia di esproprio;
b) per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, in relazione all'effettivo costo dei lavori risultante dal progetto esecutivo delle opere, fermi restando i limiti di cui al precedente articolo 2.


Art. 4

I comuni devono utilizzare totalmente i finanziamenti loro concessi entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo i casi di assoluta e comprovata impossibilità, riconosciuta dalla giunta regionale.

Art. 5

Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge pari complessivamente:
1) a lire 5.000 milioni per l'anno 1984;
2) a lire 6.000 milioni per l'anno 1985
si provvede nel modo che segue:
a) quanto a lire 5.000 milioni per l'anno 1984 mediante utilizzazione, ai sensi dell'articolo 59, terzo comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, delle disponibilità del capitolo 5100202 "Fondo occorrente per il finanziamento degli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio" recanti spese di investimento attinenti ulteriori programmi di sviluppo, partita n. 3 dell'elenco n. 4;
b) quanto a lire 6.000 milioni per l'anno 1985 con impiego della pari disponibilità risultante dal bilancio pluriennale del triennio 1984/1986 e iscritta al capitolo 5100202 "Fondo occorrente per il finanziamento degli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio" recanti spese di investimento attinenti ulteriori programmi di sviluppo, partita n. 3 dell'elenco n. 4.

Ai sensi dell'articolo 59, terzo comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dalla presente legge sono iscritte a carico di apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1985 con la denominazione "Ulteriori contributi ai comuni per gli insediamenti produttivi nei territori montani" e con stanziamenti di competenza e di cassa di lire 11.000 milioni.