Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1985, n. 4
Titolo:Concorso speciale per l'accesso al livello superiore riservato al personale dell'Ente di Sviluppo nelle Marche, modificazione degli articoli 86 e 88 dellla L.R. 1 giugno 1980, n. 47.
Pubblicazione:(B.u.r. 24 gennaio 1985, n. 12)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Ordinamento degli uffici e del personale
Note:Abrogata dall'art. 42, l.r. 15 ottobre 2001, n. 20.

Sommario




Art. 1

Con effetto dal 1º ottobre 1978 al primo comma dell'art. 86 della legge regionale 1º giugno 1980, n. 47, le parole "che sia stato inquadrato presso la Regione" sono sostituite con le parole "che sia stato inquadrato presso la Regione o l'ente di sviluppo nelle Marche".
Rimangono immodificate le percentuali fissate per la determinazione dei posti disponibili nei concorsi interni così come disposto dal primo e secondo comma dell'art. 25 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 25, nonchè le condizioni e le modalità di espletamento del concorso e d'inquadramento di cui agli articoli 86, 87, 88 e 89 della legge regionale 1º giugno 1980, n. 47.
I dipendenti dell'Ente di sviluppo in agricoltura che intendono partecipare ai concorsi di cui ai commi precedentei e alla normativa richiamata devono presentare formale istanza al presidente della giunta regionale entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2

Per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa di L. 205.000.000 per l'anno 1984 a cui si fa fronte con i fondi stanziati a carico del cap. 1210101 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1984 che presenta sufficiente disponibilità.