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Atto:LEGGE REGIONALE 28 febbraio 1985, n. 6
Titolo:Interventi per il potenziamento e lo sviluppo dell'artigianato marchigiano.
Pubblicazione:(B.u.r. 5 marzo 1985, n. 29)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:ARTIGIANATO - INDUSTRIA
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 39, l.r. 2 giugno 1992, n. 19.

Sommario


Art. 1 (Finalità)
TITOLO I Interventi per la realizzazione di aree attrezzate e per l'acquisto e la ristrutturazione di fabbricati da destinare all'insediamento di imprese artigiane
Art. 2 (Progetto insediamenti artigianali)
Art. 3 (Agevolazioni della Regione)
Art. 4 (Cessioni delle agevolazioni finanziarie della Regione)
Art. 5 (Modalità di presentazione delle domande)
Art. 6 (Assegnazione delle anticipazioni o del contributo a fondo perduto)
Art. 7 (Utilizzazione e restituzione delle anticipazioni)
Art. 8 (Vincolo di destinazione)
TITOLO II Inerventi per favorire gli investimenti produttivi delle imprese artigiane
Art. 9 (Conferimenti alla cassa per il credito alle imprese artigiane - Artigiancassa)
Art. 10 (Erogazione dei contributi da parte dell'Artigiancassa)
Art. 11 (Interventi una tantum)
Art. 12 (Limiti di intervento regionale)
TITOLO III Interventi a favore delle cooperative di garanzia
Art. 13 (Contributo in conto capitale)
Art. 14 (Contributo in conto interessi)
Art. 15 (Procedure per la concessione del contributo in conto interessi)
Art. 16 (Disposizioni comuni)
Art. 17 (Statuti delle cooperative artigiane di garanzia)
TITOLO IV Interventi per favorire l'associazionismo tra le imprese artigiane
Art. 18 (Individuazione delle forme associative)
Art. 19 (Determinazione e misure dei contributi)
Art. 20 (Modalità per l'erogazione dei contributi)
Art. 21 (Norme transitorie)
Art. 22 (Interventi a favore delle società consortili miste)
Art. 23 (Misura del contributo)
Art. 24 (Modalità di presentazione delle domande)
Art. 25 (Norma transitoria)
Art. 26 (Modalità di concessione del contributo)
TITOLO V Interventi per la promozione delle forme associative
Art. 27 (Contributi regionali)
Art. 28 (Determinazione ed assegnazione del contributo)
Art. 29 (Erogazione dei contributi)
TITOLO VI Interventi a sostegno dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale
Art. 30 (Contributo regionale)
Art. 31 (Modalità di presentazione delle domande)
Art. 32 (Concessione del contributo)
Art. 33 (Aggiornamento dell'elenco delle attività artigianali artistiche, tipiche e tradizionali)
TITOLO VII Inventivazione per l'occupazione giovanile nelle attività artigianali
Art. 34 (Contributi regionali)
Art. 35 (Limiti e modalità di concessione dei contributi)
TITOLO VIII Interventi straordinari a sostegno dell'artigianato
Art. 36 (Calamità naturali)
Art. 37 (Contributi in conto capitale)
Art. 38 (Modalità di presentazione delle domande)
Art. 39 (Erogazione)
TITOLO IX Norme finali e finanziarie
Art. 40 (Commissione tecnica per l'artigianato)
Art. 41
Art. 42 (Disposizioni finanziarie)
Art. 43
Art. 44
Art. 45



Conformemente agli obiettivi indicati nell'articolo 45 della Costituzione e nell'articolo 6 dello Statuto regionale, in armonia con gli indirizzi contenuti nel programma regionale di sviluppo, la Regione promuove la qualificazione, il potenziamento e lo sviluppo dell'artigianato singolo e associato, salvaguarda e valorizza le attività del settore artistico, tipico e tradizionale e del settore produttivo e dei servizi al fine di utilizzare al massimo le risorse e le potenzialità per l'allargamento della base produttiva e della occupazione, per lo sviluppo equilibrato dell'economia regionale.
La Regione privilegia, inoltre, le iniziative consortili e cooperative tra le imprese artigiane al fine di aumentarne l'efficienza, la professionalità, la produttività e la competitività sul mercato, favorisce il miglioramento delle condizioni degli ambienti di lavoro e dei servizi per i lavoratori dipendenti, sostiene la attività dei comuni singoli o associati per l'apprestamento e la gestione di aree attrezzate per l'insediamento di imprese artigiane.
TITOLO I
Interventi per la realizzazione di aree attrezzate e per l'acquisto e la ristrutturazione di fabbricati da destinare all'insediamento di imprese artigiane



In armonia con gli obiettivi di riequilibrio territoriale e di maggior diffusione dello sviluppo economico, la giunta regionale, sentita la commissione tecnica di cui all'articolo 40 della presente legge, predispone ed approva, nell'ambito del piano di settore per i servizi reali alla produzione, il progetto di insediamenti artigianali.
Fino all'entrata in vigore della legge di approvazione del piano di settore per i servizi reali alla produzione la giunta predispone e sottopone all'approvazione del consiglio il progetto annnuale per gli insediamenti artigianali.
Il progetto annuale relativo al 1985 è presentato dalla giunta al consiglio per l'approvazione entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Il progetto di cui al precedente comma individua, fissandone la relativa graduatoria, i comuni singoli o associati che possono fruire dei benefici di cui al successivo articolo 3, considerando la diffusione sul territorio regionale delle imprese artigiane nonchè la consistenza delle aree urbanizzate o in corso di urbanizzazione per insediamenti produttivi.


La giunta regionale, per l'attuazione del progetto di cui al precedente articolo 2, concede agevolazioni finanziarie sotto forma di anticipazione o di contributo a fondo perduto ai comuni singoli o associati:
a) per l'attuazione dei piani relativi ad aree per insediamenti produttivi;
b) per l'acquisto e la ristrutturazione di fabbricati da destinare all'insediamento di almeno 5 imprese artigiane.

Per l'attuazione dei piani di cui alla lettera a) le agevolazioni finanziarie regionali riguardano:
1) l'acquisizione dell'area;
2) la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria;
3) la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria, ove previste nel progetto di cui al precedente articolo 2, in relazione alla dimensione dell'area, all'ubicazione e alla previsione del numero degli occupati.

Le agevolazioni finanziarie sono concesse per lotti funzionali e completi delle necessarie opere di urbanizzazione e comprende anche i rilievi idrogeologici e geognostici, gli oneri di progettazione, direzione, sorveglianza, contabilità, collaudo e IVA.
Le spese da ritenere ammissibili per le agevolazioni regionali relative all'acquisizione dell'area sono quelle determinate secondo la legislazione vigente in materia di espropri, fino al limite massimo di trenta milioni per ettaro.
Nel caso di aree per insediamenti produttivi misti, o di fabbricati con più destinazioni, le agevolazioni finanziarie di cui al primo comma sono destinate alla acquisizione e urbanizzazione dell'area ed all'acquisto e ristrutturazione di fabbricati destinati a insediamenti di imprese artigiane.
Qualora la stessa iniziativa benefici di analoghe agevolazioni sia sotto forma di anticipazione che di contributo in conto capitale a carico della CEE o di enti pubblici, l'anticipazione regionale è cumulabile fino al raggiungimento del cento per cento della spesa.
Gli interventi di cui al primo comma possono essere realizzati da:
a) comuni singoli o associati;
b) consorzi di imprese artigiane;
c) apposite società consortili d'intervento costituite dai comuni singoli o associati con enti, società finanziarie, istituti di credito e consorzi di imprese artigiane.

Gli interventi di cui al primo comma possono essere erogati sotto forma di contributo a fondo perduto nella misura massima del 20% delle spese ritenute ammissibili secondo le procedure e nei tempi di cui al successivo articolo 7. Gli enti beneficiari detraggono dal prezzo di cessione dell'area una quota pari alla percentuale di contributi della Regione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e gravanti, per legge o per convenzione, sulle aziende artigiane singole, associate o consorziate che si localizzano nella zona vincolata ad insediamento produttivo artigianale.


I comuni singoli o associati possono cedere le agevolazioni o i contributi regionali alle società consortili d'intervento ed ai consorzi di imprese artigiane di cui alle lettere b) e c), settimo comma, del precedente articolo, purchè i consorzi medesimi si obblighino ad utilizzare tali fondi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui alla lettera a) del primo comma del precedente articolo e per il recupero dei fabbricati di cui alla lettera b) dello stesso comma.
La concessione dell'agevolazione avviene sulla base di una convenzione che stabilisce tempi, modalità , garanzie e vincoli afferenti le aree urbanizzate ed i fabbricati ristrutturati, nonchè la localizzazione delle singole aziende consorziate.
Nella valutazione delle richieste, per la cessione delle agevolazioni regionali, sono privilegiati nell'ordine i consorzi che aggregano:
a) il maggior numero di addetti alle proprie dipendenze;
b) il maggior numero di imprese artigiane.



Le domande per la concessione delle anticipazioni e del contributo a fondo perduto debbono essere presentate dai comuni, singoli o associati individuati nel progetto di cui all'articolo 2, al presidente della Regione entro il 31 gennaio di ogni anno.
Alla domanda, per l'attuazione dei piani di cui al primo comma, lettera a), dell'articolo 3, deve essere allegata la seguente documentazione:
1) copia dell'atto dal quale risulti l'approvazione definitiva del piano per insediamenti produttivi ai sensi dell'articolo 2 della L.R. 16 maggio 1979, n. 19;
2) relazione sullo stato di attuazione del piano per insediamenti produttivi riferiti all'acquisizione dell'area e/o alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e con l'indicazione di:
- superficie totale interessata;
- numero e superfici dei lotti e loro destinazione (industriali o artigianali);
- rapporto di copertura e/o indice di fabbricabilità per le destinazioni produttive;
- superficie delle aree per servizi;
- criteri di cessione o concessione delle aree di piano;
- modalità e tempi di attuazione;
3) relazione sugli insediamenti artigiani esistenti nel territorio comunale con l'indicazione di quelli ubicati nel centro storico, al di fuori di esso, ma nel perimetro urbano, e quelli ubicati in zone appositamente attrezzate;
4) relazione previsionale di spesa per le aree da acquistare corredata dal piano di acquisizione indicante le ditte da espropriare ed i relativi dati catastali, nonchè il computo analitico dei costi complessivi di acquisizione calcolati sulla base delle norme vigenti in materia di espropri;
5) relazione previsionale di spesa per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, descrizione delle opere e valori dimensionali.

In allegato alla domanda per l'acquisto e la ristrutturazione dei fabbricati di cui al primo comma, lettera b), dell'articolo 3 devono essere trasmessi:
1) copia della deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, con la quale viene deciso di procedere all'acquisto o alla ristrutturazione degli immobili;
2) documentazione comprovante la proprietà dell'immobile o copia del compromesso di vendita;
3) concessione edilizia;
4) preventivo di spesa;
5) documentazione progettuale;
6) relazione sugli insediamenti artigiani di cui al punto 3) del precedente comma.

Nella fase di prima attuazione della presente legge, i comuni interessati devono presentare domanda entro novanta giorni dall'approvazione, da parte del consiglio regionale, del progetto di cui al precedente articolo 2.


La giunta regionale, sentita la commissione tecnica di cui al successivo articolo 40, individua i comuni singoli o associati beneficiari delle agevolazioni entro i seguenti limiti:
a) per le domande pervenute nei termini di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 fino al totale utilizzo delle disponibilità dei bilanci di previsione per l'anno 1985;
b) per le domande che perverranno negli anni successivi, fino al totale utilizzo delle somme attribuite con legge di approvazione del bilancio regionale e/o reintroitate secondo le procedure di cui all'articolo 7 della presente legge e secondo quelle precedentemente in vigore nel medesimo settore di intervento.

Le agevolazioni sono assegnate in base ai criteri determinati dalla giunta regionale, sentita la commissione tecnica di cui all'articolo 40.
Le agevolazioni sono assegnate prioritariamente per interventi in aree ubicate nei territori dei comuni montani e ai soggetti beneficiari di cui all'articolo 3 della presente legge che dimostrino di aver acquisito le aree e/o iniziati i lavori ed abbiano provveduto alla assegnazione dei lotti o parte di essi.
L'agevolazione per l'intervento di cui all'articolo 3, primo comma, lettera b), non può superare il venti per cento della dotazione dei competenti articoli di bilancio.


All'erogazione dell'agevolazione si provvede con le procedure di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1979, n. 17 sulla base di apposita richiesta contenente in allegato i provvedimenti di liquidazione delle spese sostenute direttamente o la certificazione delle spese sostenute dai consorzi di imprese o dalle società consortili di intervento, nell'ipotesi in cui l'anticipazione sia stata ad essi ceduta.
I comuni singoli o associati devono utilizzare totalmente le anticipazioni assegnate entro due anni dalla data di comunicazione del provvedimento di assegnazione dell'anticipazione medesima e devono presentare, entro un anno dalla stessa data, la richiesta di erogazione delle anticipazioni destinate all'eventuale acquisizione dell'area o del fabbricato nonchè alla liquidazione del primo stato di avanzamento dei lavori.
Il mancato rispetto dei termini di cui sopra comporta la decadenza della anticipazione regionale non utilizzata.
La restituzione delle anticipazioni regionali è effettuata dai comuni singoli o associati con versamenti da farsi entro sessanta giorni da ciascun pagamento ricevuto dalle imprese artigiane assegnatarie ed in caso di mancata assegnazione totale o parziale delle aree e dei fabbricati, entro tre anni dalla data di introito dell'intero ammontare dell'anticipazione regionale.
Le anticipazioni cedute dai comuni ai consorzi o alle società consortili d'intervento sono restituite a cura dei comuni medesimi entro due anni dalla data di introito dell'intero ammontare dell'anticipazione.
Qualora i comuni non destinino ad insediamenti di aziende artigiane le aree, o parte di esse, urbanizzate ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, o i fabbricati ristrutturati, devono restituire alla Regione l'intera agevolazione o parte di essa gravata dagli interessi maturati a decorrere dalla data di assegnazione dei fondi, nella misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto; tali somme unitamente a quelle reintroitate per decadenza ai sensi del secondo comma del presente articolo, sono destinate alle stesse finalità previste dall'articolo 2.


Nelle aree attrezzate con le agevolazioni regionali è consentita la costruzione dell'abitazione del custode o del titolare dell'impresa fino ad un massimo di 95 mq nel rispetto della normativa urbanistica vigente.
Le aziende artigiane non possono alienare per un periodo di dieci anni le aree di insediamento e i fabbricati ristrutturati per i quali hanno usufruito delle agevolazioni regionali se non ad altra azienda artigiana previa autorizzazione del comune.
Il termine di dieci anni di cui al comma precedente decorre dalla data di acquisizione da parte dell'azienda artigiana della disponibilità dell'area o del fabbricato ristrutturato.
TITOLO II
Inerventi per favorire gli investimenti produttivi delle imprese artigiane



La Regione, per promuovere lo sviluppo delle attività artigiane ed aumentare l'occupazione, in conformità agli indirizzi programmatici, interviene nei nuovi investimenti e nell'ammodernamento tecnologico delle imprese, assegnando conferimenti alla cassa per il credito alle imprese artigiane da utilizzare per:
1) contributi in conto interessi nella parte di finanziamento eccedente quella statale, in conformità alla legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni ed integrazioni;
2) contributi in conto canoni per operazioni di locazione finanziaria (leasing).

L'entità della quota di finanziamento assistita dal contributo regionale, nonchè la misura del contributo in conto interessi e in conto canoni sono quelle consentite dalla normativa statale.


I contributi in conto interessi per prestiti a medio termine e i contributi in conto canoni per operazioni di leasing, di cui al precedente articolo 9, sono destinati ad agevolare l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di opifici, nonchè l'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature, con esclusione dal finanziamento delle operazioni riguardanti le scorte.
La giunta regionale può, annualmente, previo parere della competente commissione consiliare, determinare i settori e gli investimenti che possono fruire dell'intervento regionale.
I contributi regionali di cui al primo comma sono concessi per le domande presentate alla Cassa per il Credito alle imprese Artigiane (Artigiancassa) con le modalità stabilite dalla legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni ed integrazioni e dalla legge 27 maggio 1981, n. 240.
La Regione demanda alla Cassa per il Credito alle imprese Artigiane l'istruttoria delle richieste di finanziamento.
L'approvazione delle stesse, ai sensi della legge 7 agosto 1971, n. 685, da parte del comitato tecnico regionale, avviene previo parere della commissione tecnica per l'artigianato di cui al successivo articolo 40.
La misura del contributo in conto canoni è determinata - ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, capo VI e successive modificazioni e della legge 21 maggio 1981, n. 240.
Il contributo in conto canoni è calcolato in misura equivalente al contributo in conto interessi spettante ad una corrispondente operazione effettuata ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, capo VI e successive modificazioni.
I rapporti tra la Regione e l'Artigiancassa sono regolati con apposita convenzione che deve prevedere, tra l'altro, le modalità delle erogazioni dei contributi e la presentazione di apposito rendiconto delle erogazioni per ogni esercizio.
Le somme conferite e non impegnate nell'esercizio di competenza potranno essere utilizzate nei successivi esercizi.


La Regione Marche, al fine di ampliare ulteriormente le capacità operative, l'aggiornamento tecnologico delle imprese artigiane singole ed associate, nonchè lo sviluppo dell'occupazione specialmente giovanile e femminile nei modi previsti dal successivo articolo 12, concede contributi una tantum per le operazioni di locazione finanziaria relative all'acquisto di opifici, impianti, macchine e attrezzature, escluse le autovetture per trasporto persone o promiscuo.


Il contributo di cui al precedente articolo 11 è riferito ad operazioni di locazione finanziaria per importi eccedenti i limiti operativi dell'Artigiancassa, come integrati al precedente articolo 10 e sino ad un massimo di L. 120 milioni.
Il contributo regionale per le operazioni di cui al comma precedente è pari al 10% della differenza tra valore del bene locato e l'importo complessivo della operazione agevolata. Il contributo stesso deve essere erogato ai beneficiari dopo l'avvenuto pagamento di almeno 2 rate dei canoni, previo parere della commissione tecnica di cui al successivo articolo 40.
TITOLO III
Interventi a favore delle cooperative di garanzia



La Regione concorre alla formazione del patrimonio sociale delle cooperative artigiane di garanzia.
Il contributo è fissato in lire 80.000 per ogni nuovo socio iscritto alla cooperativa, purchè abbia effettivamente versato almeno 8 quote di capitale sociale.
La domanda per ottenere il contributo è presentata dalla cooperativa al presidente della Regione.


La Regione concorre al pagamento degli interessi sui crediti di esercizio accordati agli artigiani ed ai loro consorzi e cooperative, che svolgono la loro attività nel territorio regionale e risultano iscritti negli albi provinciali delle imprese artigiane di cui alla vigente legislazione.
Il contributo regionale nel settore del credito a breve termine, con durata non superiore a ventiquattro mesi, finalizzato alle occorrenze di esercizio delle imprese, è concesso solo per le operazioni di credito di esercizio che siano state garantite dalle fidejussioni prestate dalle cooperative di garanzia.
La Regione concorre al pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio nel rispetto dei seguenti criteri:
- l'ammontare del prestito assistito dal contributo regionale, per ogni singola impresa, non può essere superiore complessivamente a lire 15.000.000 anche se ottenuto con più operazioni bancarie; detto importo è elevato a lire 30.000.000 per i consorzi e le cooperative;
- la durata del prestito non può essere superiore a ventiquattro mesi;
- il contributo regionale in conto interessi non può superare il cinque per cento annuo.

Il contributo regionale in conto interessi è elevabile al sette per cento per i consorzi e cooperative artigiane, per le imprese artigiane localizzate nei territori dei comuni montani o che svolgono attività artigiane artistiche tipiche e tradizionali comprese nell'elenco approvato dalla giunta regionale o i cui titolari abbiano un'età compresa tra i diciotto e i ventinove anni.
Sono escluse dai contributi di cui al presente articolo le operazioni che godono di altri benefici in conto interessi, nonchè le forme associative aventi per finalità le prestazioni di garanzia fidejussoria.
Il tasso a carico dell'impresa artigiana non può comunque essere inferiore a quello previsto per operazioni effettuate ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949.


Le domande per la concessione dei contributi in conto interessi devono essere presentate al presidente della Regione tramite le cooperative di cui i singoli artigiani, consorzi e cooperative siano soci.
Le cooperative inoltrano alla Regione copia del verbale del consiglio di amministrazione dal quale risulti la concessione della garanzia fidejussoria, corredata dalla richiesta del contributo regionale da parte della impresa artigiana, del consorzio o cooperativa, dal conteggio degli interessi predisposto dagli istituti bancari, nonchè dalla dichiarazione del presidente del consiglio di amministrazione attestante l'utilizzo del prestito.
La giunta regionale, sulla base della documentazione trasmessa dalle cooperative artigiane di garanzia, delibera la concessione del contributo e ne dà notizia agli istituti bancari che accordano il prestito e alle cooperative stesse.
La liquidaziine dei contributi avviene in base al rendiconto fornito dalle cooperative artigiane di garanzia.
Il pagamento viene effettuato direttamente a favore degli istituti bancari concedenti i prestiti.
Le cooperative trasmettono alla Regione i dati attinenti il numero delle aziende e l'entità dei crediti garantiti secondo la modulistica e la classificazione settoriale adottata nell'ambito del sistema informativo regionale.


I contributi di cui alla presente legge sono concessi dalla giunta regionale alle cooperative costituite con almeno 150 soci.
I medesimi contributi sono concessi alle cooperative, già costituite alla data di pubblicazione della presente legge, con almeno 50 soci.
Le cooperative devono essere costituite e regolate secondo lo statuto tipo approvato con D.M. 12 febbraio 1959 e successive modificazioni e devono uniformare i loro statuti alle norme di cui al successivo articolo 17
Possono ottenere i contributi anche le cooperative che si costituiscono con uno statuto diverso da quello di cui al comma precedente o che, nel caso di cooperative esistenti, apportino modifiche ai loro statuti rendendoli difformi dallo statuto tipo, purchè gli statuti o le modifiche siano espressamente approvati dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.
La Regione può richiedere alle cooperative tutta la documentazione che ritiene necessaria per valutare l'esistenza dei requisiti richiesti per la concessione dei contributi.


Le cooperative artigiane di garanzia che intendono usufruire dei contributi della presente legge devono uniformare i propri statuti anche alle seguenti disposizioni:
a) del consiglio di amministrazione delle cooperative artigiane di garanzia fanno parte di diritto due membri nominati dalla Regione;
b) la Regione nomina il presidente del collegio sindacale delle cooperative artigiane di garanzia;
c) in caso di scioglimento della società, i fondi che risultino disponibili alla fine delle liquidazioni, dopo il pagamento di tutte le passività, sono devoluti, dedotte soltanto le quote sociali in misura non superiore all'importo versato, a favore di iniziative predisposte da enti pubblici a scopo di ammodernamento delle produzioni artigiane e di maggiore conoscenza e diffusione dei relativi prodotti; la Regione, alla quale i liquidatori in ogni caso notificano i motivi e le cause dello scioglimento, ha facoltà di disporre la destinazione della somma predetta.

Il consiglio regionale esercita le funzioni di cui alle letletere a) e b); la giunta regionale esercita le funzioni di cui alla lettera c).
I rappresentanti regionali di cui alle lettere a) e b) restano in carica fino alla scadenza del consiglio di amministrazione e comunque fino a quando il consiglio regionale non abbia provveduto alla loro sostituzione.
TITOLO IV
Interventi per favorire l'associazionismo tra le imprese artigiane



La Regione, al fine di favorire la cooperazione e l'associazionismo accorda provvidenze a favore dei consorzi, dei consorzi fra le imprese costituiti in forma cooperativa e delle società consortili previsti dal codice civile e costituiti a norma della vigente legislazione, dei quali facciano parte almeno cinque imprese artigiane e in cui la quota sociale sottoscritta da ciascun socio non superi il 20% del capitale sociale.
Almeno il 90% dei soci delle forme associative di cui sopra deve essere iscritto agli albi provinciali delle imprese artigiane della Regione Marche.


Le provvidenze di cui al precedente articolo si definiscono in:
a) contributi annui nella misura massima del 50% della spesa risultante dal bilancio consuntivo e sino a 15 milioni di lire, per un periodo massimo di 2 anni, per convenzioni, consulenze e prestazioni anche a carattere continuativo di personale altamente qualificato da impiegare in consorzi o associazioni di imprese.
La Regione può concedere anticipazioni sul contributo assegnato dietro presentazione di idonea documentazione;
b) contributi in conto capitale, per ogni consorzio o cooperativa richiedente, in relazione al volume documentato degli acquisti di materie prime e di prodotti necessari all'attività delle imprese consociate nelle seguenti misure massime:
- 3% sui primi cento milioni di acquisto;
- 2% sulle somme eccedenti i 100 miliioni e fino all'importo di lire 300 milioni;
- 1% sulle somme eccedenti i 300 milioni.

Le misure dell'intervento, determinate nel comma precedente, sono calcolate sugli importi degli acquisti delle materie prime e dei prodotti necessari al netto dell'IVA e l'entità del contributo regionale non può superare i 15 milioni per ogni consorzio o cooperativa.
Le percentuali di cui al precedente comma sono elevate del 50% qualora trattasi di consorzio o cooperativa di produzione e sempre nel limite massimo di 15 milioni;
c) contributo in conto capitale per la realizzazione di una rete di vendita dei prodotti degli associati per il mercato interno e/o estero e di progetti per l'attuazione e/o l'incremento dell'esportazione dei prodotti nella misura massima del 40% delle spese sostenute e documentate e comunque fino ad un massimo di lire 20.000.000 annue per ogni consorzio o cooperativa;
d) contributi per la costituzione, l'avviamento e le spese di gestione di consorzi o cooperative di cui al precedente articolo 18 nelle seguenti entità :
- 50% delle spese risultanti dal bilancio consuntivo alla fine del 1º anno di attività con un limite massimo di 7 milioni di lire;
- 25% delle spese risultanti dal bilancio consuntivo alla fine del 2º anno di attività con un limite massimo di 3,5 milioni di lire;
- 25% delle spese risultanti dal bilancio consuntivo alla fine del 3º anno di attività con un limite massimo di 3,5 milioni di lire.

Non sono ammesse ai contributi di cui alle lettere precedenti le cooperative artigiane di garanzia, i consorzi fidi, nonchè le forme associative aventi per finalità esclusiva le prestazioni di garanzia fidejussoria.


Le domande per la concessione del contributo di cui alla lettera a) del precedente articolo 19 devono pervenire alla giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno corredate dalla seguente documentazione:
1) atto costitutivo e statuto della cooperativa o consorzio con un aggiornato elenco dei soci e numero dei dipendenti;
2) relazione del consiglio di amministrazione dalla quale si rilevino le finalità e gli scopi dell'iniziativa;
3) copia del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;
4) dichiarazione, in via previsionale, circa la spesa da sostenere.

La giunta regionale comunica entro il 30 settembre del medesimo esercizio la propria decisione.
Le domande per la concessione dei contributi di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo 19 devono pervenire alla Regione corredate di quanto previsto ai punti 1) e 3) del primo comma del presente articolo, entro il 30 giugno di ogni anno con l'indicazione, per gli interventi di cui alla lettera b), dell'ammontare presunto degli acquisti e, per gli interventi di cui alla lettera c), del progetto per cui si richiede il contributo.
L'entità del contributo di cui alla lettera b) è determinata in base agli importi degli acquisti risultanti dal registro IVA nonchè da specifica dichiarazione del presidente del consorzio o della cooperativa attestante l'ammontare delle spese riferite alle materie prime e ai prodotti necessari.
L'erogazione del contributo di cui alla precedente lettera c) è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte della giunta regionale alla realizzazione dell'iniziativa o del progetto e alla presentazione di specifica documentazione attestante l'entità della spesa.
La documentazione di cui ai precedenti due commi deve essere presentata entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo a quello a cui si riferisce il contributo.
Le domande per la concessione dei contributi di cui alla lettera d) del precedente articolo 19 devono pervenire alla giunta regionale entro sei mesi dalla costituzione del consorzio o della cooperativa, corredate dalla documentazione di cui ai punti 1) e 2).
L'erogazione del contributo di cui al precedente articolo 19 lettera d) è subordinato alla presentazione dei bilanci consuntivi, corredati da specifica relazione del consiglio di amministrazione, dai quali possa desumersi l'attività svolta dal consorzio o dalla cooperativa. La giunta regionale provvede alla erogazione del contributo entro 90 giorni dalla presentazione della relativa documentazione.
I contributi di cui alle lettere a), b), c) e d) sono concessi dalla giunta regionale sentito il parere della commissione di cui all'articolo 40 della presente legge.


Le provvidenze previste dalle lettere b) e c) del precedente articolo 19 sono accordate anche ai soggetti le cui domande sono pervenute entro il 30 aprile 1983.
Le domande per le provvidenze previste dalle lettere b) e c) del precedente articolo 19, relativamente all'anno 1984, debbono pervenire alla giunta regionale entro 60° gg. dall'entrata in vigore della presente legge e sono concesse nei limiti di cui all'articolo 1, lettere b) e c) della L.R. 5 luglio 1982, n. 26.


Ai sensi e per gli effetti degli articoli 18 e 19 della legge 21 maggio 1981, n. 240, la Regione concede, limitatamente alle risorse finanziarie rese disponibili ai sensi dell'articolo 21 della citata legge, contributi finanziari in conto capitale nella misura massima del 30% delle spese sostenute, ritenute ammissibili, dalle società consortili fra piccole e medie imprese operanti nei settori dell'industria, dei servizi e dell'artigianato, con la partecipazione, a seconda dei casi, di enti pubblici, anche territoriali, della Finanziaria Regionale Marche S.p.A. ed altri enti privati di ricerca ed assistenza tecnica.
L'attività di tali società consortili può riguardare:
a) la ricerca tecnologica e il trasferimento delle innovazioni, nonchè la prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso e al rinnovamento tecnologico delle imprese minori associate.
In particolare, possono essere svolti i seguenti compiti:
acquisizione, diffusione, applicazione di informazioni tecnologiche, promozione e sviluppo di progetti di ricerca e di servizi aziendali di natura tecnica: elaborazione e realizzazione di progetti di ricerca per il risparmio energetico e per l'acquisizione e l'utilizzo di fonti energetiche alternative ai prodotti petroliferi;
b) l'acquisizione di aree, nell'ambito di aree industriali attrezzate, attraverso:
- la progettazione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi, nonchè l'attrezzamento degli spazi pubblici o destinati ad attività collettive, a verde pubblico o parcheggi previsti dai programmi di interventi pluriennali ed eventuali varianti nell'ambito di accordi con gli enti locali competenti;
- l'azione promozionale per l'insediamento di attività produttive ivi compresa l'acquisizione di incarichi di progettazione tecnica;
- la vendita o la concessione di lotti alle imprese consorziate;
- la costruzione di fabbricati, impianti laboratori per attività industriali e artigianali, depositi e magazzini;
- la vendita, la locazione, il leasing dei fabbricati e degli impianti alle imprese consorziate;
- la costruzione e la gestione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi.



Per la realizzazione degli investimenti connessi con le attività previste dall'articolo 22, lettera a), della presente legge, la Regione concede contributi finanziari in conto capitale nella misura massima del 30% delle spese sostenute ritenute ammissibili.
Il contributo non potrà superare l'importo massimo di lire 300 milioni per ognuno degli interventi.


In sede di prima applicazione della presente legge, le domande di ammissione al contributo di cui all'articolo 23 devono essere indirizzate al presidente della Regione entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, corredate dall'atto costitutivo e dallo statuto del consorzio o della società consortile, dalla documentazione delle spese sostenute, nonchè da una relazione concernente i programmi di attività.
Per gli anni successivi le domande di contributo dovranno pervenire al presidente della Regione entro il 30 giugno di ciascuno anno.


In sede di prima attuazione della presente legge, per le finalità di cui all'articolo 22, sono ammessi a contributo anche programmi realizzati o in corso di realizzazione, purchè la relativa documentazione di spesa non sia antecedente all'1 gennaio 1982.


La giunta regionale concede i contributi di cui al precedente articolo 23, previo parere della commissione tecnica di cui all'articolo 40 della presente legge.
Il provvedimento di concessione determina la spesa ritenuta ammissibile ai benefici nonchè l'importo del contributo.
Il contributo viene erogato con decreto del presidente della Regione entro 30 giorni dalla data di presentazione della documentazione consuntiva di spesa relativa al programma realizzato.
TITOLO V
Interventi per la promozione delle forme associative



La Regione concorre, attraverso l'erogazione di contributi in conto capitale, limitatamente agli anni 1985 e 1986, all'attuazione di iniziative volte alla promozione, allo sviluppo e al rafforzamento delle forme associative artigiane realizzate dalle associazioni regionali degli artigiani aderenti a confederazioni nazionali rappresentate nel CNEL ed operanti sul territorio regionale all'entrata in vigore della presente legge.


Le attività per le quali è possibile ottenere il contributo regionale sono:
- svolgimento di programmi di promozione e divulgazione delle forme associative articolate per settore e territorio;
- assistenza tecnica e amministrativa alle forme associative artigiane, attraverso la realizzazione di servizi atti ad agevolare la gestione;
- ricerche e progettazioni finalizzate, nell'ambito dei campi di intervento regionale ai sensi della legge di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1985.

I soggetti di cui al precedente articolo devono presentare la domanda di contributo per l'anno 1985 entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge e per l'anno 1986 entro il 30 ottobre 1985.
La domanda per la concessione del contributo di cui al precedente articolo deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) atto costitutivo e statuto;
b) relazione del consiglio di amministrazione contenente il programma delle iniziative che si intendono intraprendere con la specificazone delle relative modalità e tempi di effettuazione, dei settori e soggetti cui l'intervento è rivolto;
c) preventivo della spesa dell'iniziativa.

La giunta regionale, sentita la commissione tecnica di cui al successivo articolo 40, determina e assegna i contributi per la realizzazione delle iniziative di cui al primo comma del presente articolo.


All'erogazione dei contributi di cui al precedente articolo provvede il presidente della Regione.
A tal fine i soggetti interessati devono presentare entro 12 mesi dall'assegnazione del contributo una dettagliata relazione sulla attività svolta in base al programma presentato alla Regione ed il consuntivo delle spese sostenute con la relativa documentazione.
In particolare per le ricerche e progettazioni di cui al primo comma dell'articolo 28 i beneficiari debbono produrre anche i risultati della ricerca e i relativi elaborati tecnici.
In nessun caso il contributo regionale può essere superiore al 50% delle spese documentate per l'attuazione delle iniziative di cui al precedente articolo 28 ed a lire 40 milioni annue per ogni soggetto.
I contributi di cui al precedente articolo 27 sono erogati per il 50% entro 30 giorni dalla presentazione dei progetti e per il restante 50% alla presentazione della documentazione di cui al precedente secondo comma.
TITOLO VI
Interventi a sostegno dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale



Al fine di salvaguardare e valorizzare l'artigianato artistico, tipico e tradizionale, la Regione concede alle imprese artigiane che svolgono le attività previste nell'elenco approvato dalla giunta regionale e che non beneficiano di altre agevolazioni creditizie statali o regionali, per il miglioramento dei locali, di proprietà o in locazione con contratto di durata almeno quinquennale, destinati alla produzione e alla esposizione, con priorità a quelle ubicate nei centri urbani, un contributo in conto capitale nella misura massima del 20% delle spese effettivamente sostenute e documentate sino ad un importo massimo di lire 13.000.000.
Il contributo regionale è elevato fino ad un importo massimo di lire 20.000.000, e comunque non superiore al 20% delle spese effettivamente sostenute e documentate, ai titolari di imprese artigiane operanti nei settori di cui al precedente comma che iniziano la loro prima attività artigiana dopo l'entrata in vigore della presente legge.
Il contributo di cui al comma precedente comprende anche le spese di primo impianto ed avviamento del laboratorio artigiano.


La domanda di contributo, corredata dalla documentazione stabilita dalla commissione tecnica di cui al successivo articolo 40, è presentata al comune ove è localizzata l'impresa artigiana.
Il comune, entro trenta giorni, trasmette alla Regione le domande pervenute munite di motivato parere in ordine alla avvenuta esecuzione delle opere di miglioramento dei locali e alla corrispondenza delle stesse con le finalità di cui alla presente legge.


Alla concessione del contributo provvede la giunta regionale, previo parere della commissione tecnica di cui all'articolo 40 della presente legge.
Il contributo è concesso entro i limiti della disponibilità finanziaria stabilita dall'articolo 42 e seguenti della presente legge.



L'eventuale aggiornamento dell'elenco delle attività di cui al precedente articolo 30 è effettuato dalla giunta regionale, sulla base delle indicazioni fornite dalle associazioni regionali di categoria e dalle commissione provinciali e regionali dell'artigianato, dall'ANCI della Marche e dalle comunità montane, sentita la commissione tecnica di cui al successivo articolo 40.
TITOLO VII
Inventivazione per l'occupazione giovanile nelle attività artigianali



Per favorire l'occupazione giovanile nel settore artigiano la Regione concede un contributo annuo alle imprese artigiane, ubicate nel territorio regionale, che dimostrino di aver assunto alle proprie dipendenze, per l'avviamento al mestiere secondo le vigenti disposizioni in materia e in data successiva al 31 dicembre 1984, giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni in qualità di apprendista o con qualifica professionale già acquisita.
L'ammontare del contributo è stabilito in:
- L. 1.500.000 per ogni apprendista;
- L. 2.500.000 per ogni giovane non apprendista.

A parità di condizioni il contributo è concesso prioritariamente alle imprese artigiane che dimostrino di aver assunto giovani provenienti da corsi di formazione professionale finanziati dalla Regione Marche in base alla L.R. 23 agosto 1976, n. 24 e successive modificazioni.
I contributi previsti dal presente articolo non sono cumulabili con altre provvidenze disposte da leggi statali o regionali e da provvedimenti di enti locali o di altri enti pubblici.


Il contributo previsto dal precedente articolo può essere richiesto dalle imprese artigiane per non più di due giovani per ogni impresa e per la durata di due anni a titolo di concorso sulle spese relative agli oneri sociali e salariali dei giovani assunti.
Il contributo può essere concesso per un periodo fino a tre anni alle imprese artigiane di cui all'articolo 30 della presente legge.
Il contributo è concesso dalla giunta regionale entro i limiti delle disponibilità finanziarie, previo parere della commissione tecnica di cui all'articolo 40, non oltre 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta.
La richiesta di contributo va presentata alla giunta regionale entro 30 giorni dalla data dell'assunzione corredata dalla seguente documentazione:
- certificato di iscrizione all'albo dell'impresa artigiana;
- certificato di eventuale appartenenza dell'impresa all'artigianato artistico, tipico e tradizionale;
- dichiarazione del titolare dell'impresa dalla quale risulti:
a) che non sono stati effettuati licenziamenti nei 12 mesi precedenti le assunzioni dei giovani per i quali si chiede il contributo della Regione;
b) il numero dei dipendenti in forza, con relative qualifiche, nel periodo di paga precedente quello dell'assunzione dei giovani;
- certificato di nascita dei giovani assunti;
- dichiarazione della competente sezione di collocamento sulla data dell'assunzione;
- eventuale attestazione dell'avvenuta frequenza da parte dei giovani assunti di corsi di formazione professionale finanziati dalla Regione.

Le imprese artigiane ammesse al contributo sono tenute a presentare alla giunta regionale entro il 15 luglio, per il periodo gennaio-giugno dello stesso anno, e entro il 15 gennaio, per il periodo luglio-dicembre dell'anno precedente, la certificazione attestante:
a) il rispetto del relativo contratto di lavoro;
b) la non interruzione del rapporto di lavoro;
c) il numero dei dipendenti in forza in ognuno dei sei mesi precedenti.

Tale numero, confrontato con quello dichiarato, con la presentazione della richiesta di contributo, deve risultare superiore almeno di tante unità quante sono quelle ammesse al beneficio del contributo regionale.
Il contributo è erogato a favore delle imprese artigiane in rate semestrali posticipate con decreto del presidente della Regione previa deliberazione della giunta.
TITOLO VIII
Interventi straordinari a sostegno dell'artigianato



In caso di dichiarato stato di calamità naturale la giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale a favore delle imprese artigiane, singole o associate, danneggiate dall'evento calamitoso.
La Regione interviene a favore delle imprese di cui sopra, qualora i danni si verifichino in aree vaste e comunque interessino più territori comunale o settori.


Alle imprese artigiane danneggiate per gli eventi previsti nel precedente articolo possono essere erogati contributi in conto capitale fino al 30% della spesa occorrente per il ripristino delle strutture aziendali danneggiate o per l'acquisto di nuove macchine in sostituzione di altre distrutte o riparazione di macchinari ed attrezzature dannaggiati fino ad un massimo di lire 20.000.000, nei limiti delle disponibilità del bilancio regionale.


Le domande intese ad ottenere il contributo di cui al presente titolo debbono essere inoltrate alla giunta regionale con allegati:
a) certificato d'iscrizione all'albo delle imprese artigiane di data non anteriore a tre mesi;
b) copia delle fatture comprovanti l'acquisto di nuove macchine o attrezzature;
c) copia delle fatture comprovanti la spesa sostenuta per il ripristino delle strutture aziendali danneggiate;
d) preventivi di spesa per l'acquisto o la riparazione del macchinario e delle attrezzature ovvero per il ripristino delle strutture aziendali, in assenza di fatture;
e) dichiarazione del competente ufficio tecnico comunale attestante che l'impresa artigiana richiedente è stata effettivamente colpita dall'evento calamitoso, con l'indicazione del presunto danno subito.

Le domande debbono essere presentate entro 90 giorni dalla dichiarazione dello stato di calamità.


Il contributo è erogato sulla base dell'accertamento tecnico, effettuato dagli appositi uffici della Regione, sulla realizzazione delle iniziative ammesse a contributo.
I contributi di cui al presente titolo non sono cumulabili con altre provvidenze previste, per le medesime finalità, dalle leggi statali e regionali.
TITOLO IX
Norme finali e finanziarie



E' istituita la commissione tecnica per l'artigianato nominata dal presidente della Regione così composta:
- dall'assessore al ramo che la presiede;
- da due esperti designati dalla giunta regionale;
- da due rappresentanti designati dalla commissione regionale dell'artigianato;
- da cinque rappresentanti degli artigiani designati dalle associazioni di categoria;
- da tre esperti desginati dal consiglio regionale;
- da tre rappresentanti designati dal ANCI, UPI e UNCEM;
- da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali regionali maggiormente rappresentative.

La commissione elegge il vicepresidente che sostituisce il presidente in caso di impedimento.
Segretario della commissione è un funzionario del servizio artigianato.
La commisione tecnica esprime i pareri previsti dalla presente legge.
Inoltre esprime motivato parere in ordine alle proposte della giunta regionale relative agli interventi per la promozione delle attività artigianali e per favorire la partecipazione a manifestazioni fieristiche, a mostre e convegni.
Alle sedute della commissione tecnica può partecipare, in qualità di esperto, il Direttore dell'Artigiancassa di Ancona, limitatamente alle operazioni attuate attraverso il predetto Istituto.

Art. 41

Sono abrogate le seguenti leggi:
L.R. 10 marzo 1975, n. 13;
L.R. 10 aprile 1975, n. 23;
L.R. 14 giugno 1977, n. 23;
L.R. 18 gennaio 1978, n. 3;
L.R. 25 gennaio 1980, n. 7;
L.R. 14 maggio 1980, n. 28;
L.R. 17 marzo 1982, n. 10;
L.R. 5 luglio 1982, n. 26;
L.R. 6 settembre 1982, n. 34.



Per gli interventi a carattere continuativo, previsti dai precedenti articoli 11, 13, 14 e 19, primo comma, lettere a), b), c) e d), 30 e 36, sono autorizzate, per l'anno 1985, le seguenti spese:
- per gli interventi previsti dall'articolo 11, L. 250 milioni;
- per gli interventi previsti dagli articoli 13 e 14, L. 2.700 milioni;
- per gli interventi previsti dall'articolo 19, primo comma, lettera a), L. 60 milioni;
- per gli interventi previsti dall'articolo 19, primo comma, lettere b) e c), L. 400 milioni;
- per gli interventi previsti dall'articolo 19, primo comma, lettera d), L. 40 milioni;
- per gli interventi previsti dall'articolo 30, L. 300 milioni;
- per gli interventi previsti dall'articolo 36, L. 50 milioni.

L'entità delle spese per gli interventi di cui al comma precedente sarà stabilita, per ciascuno degli anni successivi, con legge di approvazione dei rispettivi bilanci, ai sensi dell'articolo 22, primo comma, della L.R. 30 aprile, 1980, n. 25.
Ai sensi dell'articolo 23, primo comma, della stessa L.R. n. 25/80, sono autorizzate le seguenti spese pluriennali:
a) L. 200 milioni per il biennio 1985-1986 ripartiti in ragione di L. 100 milioni per ciascuno di detti anni, per la concessione dei contributi previsti dal precedente articolo 27 e destinati alle associazioni regionali di categoria;
b) L. 1.500 milioni per il triennio 1985-1987, di cui L. 750 milioni per l'anno 1985 per la concessione dei contributi previsti dal precedente articolo 34 e destinati alle aziende artigiane che assumono alle proprie dipendenze apprendisti o giovani per l'avviamento al mestiere; l'entità della spesa per ciascuno degli anni 1986 e 1987 sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

Ai sensi dell'articolo 24 della medesima L.R. n. 25/80, è autorizzato, per l'anno 1985, un limite d'impegno di L. 450 milioni di durata decennale decorrente dall'anno 1985 fino all'anno 1994, comportante una spesa complessiva di L. 4.500 milioni, per i conferimenti alla Cassa per il credito alle imprese artigiane previsti dal precedente articolo 9 e destinati alla concessione di contributi sugli interessi dei prestiti contratti dalle imprese artigiane per nuovi investimenti.
Ai sensi dell'articolo 25 della stessa L.R. n. 25/80, sono autorizzate, per l'anno 1985, le seguenti spese:
a) L. 1.000 milioni per la concessione dei contributi previsti dal precedente articolo 3, ultimo comma, in favore dei comuni e loro consorzi per l'acquisto di aree e la ristrutturazione di fabbricati da destinare all'insediamento di imprese artigiane;
b) L. 7.500 milioni per la concessione delle anticipazioni previste dal precedente articolo 3, primo comma, in favore dei comuni e loro consorzi per le stesse finalità di cui alla precedente lettera a).

Con legge di approvazione del bilancio 1986 potranno essere autorizzate, per le finalità di cui alle precedenti lettere a) e b) ulteriori spese per l'importo non superiore a lire 3.500 milioni.

Art. 43

Alla copertura degli oneri recati dalla presente legge si provvede nel modo che segue:
a) per l'anno 1985, pari complessivamente a L. 13.600 milioni:
- mediante riduzione, per l'importo di L. 1.150 milioni, delle disponibilità del "Fondo globale per il finanziamento dei provvedimenti legislativi recanti spese di parte corrente" capitolo 5100101 (partite nn. 7, 8, 9 e 10) iscritto nello stesso bilancio 1985;
- mediante riduzione, per l'importo di L. 1.250 milioni, delle disponibilità del "Fondo globale per il finanziamento dei provvedimenti legislativi recanti spese per investimenti" capitolo 5100201 (partite nn. 6, 7 e 8) iscritto nello stesso bilancio;
- mediante riduzione, per l'importo di L. 8.500 milioni, delle disponibilità del "Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi recanti spese di investimenti per ulteriori programmi di sviluppo finanziate con il ricavato di un mutuo passivo" capitolo 5100202 (partita n. 3) iscritto nello stesso bilancio;
- con lo stanziamento di L. 2.700 milioni già iscritto a carico del capitolo 3222101 del medesimo bilancio;
b) per gli anni successivi, mediante impiego dei proventi dei tributi regionali nonchè di quota parte delle somme assegnate alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune.

Alla concessione di contributi in unica soluzione a favore delle società consortili miste, previsti dall'articolo 22 della presente legge, si provvede con l'assegnazione di fondi dallo Stato attribuiti alla Regione a titolo di ripartizione delle disponibilità recate dalla legge 21.5.1981, n. 240.

Art. 44

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dalla presente legge sono iscritte:
a) per l' anno 1985, a carico dei seguenti capitoli che con la presente legge si istituiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio di detto anno, con le seguenti denominazioni e con le controindicate dotazioni di competenza e di cassa:
- 2231203 "Contributi in capitale ai comuni e loro consorzi per l'attuazione dei piani relativi ad insediamenti produttivi previsti dall'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonchè per l acquisto e la ristrutturazione di fabbricati da destinare all'insediamento di imprese artigiane" L. 1.000 milioni;
- 2231204 "Anticipazioni ai comuni singoli o associati per l'attuazione dei piani relativi ad insediamenti produttivi previsti dall'articolo 27 della legge 22 ottobre 1981, n. 865, nonchè per l'acquisto e la ristrutturazione di fabbricati da destinare all' insediamento di imprese artigiane" L. 7.500 milioni;
- 3222204 "Contributi sui mutui contratti da imprese artigiane nella parte di finanziamenti eccedenti quella statale di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, nonchè contributi sui canoni di locazione finanziaria" L. 450 milioni;
- 3222205 "Contributi sulle operazioni di locazione finanziaria relative all'acquisto di opifici, impianti, macchine e attrezzature, attivate dalle imprese artigiane" L. 250 milioni;
- 3221105 "Contributi ai consorzi o associazioni di imprese per convenzioni, consulenze prestazioni, a carattere continuativo, di personale altamente qualificato" L. 60 milioni;
- 3222206 "Contributi in capitale a favore di cooperative e consorzi di imprese artigiane per l'acquisto di materie prime e di prodotti necessari alla attività delle imprese consociate, per la realizzazione di reti di vendita dei prodotti delle medesime, nonché per l'attuazione di progetti per l'attivazione e/o l'incremento delle esportazioni dei loro prodotti" L. 400 milioni;
- 3213101 "Contributi a favore di cooperative e consorzi di imprese artigiane nelle spese di costituzione, avviamento e gestione" L. 40 milioni;
- 3221106 "Contributi alle associazioni regionali per lo svolgimento di programmi di promozione e divulgazione, nonchè di assistenza tecnica e amministrativa alle forme associative artigiane" L. 100 milioni;
- 3223203 "Contributi in conto capitale a favore delle imprese artigiane operanti nei settori artistico, tipico e tradizionale che non beneficiano di altre agevolazioni creditizie statali o regionali, per il miglioramento dei locali destinati alla produzione e alla vendita dei loro prodotti" L. 300 milioni;
- 3223101 "Contributi alle imprese artigiane per l'assunzione di apprendisti o giovani per l'avviamento al mestiere" L. 750 milioni;
- 322207 "Contributi in capitale alle imprese artigiane, singole o associate nelle spese occorrenti per il ripristino delle strutture aziendali o per l'acquisto e riparazione delle macchine e delle attrezzature, danneggiate da eventi calamitosi" L. 50 milioni;
- 3213102 "Contributi in unica soluzione alle società consortili miste tra piccole e medie imprese nei settori dell'artigianato, dell'industria e dei servizi per le finalità di cui agli articoli 18 e 19 della legge 21 maggio 1981, n. 240", con stanziamenti di competenza e di cassa pari alle somme assegnate alla Regione a titolo di ripartizione delle disponibilità recate per gli anni dal 1981 al 1984 della stessa legge n. 240/1981, e da ascriversi al detto capitolo mediante deliberazione della giunta regionale ai sensi dell'articolo 65 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25;
b) per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.


Art. 45

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Marche.