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Atto:LEGGE REGIONALE 2 aprile 1985, n. 10
Titolo:Modifiche dell'art. 19 della L.R. del 19 agosto 1983 n. 28, sulla disciplina della pesca nelle acque interne.
Pubblicazione:(B.u.r. 5 aprile 1985, n. 45)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:CACCIA - PESCA - ACQUACOLTURA
Materia:Pesca - Acquacoltura
Note:Abrogata dall'art. 33, l.r. 3 giugno 2003, n. 11.

Sommario




Art. 1

Il primo e il secondo comma dell'articolo 19 della L.R. 19 agosto 1983, sono sostituiti dai seguenti:
"Le bocche di presa delle derivazioni di acque pubbliche devono essere munite di doppie griglie fisse, aventi tra barra e barra una luce massima di mm. 20, o di altre apparecchiature idonee a impedire il passaggio del pesce, da indicarsi nei disciplinari di concessione, fatta eccezione per le griglie poste nei punti di presa delle derivazioni degli impianti per la produzione di energia elettrica e per quelli a uso irriguo dei consorzi di irrigazione e bonifica.
L'autoritŕ competente al rilascio delle concessioni di derivazioni di acque provvede, a integrazione delle prescrizioni di cui al precedente comma, a inserire nei disciplinari altre norme che siano necessarie per la tutela della fauna ittica, compreso l'eventuale onere della immissione annuale di specie ittiche a spese del concessionario".


Art. 2

Le sanzioni previste dal quarto comma dell'articolo 19 e dall'articolo 47 della L.R. 19 agosto 1983, n. 28, non si applicano ai concessionari che abbiano munito le bocche di presa delle derivazioni di acque delle griglie aventi le caratteristiche indicate nell'articolo precedente entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Restano fermi gli effetti dei procedimenti sanzionatori giŕ definiti, alla data di entrata in vigore della presente legge, con l'adozione del relativo provvedimento o il pagamento della sanzione oppure con sentenza passata in giudicato, in caso di opposizione al provvedimento stesso.

Art. 3

La presente legge č dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.