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Atto:LEGGE REGIONALE 23 aprile 1985, n. 15
Titolo:Modifica e integrazione alle LL.RR. 23 luglio 1973, n. 18, 9 marzo 1979, nn. 13 e 14, e 5 agosto 1983, n. 19.
Pubblicazione:(B.u.r. 26 aprile 1985, n. 52)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ASPETTI ISTITUZIONALI
Materia:Consiglieri e assessori regionali - Sottosegretario - Gruppi consiliari
Note:Abrogata dall'art. 24, l.r. 13 marzo 1995, n. 23.

Sommario





Qualora il fondo di accantonamento, istituito ai sensi dell'articolo 7 della L.R. 23 luglio 1973, n. 18, e successive modifiche e integrazioni, risulti insufficiente per operare la liquidazione dell'assegno vitalizio in favore degli aventi diritto, lo stesso sarŕ integrato con una anticipazione, senza oneri di interessi, da parte del bilancio interno del consiglio regionale nella misura strettamente necessaria.
Tale anticipazione sarŕ restituita dal fondo al bilancio interno del consiglio regionale mediante storno dei proventi delle contribuzioni mensili dei consiglieri regionali.