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Atto:LEGGE REGIONALE 8 aprile 1972, n. 2
Titolo:Istituzione del servizio di tesoreria regionale.
Pubblicazione:(B.u.r. 17 aprile 1972, n. 4)
Stato:Abrogata
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Economato - Tesoreria
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 7 novembre 2018, n. 45.

Sommario




Art. 1

E' istituito il servizio di tesoreria della Regione Marche.

Art. 2

Il servizio di tesoreria č affidato ad una delle aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 17 luglio 1937, n. 1400, convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 636, e successive modificazioni, che raccolgano fra il pubblico depositi a vista o a breve termine, a risparmio, in conto corrente o sotto qualsiasi forma e denominazione, per un importo non inferiore a 40 miliardi.
Il servizio di tesoreria č conferito mediante trattativa privata, con l'osservanza delle norme stabilite dal R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, nonchč dal relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

Art. 3

Il Presidente della Giunta regionale provvede alla stipulazione del contratto di conferimento del servizio di tesoreria.
Le disposizioni da osservarsi per la gestione del servizio di tesoreria e per la vigilanza ed i controlli relativi - da effettuarsi da parte della Giunta regionale - sono adottati mediante regolamento.