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Atto:LEGGE REGIONALE 3 maggio 1985, n. 31
Titolo:Interventi per lo sfruttamento razionale delle risorse ittiche, la qualificazione e l'ammodernamento delle imprese di pesca e la promozione dei consumi ittici.
Pubblicazione:(B.u.r. 9 maggio 1985, n. 60)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:CACCIA - PESCA - ACQUACOLTURA
Materia:Pesca - Acquacoltura
Note:Abrogata dall'art. 10, l.r. 18 aprile 1994, n. 14.

Sommario





Allo scopo di favorire lo sviluppo economico del comparto della pesca, la sua interazione con il sistema produttivo marchigiano e la promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel comparto stesso, la Regione, nei settori di specifica competenza e in quelli riguardanti infrastrutture strettamente collegate con il territorio, attua per il triennio 1985-1987 un sistema di interventi e provvidenze in armonia con le leggi dello Stato e con le disposizioni della CEE e comunque in stretto coordinamento con il piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura previsto dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41.


La Regione concede contributi in conto capitale, entro i limiti delle disponibilità di cui al successivo articolo 9, al fine di sviluppare le attività di acquacoltura, di incentivare la realizzazione di impianti per la produzione, la conservazione e la trasformazione dei prodotti ittici e di potenziare la commercializzazione da parte dei produttori e loro associazioni, di enti locali e di altri enti pubblici, di cooperative e loro consorzi.
I contributi sono concessi per i seguenti interventi:
a) costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti di acquacoltura;
b) iniziative a sostegno dell'occupazione giovanile;
c) progettazione e costruzione di un centro pilota per lo sbarco dei prodotti e il loro invio ai mercati;
d) realizzazione di centri di ridistribuzione all'ingrosso del pesce fresco nelle zone interne;
e) realizzazione di strutture per la vendita al dettaglio di pesce fresco da parte di enti pubblici, cooperative di produttori e loro consorzi, cooperative di consumo;
f) iniziative promozionali per l'incremento del consumo del pesce azzurro;
g) ampliamento e ammodernamento dei magazzini per l'approvvigionamento dei natanti, per la conservazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti ittici;
h) realizzazione di impianti per la raccolta e la depurazione di molluschi bivalvi;
i) iniziative sperimentali per l'incremento e la tutela delle risorse della fascia costiera.



I contributi sono concessi per quelle iniziative di specifica competenza regionale riguardanti impianti o infrastrutture strettamente collegate con il territorio, come previsto dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e dallo schema preliminare adottato con D.M. 1 febbraio 1983.
Destinatari dei contributi sono in via prioritaria le cooperative e loro consorzi iscritte nel registro profettizio in possesso dei requisiti mutualistici di cui al DLCPS 14 dicembre 1947, n. 1577, gli enti locali e le loro aziende, gli altri enti pubblici nonchè i privati produttori od operatori commerciali.
I destinatari degli interventi disposti con la presente legge devono avere sede o residenza nel territorio della Regione.
L'ammontare del contributo per le iniziative di cui alle lett. a), b), d), e), f), g) del precedente articolo 2 è stabilito nella misura massima del 30% della spesa ritenuta ammissibile.
L'ammontare del contributo per le iniziative di cui alle lettere c) e h) del precedente articolo 2 è stabilito nella misura massima annua di lire 40 milioni per la lettera c) e di lire 60 milioni per la lettera h), tenuto conto che la iniziativa di cui alla lettera c) può essere assunta dagli enti locali o dai loro consorzi e che alle iniziative di cui alla lettera h) potranno concorrere soltanto gli enti locali o i loro consorzi insistenti nella fascia costiera compresa tra i comuni di Montemarciano e Porto Recanati.
Al contributo previsto alla lettera i) del precedente articolo 2 possono accedere soltanto gli enti o istituti di ricerca presenti nel territorio regionale per ricerche e sperimentazioni applicate alla pesca costiera; in questo caso l'ammontare del contributo è elevato alla misura massima dell'80% della spesa ritenuta ammissibile e non è cumulabile con analoghe iniziative finanziate dallo Stato e dalla CEE.


Le domande per la concessione dei contributi per l'anno 1985 devono essere presentate al presidente della giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge; per l'anno 1986 entro il 28 febbraio 1986; per l'anno 1987 entro il 28 febbraio 1987 e in ogni caso prima dell'inizio della costruzione degli impianti e dell'esecuzione delle opere.
Per beneficiare degli interventi di cui alla presente legge, alle domande di contributo devono essere allegati:
1) il certificato d'iscrizione nel registro delle imprese di pesca previsto dall'articolo 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963, ed il certificato di iscrizione nel registro prefettizio nel caso che il richiedente sia una cooperativa di pescatori o un consorzio di cooperative di pescatori;
2) il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e quello di iscrizione nel registro prefettizio nel caso di cooperative di pescatori o di consorzi di cooperative di pescatori non iscritti nel registro di imprese di pesca e nel caso di imprese singole o associate;
3) un certificato del Tribunale dal quale risulti che il richiedente non ha in corso procedura fallimentare o di concordato preventivo;
4) una relazione tecnico finanziaria sul programma di investimenti con la descrizione, per ogni iniziativa di cui si chiede il contributo, degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei costi e dei ricavi, corredata da preventivi dettagliati, computi metrici estimativi e progetti dettagliati e completi.

Qualora la domanda riguardi la costruzione, l'ampliamento o il miglioramento di impianti di acquacoltura, le imprese di cui al punto 2) del presente articolo debbono allegare anche il certificato d'iscrizione nel registro delle imprese di pesca, nonchè il titolo di concessione dello specchio acqueo ove realizzare l'iniziativa.
I richiedenti nella domanda devono dichiarare di avere o meno richiesto o ricevuto dallo Stato, dalla Cassa per il Mezzogiorno, da altri enti pubblici, locali e nazionali o dalla CEE contributi a fondo perduto o mutui a tasso agevolato per le medesime iniziative oggetto della domanda precisando, in caso affermativo, l'ente erogatore e la somma ricevuta.
La Regione concorre all'erogazione del contributo, fino all'ammontare massimo indicato nel precedente articolo 3, terzo comma, per la parte di spesa non ammessa agli interventi pubblici di cui al comma precedente e comunque in misura tale che il finanziamento complessivo non sia superiore al 90% del costo totale dell'iniziativa, fatta eccezione per quanto previsto dall'ultimo comma del citato articolo 3.
La giunta regionale delibera la concessione dei contributi sulla base degli obiettivi e delle prioritarietà di cui al piano di settore della pesca redatto ai sensi della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, o, in sua assenza, sentita la commissione consiliare competente.


L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione, da parte dei beneficiari, del certificato di collaudo dell'impianto e delle attrezzature acquistate nonchè del nulla osta del sindaco ai sensi dell'articolo 3 della L.R. 3 marzo 1982, n. 7.
Il collaudo viene effettuato, entro 15 giorni dalla richiesta, da un collaudatore iscritto all'albo regionale di cui all'articolo 17 della L.R. 18 aprile 1979, n. 17, nominato con decreto del presidente della Regione.
Per le iniziative di cui alle lettere a) e i) del precedente articolo 2, l'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione, da parte dei beneficiari, di una relazione tecnico-scientifica consuntiva.
Per gli enti pubblici è necessario che la relazione tecnico-scientifica di cui al precedente comma sia disposta dai rispettivi organi deliberanti.
La graduale erogazione del contributo, in rapporto allo stato di avanzamento delle opere, può essere effettuata su richiesta.


I beneficiari decadono dal contributo qualora entro sei mesi dalla comunicazione del beneficio non abbiano effettivamente dato inizio alle opere per la realizzazione degli impianti o dei servizi o proceduto all'acquisto di beni strumentali.
La giunta regionale, contestualmente all'atto di concessione del contributo, fissa il termine entro il quale le opere dovranno essere completate a pena di decadenza.
Per gli interventi di cui al punto h) del precedente articolo 2 il contributo regionale non può superare l'arco di un biennio.
La giunta regionale, con provvedimento motivato, provvede al recupero delle somme eventualmente erogate ai sensi del quinto comma del precedente articolo 5.
I predetti termini possono essere prorogati, su richiesta motivata dei beneficiari dei contributi, per un periodo ulteriore di sei mesi soltanto per le iniziative di cui alle lettere a), c), d), g) e h) di cui al precedente articolo 2.


Al fine di salvaguardare e valorizzare l'attività della pesca nei suoi contenuti di conoscenze tecnologiche e di produzione di ricchezza e, nel contempo, di favorire l'occupazione giovanile nel settore, la Regione concede contributi a favore delle imprese di pesca, dei produttori ittici, loro cooperative e consorzi, delle organizzazioni di produttori e loro associazioni, purchè svolgenti attività di produzione ittica.
Il contributo regionale in conto capitale è concesso nella misura annua di L. 1.800.000 ai soggetti indicati nel comma precedente che dimostrino di aver assunto giovani inclusi nelle liste di collocamento da avviare alla professione di pescatore, di età compresa tra i 15 e i 28 anni all'atto dell'assunzione, secondo le vigenti disposizioni in materia.
Il contributo viene concesso a titolo di concorso nelle spese relative alla retribuzione dei giovani assunti ed è rapportato ai mesi di effettiva assunzione e comunque per un periodo non inferiore a 9 mesi per ogni giovane e per un massimo di 2 anni.
Ogni impresa di pesca non può assumere più di due giovani, i quali debbono avere la cittadinanza italiana.
L'erogazione del contributo, che avviene in due rate, a condizione che sia garantito il rispetto del contratto di lavoro in uso presso le marinerie locali, viene effettuata dalla giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente.
Le domande di contributo, corredate dalla certificazione rilasciata dalle autorità competenti relative all'avvenuta assunzione, nonchè dalla documentazione prevista dall'articolo 4, secondo comma, punti 1), 2) e 3), devono essere trasmesse alla giunta regionale entro 30 giorni dalla data dell'assunzione.
Il contributo è concesso entro i limiti delle disponibilità finanziarie stabilite dal successivo articolo 9.


E' istituito il comitato tecnico regionale della pesca, che formula proposte e pareri sui progetti di sviluppo delle attività di pesca e delle altre attività ad essa connesse.
Il comitato è nominato con decreto del presidente della Regione ed è composto da:
- 1 esperto designato dalle associazioni della pesca oceanica, mediterranea e della piccola pesca;
- 3 rappresentanti designati dai compartimenti marittimi regionali;
- 2 esperti designati rispettivamente dal CNR - istituto di ricerca sulla pesca marittima di Ancona - e dal laboratorio di biologia marina di Fano;
- 3 esperti designati dalle organizzazioni cooperativistiche a base nazionale;
- 1 esperto designato da ciascuna associazione sindacale dei commercianti di prodotti ittici;
- 1 rappresentante del ministero della marina mercantile;
- 1 rappresentante per ognuna delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del mare riconosciute;
- 1 funzionario dell'ufficio pesca della Regione Marche che svolge anche le funzioni di segretario.

La partecipazione alle sedute del comitato non dà diritto all'indennità di presenza, ma solo all'eventuale indennità di missione ed al rimborso delle spese di viaggio ai sensi degli articoli 2, 4 e 7 della L.R. 2 agosto 1984, n. 20.
Il comitato dura in carica fino al termine della legislatura regionale nel corso della quale è stato nominato.

Art. 9

Per la concessione di contributi previsti dal secondo comma del precedente articolo 2 è autorizzata, per l'anno 1985, la spesa complessiva di lire 800 milioni, così ripartita:
1) L. 280.000.000 per le finalità di cui alla lettera a);
2) L. 120.000.000 per le finalità di cui alla lettera b);
3) L. 32.000.000 per le finalità di cui alla lettera c);
4) L. 120.000.000 per le finalità di cui alla lettera d);
5) L. 40.000.000 per le finalità di cui alla lettera e);
6) L. 40.000.000 per le finalità di cui alla lettera f);
7) L. 80.000.000 per le finalità di cui alla lettera g);
8) L. 48.000.000 per le finalità di cui alla lettera h);
9) L. 40.000.000 per le finalità di cui alla lettera i).

Per ciascuno degli anni 1986 e 1987 l'entità della spesa complessiva e la relativa ripartizione sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci, fermo restando che l'ammontare non potrà superare, nel detto biennio, l'importo di lire 2.000 milioni, in conformità alle indicazioni del bilancio pluriennale 1985/87.
Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma precedente si provvede:
a) per l'anno 1985, mediante riduzione, per l'importo di lire 800 milioni, degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo n. 5100201 dello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno "Fondo occorrente per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti" (partita n. 11 dell'elenco n. 3);
b) per gli anni successivi, mediante impiego di una quota parte dei proventi dei tributi regionali e, occorrendo, della somma spettante alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modifcazioni e integrazioni.

Le somme occorrenti per il pagamento dei contributi previsti dalla presente legge sono iscritte:
a) per l'anno 1985, a carico dei seguenti capitoli che con la presente legge sono istituiti nello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno - settore 3.2.6.1 "Interventi per lo sfruttamento razionale delle risorse ittiche", con le seguenti denominazioni ed i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa:
- cap. n. 3261201 "Contributi in unica soluzione nelle spese per la realizzazione, l'ampliamento ed il miglioramento di impianti di acquacoltura", lire 280 milioni;
- cap. n. 3261101 "Contributi per favorire l'occupazione giovanile nella attività di pesca", lire 120 milioni;
- cap. 3261202 "Contributi in unica soluzione nelle spese per la progettazione e la realizzazione di un centro pilota per lo sbarco dei prodotti ittici ed il loro invio ai mercati", lire 32 milioni;
- cap. n. 3261203 "Contributi in unica soluzione nelle spese per la realizzazione di centri di ridistribuzione all'ingrosso del pesce fresco nelle zone interne", lire 120 milioni;
- cap. n. 3261204 "Contributi in unica soluzione nelle spese per la realizzazione di strutture per la vendita al dettaglio di pesce fresco da parte di enti pubblici, cooperative di produttori e loro consorzi e cooperative di consumo", lire 40 milioni;
- cap. n. 3261102 "Contributi per iniziative promozionali per l'incremento del consumo del pesce azzurro", lire 40 milioni;
- cap. n. 3261205 "Contributi in unica soluzione nelle spese per l'ampliamento e l'ammodernamento dei magazzini per l'approvvigionamento dei natanti, per la conservazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti ittici", lire 80 milioni;
- cap. n. 3261206 "Contributi in unica soluzione nelle spese per la realizzazione di impianti per la raccolta e la depurazione di molluschi bivalvi", lire 48 milioni;
- cap. n. 3261103 "Contributi in unica soluzione nelle spese per iniziative sperimentali dirette all'incremento e alla tutela delle risorse della fascia costiera" lire 48 milioni;
b) per gli anni 1986 e 1987, a carico dei capitoli corrispondenti.

Qualora le somme destinate a determinate iniziative non dovessero essere utilizzate in tutto o in parte, si provvederà al loro recupero a favore delle altre iniziative.


LaL.R. 24 agosto 1976, n. 25 è abrogata.