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Atto:LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1986, n. 3
Titolo:Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1985 dell'Ente provinciale per il turismo di Ancona.
Pubblicazione:(B.u.r. 23 gennaio 1986, n. 8)
Stato:Abrogata
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 12 maggio 2003, n. 7.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 7/2003, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi fino al completamento dei relativi procedimenti amministrativi.

Sommario





Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 53, quarto comma, della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, č approvato il bilancio di previsione dell'Ente provinciale per il turismo di Ancona, nelle risultanze indicate nella tabella allegata alla presente legge.
La maggiorazione del contributo ordinario della Regione Marche, finalizzato alla copertura dei maggiori oneri di personale in dipendenza della applicazione della legge regionale 31 ottobre 1984, n. 31, verrŕ erogato, fatto salvo il dettato dell'articolo 14 della legge regionale 24 dicembre 1983, n. 40, alla presentazione di rendicontazione da parte dell'ente.
L'assunzione degli impegni a carico degli stanziamenti finanziati con l'assegnazione di fondi a destinazione vincolata o di carattere straordinario, č subordinata all'accertamento delle correlative entrate.