Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1986, n. 5 |
Titolo: | Assestamento del bilancio per l'anno 1985. |
Pubblicazione: | (B.u.r. 31 gennaio 1986, n. 11) |
Stato: | Vigente |
Tema: | FINANZA |
Settore: | CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE |
Materia: | Bilanci – Leggi finanziarie |
Sommario
Art. 1 (Modificazione dei residui attivi e passivi presunti alla chiusura dell'esercizio 1984)
Art. 2 (Modificazione del saldo finanziario positivo presunto al termine dell'esercizio 1984)
Art. 3 (Modificazione della presunta giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio 1985)
Art. 4 (Annualità di limiti di impegno autorizzati in anni anteriori)
Art. 5 (Indennizzi per danni causati da specie animali protette, da cani randagi e da animali predatori)
Art. 6 (Contenimento dei consumi energetici)
Art. 7 (Prestiti annuali di esercizio)
Art. 8 (Formazione professionale)
Art. 9 (Fondi globali)
Art. 10 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine)
Art. 11 (Fondo di riserva di cassa)
Art. 12 (Modificazione delle autorizzazioni alla contrazione di mutui o prestiti per la copertura dei disavanzi dei bilanci per gli anni dal 1980 al 1985)
Art. 13 (Sviluppo del movimento cooperativo)
Art. 14 (Opere pubbliche a totale carico della Regione)
Art. 15 (Rinuncia delle entrate di lieve entità)
Art. 16 (Altre variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa)
Art. 17 (Approvazione dei quadri generali riassuntivi)
Art. 18 (Dichiarazione di urgenza)
Art. 2 (Modificazione del saldo finanziario positivo presunto al termine dell'esercizio 1984)
Art. 3 (Modificazione della presunta giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio 1985)
Art. 4 (Annualità di limiti di impegno autorizzati in anni anteriori)
Art. 5 (Indennizzi per danni causati da specie animali protette, da cani randagi e da animali predatori)
Art. 6 (Contenimento dei consumi energetici)
Art. 7 (Prestiti annuali di esercizio)
Art. 8 (Formazione professionale)
Art. 9 (Fondi globali)
Art. 10 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine)
Art. 11 (Fondo di riserva di cassa)
Art. 12 (Modificazione delle autorizzazioni alla contrazione di mutui o prestiti per la copertura dei disavanzi dei bilanci per gli anni dal 1980 al 1985)
Art. 13 (Sviluppo del movimento cooperativo)
Art. 14 (Opere pubbliche a totale carico della Regione)
Art. 15 (Rinuncia delle entrate di lieve entità)
Art. 16 (Altre variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa)
Art. 17 (Approvazione dei quadri generali riassuntivi)
Art. 18 (Dichiarazione di urgenza)
I residui attivi presunti alla chiusura dell'esercizio 1984 già iscritti, ai sensi dell'articolo 41, quinto comma, punto 1, della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno 1985 per l'importo presunto di lire 244.922.502.608, sono modificati secondo le risultanze di cui alle tabelle n. 1 e n. 2 allegate alla presente legge e restano stabiliti nell'importo complessivo di lire 298.165.180.018.
I residui passivi presunti alla chiusura dell'esercizio 1984 già iscritti, ai sensi dell'articolo 91, quinto comma, punto 1, della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1985 per l'importo presunto di lire 159.175.134.336, sono modificati secondo le risultanze di cui alle medesime tabelle 1 e 2 e restano stabiliti nell'importo complessivo di lire 163.970.364.792.
L'ammontare del saldo finanziario positivo al termine dell'esercizio 1984, iscritto, ai sensi dell'articolo 41, sesto comma, della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno 1985, nell'importo presunto di lire 590.028.903.696 è aumentato di lire 52.016.716.974 e resta quindi stabilito in 48.921.935.129 relativa ad annualità, o quote di esse, di limiti di impegno autorizzati negli anni precedenti finanziate con assegnazione di fondi dallo Stato con vincolo di destinazione, riferite ad oneri aventi scadenza successiva al 31 dicembre 1984 ed indicate nell'elenco n. 1 allegato alla presente legge, da utilizzarsi secondo le modalità di cui al successivo articolo 4.
L'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio 1985, iscritto ai sensi dell'articolo 41, sesto comma, della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno 1985 nell'importo presunto di lire 504.281.535.424 è aumentato di lire 3.569.270.020 e si stabilisce in lire 507.850.805.444, di cui lire 19.222.201.354 per giacenze presso la tesoreria della Regione e lire 488.628.604.090 per somme disponibili sui conti correnti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato.
La somma di lire 48.921.935.129 compresa nel saldo finanziario positivo al termine dell'esercizio 1984 e di cui al precedente articolo 2 può essere utilizzata per l'iscrizione, a carico dei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'anno corrente e, per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti, di importi pari a quelli delle obbligazioni aventi scadenza in ciascuno dei detti anni, mediante atti deliberativi della giunta regionale da trasmettere al consiglio entro 10 giorni dalla loro adozione e da pubblicare nel bollettino ufficiale della Regione entro 60 giorni, agli effetti di cui all'articolo 65 - ultimo comma - della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25.
L'ultimo comma dell'articolo 85 della legge regionale 2 maggio 1985, n. 26 è abrogato.
L'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 9 della legge regionale 2 maggio 1985, n. 26, per la concessione di indennizzi per danni causati al patrimonio zootecnico da specie animali di notevole interesse scientifico, da cani randagi e da animali predatori, è aumentata di L. 115 milioni.
Lo stanziamento di competenza del capitolo 2131101 dello stato di previsione della spesa è aumentato di pari importo.
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni recate dall'articolo 22, quarto comma, della legge regionale 7 novembre 1984, n. 35, recante norme attuative della legge 29 maggio 1982, n. 308 sul contenimento dei consumi energetici e sullo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, la somma occorrente per la concessione di contributi in capitale nelle spese per la realizzazione di impianti fissi, sistemi o componenti, diretti a conseguire riduzioni di consumi di energia a favore dei soggetti che ne hanno fatto richiesta ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge regionale n. 35/1984, è determinata, per l'anno 1985, in lire 1.257.660.000 e per il detto importo è iscritto a carico del capitolo n. 2228202 dello stato di previsione della spesa.
Il limite di impegno per la concessione dei contributi in conto interessi sui mutui contratti da soggetti pubblici e privati per le finalità di cui al capo secondo della stessa legge regionale n. 35/84, già stabilita in lire 4.192.200.000 per effetto dell'articolo 22, primo comma, della stessa legge regionale n. 35/1984, è ridotto in lire 1.257.660.000 e resta fissato in lire 2.934.540.000.
Gli stanziamenti di competenza dei capitoli numeri 2228203 e 6200241 dello stato di previsione della spesa sono conseguentemente ridotti, rispettivamente, di lire 1.257.660.000 e di lire 4.401.810.000.
L'entrata prevista al capitolo n. 2003026 dello stato di previsione dell'entrata è ridotta di lire 4.401.810.000.
Gli impegni assunti e i pagamenti effettuati a carico del capitolo n. 2228203 dello stato di previsione della spesa fino all'entrata in vigore della presente legge e relativi ai contributi in capitale previsti dell'articolo 5 della legge regionale n. 35/1984, sono trasferiti al capitolo n. 2228202.
L'autorizzazione di spesa di lire 1.900 milioni recata dall'articolo 5, primo comma, della legge regionale 16 aprile 1985, n. 12, per la concessione del concorso negli interessi sui prestiti contratti per migliorare le condizioni di produttività della barbabietola da zucchero è ridotta a lire 200 milioni.
La rimanente disponibilità di lire 1.700 milioni risultante dal capitolo n. 3124104 dello stato di previsione della spesa può essere utilizzata per la concessione del concorso negli interessi dei prestiti di esercizio di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 21 e successive modificazioni.
L'ammontare del fondo per la formazione professionale per l'anno 1985, già stabilito in lire 12.500.573.000 per effetto dell'articolo 28 della legge regionale 2 maggio 1985, n. 26, è aumentato di lire 270.000.000 e si stabilisce nel nuovo importo di lire 12.770.573.000.
Lo stanziamento del capitolo 3311101 dello stato di previsione della spesa, destinato al finanziamento delle spese per l'attuazione delle funzioni riservate alla competenza della Regione è ridotto di lire 100.000.000, relativamente alle spese per l'acquisto di nuove macchine e si stabilisce nel nuovo importo di lire 460.000.000.
Lo stanziamento del capitolo n. 3322104 dello stato di previsione, destinato alle spese per la concessione, agli enti operanti nel campo dell'istruzione professionale, di contributi per il finanziamento degli oneri relativi alla corresponsione del personale rimasto inutilizzato ed impiegato nelle strutture regionali o nei corsi di qualificazione è aumentato di lire 370.000.000 e si stabilisce nel nuovo importo di lire 870.000.000.
L'importo del fondo globale per il finanziamento degli oneri dipendenti da nuovi provvedimenti legislativi recanti spese di parte corrente attinenti le funzioni normali, già stabilito per effetto dell'art. 48, primo comma - lettera a) della legge regionale 2 maggio 1985, n. 26, in lire 8.140 milioni ed iscritto a carico del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa, è ridotto di lire 1.580 milioni.
La riduzione di cui al comma precedente è portata in detrazione delle seguenti partite e per gli importi controindicati:
- partita n. 1 L. 300 milioni - partita n. 2 L. 200 milioni - partita n. 3 L. 200 milioni - partita n. 11 L. 500 milioni - partita n. 12 L. 100 milioni - partita n. 14 L. 280 milioni.
L'importo del fondo globale per il finanziamento degli oneri dipendenti da nuovi provvedimenti legislativi recanti spese per investimento attinenti le funzioni normali, già stabilite per effetto dell'articolo 48 - primo comma - lettera b) della legge regionale 2 maggio 1985, n. 26, in L. 8.070 milioni ed iscritta a carico del capitolo 5100201 dello stato di previsione della spesa è ridotto di L. 1.111 milioni.
La riduzione di cui al comma precedente è portata in detrazione delle seguenti partite per gli importi controindicati:
- partita n. 2/bis L. 300 milioni - partita n. 9 L. 500 milioni - partita n. 12 L. 100 milioni - partita n. 10 L. 211 milioni.
L'importo del fondo globale per il finanziamento degli oneri dipendenti da nuovi provvedimenti legislativi recanti spese per investimenti attinenti le funzioni normali, finanziate con assegnazione di fondi dallo Stato con vincolo di destinazione ed iscritto a carico del capitolo 5100203 dello stato di previsione della spesa è aumentato di lire 2.845 milioni.
In relazione all'aumento del fondo globale di cui al comma precedente, nell'elenco n. 5 allegato al bilancio per l'anno 1985 sono aggiunte le seguenti indicazioni: Rubrica 3 - produzione: settore 3.1 - produzione agricola alimentare; Sub - settore 3.1.2. - ammodernamento delle strutture; Programma 3.1.2.2 - sostegno agli investimenti aziendali; Partita n. 2: oggetto del provvedimento - contributi sui mutui di miglioramento fondiario (articolo 20 legge 130/1983) importo L. 2.845 milioni; natura della spesa - annuale; classificazione ai fini amministrativi - 24.
L'ammontare del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine per l'anno 1985, già stabilito per effetto dell'articolo 49 della legge regionale 2 maggio 1985, n. 26, in lire 17.000.000.000 riservate al pagamento dei residui passivi dichiarati perenti ai fini amministrativi, è aumentato di lire 9.100.026.573, di cui lire 8.801.658.670 riservate al pagamento dei detti residui perenti.
Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo n. 5200101 dello stato di previsione della spesa sono aumentati di lire 9.100.026.573.
All'elenco n. 1 allegato alla legge regionale 2 maggio 1985, n. 26 "Spese obbligatorie", è aggiunto il capitolo n. 1860101 "Competenze ed indennità accessorie da corrispondere al difensore civico" (articolo 12 L.R. n. 24 ottobre 1981, n. 29).
L'ammontare del fondo di riserva di cassa, già stabilito, per effetto dell'articolo 51 della legge regionale 2 maggio 1985, n. 26, in lire 70.000 milioni è aumentato di lire 30.000 milioni e si stabilisce in lire 100.000 milioni.
Lo stanziamento di cassa del capitolo n. 5200103 dello stato di previsione della spesa è aumentato di lire 30.000 milioni.
Ai sensi per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 67, secondo comma, della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, le autorizzazioni alla contrazione di mutui o prestiti per la copertura dei disavanzi dei bilanci per gli anni 1980, 1981, 1982, 1983 e 1984 già rinnovate, per l'anno 1985, per effetto dell'articolo 58 della L.R. 2 maggio 1985 per i rispettivi importi di lire 39.240.804.963, lire 8.129.483.915, lire 51.238.854.241, lire 9.473.786.959 e lire 29.310.669.726 e così per complessive lire 137.393.599.804 sono stabilite nei rispettivi nuovi importi di lire 39.749.804.963, lire 7.620.483.915, lire 51.237.915.485, lire 8.373.786.959 e lire 26.448.883.770, pari complessivamente a lire 133.430.875.092.
La somma di lire 137.393.599.804, già ascritta, in termini di competenza, al capitolo n. 5002226 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno 1985 è ridotta di lire 3.962.724.712 e resta stabilita nel nuovo importo di lire 133.430.875.092.
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 67, secondo comma, della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, l'autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti per la copertura del disavanzo del bilancio per l'anno 1985, già stabilita, per effetto dell'articolo 76 della legge regionale 2 maggio 1985, n. 26, in lire 45.099.151.413, è aumentata di lire 3.900.000.000 e si stabilisce nel nuovo importo di lire 48.999.151.413.
Il ricavato dei mutui e prestiti di cui al comma precedente è ascritto al capitolo 5002005 dello stato di previsione dell'entrata nel bilancio per l'anno 1985.
Il limite di impegno di durata decennale di lire 400 milioni autorizzato per l'anno 1983 con l'articolo 2, primo comma, della legge regionale 12 agosto 1983, n. 21, per la concessione alle aziende cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi di contributi sulle operazioni di credito effettuate per la costituzione e l'ammodernamento delle ditte aziende nonchè la costruzione e l'ampliamento di stabilimenti e magazzini, l'acquisto di macchinari e attrezzature, si intende autorizzato, per le stesse finalità e per lo stesso importo, con decorrenza dall'anno 1986 e termine nell'anno 1995.
Le parole "lire 17.929 milioni" di cui al secondo comma dell'articolo 18 della legge regionale 2 maggio 1985, n. 26 sono sostituite con le parole" lire 18.429 milioni".
L'elenco delle opere pubbliche di carattere straordinario a totale carico della Regione di cui all'articolo 87 - allegato A - della legge regionale 2 maggio 1985, n. 26 è integrato come segue:
"Provincia di Ancona: opere varie:
- opere di urbanizzazione: area intercomunale attività produttive in località Casine di Ostra L. 500 milioni".
Le parole "lire 17.929 milioni" sono sostituite con le parole "lire 18.429 milioni".
L'importo delle pene pecuniarie dovute alla Regione per violazione alle leggi regionali delle quali la giunta regionale è autorizzata a disporre il totale abbandono ai sensi dell'articolo 80 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, già stabilito, per l'anno 1985, in lire 3.000 per effetto dell'articolo 77 della legge regionale 2 maggio 1985, n. 26, è aumentato di lire 2.000 e si stabilisce nel nuovo importo di lire 5.000.
Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'anno 1985 sono introdotte le ulteriori variazioni di cui alle tabelle n. 1 e n. 2 allegate alla presente legge.
Sono approvati i quadri generali riassuntivi degli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio per l'anno 1985 nelle risutlanze di cui alle tabelle n. 3 e 4 allegate alla presente legge.
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.