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Atto:REGOLAMENTO REGIONALE 17 marzo 1986, n. 18
Titolo:Regolamento per l'attuazione della mobilità obbligatoria (articolo 45, L.R. 30 novembre 1983, n. 38)
Pubblicazione:( B.U. 27 marzo 1986, n. 30 )
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:EDILIZIA
Materia:Edilizia abitativa
Note:Abrogato dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario





Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per l'attuazione della mobilità obbligatoria degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi degli articoli 45 e seguenti della L.R. 30 novembre 1983, n. 38.


Gli ambiti territoriali per i quali sono applicabili il rapporto di utilizzazione di cui all'articolo 44 della citata L.R. n. 38 nonché la presnte normativa, sono definiti come segue:
a) per i comuni con popolazione superiore a 40 mila abitanti:
- circoscrizione comunale;
b) per i comuni con popolazione inferiore a 40 mila abitanti:
- circoscrizione ove realizzate;
- frazioni;
- territorio comunale ove non previste le circoscrizioni o le frazioni.



La graduatoria tra nuclei familiari sottoposti o aventi diritto alla mobilità è formulata sulla base dell'indice di cui al rapporto di utilizzazione così come determinato ai sensi dell'articolo 44 della citata L.R. n. 38.
A parità di indice si applicano le priorità di cui al successivo articolo 4, tenendo presente che nei confronti dell'assegnatario con minor punteggio di segno negativo la mobilità obbligatoria viene attuata prioritariamente rispetto a quello con maggior punteggio. Con procedura inversa si attua la mobilità per gli assegnatari aventi diritto.


Tra gli assegnatari sottoposti o aventi diritto alla mobilità obbligatoria e che abbiano un pari rapporto di utilizzazione così come determinato ai sensi del precedente articolo 3, le priorità sono stabilite come appresso:
1^ Categoria: Assegnatari sottoposti alla mobilità obbligatoria
La graduatoria degli assegnatari ricompresi nella presente categoria è formulata tenendo conto del minor punteggio conseguibile e quindi determinato con segno negativo:
A) assegnatario o membro del suo nucleo familiare che presenti gravi difficoltà di deambulazione o handicap attinenti alla sua capacità motoria e che comunque non sia titolare di assegnazione di alloggio particolare realizzato o destinato ad handicappati e non sia fornito di impianto di ascensore accessibile per tale categoria:
PUNTI - 5 se assegnatario di alloggio ubicato al primo piano. I punteggi sono decrementati di un ulteriore - 1 per ciascun piano oltre il primo, già considerato.
B) assegnatario il cui nuclelo familiare sia costituito come appresso:
PUNTI - 1 per ogni coppia occupante l'alloggio;
PUNTI - 0.5 per ciascun componente il nucleo familiare di età inferiore ai 12 anni;
PUNTI - 0.5 per ogni due persone comprese nello stesso nucleo familiare (oltre la coppia) di sesso diverso e di età superiore ai 10 anni;
C) assegnatario che presenti nel proprio nucleo familiare componenti con età superiore agli anni 65 e che siano dichiarati dalle competenti autorità sanitarie non autosufficienti:
PUNTI - 1 per ciascun componente.
2^ Categoria: Assegnatari aventi diritto alla mobilità obbligatoria
La graduatoria degli assegnatari ricompresi nella presente categoria è formulata tenendo conto del maggior punteggio conseguibile e quindi determinato con segno positivo.
A) assegnatario o membro del suo nucleo familiare che presenti gravi difficoltà di deambulazione o handicap attinenti alla sua capacità motoria e che comunque non sia titolare di assegnazione di alloggio particolare realizzato o destinato ad handicappati e non sia fornito di impianto di ascensore accessibile a tale categoria:
PUNTI + 1 se assegnatario di alloggio al primo piano. I punteggi sono incrementati di un ulteriore + 1 per ciascun piano oltre il primo, già considerato;
B) assegnatario il cui nucleo familiare sia costituito come appresso:
PUNTI + 1 per ogni coppia occupante l'alloggio;
PUNTI + 0.5 per ciascun componente il nucleo familiare di età inferiore a 12 anni;
PUNTI + 0.5 per ogni due persone comprese nello stesso nucleo familiare (oltre la coppia) di sesso diverso e di età superiore ai 10 anni;
C) assegnatario che presenti nel proprio nucleo familiare componenti con età superiore agli anni 65 che siano dichiarati dalle competenti autorità sanitarie non autosufficienti:
PUNTI + 1 per ciascun componente;
D) assegnatario che presenti esigenze di avvicinamento al posto di lavoro:
Il calcolo viene effettuato in base al tempo impiegato utilizzando mezzi pubblici (il punteggio non verrà attribuito nel casi in cui non esistano mezzi pubblici):
- meno di mezz'ora: - punti 0
- da mezz'ora a un'ora: - punti + 1
- oltre un'ora: - punti + 2
E) assegnatario che sia impossibilitato, per motivi economici correlato con il reddito determinato ai sensi dell'articolo 35 della L.R. n. 38/1983, a corrispondere il canone di locazione e le relative quote accessorie per i servizi:
- se occupante un alloggio provvisto di impianto di riscaldamento centralizzato e ascensore, disposto a trasferirsi in alloggio sprovvisto di tali impianti PUNTI + 5
- se occupante un alloggio provvisto di impianto di riscaldamento centralizzato, disposto a trasferirsi in alloggio provvisto di riscaldamento autonomo PUNTI + 1
F) assegnatario che occupa l'alloggio asseganto da:
- oltre dieci anni PUNTI + 1
- da cinque a dieci anni PUNTI + 0.5
I punteggi sopra indicati sono cumulabili perché appartenenti a diverse ipotesi ricomprese nelle lettere che precedono.

Non possono essere prese in considerazione, ai fini dell'applicazione del Titolo IV - Capo II della citata legge 38, fattispecie attinenti assegnatari che presentino irregolarità di qualsiasi natura nel godimento ed uso dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica.


L'ente gestore provvede alla formazione delle graduatorie di mobilità con apposito proprio provvedimento: l'istruttoria relativa può essere demandata ad una speciale commissione nominata dallo stesso ente.
A tal fine promuove la più ampia diffusione e conoscenza tra tutti gli assegnatari, anche attraverso avvisi, circolari e pubblicazioni periodiche delle risoluzioni e provvedimenti attuativi della mobilità, fornendo ai medesimi gli strumenti idonei a conseguire le finalità e gli obiettivi previsti dal Titolo IV, Capo II della citata L.R. n. 38.


La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, su proposta dell'ente gestore, determina annualmente, entro il 31 marzo, nell'ambito della percentuale prevista dall'articolo 26 della citata L.R. n. 38, il numero degli alloggi di nuova costruzione da riservare, per ciascun comune, alle finalità di cui al presente regolamento ed in particolare per la fattispecie previste dall'articolo 43 della L.R. n. 38.
La giunta regionale, prima di adottare il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo, assicurerà il coordinamento tra l'applicazione della riserva di cui al citato articolo 26 con l'applicazione della riserva prevista dal presente articolo.