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Atto:LEGGE REGIONALE 18 aprile 1986, n. 9
Titolo:Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna.
Pubblicazione:( B.U. 22 aprile 1986, n. 41 )
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ASPETTI ISTITUZIONALI
Materia:Organismi di garanzia e altri organismi regionali

Sommario




Art. 1

E' istituita presso la Regione Marche la "Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna".
Detta commissione, in conformità ai principi costituzionali, ha il compito di rimuovere le discriminazioni, dirette ed indirette, nei confronti delle donne e di promuovere pari opportunità tra i sessi.

Art. 2

La commissione ha il compito di:
a) espletare indagini conoscitive e ricerche sulla condizione femminile nell'ambito regionale;
b) promuovere iniziative di diffusione dei dati raccolti e di informazione circa le garanzie legislative esistenti;
c) operare per la rimozione delle varie forme di discriminazione rilevate e di quelle denunciate, adoperandosi per la soluzione, nelle sedi competenti, delle relative controversie, fornendo eventuali pareri e consulenze e dando adeguata informazione delle azioni positive svolte;
d) formulare osservazioni e proposte su progetti ed atti amministrativi regionali, che investono la condizione femminile;
e) formulare proposte di adeguamento della legislazione regionale ai principi costituzionali di parità ed uguaglianza;
f) elaborare progetti per favorire la presenza delle donne nella vita sociale e politica della regione;
g) promuovere progetti ed interventi intesi ad espandere l'accesso al lavoro e ad incrementare le opportunità di formazione e progressione professionale delle donne;
h) verificare l'attuazione delle leggi, nazionali e regionali, che interessano le donne e redigere un rapporto attuale sullo stato di applicazione della normativa generale riguardante la condizione femminile;
i) inviare ogni anno al consiglio regionale, nella fase di formulazione del bilancio regionale, una relazione di osservazioni e di progetti al riguardo;
l) promuovere iniziative per facilitare l'attività delle donne elette nelle istituzioni diffondendo materiale, notizie, informazioni utili all'esercizio delle funzioni;
m) sollecitare una adeguata presenza femminile nelle nomine di competenza regionale;
n) verificare in modo continuativo lo stato di efficienza dei servizi sociali e di quelli preposti alla tutela della salute, organizzati dagli enti locali.


Art. 3

La commissione è eletta dal consiglio regionale su proposta dell'ufficio di presidenza.
E' composta da 20 membri, eletti fra donne che abbiano riconosciuta esperienza sulla condizione femminile nei suoi diversi aspetti e profili e siano rappresentative dei movimenti e delle diverse culture del mondo femminile.
La commissione opera in piena autonomia.

Art. 4

All'insediamento della commissione provvede il presidente del consiglio.
La commissione resta in carica per la durata della legislatura regionale.

Art. 5

La commissione elegge al proprio interno un presidente e due vicepresidenti, che hanno il compito di coordinarne i lavori.
Entro 60 giorni dal suo primo insediamento la commissione adotta un regolamento interno che, nel rispetto delle varie componenti, ne disciplina il funzionamento.
In questioni di particolare rilevanza la commissione può tenere sessioni pubbliche.

Art. 6

La commissione ha sede presso il consiglio regionale e si avvale, per l'espletamento delle sue funzioni, sul supporto organizzativo e del personale regionale che saranno messi a disposizioni della presidenza del consiglio stesso.

Art. 7

Alla commissione è erogato annualmente un finanziamento a carico del bilancio della Regione. La commissione presenta ogni anno al consiglio regionale il proprio programma ed una relazione sulle attività svolte entro i trenta giorni precedenti i termini rispettivamtne stabiliti dalla L.R. 30 aprile 1980, n. 25.

Art. 8

Per la concessione alla commissione istituita per effetto del precedente articolo 1 dei finanziamenti necessari per l'espeltamento dei propri compiti è autorizzata, per l'anno 1986, la spesa di lire 100 milioni; per ciascuno degli anni successivi, l'entità della spesa sarà stabilita con la legge di approvazione di rispettivi bilanci.
Alla copertura della spesa autorizzata per effetto del comma precedente si provvede:
a) per l'anno 1986, mediante riduzione, per l'importo di lire 100 milioni, degli stanziamenti di competenza e di cassa del fondo globale di parte corrente - capitolo 5100101 del bilancio del detto anno all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento ascritto alla partita n. 19 dell'elenco n. 2;
b) per gli anni successivi, mediante impiego di quota parte delle entrate spettanti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1979, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni.

Le somme occorrenti per l'erogazione dei finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo sono iscritte:
a) per l'anno 1986, a carico del capitolo 4234110 che con la presente legge è istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno con la denominazione "Finanziamento alla commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna" con stanziamenti, in termini di competenza e di cassa, di lire 100 milioni;
b) per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.