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Atto:LEGGE REGIONALE 27 maggio 1974, n. 12
Titolo:Norme provvisorie sullo stato giuridico ed economico e sull'inquadramento del personale regionale.
Pubblicazione:(B.u.r. 30 maggio 1974, n. 20)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Ordinamento degli uffici e del personale
Note:Abrogata dall'art. 42, l.r. 15 ottobre 2001, n. 20.

Sommario




Art. 1

Ai fini dell' inquadramento in ruolo del personale dipendente dalla Regione Marche sono stabiliti i contingenti numerici indicati nella tabella "A" allegata alla presente legge.
Il ruolo di cui al precedente comma è unico per tutti i dipendenti della Regione.

Art. 2

Sono stabilite le seguenti qualifiche funzionali:
1) dirigente;
2) funzionario direttivo;
3) istruttore;
4) collaboratore;
5) operatore specializzato;
6) operatore qualificato;
7) ausiliario.


Art. 3

Per ciascun livello funzionale sono stabiliti i seguenti contenuti professionali:

Dirigente. Ha la responsabilità di unità operative corrispondenti a una definita sfera di attività dell'ente, ovvero dirige una unità operativa che ha una propria precisa configurazione o posizione autonoma nell'ambito di un'area operativa maggiore, nel quadro della supervisione e del coordinamento svolti dal responsabile dell'unità maggiore; esplica qualificate attività di ricerca di carattere statistico, economico, sociale, giuridico affidategli dal responsabile politico o da quello del settore, assumendo la responsabilità dei risultati.

Funzionario direttivo. Provvede agli atti preliminari e istruttori, cura la preparazione di atti e provvedimenti in applicazione di leggi, regolamenti e disposizioni, attende a qualificati compiti di studio ed esercita le altre attribuzioni amministrative, tecniche e contabili.
Svolge mansioni di ricerca di carattere statistico, economico, sociale, rispondendone al ricercatore.

Istruttore. Svolge compiti amministrativi, tecnici o contabili di carattere preliminare nell'ambito dell'ufficio nel quale presta servizio, esegue le istruzioni e provvede agli adempimenti affidatigli. Ha la responsabilità dell'organizzazione, della direzione e del coordinamento di unità operative aventi funzioni esecutive.

Collaboratore. Svolge mansioni esecutive di carattere amministrativo ovvero di carattere tecnico qualificato o di direzione di personale ausiliario.

Operatore specializzato. Svolge mansioni di carattere prevalentemente tecnico-manuale.

Operatore qualificato.
Svolge mansioni di attesa e di custodia.

Ausiliario. Svolge mansioni di carattere manuale inerenti ai servizi dell'amministrazione.


Art. 4

Il servizio cui è affidata la preparazione dello schema di sviluppo economico promuove il coordinamento degli altri servizi, ai sensi dell'art. 52, secondo comma, dello Statuto, fatta eccezione per i servizi del consiglio regionale.
Spetta al servizio, tra l'altro, la elaborazione dello schema e del piano di sviluppo economico regionale, la formulazione di osservazioni e proposte dirette ad assicurare la coerenza con il programma regionale del piano di assetto territoriale, del piano pluriennale di spesa, dei piani di intervento settoriale e del bilancio di previsione e la redazione delle relazioni annesse; spetta altresì al servizio la formulazione di osservazioni e proposte sul rapporto tra previsione di bilancio e attuazione del piano economico regionale, sui costi e risultati finanziari previsti per ciascun settore di intervento di cui all'art. 40 dello Statuto, nonchè sulla situazione economica e sociale della Regione;
spetta, infine, al servizio, mantenere i rapporti con gli organi territoriali della programmazione nazionale.

Tale servizio è considerato principale, ai sensi dell'art. 53, secondo comma, dello Statuto, e la direzione di esso è affidata con le modalità di cui alla predetta norma.
L'atto di incarico stabilisce le attribuzioni specifiche, i termini, le condizioni, la retribuzione, nonchè la durata dell'incarico medesimo, che comunque non può superare quella della legislatura in corso.
Nell'ipotesi in cui l'incarico venga conferito a un dipendente della regione, al medesimo, per la durata dello stesso, è corrisposta una indennità mensile di funzione, per 12 mesi, pari al 55 per cento della retribuzione iniziale prevista per la qualifica di dirigente.
Qualora l'incarico sia conferito a esperto o professionista, estraneo all'amministrazione regionale, allo stesso spetta un trattamento economico non superiore alla retribuzione finale, aumentata del 65 per cento, prevista per la qualifica di dirigente.

Art. 5

La legge regionale sull'ordinamento degli uffici stabilirà le norme per l'accesso alle varie qualifiche.
Per l'accesso agli impieghi nell'amministrazione regionale sono richiesti i requisiti previsti dalle norme vigenti per l'ammissione agli impieghi nell'amministrazione statale.
I concorsi relativi alla qualifica di dirigente non potranno essere effettuati fino all'entrata in vigore della legge sull'ordinamento degli uffici, che riserverà il 10 per cento dei posti a favore dei funzionari direttivi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, avevano conseguito le qualifiche di direttore aggiunto di divisione, di direttore di sezione o equiparato.
Fino a quando non sarà provveduto a norma del primo comma e fermo restando quanto stabilito al riguardo dalle leggi dello Stato, i posti disponibili nelle qualifiche di funzionario direttivo, istruttore e collaboratore, qualora ciò sia reso necessario dalle esigenze di servizio, sono coperti mediante pubblico concorso per titoli ed esami al quale sono ammessi i cittadini italiani in possesso del diploma di laurea per la qualifica di dirigente e funzionario direttivo, del diploma di scuola media superiore per quella di istruttore e del diploma di assolvimento dell'obbligo scolastico per le restanti qualifiche.
Alle qualifiche di operatore specializzato, operatore qualificato e ausiliario, si accede per concorso pubblico al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti richiesti in relazione alle mansioni alle quali si riferiscono i posti da coprire.
Possono partecipare ai concorsi, di cui ai precedenti commi, anche i dipendenti regionali sprovvisti del titolo di studio richiesto, purchè abbiano un periodo di effettivo servizio senza demerito nella qualifica immediatamente inferiore che sia almeno corrispondente a quello previsto dalla legge per conseguire il titolo di studio richiesto dal bando di concorso, fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti.
La deroga di cui al comma precedente non è ammessa per i posti per i quali l'esercizio delle funzioni è condizionato dalla legge al possesso di specifici titoli di studio ed è consentita una sola volta nel corso della carriera.
Ai fini dell'applicazione delle leggi dello Stato in materia di collocamento obbligatorio di appartenenti a speciali categorie, nelle percentuali previste dalle leggi medesime, la qualifica di collaboratore è , equiparata a quella della carriera esecutiva statale.

Art. 6

I bandi di concorso sono deliberati dalla giunta regionale e contengono l'indicazione dei titoli di studio e di qualificazione professionale richiesti, in relazione alle qualifiche alle quali si riferiscono i posti messi a concorso, del contenuto e delle modalità delle prove di esame.
Per quanto concerne le procedure e le modalità dei concorsi, si applicano, salvo quanto previsto dalle norme regionali, le disposizioni delle leggi sui concorsi di ammissione agli impieghi civili dello Stato.

Art. 7

Le commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici per posti nella qualifica di dirigente e di funzionario direttivo sono nominate dalla giunta regionale e sono composte:
a) da un professore universitario docente nelle materie su cui vertono le prove di esame o da un professionista iscritto da almeno 10 anni in albi professionali per appartenere ai quali è richiesta la laurea o da un dipendente da pubbliche amministrazioni di grado superiore a quelli messi a concorso - designato dal presidente della giunta regionale che la presiede;
b) da quattro esperti - estranei all'amministrazione regionale - di cui due designati dalla giunta regionale e due dalle segreterie regionali delle confederazioni sindacali più rappresentative.

Funge da segretario un dipendente dell'ufficio personale.
Per i concorsi che si riferiscono alla qualifica di istruttore, la commissione è presieduta o da un assistente universitario o da un professionista iscritto da almeno 10 anni in albi professionali per appartenere ai quali è richiesto il diploma di scuola media superiore o da un dipendente di pubbliche amministrazioni di grado superiore a quello messo a concorso.
Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 300, sono nominati, con le stesse modalità di cui alla lettera b), altri quattro componenti per ogni gruppo di 300 concorrenti o frazione di 300 e la commissione si ripartisce in sotto commissioni di quattro membri con lo stesso presidente.
Le graduatorie dei concorsi sono approvate con deliberazione della giunta regionale, che provvede alla nomina dei vincitori.
La giunta regionale non può sindacare l'operato delle commissioni giudicatrici, a meno che non rilevi vizi di forma o di procedura.
I compensi spettanti ai componenti delle commissioni giudicatrici sono stabiliti dalla legge regionale.

Art. 8

Entro un anno dall'approvazione della graduatoria relativa a ciascun concorso, la giunta regionale ha facoltà di nominare i candidati idonei, seguendo l'ordine di graduatoria, in sostituzione dei vincitori rinunciatari o decaduti o per la copertura dei posti resisi disponibili nella qualifica alla quale la graduatoria si riferisce.

Art. 9

La Regione può conferire, ai sensi del secondo comma dell'art. 53 dello Statuto, per un numero di posti non superiore a 25, da ripartirsi fra i servizi della giunta e del consiglio, incarichi a tempo determinato, con compiti di responsabilità , direzione, coordinamento e organizzazione di un settore operativo regionale, di alcune unità o gruppi di unità organizzative regionali, ovvero per l'esecuzione di compiti che richiedano alta qualificazione tecnico - giuridico - economica e particolare competenza nel campo economico - sociale o in altri settori specifici.
Gli incarichi sono conferiti dal presidente della giunta regionale, su proposta esclusiva della giunta stessa approvata dal consiglio regionale, a esperti o professionisti estranei all'amministrazione regionale, ovvero a dipendenti della Regione appartenenti alla qualifica di dirigente.
I relativi provvedimenti stabiliscono le attribuzioni specifiche dei singoli incarichi, i termini, le condizioni, la retribuzione, nonchè la durata dei medesimi, che non può superare quella della legislatura in corso ai sensi del citato art. 53 dello Statuto.
Qualora l'incarico sia conferito a dipendenti della Regione, ai medesimi, per la durata dell'incarico, va liquidata un'indennità mensile di funzione per 12 mesi pari al 25 per cento della retribuzione iniziale prevista per la qualifica di dirigente.
Nei riguardi degli esperti o professionisti, estranei all'amministrazione regionale, il trattamento economico va determinato in misura pari alla retribuzione finale prevista per la qualifica funzionale di dirigente.
La Regione può , altresì , conferire, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 53 dello Statuto, incarichi a tempo determinato, da ripartirsi fra consiglio regionale e giunta, sino a un massimo di n. 20 posti del contingente numerico previsto per la qualifica di funzionario direttivo.
Con i relativi provvedimenti di nomina sono stabilite le attribuzioni specifiche dei singoli incarichi, i termini, le condizioni, la durata e la retribuzione, che non può in ogni caso superare l'80 per cento della retribuzione iniziale prevista per la qualifica di funzionario direttivo.

Art. 10

Gli incarichi conferiti, ai sensi dell'art. 53 dello Statuto, a dipendenti dell'amministrazione, esperti o professionisti estranei, sono revocabili in qualsiasi momento con il procedimento previsto dall'art. 53 citato.

Art. 11

La giunta regionale provvede, su proposta del presidente, alla nomina del capo di gabinetto della presidenza e del personale addetto alla segreteria; nomina, altresì , su proposta del vice presidente e degli assessori, i responsabili delle rispettive segreterie e il personale addetto.
Qualora le funzioni di cui al comma precedente vengano attribuite a dipendenti della Regione, ai medesimi spetta un assegno, per la durata dell'incarico, pari alla differenza fra il trattamento economico iniziale delle qualifiche funzionali equiparabili, ai sensi dell'ultimo comma, e il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica rivestita.
Il contingente del personale interno di cui al I comma del presente articolo sarà determinato con la legge regionale sull'ordinamento degli uffici.
Il personale di cui al primo comma può essere scelto anche fra estranei all'amministrazione regionale nei seguenti contingenti massimi:
- tre dipendenti per il gabinetto e la segreteria del presidente;
- un dipendente per la segreteria del vice presidente;
- un dipendente per ogni segreteria di assessore.

In tal caso il personale è assunto ai sensi del precedente art. 9 e il trattamento economico non può superare quello previsto nell'allegata tabella "B" rispettivamente per le seguenti qualifiche funzionali:
- capo gabinetto, dirigente;
- responsabile della segreteria, funzionario direttivo;
- addetto alla segreteria, istruttore.


Art. 12

Alla nomina dei responsabili della segreteria del presidente e dell'ufficio di presidenza del consiglio si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all'articolo precedente.
Il contingente del personale interno di cui al I comma del presente articolo sarà determinato con la legge regionale sull'ordinamento degli uffici.
Il contingente massimo del personale da scegliere fra estranei all'amministrazione regionale è il seguente:
- 2 per la segreteria del presidente del consiglio;
- 4 per la segreteria dell'ufficio di presidenza.


Art. 13

Fino a quando la legge regionale sull'ordinamento degli uffici non disporrà in merito, la disciplina, la sospensione e la cessazione del rapporto di impiego, i diritti, i doveri, la responsabilità , le incompatibilità , il cumulo di impieghi e, in genere, lo stato giuridico del personale regionale, sono disciplinati dalle disposizioni concernenti i dipendenti civili dello Stato, salvo quanto previsto dalle norme regionali in materia.
Le norme sullo stato giuridico, sul trattamento economico e sul personale in genere, la disciplina e l'orario di servizio, sono uniche per tutti i dipendenti regionali a qualsiasi servizio appartengano.
La distribuzione dell'orario giornaliero e settimanale è effettuata dalla giunta regionale e dall'ufficio di presidenza del consiglio, per i rispettivi uffici, sentito il consiglio del personale.

Art. 14

I dipendenti regionali con qualifica di dirigente possono essere delegati a emanare gli atti per i quali sono autorizzati dalla legge regionale.

Art. 15

E' istituita la commissione di disciplina composta da un avvocato con almeno 15 anni di iscrizione all'Albo Professionale, che la presiede, scelto dal Consiglio Regionale, da sei esperti in disciplina giuridiche attinenti il diritto amministrativo o il diritto del lavoro, di cui tre eletti dal consiglio regionale e tre designati dalle confederazioni sindacali più rappresentative.
Funge da segretario un funzionario dell'ufficio personale.
La commissione svolge i compiti attribuiti alla commissione di disciplina dalle norme riguardanti gli impiegati civili dello Stato.
Per quanto concerne il procedimento disciplinare si applicano le disposizioni contenute nel D.P.R. 10.1.1957, n. 3 intendendosi sostituito, al ministro, la giunta regionale e, al capo del personale, l'assessore delegato al ramo, secondo le rispettive competenze.
Al presidente e ai componenti la commissione, che non siano dipendenti regionali, spetta, per ogni riunione, un'indennità pari a quella corrisposta al presidente e ai membri elettivi degli organi regionali di controllo.
La commissione è nominata con deliberazione della giunta regionale e dura in carica 30 mesi.

Art. 16

L'esercizio dei diritti sindacali e politici non può costituire motivo di pregiudizio per il dipendente.
Il diritto di assemblea, il trasferimento dei rappresentanti sindacali, i permessi per attività sindacali, il diritto di affissione, l'uso dei locali per attività sindacale, la raccolta dei contributi sindacali sono regolati dalla legge 20.5.1970 n. 300.

Art. 17

Il personale che frequenti corsi regolari di studio presso istituti di istruzione di ogni ordine e grado o di qualificazione professionale, abilitati al rilascio di titoli di studio legali, nonchè corsi di qualificazione e riqualificazione professionale istituiti, sovvenzionati o comunque riconosciuti dalla Regione, ha diritto a un orario di lavoro che, nel rispetto di quello complessivo settimanale, agevoli la frequenza e la preparazione agli esami; non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario nè a prestazioni durante il riposto settimanale.
I dipendenti che debbano sostenere prove di esame o di concorso fruiscono, a richiesta, di congedi straordinari.
I dipendenti sono tenuti a produrre le certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui sopra.

Art. 18

Il personale regionale è tenuto all'osservanza dell'orario giornaliero di lavoro.
L'orario di lavoro settimanale è uguale per tutto il personale ed è fissato in 36 ore.
Di regola, sono vietate le prestazioni lavorative oltre il normale orario d'ufficio.
Qualora eccezionali esigenze di servizio lo richiedano, i dipendenti possono effettuare prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di ore 120 e con diritto alla relativa retribuzione, salvo quanto previsto nella presente legge.
In casi eccezionali, connessi a particolari esigenze degli organi regionali, il limite delle 120 ore annue di cui al comma precedente, può essere superato con decisione della giunta regionale da adottarsi sentite le confederazioni sindacali.

Art. 19

Oltre che nei casi previsti dalle disposizioni riguardanti i dipendenti civili dello Stato, il dipendente può essere collocato, a domanda, in aspettativa senza assegni per ragioni di studio per un periodo massimo di un anno in un quinquennio, quando intenda frequentare corsi di studio o quando sia assegnatario di borse di studio, sempre che siano attinenti alla propria preparazione professionale.
Il dipendente deve presentare idonea certificazione circa l'avvenuta frequenza.
Il periodo trascorso in aspettativa per motivi di studio è considerato periodo di servizio utile a tutti gli effetti.
La durata di più periodi di aspettativa per infermità , per motivi di famiglia o per motivi di studio, non può superare complessivamente due anni e mezzo in un quinquennio.
Il congedo straordinario e l'aspettativa sono concessi dalla giunta regionale.

Art. 20

L'impiegato ha diritto, per ogni anno di servizio, a un congedo ordinario retribuito della durata di un mese. Di regola almeno due terzi di tale congedo sono usufruiti continuativamente.
Il congedo ordinario è autorizzato: dall'assessore delegato al ramo per i dependenti che rivestono la qualifica di dirigente; dai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigente per tutto il restante personale; dal dipendente preposto agli uffici periferici per il personale addetto ai predetti uffici.

Art. 21

I provvedimenti di collocamento a riposo, accettazione delle dimissioni dall'ufficio, decadenza e quelli che comunque comportano, a norma delle disposizioni vigenti, sospensione o cessazione del rapporto di impiego, sono adottati dalla giunta regionale.

Art. 22

Il personale potrà essere trasferito da un ufficio all'altro soltanto in relazione a modifiche della struttura organizzativa dei servizi regionali o della loro dotazione organica o a comprovate esigenze di ufficio.
Nel caso che il trasferimento comporti un mutumento di sede, dovrà tenersi conto della residenza, delle condizioni di famiglia, delle eventuali necessità di studio dell'interessato e dei suoi familiari, nonchè del servizio eventualmente già prestato in sedi non richieste.
I trasferimenti sono disposti con decreto motivato del presidente, su conforme deliberazione della giunta regionale, sentito il dipendente.
Il trasferimento richiesto dal dipendente è disposto dall'amministrazione, valutate le effettive esigenze di servizio.

Art. 23

Il personale può essere comandato o trasferito presso altro ente nei casi previsti da leggi regionali per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'art. 59 dello Statuto.
Il personale comandato di cui al comma precedente è posto a disposizione dell'ente presso il quale è comandato e conserva lo stato giuridico, il trattamento economico, le mansioni e le funzioni proprie della qualifica di appartenenza.
Il comando è disposto con decreto motivato del presidente, su conforme deliberazione della giunta regionale, sentito l'interessato.
Al personale trasferito continueranno ad applicarsi, fino al suo inquadramento nei ruoli degli enti indicati dalla legge regionale, le norme relative allo stato giuridico e al trattamento economico di attività, di previdenza, di assistenza e di quiescenza del personale regionale.

Art. 24

Il personale non può esercitare alcuna attività commerciale, industriale o professionale nè assumere incarichi retribuiti conferiti da privati, dallo Stato e da enti pubblici.
Gli organi regionali competenti possono autorizzare, in via eccezionale e con limitazione di tempo, eventuali collaborazioni con enti pubblici e con le università , purchè l'incarico non contrasti con i fini istituzionali della Regione.
Il personale regionale non può altresì assumere cariche in società costituite con fini di lucro.

Art. 25

E' istituito il consiglio del personale con la seguente composizione:
- presidente della giunta regionale o un suo delegato che lo presiede;
- tre componenti designati dalla giunta regionale;
- tre dipendenti regionali designati dalle confederazioni sindacali più rappresentative.

Il consiglio del personale è nominato dal presidente della giunta e dura in carica 30 mesi.
Il consiglio del personale esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge, formula proposte per il miglioramento degli uffici, per il personale regionale e cura l'informazione dei dipendenti regionali sulle attività di loro interesse.

Art. 26

Ai dipendenti della Regione Marche compete il trattamento economico indicato nell'allegata tabella "B", che fa parte integrante della presente legge.
La progressione economica nell'ambito di ciascuna qualifica si articolerà :
a) in tre classi di stipendio raggiungibili al quinto, decimo, ventunesimo anno di servizio.
Tali classi di stipendio sono pari ciascuna al 20 per cento della retribuzione base della qualifica.
Per ottenere la successiva classe di stipendio il dipendente deve avere prestato servizio senza demerito nel triennio precedente e non aver riportato punizioni o sanzioni disciplinari più gravi del richiamo.
Dall'anzianità conseguita e richiesta per l'attribuzione della successiva classe di stipendio vanno detratti gli anni di servizio che non siano stati prestati con merito;
b) in aumenti periodici per ogni biennio di permanenza senza demerito nella rispettiva classe di stipendio pari al 2,50 per cento della classe da riassorbire al momento del passaggio da una classe all'altra;
c) i dipendenti della Regione conseguono, dopo due anni di servizio prestato senza demerito, il trattamento economico corrispondente rispettivamente ai parametri 110, 128, 153, 192, 240, 300, 360.

Le classi di stipendio di cui alla lettera a) del precedente comma sono calcolate sul trattamento economico conseguito ai sensi della lettera c), da considerare come retribuzione base; dopo la maturazione della terza classe di stipendio l'ammontare degli aumenti periodici va calcolato sulla retribuzione base.
Per i dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge il termine di due anni previsto dal precedente secondo comma alla lettera c) è ridotto a un anno.
Agli stessi dipendenti sono attribuite quattro classi di stipendio, rispettivamente al quinto, decimo, diciassettesimo e ventiquattresimo anno di servizio, prestato senza demerito nella qualifica, del 20 per cento ciascuna sul trattamento economico di cui al citato comma secondo lettera c) del presente articolo. Nei riguardi dei medesimi, l'ammontare degli aumenti periodici va calcolato, dopo la maturazione della quarta classe di stipendio, sulla retribuzione base.
Il trattamento economico di cui al presente articolo assorbe qualsiasi altro compenso e indennità percepiti nell'ente di provenienza fatta eccezione per il compenso per il lavoro straordinario e le indennità per trasferte.
E' vietato ai dipendenti regionali di percepire altre indennità , gettoni o compensi di qualsiasi specie per prestazioni connesse alla loro carica o svolte nell'interesse dell'amministrazione regionale.
L'importo delle indennità , gettoni o compensi di cui al comma precedente è versato dagli enti, associazioni, aziende e privati tenuti a corrisponderli, direttamente in conto entrate nella tesoreria regionale.
I dipendenti regionali non possono usufruire di beni, servizi e qualsiasi prestazione in natura a carico dell'amministrazione regionale.
Ai dipendenti regionali con qualifica non superiore a quella di operatore specializzato potrà essere riconosciuto il rimborso spese inerenti le comunicazioni telefoniche, nei limiti delle esigenze di servizio.

Art. 27

Ai dipendenti regionali spetta, inoltre, la tredicesima mensilità , l'indennità integrativa speciale e la aggiunta di famiglia nella misura e secondo le modalità previste dalle norme vigenti per gli impieghi civili dello Stato.

Art. 28

Il trattamento economico di missione e di trasferimento spettante al personale regionale sarà determinato con apposita legge regionale.

Art. 29

Il compenso per lavoro straordinario, previamente autorizzato, è determinato in base al seguente rapporto:
stipendio annuo in godimento comprensivo delle classi di stipendio attribuite ai sensi della presente legge, diviso per il numero delle ore di servizio settimanali moltiplicate per cinquantadue.

Il valore giornaliero della retribuzione si ottiene moltiplicando il valore orario per la media delle ore di servizio giornaliero dei giorni lavorativi della settimana.

Art. 30

Ai fini assistenziali e previdenziali e del trattamento di quiescenza, il personale della Regione è iscritto alla cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e all'Inadel.

Art. 31

Il personale di ruolo e non di ruolo dello Stato, trasferito a norma dell'art. 17 della legge 16.5.1970, n. 281, il personale dell'istituto nazionale per l'addestramento e il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (Inapli), dell'ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (Enalc) e dell'istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (Iniasa), trasferito alla Regione l'1.8.1972, ai sensi del decreto del Ministro del Lavoro e la Previdenza Sociale, emanato di concerto con il Ministro del Tesoro, in applicazione dell'art. 2 del D.P.R. 15.1.1972 n. 10 e il personale comandato o distaccato dallo Stato e dagli enti locali, a norma dell'art. 65 della legge 10.2.1953 n. 62, di cui all'art. 1 della legge regionale 14.5.1973 n. 9, è inquadrato nella qualifica funzionale prevista dalla presente legge in conformità ai criteri di corrispondenza indicati nelle tabelle "C", "D", "E", secondo le modalità stabilite nei commi seguenti.
I direttori di centro e gli insegnanti di gruppo A degli ex centri di addestramento professionale sono inquadrati nella qualifica di funzionario direttivo, purchè in possesso del diploma di laurea.
Le tabelle di corrispondenza di cui al primo comma sono comprensive dei benefici previsti dall'art. 68 del D.P.R. 30- 6.1972 n. 748. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta comunica a ciascun dipendente la posizione giuridica ed economica risultante a seguito dell'applicazione del presente articolo e degli artt. 26 e 38. Il dipendente, entro 15 giorni dalla comunicazione, ha facoltà di presentare le sue osservazioni;
in ordine alle quali la giunta provvede entro 60 giorni adottando la deliberazione d'inquadramento nel ruolo regionale.

Per il dipendente che nel frattempo abbia presentato domanda ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 32, la deliberazione di inquadramento sarà adottata espletate le procedure previste dallo stesso articolo.
Le norme contemplate nei commi primo e quarto del presente articolo si estendono al personale incaricato ai sensi dell'art. 55 dello Statuto che presti, servizio presso la Regione, continuativamente e a tempo pieno, da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge.
L'inquadramento del personale di cui all'art. 2 della legge regionale 14.5.1973, n. 9, avviene, previa presentazione della domanda, ai sensi del quarto comma precedente e a seguito dell'espletamento delle prove di concorso previste dal citato art. 2, da svolgersi con le modalità prescritte dagli artt. 5, 6 e 7 della presente legge.
Con le stesse modalità e condizioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto, avviene l'inquadramento del personale comandato di ruolo, statale o di altri enti pubblici, al quale non si riferisca la richiamata legge regionale 14.5.1973, n. 9 e che risulti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.
Il personale comandato o distaccato e quello di cui ai commi sesto e settimo, entro 20 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuto inquadramento, deve presentare dichiarazione di accettazione.
Le norme del presente articolo si applicano altresì al personale appartenente ai servizi dell'alimentazione assegnato agli ispettorati provinciali dell'agricoltura, al personale dei centri di assistenza tecnica in agricoltura trasferito alla Regione con delibera del Cipe in data 15.3.1973, al personale messo a disposizione della Regione da istituti mutualistici alla data del 30.6.1973 e a quello che sarà trasferito in applicazione delle norme della legge 22.10.1971 n. 865 e al successivo D.P.R. 27.12.1972 n. 1036.

Art. 32

Il personale che, per un periodo non inferiore a sei mesi alla data dell'entrata in vigore della presente legge, ha svolto nell'amministrazione regionale mansioni non corrispondenti con la descrizione che l'art. 3 attribuisce al livello funzionale determinato a norma delle tabelle "C", "D" ed "E", può essere inquadrato in sede di prima applicazione della presente legge nella qualifica funzionale immediatamente superiore, purchè in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera immediatamente inferiore.
L'inquadramento di cui al precedente comma sarà effettuato dalla giunta regionale con deliberazione motivata previo parere di una commissione composta:
- dal presidente della giunta regionale o da un assessore da lui delegato, che la presiede;
- da un assessore designato dalla giunta regionale;
- da un consigliere designato dall'ufficio di presidenza del consiglio;
- da tre rappresentanti sindacali designati dalle confederazioni sindacali più rappresentative.

La commissione, di cui al comma precedente, è nominata dal presidente della giunta regionale.
Per l'inquadramento dei dipendenti di enti pubblici non previsti nelle tabelle indicate al primo comma del presente articolo e per i casi in cui i dipendenti non trovino collocazione nelle tabelle sopra citate, l'inquadramento avverrà per assimilazione con deliberazione della giunta regionale, previo parere della commissione di cui sopra.
L'interessato dovrà presentare domanda, entro 30 giorni dalla data nella quale l'amministrazione, nel corso della procedura per l'inquadramento, avrà comunicato la posizione giuridico-economica conseguibile per effetto del primo inquadramento.
La documentazione, comprovante l'assegnazione o lo svolgimento delle mansioni superiori, dovrà riferirsi o ad atti d'ufficio, ovvero a deliberazione della giunta regionale o dell'ufficio di presidenza del consiglio.
L'esame delle domande e della documentazione deve essere ultimato entro 60 giorni dal termine di cui al precedente quinto comma.

Art. 33

Se il dipendente si trova in più di una condizione tra quelle previste ai fini dell'inquadramento, si tiene conto di quella che consente l'inquadramento più favorevole.

Art. 34

Il personale è inquadrato nella qualifica che gli compete in conseguenza dell'applicazione delle norme di cui ai precedenti articoli, indipendentemente dalla disponibilità dei posti previsti nella tabella "A" per detta qualifica, purchè esista capienza nei posti previsti nelle altre qualifiche nell'ambito del numero totale dei posti indicato nella tabella medesima.
In conseguenza dell'applicazione del primo comma, risulteranno compensativamente modificati i contingenti numerici delle qualifiche di cui alla citata tabella.

Art. 35

L'inquadramento decorre, agli effetti giuridici, dalla data in cui ha avuto inizio l'attività di servizio dei singoli dipendenti presso la Regione.
E' fatta salva la facoltà per tutti di optare, entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per una decorrenza posteriore all'effettivo inizio del servizio e comunque non successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.
Il trattamento economico previsto dalla presente legge decorre, a ogni effetto, dalla data della sua entrata in vigore.
Ai dipendenti comandati o assunti direttamente, inquadrati nei ruoli della Regione a seguito delle disposizioni contenute nella presente legge, viene corrisposto un assegno" una tantum" pari alla differenza tra il trattamento economico di cui al terzo comma, calcoltato nel periodo tra la data di entrata in vigore della presente legge e quella di entrata in servizio presso la Regione e quanto ciascun dipendente ha percepito o ha titolo di percepire nello stesso periodo, sulla base del trattamento economico dell'ente di provenienza, conteggiando anche le somme eventualmente percepite dalla Regione a titolo diverso da compensi per lavoro straordinario o da compensi in deroga per prestazioni eccezionali o per indennità di missione.
Usufruisce del medesimo trattamento economico il personale comandato che abbia prestato servizio presso la Regione per almeno un anno e che non venga comunque inquadrato nel ruolo regionale.
Al personale trasferito a norma dei decreti delegati di cui all'art. 17 della legge 16.5.1970, n. 281, inquadrato nei ruoli della Regione a norma della presente legge, viene corrisposto un analogo assegno "una tantum" calcolato tenendo conto del periodo intercorrente tra la data di messa a disposizione della Regione e quella di entrata in vigore della presente legge.

Art. 36

Gli ex-combattenti ed assimilati, dipendenti della Regione, usufruiscono dei benefici di cui alle leggi 24.5.1970 n. 336 e 29.10.1971 n. 824, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 37

Ai dipendenti inquadrati nel ruolo regionale, a norma della presente legge, è riconosciuta, agli effetti del trattamento economico stabilito nell'art. 26 ivi compresa l'attribuzione, nella qualifica regionale conseguita a seguito dell'inquadramento, delle classi di stipendio e degli aumenti periodici previsti dalla norma citata, una anzianità di servizio pari a quella maturata negli enti pubblici di provenienza nella carriera corrispondente, individuata, ai soli fini dell'applicazione della presente norma, nell'allegata tabella "F".
L'anzianità di servizio di cui sopra è riconosciuta nella misura del 75 per cento per il servizio prestato in carriera immediatamente inferiore e nella misura del 50 per cento nelle altre carriere.
Il dipendente che, a seguito del riconoscimento del servizio pregresso, calcolato secondo quanto previsto nei commi precedenti, consegua un trattamento economico complessivo inferiore a quello che gli sarebbe stato attribuito se fosse stato inquadrato nella qualifica regionale immediatamente inferiore, avrà diritto al trattamento più favorevole.
I dipendenti che, anche a seguito dei benfici di carriera previsti dall'art. 68 del D.P.R. 30- 6.1972 n. 748, godano, all'atto dell'inquadramento, di un trattamento economico acquisito, ivi compresi assegni e indennità previsti da norme legislative che si riferiscono all'amministrazione di provenienza, più favorevole rispetto a quello spettante loro sulla base delle norme previste dalla presente legge, conservano la differenza tra i due trattamenti quale assegno personale riassorbibile in sede di successivi aumenti di stipendio.

Art. 38

Al personale, inquadrato nei ruoli regionali, a norma degli artt. 31 e seguenti, la Regione riconosce l'anzianità e i servizi utili ai fini del trattamento di quiescenza, compresi quelli riscattati o che saranno riscattati.
La Regione, nelle more degli adempimenti relativi alla ricostruzione delle posizioni assicurative presso l'istituto e la cassa pensioni di cui all'art. 30, assicura e liquida al dipendente, a titolo di acconto, un trattamento complessivo di pensione pari a nove decimi di quello spettante in base alle norme vigenti presso la cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali.
La posizione di ciascun dipendente agli effetti del trattamento di quiescenza non potrà comunque risultare più sfavorevole in conseguenza dell'applicazione della presente legge.

Art. 39

Al personale statale e a quello degli ex Inapli, Enalc e Iniasa, trasferito alla Regione in conseguenza del passaggio alla medesima delle funzioni amministrative statali, collocato a riposo o comunque cessato dal servizio nel periodo intercorrente tra la data di trasferimento e quella di entrata in vigore della presente legge, compete, in via provvisoria, il trattamento di previdenza e di quiescenza acquisito secondo le norme dello stato giuridico ed economico dei dipendenti degli enti di provenienza, integrato da un assegno pari al beneficio economico derivante dall'applicazione nei suoi riguardi dei benefici di carriera, previsti dall'art. 68 del D.P.R. 30.6.1972 n. 748, calcolato per il periodo intercorrente tra la data del trasferimento e quella del collocamento a riposo o di cessazione del servizio, e in via definitiva il trattamento derivantegli dalla applicazione della presente legge, relativo alla qualifica funzionale e retributiva che gli sarebbe spettata all'atto dell'inquadramento nel ruolo regionale.

Art. 40

Ai dipendenti in servizio presso il consiglio regionale si applica la normativa di cui agli articoli precedenti;
le funzioni attribuite dalle norme della presente legge al presidente della giunta sono esercitate dal presidente del consiglio, e quelle attribuite agli assessori o alla giunta sono esercitate dall'ufficio di presidenza.


Art. 41

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive L. 9238 milioni, si fa fronte con gli stanziamenti dei capitoli 1010104 1010301 e 1010302 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1974 le dotazioni dei quali vengono rispettivamente aumentate di L. 76 milioni, di L. 1.066 milioni e di L. 358 milioni per cui restano così stabilite:
- Cap. 1010104 L. 459.000.000
- Cap. 1010301 L. 6.566.000.000
- Cap. 1010302 L. 2.213.000.000

Il capitolo 1147001 fondo occorrente per il "Finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso" del bilancio 1974 viene ridotto di L. 1500 milioni.
La spesa relativa agli anni successivi sarà fronteggiata con le maggiori entrate derivanti dall'incremento naturale della quota di partecipazione al fondo di cui all'art. 8 della legge 16.5.1970 n. 281.

Allegati


CONTINGENTI NUMERICI PROVVISORI



















































Qualifiche funzionali Numero
Uffici

Giunta
Uffici

Consiglio
Qualifica di dirigente 44 6
Qualifica di funzionario direttivo 159 21
Qualifica di istruttore 299 21
Qualifica di collaboratore 339 11
Qualifica di operatore spec 142 8
Qualifica di operatore qualif. 97 3
Qualifica di ausiliario 60 -
totale 1140 70



Allegati










































Qualifica Parametro Stipendio (1)

annuo lordo
Dirigente 300 L. 3.750.000
Funzionario Direttivo 220 L. 2.750.000
Istruttore 175 L. 2.187.500
Collaboratore 135 L. 1.687.500
Operatore Specializzato 130 L. 1.625.000
Operatore Qualificato 110 L. 1.375.000
Ausiliario 100 L. 1.250.000

(1) Competono , inoltre, l'indennità integrativa speciale, la tredicesima mensilità, nonchè le eventuali quote di aggiunta di famiglia (art. 27).



Allegati


































qualifiche regionali Qualifiche di provenienza nell'amministrazione statale
dirigente dirigente generale, dirigente superiore, primo dirigente; direttore di divisione aggiunto o equiparato che abbia maturato, alla data di entrata in vigore della presente legge il trattamento economico corrispondente al parametro 426; direttore di divisione aggiunto o equiparato che fosse preposto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alla direzione di un ex ufficio provinciale statale trasferito alla Regione; segretario gen. di Provincia e di Comune di I e II classe; segretario capo comunale che abbia almeno 14 anni di servizio.
funzionario direttivo direttore di divisione aggiunto o equiparato non avente i requisiti di cui sopra; direttore di sezione o equiparato; tutti i funzionari appartenenti alle carriere direttive comprese quelle ex speciali, che non rientrino nelle qualifiche indicate in precedenza; consigliere quale dipendente statale non di ruolo di I cat., di cui al R.D.L. 4.2.1937, n. 100 e successive modificazioni; segretario capo e qualifiche equiparate che abbiano conseguito la promozione dopo aver superato gli esami di cui all'art. 177 del D.P.R. 10.1.1957, n. 3
istruttore tutte le qualifiche statali della carriera di concetto tecnica e amministrativa; segretario quale dipendente statale non di ruolo di 2a cat. di cui al R.D.L. 4.2.1937, n. 100 e successive modificazioni.
collaboratore tutte le qualifiche statali della carriera esecutiva, tecnica ed amministrativa; capo operaio, operaio specializzato, sorvegliante idraulico, guardia sanitaria ecc. coadiutore quale dipendente statale non di ruolo di 3a cat., di cui al R.D.L. 4.2.1937, n. 100 e successive modificazioni.
operatore specializzato commesso capo e capo autorimessa; operaio qualificato; autista; commesso che svolge mansioni di autista risultanti da formale autorizzazione e dagli atti d'ufficio.
operatore qualificato commesso; custode; operaio comune; dipendente statali non di ruolo di 4a cat.di cui al R.D.L. 4.2.1937, n. 100 e successive modificazioni, con almeno 5 anni di servizio.
ausiliario addetto alle pulizie; apprendista operaio; dipendente statale non di ruolo di 4a cat.di cui al R.D.L. 4.2.1937, n. 100 e successive modificazioni, con anzianità di servizio minore di quella precedente.


Allegati


































qualifiche regionali Qualifiche di provenienza negli enti locali
Dirigente vice segretario generale, capo ripartizione di Province e di Comuni capoluoghi di Provincia.
Funzionario Direttivo vice capo ripartizione di Province e dei Comuni sopra indicati; vice segretario equiparato a direttore di divisione aggiunto; vice segretario capo ripartizione, vice capo ripartizione o qualifiche equiparate di Comuni non capoluoghi di Provincia appartenenti alla carriera direttiva.
Istruttore tutte le qualifiche della carriera di concetto, tecnica ed amministrativa.
Collaboratore tutti gli appartenenti alla carriera esecutiva e assimilabili; applicato, centralinista, dattilografo, vigile urbano, magazziniere, vigile sanitario, guardia caccia, guardia pesca.
Operatore Specializzato commesso capo; usciere capo o equiparato; capo autorimessa; autista operaio qualificato; meccanico; macchinista; capo cantoniere; idraulico; muratore; falegname.
Operatore Qualificato custode; usciere; commesso; bidello; cantoniere; operaio comune in genere.
Ausiliario addetto alle pulizie; personale non di ruolo della carriera ausiliaria; apprendista.


Allegati


































qualifiche regionali Qualifiche di provenienza negli ex enti di addestramento professionale
Dirigente ispettore regionale ex coefficiente 500, purchè munito del diploma di laurea.
Funzionari Direttivi ispettori regionali non aventi i requisiti previsti nella fascia funzionale di dirigente; direttore di centro e insegnante di gruppo A muniti di diploma di laurea.
Istruttore direttore di centro non avente i requisiti previsti nella fascia funzionale dei funzionari direttivi; tutte le qualifiche della carriera di concetto; insegnante e istruttore di gruppo B.
Collaboratore istruttore di gruppo C ed equiparati dei centri alberghieri; tutte le qualifiche della carriera esecutiva ed equiparate dei centri alberghieri.
Operatore Specializzato usciere capo; commesso ed equiparati dei centri alberghieri.
Operatore Qualificato usciere - bidello - custode - inserviente ed equiparati dei centri alberghieri.
Ausiliario addetto alle pulizie.


Allegati


















Dirigente e Funzionario Direttivo Servizio complessivamente prestato in tutte le qualifiche statali indicate negli artt. 1 e 51 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, ed equiparate e nelle qualifiche di ispettore generale e direttore di divisione. (1)
Istruttore Servizio complessivamente prestato in tutte le qualifiche statali di cui all'art. 18 del D.P.R. 28.12.1970, n. 1077, ed equiparate.(2)
Collaboratore Servizio complessivamente prestato in tutte le qualifiche statali di cui all'art. 23 del D.P.R. 28.12.1970, n. 1077, ed equiparate.(3)
Operatore Specializzato

Operatore Qualificato

Ausiliario
Servizio complessivamente prestato in tutte le qualifiche statali di cui all'art. 29 del D.P.R. 28.12.1970, n. 1077, ed equiparate, ed in tutte le qualifiche delle carriere operaie ed equiparate.(4)

(1) Tale servizio è equiparato a quello prestato nella carriera direttiva, od equiparata, degli altri enti pubblici.

(2) Tale servizio è equiparato a quello prestato nella carriera di concetto, od equiparata, degli altri enti pubblici.

(3) Tale servizio è equiparato a quello prestato nella carriera esecutiva, od equiparata, degli altri enti pubblici.

(4) Tale servizio è equiparato a quello delle carriere ausiliari, operaie od equiparate degli altri enti pubblici.