Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 26 giugno 1986, n. 16 |
Titolo: | Provvedimenti per l'incentivazione del turismo nelle zone litoranee del territorio marchigiano. |
Pubblicazione: | (B.u.r. 3 luglio 1986, n. 70) |
Stato: | Abrogata |
Tema: | TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE |
Settore: | VIABILITA’ |
Materia: | Disposizioni generali |
Note: | Abrogata dall'art. 4, l.r. 30 luglio 1998, n. 27. |
Sommario
Per l'incentivazione e lo sviluppo del turismo regionale nella stagione estiva 1986 e per le esigenze del rapido scorrimento delle merci trasportate su strada, la Regione Marche, per i fini di interesse regionale, nei limiti e con le modalità di cui ai successivi articoli, assume a proprio carico gli oneri di pedaggio sull'autostrada A14 relativi alla deviazione del traffico sulla tratta autostradale Porto d'Ascoli - Rimini Nord per l'anno 1986 anche con alternanza di entrata ed uscita per casello intermedio ai due terminali suddetti, nei confronti di autotreni, autoarticolati e autosnodati.
La giunta regionale è autorizzata a stipulare, per l'anno 1986, apposita convenzione con la "Autostrade - Concessione e Costruzioni Autostrade S.p.A.", e definire, come negli anni precedenti, con gli enti locali interessati alla deviazione del traffico l'assunzione e ripartizione degli oneri, modalità di pagamento e le altre condizioni conseguenti a quanto stabilito dal precedente articolo.
L'assunzione degli oneri previsti dal precedente articolo decorre dal 30 giugno 1986 al 23 agosto 1986.
La giunta regionale è autorizzata ad assumere gli oneri di cui al primo comma nella misura del 50% dell'importo complessivo per l'anno 1986.
Per la corresponsione del concorso regionale sui pedaggi di cui agli articoli precedenti è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.300 milioni per l'anno 1986.
I comuni e le amministrazioni provinciali interessate versano le quote a proprio carico, alla tesoreria della Regione, la quale provvederà al relativo versamento alla "Autostrade - Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A."
Le somme versate dagli enti locali affluiscono al capitolo in entrate 6400016 "Quote dovute dagli enti locali per il pagamento degli oneri relativi alla deviazione del traffico pesante dalla strada statale n. 16 alla autostrada A 14" le cui dotazioni di competenza e di cassa sono aumentate di lire 1.300 milioni.
Le somme occorrenti per il pagamento delle quote a carico degli enti locali sono iscritte a carico del capitlo di spesa 7400016 "Pagamento delle quote dovute dagli enti locali per la deviazione del traffico pesante dalla S.S. n. 16 alla autostrada A14" le cui dotazioni di competenza e di cassa sono aumentate a lire 1.300 milioni.
Al pagamento della spesa autorizzata per effetto del primo comma del presente articolo si provvede con lo stanziamento del capitolo 2222118 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1986 con la denominazione "Spesa per il pagamento dei pedaggi autostradali per la deviazione del traffico pesante nella stagione estiva 1986" e con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 1.300 milioni.
Alla copertura della spesa di lire 1.300 milioni si provvede:
- quanto a lire 1.000 milioni, mediante riduzione, per pari importo, degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del detto anno, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Provvedimenti per l'incentivazione del turismo nelle zone litoranee del territorio marchigiano - deviazione del traffico pesante sull'autostrada A14" - partita n. 3 dell'elenco n. 2;
- quanto a lire 300 milioni, mediante riduzione, per pari importo, degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100201 dello stato di previsione della spesa del detto anno, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento di lire 600 milioni "Concorso sui mutui contratti per la formazione della piccola proprietà coltivatrice" - partita n. 9 dell'elenco n. 3.