Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 26 giugno 1986, n. 18 |
Titolo: | Modalità per la prima copertura dei posti della quinta qualifica funzionale. |
Pubblicazione: | (B.u.r. 3 luglio 1986, n. 70) |
Stato: | Abrogata |
Tema: | ORDINAMENTO ISTITUZIONALE |
Settore: | AMMINISTRAZIONE REGIONALE |
Materia: | Ordinamento degli uffici e del personale |
Note: | Abrogata dall'art. 42, l.r. 15 ottobre 2001, n. 20. |
Sommario
Ferma restando la dotazione organica complessiva di n. 1.986 unità, la tabella "B" allegata alla L.R. 31 ottobre 1984, n. 31 viene modificata come segue:
- la dotazione organica della 2a qualifica funzionale viene fissata in n. 75 unità;
- la dotazione organica della 4a qualifica funzionale viene fissata in n. 338 unità;
- la dotazione organica della 5a qualifica funzionale viene fissata in n. 90 unità;
- la dotazione organica della 6a qualifica funzionale viene fissata in n. 500 unità.
La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina - per i posti della quinta qualifica funzionale di cui al precedente articolo 1 - i profili professionali e la declaratoria delle mansioni nel rispetto della declaratoria contenuta nella tabella "A" allegata alla L. .31 ottobre 1984, n. 31 e adotta il provvedimento con il quale il contingente dei posti della stessa quinta qualifica funzionale viene ripartito tra i singoli servizi ai sensi dell'articolo 23 della L.R. 6 giugno 1980, n. 50 così come modificato dall'articolo 6 della L.R. 9 giugno 1983, n. 13.
Con lo stesso provvedimento di cui al comma precedente si provvede alla rettifica della ripartizione tra i vari servizi dei posti delle qualifiche funzionali seconda, quarta e sesta la cui dotazione organica complessiva, per effetto dell'articolo 1 della presente legge è stata ridotta.
Alla copertura dei 90 posti della quinta qualifica funzionale si provvede per numero 60 posti, mediante concorsi interni per titoli e prova pratica, riservati al personale regionale di ruolo inquadrato nella quarta qualifica funzionale.
Il concorso interno è indetto, per singola mansione specifica individuata nella quinta qualifica funzionale ai sensi del primo comma del presente articolo, entro 60 giorni dalla adozione del provvedimento della giunta regionale con il quale il contingente dei posti della stessa quinta qualifica funzionale viene ripartito tra i servizi regionali.