Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 26 giugno 1986, n. 19
Titolo:Norme per l'inquadramento del personale proveniente dalle opere universitarie e messo a disposizione della Regione Marche ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Pubblicazione:( B.U. 03 luglio 1986, n. 70 )
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Ordinamento degli uffici e del personale
Note:Abrogata dall'art. 22, l.r. 20 febbraio 2017, n. 4.

Sommario




Art. 1

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale degli enti regionali per il diritto allo studio universitario (Ersu) sono disciplinati dalle leggi regionali di recepimento degli accordi sindacali per i dipendenti delle Regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti.
Con effetto dall'1 gennaio 1983 lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale degli Ersu sono disciplinati dalla legge regionale 31 ottobre 1984, n. 31, con esclusione degli articoli 88, 89, 90 e 91 concernenti l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale non prevista per il personale dell'Ersu.

Art. 2

E' istituito il ruolo nominativo regionale del personale degli Ersu.
La consistenza numerica del ruolo regionale è data dalla somma dei posti previsti nelle piante organiche degli Ersu.
L'organizzazione amministrativa degli uffici e la pianta organica di ciascun Ersu sono proposte dai rispettivi consigli di amministrazione entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed approvate con legge regionale.
La pianta organica provvisoria di ogni Ersu è data dalla somma dei posti risultanti dalle operazioni di inquadramento, effettuate ai sensi della presente legge, del personale in servizio presso l'Ersu medesimo.
La consistenza numerica provvisoria del ruolo nominativo regionale è di numero 518 unità ripartite in livelli funzionali secondo le risultanze dell'inquadramento.

Art. 3

L'assunzione in servizio del personale è disposta dal consiglio di amministrazione dell'Ersu, nei limiti dei posti vacanti, mediante pubblici concorsi banditi ed espletati dalla giunta regionale.
I concorsi di ammissione all'impiego sono indetti con decreto del presidente della Regione, su deliberazione della giunta stessa.
La giunta regionale, secondo la graduatoria formata dalla commissione esaminatrice e in base alle preferenze espresse dai candidati, dispone l'assegnazione dei vincitori agli Ersu.
Il numero dei posti da ricoprire per ciascuna qualifica funzionale viene determinato entro il 31 dicembre di ciascun anno dalla giunta regionale nell'ambito dei posti vacanti sulla base delle motivate esigenze degli Ersu. Possono essere dichiarati da ricoprire anche i posti che si rendono disponibili entro il 31 dicembre dell'anno successivo in ragione di collocamenti a riposo di ufficio.
Entro il 31 gennaio nel bollettino ufficiale della Regione sono pubblicati gli avvisi dei posti da ricoprire ai sensi del precedente comma, distinti per qualifiche funzionali e profili professionali.
Il personale, appartenente allo stesso livello e profilo professionale, dipendente dalla Regione e dagli Ersu, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso, può presentare domanda di trasferimento all'Ersu per la copertura del posto vacante.
La graduatoria del personale che ha fatto richiesta di trasferimento è formata dalla commissione prevista dall'articolo 44 della L.R. 31 ottobre 1984, n. 31; esaurite le procedure di cui ai commi precedenti i posti determinati per la copertura che risultassero ancora vacanti sono quelli per i quali si espleta il concorso pubblico.

Art. 4

Sono di competenza della giunta regionale tutti i provvedimenti di inquadramento nel ruolo nominativo regionale e quelli di attribuzione dei livelli o qualifiche funzionali.
La gestione amministrativa del personale, ad eccezione delle competenze attribuite espressamente dalla presente legge agli organi regionali, è di competenza del consiglio di amministrazione dell'Ersu dal quale il suddetto personale dipende sotto il profilo funzionale e disciplinare.
In particolare sono di competenza del consiglio di amministrazione dell'Ersu le attribuzioni che la L.R. 31 ottobre 1984, n. 31, intesta alla giunta regionale in materia di:
- distribuzione e articolazione giornaliera dell'orario di lavoro;
- concessione del congedo ordinario;
- sanzioni disciplinari;
- autorizzazione delle missioni e relativa liquidazione e pagamento;
- autorizzazione dello straordinario e relativa liquidazione e pagamento;
- mobilità interna dell'ente.

Alla liquidazione del trattamento economico e connessi oneri previdenziali, assistenziali e fiscali, provvede la giunta regionale.

Art. 5

Per le assunzioni a tempo determinato in presenza di esigenze indilazionabili e di carattere eccezionale, determinate nella durata e specificatamente motivate, trovano applicazione le norme della L.R. 25 gennaio 1982, n. 3, in quanto compatibili con il D.P.R. n. 276/71.
Alle assunzioni di cui al presente articolo provvede il consiglio di amministrazione di ciascun Ersu, con onere a carico del proprio bilancio.

Art. 6

Il personale proveniente dalle disciolte opere universitarie delle università di Ancona, Camerino, Macerata e Urbino, trasferito alla Regione e già inquadrato ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, e del decreto interministeriale 10 dicembre 1980 è inquadrato nel ruolo nominativo regionale con le modalità e i criteri stabiliti dai successivi articoli.

Art. 7

L'inquadramento del personale indicato nell'articolo 6 è disposto con deliberazione della giunta regionale nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
L'attribuzione del livello di inquadramento e l'applicazione dell'ordinamento giuridico ed economico del personale regionale hanno effetto dalla data dell'1 febbraio 1981, salvo quanto specificatamente previsto dalla presente legge, facendo salve le modificazioni sopravvenute in base ad atti formali, ove queste retroagiscano i propri effetti anteriormente a tale data.

Art. 8

Il personale indicato nel precedente articolo 6 è inquadrato sulla base della posizione giuridica rivestita al 31 gennaio 1981, in conformità all'allegata tabella di corrispondenza.
In sede di inquadramento deve comunque essere evitato il cumulo dei benefici determinati dall'applicazione delle norme del reinquadramento per mansioni attuato nell'ambito delle opere universitarie con quelli di cui al successivo articolo 9 della presente legge.

Art. 9

Ai soli fini del primo inquadramento del personale di cui alla presente legge, si applicano i seguenti criteri integrativi:
a) per il personale proveniente dalle opere universitarie, che al momento dell'inquadramento non abbia goduto, in virtù della legge 11 luglio 1980, n. 312, di un passaggio in qualifica corrispodente a carriera superiore a quella di provenienza, o che non abbia fruito dei benefici di scorrimento di livello, di cui all'articolo 4, quarto comma, della predetta legge n. 312/1980, trovano applicazione le norme di cui agli articoli 85, 86, 87 e 88 della L.R. 1 giugno 1980, n. 47, e dell'articolo 24 della L.R. 31 agosto 1981, n. 25, anche attraverso collocazione in soprannumero.
Per quanto concerne ogni altra disposizione relativa a procedure, condizioni, modalità e criteri, si intendono confermate le citate norme delle L.R. 1 giugno 1980, n. 47 e L.R. 31 agosto 1981, n. 25.
Le domande di partecipazione ai concorsi devono essere presentate dai dipendenti interessati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
b) il personale cui, in forza dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono applicati gli scorrimenti di livello previsti dalla normativa medesima, è collocato al livello immediatamente superiore a quello conseguito in sede di primo inquadramento al maturare delle anzianità previste dal citato articolo 4, ove non abbia usufruito di quanto previsto nella precedente lettera a);
c) il personale della carriera direttiva, in possesso della qualifica di "direttore aggiunto di divisione o equiparata ai sensi del D.P.C.M. del 7 febbraio 1981", è inquadrato nell'ottavo livello dell'apposito ruolo regionale a condizione che sia in possesso, al 31 dicembre 1979, di nove anni e sei mesi di anzianità nella carriera direttiva, e della laurea;
d) l'applicazione delle predette norme transitorie non può in alcun caso comportare l'attribuzione di più di un passaggio di livello rispetto all'ordinamento di provenienza;
e) ai fini economici l'attribuzione del livello superiore è effettuata sulla base del maturato, anche in itinere, spettante alla data di attribuzione del livello, con esclusione della corresponsione della differenza del livello.


Art. 10

Ai fini della determinazione della posizione economica del livello di inquadramento, si applicano i seguenti criteri:
a) la posizione economica è determinata dallo stipendio in godimento al 31 gennaio 1981; detto personale utilizza inoltre, per la determinazione del maturato economico, anche i miglioramenti economici, per intero, previsti all'1 febbraio 1981 dall'accordo contrattuale nazionale di provenienza del triennio 1979/1981 di cui al D.P.R. 2 giugno 1981, n. 270; non si applicano invece i benefici economici spettanti, con decorrenza dall'1 febbraio 1981, ai dipendenti regionali, ai sensi dell'articolo 27 della LR 31 agosto 1981, n. 25;
b) la posizione giuridica derivante dall'inquadramento, qualora non sia coincidente con quella economica, è quella della classe o scatto immediatamente inferiore alla posizione economica predetta.

Al dipendente viene altresì riconosciuto il maturato in itinere con le modalità indicate nell'articolo 89 della L.R. 1 giugno 1980, n. 47, con riferimento alla data del 31 gennaio 1981.
Qualora la posizione economica individuale non sia sufficiente a raggiungere la retribuzione iniziale del livello di inquadramento, quest'ultima viene comunque garantita.
Dall'1 febbraio 1981 al personale predetto compete la progressione economica prevista dall'articolo 18 della LR 31 agosto 1981, n. 25.
Al personale proveniente dalle opere universitarie inquadrato nel ruolo nominativo regionale e che continua ad operare nelle strutture di destinazione in turni avvicendati viene corrisposta - fino alla entrata in regime degli accordi del personale dipendente dalla Regione, relativi al periodo 1982/1983 - l'indennità di turno spettante fino al 31 dicembre 1984 nella misura e con le modalità previste dagli ordinamenti di provenienza, se più favorevoli.

Art. 11

Ai fini del trattamento previdenziale e di quiescenza, il personale delle opere universitarie, inquadrato a norma della presente legge, è iscritto alle competenti gestioni per le assicurazioni sociali obbligatorie contro le malattie, all'Istituto nazionale per l'assistenza dei dipendenti degli enti locali (Inadel) e alla Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali (Cpdel).
Per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi assicurativi connessi con il servizio prestato presso le opere universitarie, con iscrizione a forma obbligatoria diversa da quella della Cpdel, si fa riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.
Agli effetti del trattamento di cui al primo comma, l'iscrizione del personale proveniente dalle opere universitarie è eseguita con effetto dalla data di inquadramento nel ruolo regionale (1 febbraio 1981).
Ai dipendenti inquadrati a norma della presente legge, o ai loro superstiti, è data facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria.
L'opzione deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 12

Al personale di cui all'articolo 6 della presente legge, per il quale non opera la ricongiunzione ai fini previdenziali presso l'Inadel dei servizi prestati negli enti di provenienza e per il quale le opere universitarie versano le somme accantonate quale indennità di fine servizio maturata alla data del 31 gennaio 1981, si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 3 novembre 1984, n. 34.
Il personale interessato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge può rinunciare all'applicazione a suo favore della normativa della legge regionale di cui al primo comma del presente articolo e presentare formale opzione per la riscossione dell'indennità accreditata dall'ente di provenienza.
L'indennità è corrisposta soltanto dopo essere stata introitata nel bilancio regionale.

Le norme contenute nei precedenti commi trovano applicazione anche nei confronti del personale cessato dal servizio dalla data dell'1 febbraio 1981 alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13

Il personale trasferito alla Regione, a norma dell'articolo 44 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e avente al 31 ottobre 1979 la responsabilità di direttore delle disciolte opere universitarie è inquadrato nell'ottavo livello funzionale con decorrenza dall'1 febbraio 1981.
Con effetto dall'1 febbraio 1981 è abrogato il terzo comma dell'articolo 11 della L.R. 19 ottobre 1981, n. 30.
E' abrogato l'articolo 17 della L.R. 19 ottobre 1981, n. 30.

Art. 14

In sede di applicazione dell'articolo 88 della L.R. 31 ottobre 1984, n. 31, al personale di cui all'articolo 6 della presente legge, inquadrato nel quarto livello ai sensi della legge stessa, viene attribuita con decorrenza dall'1 gennaio 1983 la quinta qualifica funzionale a condizione che nell'ordinamento di provenienza risulti inquadrato ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, e del D.P.C.M. 24 settembre 1981 nei profili professionali della 5^ qualifica.

Art. 15

All'onere relativo alle operazioni di conguaglio delle competenze spettanti al personale degli ERSU conseguenti all'inquadramento nel ruolo nominativo regionale, e relative ai periodi successivi al 1° febbraio 1981, si provvede con i fondi iscritti a carico dei competenti capitoli del bilancio della Regione relativi agli oneri del personale di ruolo.
Al pagamento delle competenze spettanti al predetto personale nella misura fissata dalle norme vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge, continuano a provvedere, fino al 31 dicembre 1986, gli ERSU presso i quali presta servizio il detto personale, all'uopo utilizzando le somme iscritte sui competenti capitoli degli stati di previsione della spesa dei rispettivi bilanci.

Allegati

Tabella di corrispondenza







































REGIONE STATO

ex legge 312/1980
I LIVELLO I LIVELLO
II LIVELLO II LIVELLO
III LIVELLO III LIVELLO
IV LIVELLO IV E V LIVELLO
V LIVELLO VI LIVELLO
VI LIVELLO VII LIVELLO
VII LIVELLO VIII LIVELLO
VIII LIVELLO
Direttore di divisione ad esaurimento ed Ispettore generale ad esaurimento di cui all'articolo 155 della legge n. 312/1980, 1° Dirigente, Dirigente superiore.