Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 28 luglio 1986, n. 20
Titolo:Modifica dell'articolo 34, primo comma, della L.R. 28 febbraio 1985, n. 6.
Pubblicazione:(B.u.r. 30 luglio 1986, n. 79)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:ARTIGIANATO - INDUSTRIA
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 39, l.r. 2 giugno 1992, n. 19.

Sommario




Art. 1

Il primo comma dell'articolo 34 della L.R. 28 febbraio 1985, n. 6 è così modificato:
"Per favorire l'occupazione giovanile nel settore artigiano la Regione concede un contributo annuo alle imprese artigiane, ubicate nel territorio regionale, che dimostrino di aver assunto alle proprie dipendenze, per l'avviamento al mestiere, secondo le vigenti disposizioni in materia e in data successiva alla entrata in vigore della presente legge di modifica, giovani di età compresa tra i 14 e i 29 anni in qualità di apprendisti o con qualifica professionale già acquisita. I giovani di età compresa tra i 14 e i 15 anni devono aver adempiuto all'obbligo scolastico a norma della legge 31 dicembre 1962, n. 1859".