Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 28 luglio 1986, n. 21 |
Titolo: | Interventi straordinari per fronteggiare eccezionali necessità degli ERSU. |
Pubblicazione: | (B.u.r. 30 luglio 1986, n. 79) |
Stato: | Abrogata |
Tema: | ORDINAMENTO ISTITUZIONALE |
Settore: | AMMINISTRAZIONE REGIONALE |
Materia: | Enti, aziende, agenzie e società regionali o interregionali |
Note: | Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10. Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa. |
Sommario
La Regione assegna agli enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU) finanziamenti straordinari sui disavanzi di gestione maturati per attività di istituto al 31 dicembre 1985, entro il limite di lire 2.000 milioni.
Sanati i disavanzi, le somme residue verranno destinate agli ERSU per programmi urgenti ed improcrastinabili, di spese in conto capitale, previsti ed approvati dai consigli di amministrazione, ma non attivati in quanto non coperti dal finanziamento ordinario.
L'entità dei finanziamenti da erogare a ciascuno degli ERSU è stabilita con deliberazione della giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, sulla base delle risultanze di gestione al 31 dicembre 1985, deliberate dai competenti organi di amministrazione e verificate dalla giunta regionale anche mediante accertamenti - sopralluogo.
Le somme occorrenti per l'erogazione dei finanziamenti di cui all'articolo precedente, sono iscritte a carico del capitolo 4236105 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1986 con la denominazione "Finanziamenti straordinari per i disavanzi degli enti regionali per il diritto allo studio universitario - ERSU -" con la dotazione di competenza e di cassa di lire 2.000 milioni.
Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del primo comma dell'articolo 1, si provvede, per l'anno 1986, mediante riduzione, per l'importo di lire 2.000 milioni, degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo la presentazione del bilancio recante spese di parte corrente attinenti all'esercizio delle funzioni normali" all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento dell'elenco n. 2 - partita n. 21.