Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 30 agosto 1986, n. 24
Titolo:Norme per la tutela e l'orientamento dei consumatori e per l'attività dei comitati provinciali prezzi.
Pubblicazione:(B.u.r. 4 settembre 1986, n. 92)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:COMMERCIO
Materia:Tutela dei consumatori
Note:Abrogata dall'art. 10, l.r. 16 giugno 1998, n. 15.

Sommario


TITOLO I Tutela e orientamento dei consumatori
Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Conferenza regionale per la qualificazione e l'orientamento dei consumi)
Art. 3 (Nomina e composizione della conferenza regionale per la qualificazione e l'orientammento dei consumi)
Art. 4 (Associazioni dei consumatori di rilevanza regionale)
Art. 5 (Interventi per la protezione della salute e della sicurezza dei consumatori e per la salubrità dell'ambiente)
Art. 6 (Analisi a richiesta)
Art. 7 (Informazione dei consumatori)
Art. 8 (Educazione e formazione dei consumatori)
Art. 9 (Contributi alle associazioni dei consumatori)
Art. 10 (Osservatorio regionale dei prezzi e dei consumi)
Art. 11 (Disposizione transitoria)
Art. 12 (Disposizione finanziaria)
TITOLO II Attività dei comitati provinciali dei prezzi
Art. 13 (Finalità)
Art. 14 (Sub-delega alle province)
Art. 15 (Comitati provinciali dei prezzi)
Art. 16 (Coordinamento dell'attività dei comitati provinciali dei prezzi)
Art. 17 (Commissioni consultive provinciali dei prezzi)
Art. 18 (Nomina dei comitati provinciali dei prezzi e delle commissioni consultive provinciali dei prezzi)
Art. 19 (Deliberazioni dei comitati provinciali dei prezzi e delle commissioni consultive provinciali dei prezzi)
Art. 20 (Direttive statali e comunicazioni)
Art. 21 (Funzioni di iniziativa)
Art. 22 (Informazioni e dati)
Art. 23 (Vigilanza in materia di regolamentazione dei prezzi)
Art. 24 (Poteri sostitutivi)
Art. 25 (Indennità)
Art. 26 (Disposizioni finali)
Art. 27 (Disposizione finanziaria)

TITOLO I
Tutela e orientamento dei consumatori



La Regione promuove la tutela dei diritti dei cittadini come consumatori.
A tal fine, la Regione, nel rispetto delle competenze statali, in materia e in conformità alle norme comunitarie, nonchè nell'esercizio delle funzioni a essa delegate a norma degli aricoli 52 e 77 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, persegue i seguenti obiettivi:
a) protezione della salute e della sicurezza dei consumatori;
b) protezione degli interessi economici dei consumatori;
c) orientamento, informazione ed educazione dei consumatori;
d) promozione e sviluppo dell'associazionismo tra i consumatori.



Per il perseguimento degli obiettivi della presente legge, la Regione si avvale della conferenza regionale per la qualificazione e l'orientamento dei consumi.
La conferenza regionale svolge i seguenti compiti:
1) formula pareri e osservazioni sui piani, progetti e proposte di legge aventi a oggetto la difesa dei consumatori;
2) propone alla Regione l'effettuazione di indagini, studi e ricerche utili alla qualificazione dei consumi, all'orientamento consumatori e alla diffusione e sviluppo delle associazioni dei consumatori e alla diffusione e sviluppo delle associazioni dei consumatori;
3) esprime proposte per il coordinamento degli interventi degli enti e organismi nella Regione in materia di difesa dei consumatori;
4) esprime pareri e proposte sui contenuti e sulle modalità di attuazione dei programmi di formazione e di informazione attraverso la stampa e le emittenti radio e televisive pubbliche e private, in materia di difesa dei consumatori, predisposti con il contributo della Regione.



La conferenza regionale per la qualificazione e l'orientamento dei consumi è nominata con decreto del presidente della giunta regionale ed è composta in qualità di membri permanenti:
a) dal presidente della giunta regionale o da un assessore regionale, suo delegato, che la presiede;
b) dai presidenti dei comitati provinciali prezzi;
c) dai presidenti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
d) dai rappresentanti regionali dell'ANCI, UPI e UNCEM;
e) da quattro rappresentanti nominati dal consiglio regionale tra i designati dalle associazioni dei consumatori di cui al successivo art. 4.

Sono chiamati a far parte della conferenza i rappresentanti delle organizzazioni più rappresentantive nella Regione di:
- industriali;
- commercianti;
- artigiani;
- imprenditori agricoli;
- imprese cooperative;
- lavoratori provinciali;
- amministrazioni comunali.

I consiglieri regionali partecipano di diritto ai lavori della conferenza.
La conferenza regionale è convocata dal presidente almeno una volta all'anno, nonchè tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno o ne riceva richiesta da almeno un terzo dei membri permanenti.
Le sedute della conferenza regionale sono, di regola, pubbliche.
Le funzioni di segreteria sono svolte da funzionari del servizio regionale "Commercio, fiere e mercati".


Possono designare propri rappresentanti nella conferenza regionale di cui al precedente art. 2, le associazioni dei consumatori a carattere regionale e le sezioni regionali di associazioni nazionali costituite nelle Marche, che abbiano come scopo statutario esclusivo la difesa dei consumatori e degli utenti ed un'effettiva rappresentatività nella vita politica e sociale.
Per partecipare alla conferenza regionale le associazioni e le sezioni debbono inoltre essere state costituite con atto pubblico da almeno due anni alla data di costituzione o di ricostituzione della conferenza medesima e debbono essere rette da organi a carattere rappresentativo.
Le associazioni e le sezioni provvedono a presentare alla Regione la documentazione comprovante l'avvenuta costituzione, corredata di statuto, regolamento, composizione degli organi, numero dei soci e indirizzo della sede sociale.


Gli obiettivi che la Regione persegue per la protezione della salute e della sicurezza dei consumatori si attuano in particolare mediante il potenziamento delle attività di vigilanza e controllo nei seguenti settori:
a) igiene della produzione, lavorazione, distribuzione e commercio degli alimenti e delle bevande, nonchè esercizio delle altre funzioni elencate nell'art. 1, secondo comma, della L.R. 3 marzo 1982, n. 7;
b) qualità dei prodotti agricoli e forestali e delle sostanze a uso agricolo e forestale, ai sensi dell'art. 77, primo comma, lettere a) e d), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
c) applicazione dei regolamenti comunitari in materia di classificazione, calibratura, tolleranza, imballaggio e presentazione dei prodotti commercializzati, ai sensi dell'art. 52, primo comma, lettera b), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.



I servizi delle unità sanitarie locali, abilitati a effettuare analisi chimiche o chimico-fisiche, sono tenuti a eseguire analisi a richiesta di associazioni di consumatori, di cui al precedente art. 4, purchè non si tratti di associazioni che svolgono attività commerciale.
La richiesta deve essere firmata dal legale rappresentante della associazione dei consumatori e deve essere trasmessa alla unità sanitaria locale ed in copia al comune territorialmente competente.
Il prelevamento deve essere effettuato entro 48 ore dalla richiesta e l'analisi entro il termine massimo di venti giorni dal prelevamento stesso.
Il prelevamento di cui al comma precedente deve essere effettuato dagli organi competenti.
Qualora le unità sanitarie locali ritengano motivatamente di non essere in grado di eseguire le analisi, esse provvedono entro dieci giorni dal prelevamento a richiderne l'effettuazione agli altri laboratori ed istituti incaricati in base alle vigenti disposizioni di legge.
Le unità sanitarie locali, qualora la natura e la qualità delle analisi o altre circostanze lo richiedano, possono rifiutare motivatamente di eseguire le analisi, dandone comunicazione ai richiedenti entro dieci giorni dal ricevimento della domanda.
Del risultato delle analisi si da immediata comunicazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al legale rappresentante dell'associazione richiedente ed al Sindaco del comune territorialmente competente.
Il risultato delle analisi deve essere altresì contestualmente comunicato alla impresa produttrice o importatrice del prodotto oggetto dell'esame.

L'impresa produttrice o importatrice può richiedere, entro un mese dalla data del ricevimento, la revisione dell'analisi.
I risultati della revisione sono comunicati ai medesimi destinatari e con le stesse formalità di cui ai commi precedenti.
Le analisi sono effettuate a prezzo di costo.


Le finalità di informazione dei consumatori sono perseguite dalla Regione direttamente, con proprie iniziative, oppure in collaborazione con gli enti locali, con le associazioni dei consumatori di cui all'art. 4, con gli organi di stampa e con le emittenti radio e televisive pubbliche e private; comunque attraverso le modalità e i mezzi di comunicazione più idonei al fine di realizzare la più ampia conoscenza delle attività disciplinate dalla presente legge e di sensibilizzare i cittadini sulle tematiche della difesa dei consumatori.
A tal fine, la giunta regionale predispone annualmente un programma di iniziative.


Per le attività di educazione e formazione dei consumatori, gli enti locali possono avvalersi dei piani di cui alla L.R. 23 agosto 1976, n. 24, e successive modificazioni.
La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, favorisce d'intesa con le autorità scolastiche, la realizzazione di corsi per giovani in età scolare e le attività di informazione degli insegnanti e di educazione permanente.
La Regione cura altresì la predisposizione di supporti scientifici e delle attrezzature necessarie per l'educazione e formazione dei consumatori.
Il servizio regionale "Commercio, fiere e mercati" viene dotato del personale necessario all'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge con provvedimento della giunta regionale ai sensi dell'art. 23 della L.R. 6 giugno 1980, n. 50, come sostituito dall'art. 6 della L.R. 9 giugno 1983, n. 13.


La Regione concede alle associazioni di cui all'art. 4, che abbiano almeno 2000 soci ed un ordinamento interno ispirato a criteri di democraticità, contributi per la realizzazione di progetti di attività. Sono finanziati soltanto progetti finalizzati alla tutela dei consumatori oppure alla formazione di tecnici dotati di particolare qualificazione nei settori di intervento della presente legge.
La giunta regionale stabilisce la misura del contributo per ogni associazione, sentito il parere della conferenza regionale di cui all'art. 2, sulla base di indici di efficacia dei singoli progetti, della loro compatibilità con iniziative affini e tenuto conto dell'entità delle risorse stanziate dalle associazioni.
In relazione alle domande presentate dalle associazioni entro il 31 ottobre di ogni anno, la giunta regionale delibera, nei due mesi successivi, la concessione dei contributi secondo priorità stabilite in relazione ai criteri di cui al comma precedente, comunque entro l'ammontare delle spese autorizzate in bilancio.
Le domande devono essere corredate da:
1) il progetto di attività con l'indicazione delle spese prevedibili, dei tempi di realizzazione e degli elementi per la determinazione degli indici di efficacia secondo indicazioni elaborate dal servizio regionale "Commercio, fiere e mercati";
2) il bilancio preventivo e il conto consuntivo approvati in base agli statuti delle rispettive associazioni.

Le associazioni sono tenute a dare informazioni al servizio regionale "Commercio, fiere e mercati", in ordine alla data di inizio delle fasi di realizzazione del progetto e del suo stato di attuazione trasmettendo, ogni sei mesi, una relazione analitica che evidenzi i costi e i risultati.
I contributi sono erogati dalla giunta regionale secondo le indicazioni contenute nel provvedimento di concessione, comunque previa presentazione delle relazioni semestrali e in misura proporzionale alle spese pagate e documentate rispetto a quelle ammesse.
L'erogazione viene effettuata per il 70 per cento all'atto della concessione del contributo e per il restante 30 per cento su presentazione della relazione analitica di attuazione del progetto e della documentazione delle spese pagate.
Qualora i progetti di attività risultino attuati solo parzialmente o realizzati in maniera difforme da quella che era stata documentata per l'ottenimento del contributo regionale ovvero vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione delle spese, la giunta regionale provvede rispettivamente alla riduzione o alla revoca dei contributi concessi con il conseguente eventuale recupero delle somme già erogate.
L'inosservanza delle modalità relative all'utilizzazione del contributo e la diversa destinazione dei fondi comportano l'esclusione da contributi regionali negli esercizi successivi.


Per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge, nel rispetto della legislazione statale vigente e fatta salva la emanzione della legge di riforma del sistema di controllo dei prezzi, viene attivato l'osservatorio regionale dei prezzi e dei consumi.
L'osservatorio regionale, in particolare, svolge i seguenti compiti:
1) indagini sulla struttura e sull'andamento dei consumi alimentari nella Regione;
2) individuazione dei principi canali distributivi dei prodotti alimentari;
3) effettuazione di prove comparate sugli standards qualitativi e sui prezzi, avvalendosi dei servizi tecnico-scientifici della Regione delle unità sanitarie locali, nonchè, tramite convenzioni dei laboratori universitari;
4) formulazione di previsioni sui probabili sviluppi dei consumi ai fini del controllo dei dati sul fabbisogno alimentare ai sensi dell'art. 77, primo comma, lettera c), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
5) indagini sull'andamento dei prezzi al fine di fornire analisi e informazioni al Cipe, ai comitati provinciali prezzi e agli altri soggetti pubblici e privati.

A tal fine e in particolare per le analisi e le ricerche, possono essere utilizzati i dati forniti e le elaborazioni svolte dagli uffici di statistica delle camere di commercio, dai comitati provinciali prezzi, dai comuni, nonchè dai servizi regionali nelle materie del commercio, turismo, industria, agricoltura e artigianato.
Per questioni di particolare complessità inerenti la materia oggetto della presente legge la giunta regionale può affidare studi, ricerche, attività di collaborazione ai sensi dell'art. 22 della L.R. 6 giugno 1980, n. 50 e successive modificazioni.


In sede di prima applicazione le domande per la concessione dei contributi per gli interventi previsti agli articoli 7, 8, 9 e 10 devono essere presentate entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Per gli interventi previsti dal titolo I della presente legge è autorizzata la spesa di L. 400 milioni per il triennio 1986-1988, dei quali L. 100 milioni per l'anno 1986.
La spesa per gli anni 1987 e 1988 sarà stabilita con apposito articolo della legge di approvazione dei rispettivi bilanci, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25.
Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del primo comma del presente articolo sono iscritte:
a) per l'anno 1986 a carico dei seguenti capitoli che con la presente legge si istituiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1986, nella rubrica 3, settore 2, sub-settore 4, programma 6 "Consumi e consumatori";
- cap. 3246101: "Spese per il funzionamento della conferenza regionale per la qualificazione e l'orientamento dei consumi nonchè per la costituzione e il funzionamento dell'osservatorio regionale dei prezzi e dei consumi" con gli stanziamenti di competenza e di cassa, per L. 5 milioni;
- cap. 3246102: "Spese per la realizzazione di iniziative, informative e di convegni, nonchè per l'aggiornamento e l'informazione degli insegnanti" con gli stanziamenti di competenza e di cassa, per L. 25 milioni;
- cap. 3246103: "Contributi alle associazioni di consumatori per progetti finalizzati alla tutela dei consumatori e per la formazione di tecnici" con gli stanziamenti di competenza e di cassa per L. 70 milioni;
b) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del titolo I della presente legge si provvede:
a) per l'anno 1986 mediante riduzione, pari a L. 100 milioni, degli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 5100101 (partita n. 16 dell'elenco n. 2) dello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno;
b) per gli anni 1987 e 1988 mediante impegno delle disponibilità accantonate nei fondi globali e ascritte al cap. 5100101 del bilancio pluriennale per il triennio 1986-1988 (partita n. 16 dell'elenco n. 1).

TITOLO II
Attività dei comitati provinciali dei prezzi



In attesa della normativa statale di riforma del sistema dei prezzi controllati, le seguenti norme disciplinano, ai sensi dell'art. 52, primo comma, lettera c), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, le attività dei comitati provinciali dei prezzi.


Le funzioni amministrative relative all'attività dei comitati provinciali dei prezzi sono sub-delegate, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, alle province, che le esercitano a norma dei successivi articoli nel rispetto delle direttive statali e regionali.


I comitati provinciali dei prezzi sono presieduti dal presidente dell'amministrazione provinciale o da un assessore provinciale, suo delegato, e sono composti da:
a) il sindaco di uno dei comuni della provincia;
b) l'intendente di finanza;
c) il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;
d) il direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e agricoltura;
e) il dirigente del servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo;
f) il dirigente del servizio decentrato agricoltura, foreste e alimentazione;
g) il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
h) un rappresentante degli industriali;
i) un rappresentante degli artigiani;
l) un rappresentante dei commercianti;
m) un rappresentante degli imprenditori agricoli non coltivatori;
n) un rappresentante dei coltivatori diretti;
o) un rappresentante della cooperazione;
p) un rappresentante dei consumatori;
q) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative.

Ogni componente che faccia parte dei comitati in rappresentanza di un ufficio statale o regionale o di un ente pubblico può essere sostituito da altro membro dello stesso ufficio o ente a ciò delegato.
Per ogni componente del comitato diverso da quelli di cui al comma precedente è nominato un supplente che partecipa alle sedute in caso di assenza o impedimento del componente effettivo.
In caso di assenza o impedimento del segretario le funzioni possono essere temporaneamente svolte da un componente del comitato incaricato dal presidente.
Gli atti emanati dai comitati sono definitivi e di essi viene data soltanto comunicazione al commissario di governo e al servizio regionale "Commercio, fiere e mercati".
I provvedimenti di ciascun comitato sono sottoscritti dal suo presidente e vengono pubblicati nel bollettino ufficiale della regione Marche. Essi hanno efficacia dal giorno della pubblicazione salve le diverse decorrenze stabilite nei provvedimenti stessi.


Il presidente della giunta regionale, o un suo delegato, coordina l'attività dei comitati provinciali dei prezzi anche per quanto concerne i rapporti con lo Stato, con le altre regioni e con gli enti nazionali, interregionali e regionali.
Ai supporti tecnici necessari all'attività di coordinamento di cui al comma precedente provvede il servizio regionale "Commercio, fiere e mercati".


I comitati provinciali dei prezzi si avvalgono di una commissione consultiva provinciale presieduta dal presidente della camera di commercio, da un suo delegato, e composta da:
a) un rappresentante di uno dei comuni della provincia;
b) un funzionario dell'intendenza di finanza;
c) un funzionario dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
d) un funzionario dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;
e) un funzionario del servizio decentrato agricoltura, foreste e alimentazione;
f) un funzionario del servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo;
g) un funzionario dell'ente provinciale del turismo o, una volta costituita, dal direttore dell'azienda di promozione turistica avente sede nel capoluogo di provincia;
h) un rappresentante del comitato regionale del CISPEL;
i) un rappresentante rispettivamente delle organizzazioni provinciali degli industriali, degli artigiani, dei commercianti, degli imprenditori agricoli non coltivatori, dei coltivatori diretti, della cooperazione e dei consumatori;
l) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative nella provincia.

In caso di assenza o impedimento del segretario le funzioni possono essere temporaneamente svolte da un componente della commissione incaricato dal presidente della commissione stessa.
Ogni componente che faccia parte della commissione in rappresentanza di un ufficio statale o regionale o di un ente pubblico può essere sostituito da un membro dello stesso ufficio o ente a ciò delegato.
Per ogni componente della commissione diverso da quelli di cui al comma precedente è nominato un supplente che partecipa alle sedute in caso di assenza o impedimento del componente effettivo.
Le commissioni consultive svolgono, anche su richiesta dei comitati provinciali prezzi, compiti di indagine, di istruzione e di proposta ai fini dell'adozione delle deliberazioni, di competenza dei comitati stessi.
Le commissioni debbono, inoltre, essere sentite in merito a tutti i provvedimenti e iniziative regionali in materia di controllo dei prezzi che abbiano rilievo nell'ambito provinciale.


I comitati e le commissioni, ivi compresi i loro segretari, sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale e durano in carica cinque anni.
Alla prima nomina il presidente della giunta regionale provvede entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alle successive entro sessanta giorni dopo la scadenza del quinquennio.
La nomina dei componenti di cui alla lettera a) dell'art. 15 e dell'art. 17 avviene su designazione della sezione regionale dell'associazione nazionale comuni d'Italia; la nomina dei rappresentanti di cui alla lettera h) e seguenti dell'art. 15 e alle lettere i) e l) dell'art. 17 avviene su designazione congiunta delle rispettive organizzazioni; i rappresentanti, effettivo e supplente, del CISPEL sono designati dal comitato regionale del CISPEL stesso.
Qualora, entro i termini fissati dalla giunta regionale, non siano pervenute tutte le designazioni previste dal presente articolo per i componenti, le commissioni sono egualmente costituite e validamente insediate con pienezza di poteri ed esercitano le loro funzioni con i membri già nominati purchè essi rappresentino almeno la metà più uno dei componenti di diritto.


Per la validità delle riunioni dei comitati e delle commissioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti nominati con decreto del presidente della giunta regionale.
I comitati e le commissioni deliberano a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del presidente.
I presidenti dei comitati e delle commissioni possono far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, i componenti e i segretari delle commissioni consultive; i presidenti possono, altresì, invitare alle sedute, a titolo consultivo, i rappresentanti degli operatori interessati.


Nell'esercizio delle proprie funzioni, anche per quanto concerne l'individuazione dei beni e servizi i cui prezzi sono sottoposti a controllo, i comitati osservano le determinazioni e le direttive impartite con deliberazioni del consiglio dei ministri, del Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe) e del Comitato interministeriale per i prezzi (Cip).
Nel rispetto di tali determinazioni e direttive i comitati possono stabilire criteri per la rilevazione dei costi delle merci, dei prodotti, dei servizi e delle prestazioni, per l'osservanza delle disposizioni in materia dei prezzi e per l'esercizio dei relativi controlli, curando direttamente o affidando a enti appositamente delegati la redazione e pubblicazione di appositi bollettini.
I presidenti delle amministrazioni provinciali, quali presidenti dei comitati provinciali dei prezzi, informano semestralmente la giunta regionale sui risultati dell'intervento pubblico in materia di prezzi nel territorio della provincia.
Sulla base di tali informazioni la giunta regionale presenta annualmente al consiglio regionale una relazione sull'andamento dei prezzi nella Regione e sulle esigenze e sui problemi manifestati nell'esercizio delle funzioni delegate in materia.


La Regione può assumere l'iniziativa di proporre al comitato interministeriale per la programmazione economica la sottoposizione di beni o servizi al controllo dei prezzi.
La proposta è avanzata dal presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, anche su parere di uno o più comitati provinciali prezzi.


I comitati provinciali prezzi possono richiedere i dati e le informazioni inerenti agli elementi di costo agli enti pubblici e loro aziende, nonchè alle imprese produttrici e distributrici dei beni e servizi soggetti o che siano successivamente assoggettati al controllo dei prezzi.
Tali dati e informazioni sono sottoposti al segreto d'ufficio secondo le disposizioni dell'art. 15 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
I comitati provinciali prezzi, oltre ai dati ufficiali forniti dall'Istat e dalle camere di commercio, si avvalgono dei risultati delle indagini e ricerche eseguite o fatte eseguire dallo Stato, dalla Regione e dagli enti locali, nonchè dei dati e delle informazioni di cui al primo comma del presente articolo.


La vigilanza sull'applicazione dei provvedimenti in materia di regolamentazione dei prezzi al consumo è esercitata dai comuni, ai sensi dell'art. 54, lettera a), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.


In caso di inattività delle province nell'esercizio delle funzioni sub-delegate, per ciò che attiene ad atti obbligatori sottoposti a termini fissati dalle leggi o provvisti di scadenze essenziali derivanti dalla natura degli interventi oggetto di delega, il consiglio regionale adotta, ai sensi dell'art. 59 dello Statuto, i necessari provvedimenti per la messa in atto di interventi sostitutivi dandone immediata comunicazione alle province interessate.


Ai componenti e ai segretari dei comitati e delle commissioni, che siano estranei all'amministrazione regionale, si applicano, per la partecipazione alle sedute, le norme di cui alla legge regionale 2 agosto 1984, n. 20.
Lo stesso trattamento si applica, nel caso di partecipazione alle sedute di comitati ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 17 della presente legge, anche ai componenti e ai segretari delle commissioni consultive provinciali, estranei all'amministrazione regionale, nonchè agli esperti.


Fino a quando non siano stati emanati i decreti del presidente della giunta regionale di cui all'art. 18, le funzioni oggetto della presente legge continueranno a essere esercitate dai comitati provinciali prezzi e dalle commissioni consultive provinciali previsti dal D.Lga.Lgt. 19 ottobre 1944, n. 347 e dal D.lgs.C.P.S.15 settembre 1947, n. 896, e successive modifiche ed integrazioni.
La predetta normativa si applica per tutto quanto non previsto dalla presente legge.


Per il rimborso alle province delle spese sostenute in relazione alla sub-delega delle funzioni di cui al presente titolo II, è autorizzata, per l'anno 1986, la spesa di L. 30 milioni.
Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma precedente stanziate a carico del cap. 1340129 del bilancio 1986 la cui denominazione è così modificata:
"Rimborso alle province per le spese sostenute in relazione alla sub-delega delle funzioni amministrative concernenti l'attività dei comitati provinciali dei prezzi e delle commissioni consultive provinciali dei prezzi".

La spesa per gli esercizi finanziari successivi sarà determinata con la legge di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25.