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Atto:LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1986, n. 28
Titolo:Finanziamento di interventi regionali in agricoltura di cui alle disponibilità del bilancio di previsione per l'anno 1986.
Pubblicazione:(B.u.r. 24 dicembre 1986, n. 130)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:AGRICOLTURA E FORESTE
Materia:Disposizioni generali del settore agricolo e agro-alimentare

Sommario




Art. 1

Al fine di continuare l'azione di investimento e di spesa corrente nella Regione Marche con le disponibilità recate in accantonamento dal bilancio di previsione per l'anno 1986, sono autorizzate le spese di cui agli articoli successivi.
TITOLO I
Edilizia rurale


Art. 2

Per gli interventi di ricostruzione, ampliamento o riattamento di fabbricati rurali ad uso abitazione dei soggetti indicati nell'articolo 26 della legge 5 agosto 1978, n. 457, la Regione concorre al pagamento degli interessi di preammortamento e di ammortamento sui mutui quindicennali concessi ai sensi dell'articolo 26 della legge 5 luglio 1928, n. 1760.

Art. 3

I contributi di cui all'articolo precedente sono destinati al finanziamento delle domande residue di cui alle graduatorie approvate dai comuni a seguito del bando di concorso pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione del 7 dicembre 1979, n. 67, dopo l'avvenuta verifica del possesso dei requisiti da parte dei richiedenti.

Art. 4

L'ammontare massimo del mutuo assistibile con i contributi di cui al precedente articolo 2 è di L. 45.000.000.

Art. 5

Gli istituti di credito praticano a favore dei mutuatari, sia nel periodo di preammortamento, sia nel periodo di ammortamento, i tassi fissati dall'articolo 26 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni e variazioni.
I requisiti di cui al citato articolo 26 relativi al reddito di riferimento ed al tempo di residenza sul fondo sono riferiti, rispettivamente, all'ultima dichiarazione dei redditi utile ed alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6

Per la concessione del concorso regionale sugli interessi dei mutui di cui al precedente articolo 2, è autorizzato un limite di impegno di L. 500 milioni della durata di anni sedici, di cui il primo destinato al contributo sugli interessi di preammortamento, con inizio dell'anno 1987 è termine nell'anno 2002, comportante la spesa complessiva di lire 8.000 milioni.
In conformità al disposto dell'articolo 23 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata l'assunzione di obbligazioni entro il limite di L. 500 milioni previsti dal comma precedente, sempre che le dette obbligazioni non vengano a scadenza, per il concorso sugli interessi di preammortamento, prima dell'anno 1987 e per il concorso sugli interessi di ammortamento, prima dell'anno 1988.
Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto dei precedenti commi saranno iscritte a carico di appositi capitoli degli stati di previsione della spesa dei bilanci per gli anni 1987 e successivi.
Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede:
a) per gli anni 1987 e 1988, mediante riduzione del fondo per il finanziamento degli oneri dipendenti da nuovi provvedimenti legislativi recanti spese per investimenti attinenti alle funzioni normali iscritto, ai fini del bilancio pluriennale, al capitolo 5100201, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento " Contributi sui mutui contratti per la costruzione e riattamento di case per coltivatori" - partita n. 2 dell'elenco n. 2;
b) per gli anni successivi, mediante impiego di quota parte della somma spettante alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni.

TITOLO II
Proprietà diretto coltivatrice


Art. 7

Al fine di continuare l'azione di cui al titolo III, articolo 11 e seguenti della L.R. 29 dicembre 1984, n. 42, è autorizzato un ulteriore limite di impegno ventennale di L. 800 milioni, con inizio dall'anno 1987 e termine nell'anno 2006, comportante la spesa complessiva di L. 16.000 milioni.

Art. 8

In conformità del disposto dell'articolo 23 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata l'assunzione di obbligazioni entro il limite di L. 800 milioni previsto dal precedente articolo 7, sempre che le dette obbligazioni non vengano a scadenza prima dell'anno 1987.
Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dal precedente comma saranno iscritte a carico di appositi capitoli degli stati di previsione della spesa dei bilanci per gli anni 1987 e successivi.
Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede:
a) per gli anni 1987 e 1988, mediante riduzione del fondo per il funzionamento degli oneri dipendenti da nuovi provvedimenti legislativi recanti spese per investimenti attinenti alle funzioni normali iscritto, ai fini del bilancio pluriennale, al capitolo 5100201, all'uopo utilizzando per L. 600 milioni l'apposito accantonamento "Concorso sui mutui contratti per la formazione della proprietà coltivatrice diretta" - partita n. 8 dello stesso elenco n. 2 - e, quanto a L. 200 milioni, quota parte dell'apposito accantonamento "Concorso sui prestiti quinquennali per l'acquisto di macchine e attrezzature agricole" - partita n. 6 dello stesso elenco n. 2;
b) per gli anni successivi, mediante impiego di quota parte della somma spettante alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni.

TITOLO III
Credito di conduzione alle cooperative


Art. 9

Per la concessione del concorso negli interessi di cui alla L.R. 23 gennaio 1975, n. 5, articolo 6, a favore delle cooperative e loro consorzi che dispongono di idonee strutture ed attrezzature, è autorizzata per l'anno 1986 la spesa di L. 2.200 milioni sulle operazioni creditizie effettuate fino al 30 settembre 1985.
I tassi minimi da porsi a carico dei beneficiari per le operazioni di credito agrario sono quelli stabiliti dal D.P.C.M. 29 novembre 1985.

Art. 10

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del precedente articolo 9, si provvede, per l'anno 1986, mediante riduzione di L. 2.200 milioni degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione del bilancio di detto anno, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento "Contributi a cooperative agricole e loro consorzi negli interessi di prestiti di esercizio - integrazione 1985" - partita n. 6, elenco n. 2.
Le somme occorrenti per il pagamento dei contributi previsti dal precedente articolo 9 sono iscritti a carico del capitolo 3132108 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1986 con la denominazione "Contributi a favore di cooperative e loro consorzi per concorso negli interessi su prestiti contratti per lo svolgimento delle proprie attività economiche ai sensi dell'articolo 6 della L.R. 23 gennaio 1975, n. 5" e con gli stanziamenti di competenza e di cassa di L. 2.200 milioni.
TITOLO IV
Meccanizzazione agricola


Art. 11

La giunta regionale è autorizzata a concedere contributi fino alla misura massima del 50% della spesa ammissibile per impianti ed attrezzature innovatrici dei processi produttivi, di conservazione e di condizionamento dei foraggi.
E' titolo preferenziale nella concessione dei contributi, la riduzione dei costi di produzione ed il risparmio di energia.

Art. 12

Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo precedente è autorizzata, per l'anno 1986, la spesa di L. 200 milioni.
Alla copertura degli oneri di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione per l'importo di L. 200 milioni degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100201 del bilancio 1986 "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese di investimento attinenti l'esercizio di funzioni normali", all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento "Contributi in unica soluzione per l'acquisto di attrezzature e nuovi strumenti" - partita n. 8 dell'elenco n. 3.
Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del primo comma del presente articolo sono iscritte a carico del capitolo 3122207 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1986 con la denominazione "Contributi in una soluzione delle spese per la realizzazione e acquisizione di impianti ed attrezzature innovatrici dei processi produttivi agricoli e di trattamento dei foraggi" e con gli stanziamenti di competenza e di cassa di L. 200 milioni.
TITOLO V
Garanzie fidejussorie


Art. 13

Per la prestazione di garanzie fidejussorie e primarie da parte dell'ente di sviluppo nelle Marche sui mutui di miglioramento contratti da imprenditori agricoli, singoli o associati, è autorizzata, per l'anno 1986, la spesa di L. 1.000 milioni;
Tra le prestazioni di cui al comma precedente sono comprese le garanzie richieste e connesse con il concorso negli interessi previsto dal titolo II - articolo 7 e seguenti - della L.R. 29 dicembre 1984, n. 42.

Art. 14

Alla copertura degli oneri di cui all'articolo precedente si provvede mediante riduzione per l'importo di L. 1.000 milioni degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 del bilancio per detto anno "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese di parte corrente attinenti l'esercizio di funzioni normali", all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento "Prestazione di garanzia fidejussoria su prestiti di esercizio e mutui di miglioramento contratto da operatori agricoli" - partita 5 bis, elenco n. 2.
Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del precedente primo comma, sono iscritte a carico del capitolo 3132109 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1986 con la denominazione "Assegnazioni di fondi all'ente di sviluppo Marche per la concessione di garanzie fidejussorie previste dall'articolo 3 della L.R. 24 novembre 1979, n. 41" e con gli stanziamenti di competenza e di cassa di L. 1.000 milioni.
TITOLO VI
Elettrificazione agricola


Art. 15

Al fine di continuare l'attuazione dei programmi di elettrificazione nelle zone agricole, è autorizzata, per l'anno 1986, la spesa di L. 2.000 milioni per le finalità della L.R. 17 agosto 1984, n. 22.

Art. 16

Alla copertura degli oneri finanziari previsti dal precedente articolo 15, pari a L. 2.000 milioni, nell'anno 1986, si provvede mediante riduzione di L. 2.000 milioni degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100202 dello stato di previsione della spesa del bilancio di detto anno, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Completamento dei programmi di elettrificazione nelle zone rurali", partita n. 3 dell'elenco n. 4.
Le somme occorrenti per il pagamento dei contributi di cui al precedente comma sono iscritte, per l'anno 1986, in aumento degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 2224201 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1986.
TITOLO VII
Telefonia


Art. 17

Per l'attuazione degli interventi previsti dalla L.R. 9 marzo 1981, n. 5, per la diffusione del servizio telefonico ai coltivatori nelle zone agricole, è autorizzata per l'anno 1986 una ulteriore spesa di L. 100 milioni.

Art. 18

Alla copertura degli oneri di cui all'articolo precedente si provvede mediante riduzione per l'importo di L. 100 milioni degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100201 dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'anno 1986, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento "Contributi per la installazione di impianti telefonici nelle abitazioni dei coltivatori", partita n. 6, elenco n. 3.
Le somme occorrenti per il pagamento degli oneri di cui al precedente comma sono iscritte in aumento degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 2224203 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1986.
TITOLO VIII
Miglioramento fondiario


Art. 19

Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 20 della L.R. 29 dicembre 1984, n. 42, è autorizzata, per l'anno 1986, la spesa di L. 2.845.000.000.

Art. 20

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del precedente articolo si provvede mediante riduzione per l'importo di L. 2.845.000.000, degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100203 dello stato di previsione del bilancio per l'anno 1986, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento "Contributi sui mutui di miglioramento fondiario - articolo 20 legge 130/1983", partita n. 1 dell'elenco n. 5.
Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del primo comma sono iscritte, per l'importo di L. 2.845.000.000, in aumento degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 3122295 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1986.
TITOLO IX
Servizio televisivo


Art. 21

La Regione concede agli enti locali contributi nella misura massima dell'80% della spesa occorrente per l'istallazione delle strutture necessarie per la ricezione delle trasmissioni televisive, nelle zone agricole, messe in onda dalla Rai.

Art. 22

Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo precedente è autorizzata, per l'anno 1986, la spesa di L. 300 milioni.
Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, per l'importo di L. 300 milioni, degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100201 "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese per investimenti attinenti alle funzioni normali", all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento "Interventi per la realizzazione di una rete di ripetitori Rai-Tv", partita n. 3 dell'elenco n. 3.
Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al presente articolo sono iscritte a carico del capitolo 2224204 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1986 con la denominazione "Contributi agli enti locali nelle spese occorrenti per l'installazione delle strutture necessarie per la ricezione delle trasmissioni televisive, nelle zone agricole, messe in onda dalla Rai" e con gli stanziamenti di competenza e di cassa di L. 300 milioni.
TITOLO X
Demanio regionale


Art. 23

Per l'ampliamento della proprietà demaniale regionale la giunta regionale è autorizzata all'acquisto di appezzamenti di terreno, sentita la competente commissione consiliare.
All'onere relativo si farà fronte con lo stanziamento disponibile sul capitolo 2142205 del bilancio di previsione per l'anno 1986.
TITOLO XI
Modifiche di leggi regionali


Art. 24

Il primo comma dell'articolo 11 - norma transitoria - della L.R. 30 aprile 1985, n. 20, è così modificato:
"Per il primo triennio di operatività della presente legge possono richiedere il finanziamento di specifici progetti di cui al precedente articolo 5 e secondo le procedure di cui al precedente articolo 7, anche le associazioni allevatori ed i consorzi fitosanitari riconosciuti dalla Regione".


Art. 25

Nel secondo comma dell'articolo 9 della L.R. 19 dicembre 1981, n. 42 sono soppresse le seguenti parole "sentito il comitato regionale di cui al successivo articolo 11".