Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 4 gennaio 1987, n. 2 |
Titolo: | Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo. |
Pubblicazione: | (B.u.r. 9 gennaio 1987, n. 4) |
Stato: | Abrogata |
Tema: | SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE |
Settore: | TURISMO |
Materia: | Disposizioni generali |
Note: | Abrogata dall'art. 30, l.r. 14 luglio 1997, n. 41. |
Sommario
Art. 1 (Definizione delle agenzie di viaggio e turismo)
Art. 2 (Attività delle agenzie di viaggio e turismo)
Art. 3 (Autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo)
Art. 4 (Domanda per il rilascio di autorizzazione)
Art. 5 (Deposito cauzionale e garanzia assicurativa)
Art. 6 (Requisiti professionali e strutturali delle agenzie di viaggio e turismo)
Art. 7 (Chiusura temporanea dell'agenzia)
Art. 8 (Elenco delle agenzie di viaggio e turismo)
Art. 9 (Redazione dei programmi di viaggio)
Art. 10 (Comunicazione dei programmi di viaggio)
Art. 11 (Funzioni di vigilanza e controllo)
Art. 12 (Attività di organizzazione di viaggio in forma non professionale)
Art. 13 (Escursioni e viaggi lungo percorsi serviti da autolinee in concessione)
Art. 14 (Attività turistiche esercitate dalle imprese di pubblici trasporti)
Art. 15 (Biglietterie delle FF.SS.)
Art. 16 (Sanzioni amministrative, decadenze, sospensione e revoca)
Art. 17 (Commissione giudicatrice di esame)
Art. 18 (Norme transitorie per le agenzie di viaggio e turismo esistenti e per i dirigenti tecnici già abilitati)
Art. 2 (Attività delle agenzie di viaggio e turismo)
Art. 3 (Autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo)
Art. 4 (Domanda per il rilascio di autorizzazione)
Art. 5 (Deposito cauzionale e garanzia assicurativa)
Art. 6 (Requisiti professionali e strutturali delle agenzie di viaggio e turismo)
Art. 7 (Chiusura temporanea dell'agenzia)
Art. 8 (Elenco delle agenzie di viaggio e turismo)
Art. 9 (Redazione dei programmi di viaggio)
Art. 10 (Comunicazione dei programmi di viaggio)
Art. 11 (Funzioni di vigilanza e controllo)
Art. 12 (Attività di organizzazione di viaggio in forma non professionale)
Art. 13 (Escursioni e viaggi lungo percorsi serviti da autolinee in concessione)
Art. 14 (Attività turistiche esercitate dalle imprese di pubblici trasporti)
Art. 15 (Biglietterie delle FF.SS.)
Art. 16 (Sanzioni amministrative, decadenze, sospensione e revoca)
Art. 17 (Commissione giudicatrice di esame)
Art. 18 (Norme transitorie per le agenzie di viaggio e turismo esistenti e per i dirigenti tecnici già abilitati)
Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, o di intermediazione nei predetti servizi o anche più di una di tali attività, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dagli articoli 9, 10, 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217 e dalla convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084.
Le agenzie di viaggio e turismo svolgono congiuntamente o disgiuntamente le seguenti attività:
a) l'organizzazione di soggiorni, viaggi e crociere per via terrestre, marittima ed aerea per singole persone o per gruppi con o senza vendita diretta;
b) la vendita di soggiorni, viaggi e crociere organizzati da altre agenzie.
Le agenzie di viaggio possono inoltre svolgere le seguenti attività:
1) l'organizzazione di escursioni individuali o collettive e giri di città con ogni mezzo di trasporto;
2) la prenotazione e la vendita di biglietti per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano trasporti ferroviari, automobilistici, marittimi e aerei e altri tipi di trasporto;
3) l'accoglienza ai clienti nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto e, in ogni caso, l'assistenza ai propri clienti;
4) la prenotazione di servizi di albergo e di ristorante ovvero la vendita di buoni di credito per detti servizi emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;
5) l'attività di informazione e pubblicità di iniziative turistiche;
6) la raccolta di adesioni a viaggi, crociere per l'interno e per l'estero;
7) l'assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;
8) l'inoltro, il ritiro e il deposito di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;
9) la prenotazione del noleggio di autovetture e di altri mezzi di trasporto;
10) il cambio di valuta autorizzabile ai sensi dell'articolo 46 del D.M. 12 marzo 1981;
11) le operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazioni, di polizze a garanzia degli infortuni ai viaggiatori e dei danni alle cose trasportate;
12) la distribuzione e la vendita di pubblicazioni utili al turismo quali: guide, piante, opere illustrative, ecc.;
13) la prenotazione e la vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni;
14) la prenotazione e la vendita di biglietti per emigranti;
15) la organizzazione dei servizi relativi alle attività congressuali ed alle attività svolte in occasione delle manifestazioni fieristiche;
16) ogni altra attività concernente le prestazioni di servizi turistici.
L'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, primo e secondo comma, punti 1), 2), 3), 4), 5) e 6), è soggetto ad autorizzazione della Regione.
Le altre attività indicate al secondo comma dell'articolo 2 possono essere svolte dalle agenzie di viaggio nel rispetto delle leggi che specificatamente le regolano.
La Regione trasmette all'autorità di pubblica sicurezza copia della richiesta di autorizzazione ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui agli articoli 11 e 12 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni.
Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'accertamento, mediante apposita istruttoria esperita dalla Regione, del possesso dei requisiti professionali e strutturali di cui al successivo articolo 6 e alla rispondenza alle esigenze del turismo regionale, nonchè al rilascio del nulla-osta dell'autorità di pubblica sicurezza circa il possesso dei requisiti soggettivi di cui al comma precedente.
Per l'apertura di agenzie di viaggio e turismo o di succursali o di filiali vengono determinati dalla Regione, per ogni quinquennio, gli incrementi massimi del numero delle agenzie di viaggio e turismo sulla base del movimento turistico, della ricettività turistico-alberghiera e della popolazione residente.
Sulla base degli elementi di cui al precedente comma, la Regione può determinare anche le dislocazioni territoriali delle agenzie di viaggio e turismo.
Il servizio turismo della Regione accerta che la denominazione prescelta non sia uguale o tale da confondersi con le altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale.
Non potrà comunque adottarsi denominazione analoga a comune o regione italiana.
Per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di agenzie di viaggio e turismo e alla relativa apertura di ufficio a persone fisiche o giuridiche straniere, sono fatte salve le norme previste dall'articolo 58 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
L'apertura di succursali o filiali a gestione autonoma o la modificazione delle condizioni originarie, in base alle quali è stata rilasciata l'autorizzazione, sono soggette ad autorizzazione con le medesime modalità prescritte per l'apertura di nuove agenzie di viaggio e turismo.
Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 2 sono soggette al pagamento delle tasse sulle concessioni regionali nei modi, misure e termini previsti dalla legislazione vigente.
Sono escluse dal pagamento delle predette tasse le succursali e filiali a gestione non autonoma.
La domanda diretta a ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 3 deve contenere le complete generalità dell'imprenditore, l'esatta indicazione delle attività di cui all'articolo 2, lettere a) e b) che, congiuntamente o disgiuntamente, si intendono esercitare, nonchè di quelle indicate al secondo comma dell'articolo 2, delle attrezzature e dell'organizzazione predisposte per la gestione dei servizi, dell'ubicazione dei locali di esercizio, del possesso dei requisiti soggettivi previsti dal T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, nonchè tutte le altre indicazioni, opportunamente documentate, utili per gli accertamenti di cui all'articolo 6.
Salvo che si tratti di agenzie che svolgono esclusivamente attività di organizzazione, la domanda deve essere corredata dal progetto di sistemazione dei locali, da una relazione tecnico-illustrativa e dalle planimetrie.
Devono altresì essere indicati, in ordine prioritario, tre nomi prescelti per la istituenda agenzia ai fini dell'accertamento di cui al settimo comma del precedente articolo 3.
L'autorizzazione, di cui alla presente legge, dovrà indicare espressamente le singole attività di cui all'articolo 2, lettere a) e b), del primo comma, nonche le altre attività previste al secondo comma del medesimo articolo per le quali l'autorizzazione stessa è stata concessa.
Entro dieci giorni dalla data di comunicazione del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, l'imprenditore dovrà versare alla Regione, pena la decadenza dell'autorizzazione stessa, la cauzione di lire 15 milioni.
La cauzione può essere versata anche in titoli di rendita pubblica esenti da vincoli intestati al titolare stesso, oppure in titoli al portatore; può essere costituita anche mediante fidejussione bancaria irrevocabile o polizza fidejussoria assicurativa fornita da una società in possesso dei requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348 ed elencate nei decreti ministeriali attuativi.
La cauzione è vincolata per tutto il periodo di esercizio dell'agenzia a garanzia del pagamento di eventuali sanzioni previste dal secondo e quinto comma del seguente articolo 16.
Lo svincolo della cauzione, su domanda dell'interessato, è concesso dalla Regione non prima di 180 giorni dalla data di cessazione dell'attività dell'agenzia.
Le agenzie di viaggio devono inoltre stipulare polizze assicurative a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti per il contratto di viaggio e in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, nella osservanza delle disposizioni previste in materia dalla convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV).
L'impresa di viaggio è organizzata autonomamente secondo i criteri tipici della produttività aziendale.
Il titolare o gestore dell'impresa dovrà dimostrare, in relazione alle attività che intende svolgere, di possedere adeguate caratteristiche professionali e in particolare dovrà dimostrare di possedere le conoscenze previste alle lettere a), b), c), di cui al secondo comma dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217.
Qualora l'imprenditore non presti con carattere di continuità ed esclusività la propria attività nell'agenzia di viaggio o non possieda le caratteristiche professionali di cui sopra, oppure nel caso di succursali o filiali, le caratteristiche di cui al precedente comma debbono essere possedute da un direttore tecnico abilitato, collaboratore a tempo pieno dell'impresa, il quale, in tal caso, assume la responsabilità tecnica dell'agenzia di viaggio.
La sostituzione nella responsabilità tecnica dell'agenzia va effettuata con le modalità previste dal presente articolo, pena la revoca dell'autorizzazione.
Il possesso delle caratteristiche professionali è dimostrato mediante il superamento di esame di idoneità da sostenersi di fronte a una apposita commissione costituita ai sensi del successivo articolo 17.
A tali fini la Regione determina criteri, modalità e termini per l'effettuazione delle prove, definendo in dettaglio le materie di esame.
Relativamente alle caratteristiche strutturali, le agenzie di viaggio che svolgono attività di vendita e intermediazione, devono avere:
1) locali indipendenti e destinati esclusivamente alla specifica attività;
2) attrezzature tecnologiche adeguate all'attività dell'impresa.
Il titolare dell'autorizzazione che intende procedere alla chiusura temporanea dell'agenzia ne deve informare, indicandone la durata, la Regione.
La Regione può autorizzare, su domanda del titolare, la chiusura di una agenzia per un periodo non superiore a sei mesi; è ammessa una sola proroga di altri tre mesi, per gravi comprovati motivi.
L'elenco delle agenzie di viaggio autorizzate è pubblicato annualmente nel bollettino ufficiale della Regione.
Dell'avvenuta autorizzazione a nuove agenzie di viaggio e turismo viene data comunicazione dalla Regione Marche al Ministero competente per le finalità di cui all'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217.
I programmi indirizzati al pubblico, concernenti viaggi, crociere con o senza prestazioni relative al soggiorno ed escursioni, organizzati da agenzie di viaggio e turismo, devono contenere, ai fini della loro pubblicazione o diffusione in qualsiasi forma, le seguenti indicazioni:
a) data di svolgimento del viaggio o della crociera;
b) itinerario;
c) durata con espressa indicazione degli eventuali pernottamenti;
d) prezzo globale corrispondente a tutti i servizi previsti ed eventuale acconto da versare all'atto dell'iscrizione;
e) qualità e quantità dei servizi forniti con particolare riferimento ai mezzi di trasporto, categoria degli alberghi, numero dei pasti, visite guidate;
f) termine per le iscrizioni;
g) termine e condizioni per le rinunce;
h) condizioni di annullamento del viaggio da parte dell'agenzia di viaggio e turismo;
i) gli estremi della garanzia assicurativa di cui all'articolo 5.
Il riferimento ai predetti programmi deve essere citato nei documenti di viaggio quando previsti.
Qualora il documento di viaggio non sia previsto, il programma costituisce l'elemento di riferimento della promessa di servizi a tutti i fini di accertamento dell'esatto adempimento.
Le agenzie di viaggio e turismo fanno pervenire, per conoscenza, alla Regione, prima della diffusione, copia delle pubblicazioni di cui al precedente articolo 9.
Le funzioni di vigilanza e controllo sulle agenzie di viaggio e turismo sono esercitate dalla giunta regionale.
Gli organismi a carattere associativo aventi come finalità preminente e continuativa l'esercizio e la promozione del turismo sociale senza finalità di lucro debbono servirsi, per la organizzazione e la vendita di viaggi a favore dei propri associati, di agenzie di viaggio autorizzate.
Tali organismi possono, in ogni caso, promuovere e pubblicizzare all'interno dell'organismo stesso viaggi riservati ai propri associati raccogliendo le adesioni e le quote di partecipazione.
Le disposizioni della presente legge non si applicano alle "Associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale" di cui all'articolo 10 della legge n. 217/1983 per le quali si fa riserva con successiva apposita legge regionale di disciplinare i requisiti minimi omogenei e le modalità di esercizio per il compimento delle attività turistiche e ricettive in generale, ivi comprese le attività specifiche dell'organizzazione di viaggi.
Non sono soggetti alle norme della presente legge i sodalizi e le associazioni aventi finalità politiche, religiose, culturali o sportive che senza scopo di lucro organizzano ed effettuano gite occasionali giornaliere, in coincidenza di manifestazioni o ricorrenze, riservate esclusivamente ai propri associati o, comunque, appartenenti.
Per l'organizzazione di viaggi, gite ed escursioni lungo percorsi serviti da autolinee in concessione, le agenzie di viaggio e turismo autorizzate dovranno osservare le vigenti norme regionali.
Non sono soggette alla disciplina della presente legge le imprese nazionali che esercitano l'attività del trasporto terrestre, marittimo, aereo o di altro tipo, salvo che le stesse assumano direttamente anche l'organizzazione di viaggi, soggiorni, crociere ed escursioni comprendenti prestazioni e servizi resi oltre il servizio di trasporto, nel qual caso dovranno essere munite della prescritta autorizzazione.
Non sono soggetti alla disciplina della presente legge gli uffici che si occupino esclusivamente della vendita di biglietti delle ferrovie dello Stato.
Chiunque intraprenda o svolga, in forma continuativa od occasionale, attività di organizzazione e di intermediazione di cui all'articolo 2 della presente legge, senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione della Regione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 2.000.000 a lire 10.000.000 oltre alle sanzioni previste dalla legislazione vigente in materia di tasse sulle concessioni regionali.
La pubblicazione o diffusione di programmi in contrasto con le norme della presente legge, o non contenenti le indicazioni di cui all'articolo 9, o non in conformità della copia inviata alla Regione ai sensi dell'articolo 10 della presente legge, nonchè il mancato invio alla Regione di tale copia comporta la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.
In caso di recidiva nelle violazioni di cui al comma precedente, l'autorizzazione può essere sospesa e successivamente revocata.
L'accertamento delle infrazioni e la irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge sono effettuate con le modalità e le procedure previste dalla L.R. 5 luglio 1983, n. 16.
Le infrazioni di cui agli articoli 12 e 14 danno luogo alla irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 500.000 a lire 1.000.000. In caso di recidiva la somma è raddoppiata.
L'autorizzazione può essere sospesa e successivamente revocata quando l'attività dell'agenzia o dei suoi responsabili risulti dannosa o contraria allo sviluppo turistico regionale o qualora si siano modificate le condizioni originarie del rilascio dell'autorizzazione.
L'inosservanza del disposto di cui al primo comma dell'articolo 7 comporta la decadenza dell'autorizzazione.
Decorso anche il termine di proroga concesso ai sensi del secondo comma dell'articolo 7 senza che l'agenzia si sia riaperta, l'autorizzazione si intende revocata.
E' istituita una commissione giudicatrice di esame per l'accertamento dell'idoneità a svolgere le funzioni relative alle caratteristiche professionali di cui al precedente articolo 6, nominata dalla giunta regionale.
La commissione è composta da:
- il presidente della giunta o assessore da lui delegato, con funzioni di presidente;
- un titolare di agenzia di viaggio e turismo designato dall'organizzazione di categoria operante nella regione;
- tre esperti nelle diverse materie di esame, di cui uno con la qualifica di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo;
- un docente in ciascuna lingua estera oggetto di esame.
Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente del servizio turismo con qualifica non inferiore a 7 livello funzionale.
La commissione giudicatrice è costituita con decreto del presidente della giunta regionale e resta in carica per la durata di cinque anni. Essa procede all'espletamento delle prove di esame almeno una volta ogni sei mesi, qualora vi siano richieste.
Ai componenti della commissione per ogni seduta spetta un'indennità di presenza di lire 50.000.
Si applicano altresì le norme della L.R. 2 agosto 1984, n. 20.
All'interessato, che abbia superato positivamente l'esame, viene rilasciato dalla Regione l'attestato di idoneità all'esercizio delle funzioni attinenti alle singole caratteristiche professionali di cui all'articolo 6.
Le agenzie di viaggio e turismo già in possesso di licenza di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 5 del D.L. 23 novembre 1936, n. 2523 e successive integrazioni e modifiche, hanno l'obbligo di richiedere, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente articolo 3 in sostituzione della predetta licenza.
Le stesse, che sono esonerate dal pagamento della nuova tassa di concessione, debbono provvedere all'integrazione della già prestata cauzione fino alla concorrenza del limite previsto all'articolo 5.
La relativa istanza in carta legale dovrà contenere oltre alle complete generalità del titolare e del dirigente tecnico, l'esatta indicazione delle attività, previste dall'articolo 2 della presente legge, che tali agenzie già esercitano o intendono esercitare in relazione alla licenza posseduta, precisando la categoria di appartenenza secondo la precedente normativa ("A" illimitata; "A" limitata al territorio nazionale; "B"; "C").
Qualora le agenzie di cui al primo comma richiedono successivamente di ampliare l'esercizio delle attività autorizzate secondo le presenti norme transitorie, la Regione rilascerà l'autorizzazione seguendo la normale procedura prevista per l'apertura di nuove agenzie di viaggio e turismo.
Presso la giunta regionale viene tenuto e aggiornato l'elenco di coloro che hanno conseguito l'attestato di idoneità per la direzione tecnica delle agenzie di viaggio e turismo.
Nell'elenco sono altresì iscritti, a domanda opportunamente documentata, coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono le funzioni di direttore tecnico abilitato presso agenzie di viaggio e turismo regolarmente operanti di categoria "A", nonchè coloro che, prima della predetta data, abbiano svolto le funzioni di direttore tecnico abilitato presso un'agenzia di categoria "A" e i direttori tecnici in possesso di certificazione attestante l'idoneità accertata presso altra regione italiana.
Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati già abilitati a svolgere le funzioni di direttore tecnico presso uffici turistici (categoria "B") o uffici di navigazione (categoria "C"), vengono iscritti a domanda quali direttori tecnici abilitati per l'esercizio delle attività di intermediazione di cui all'articolo 2, primo comma, lettera b).