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Atto:LEGGE REGIONALE 8 luglio 1974, n. 14
Titolo:Contrazione di un mutuo passivo di L. 2.100.000.000 per la concessione di contributi in capitale agli Enti locali per la realizzazione di opere stradali ai sensi della legge 21 aprile 1962, n. 181, art. 4.
Pubblicazione:(B.u.r. 12 luglio 1974, n. 26)
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:VIABILITA’
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

Per la concessione agli Enti locali di contributi in capitale nella spesa necessaria per la realizzazione di opere stradali, ai sensi dell'art. 4 della legge 21 aprile 1962 n. 181, è autorizzata, per l'anno 1974, la spesa di L. 2.100 milioni.

Art. 2

Per il finanziamento della spesa di cui all'articolo precedente, è autorizzata l'assunzione di un mutuo passivo di pari importo, alle migliori condizioni del mercato finanziario da estinguersi nel periodo massimo di anni 10 a rate costanti semestrali posticipate e da contrarsi a trattativa passiva con gli Istituti di Credito affidatari del servizio di tesoreria regionale, o con uno degli Istituti di Credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 636 e successive modificazioni.

Art. 3

Nello stato di previsione delle entrate per l'anno finanziario 1974, titolo quinto - categoria prima - è istituito il cap. 51002 con la denominazione "Ricavo di mutui passivi contratti per la realizzazione di opere stradali" e con la votazione di L. 2.100.000.000.
Gli oneri relativi alla concessione dei contributi di cui al precedente art. 1) fanno carico al cap. 2042104 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1974 che viene dotato dello stanziamento di L. 2.100.000.000.
L'assunzione degli impegni a carico del cap. 2042104 è subordinata alla contrazione del mutuo di cui al precedente art. 2.
Le somme non impegnate al termine dell'esercizio finanziario 1974 possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 4

Gli oneri relativi all'ammortamento del mutuo di cui al precedente art. 2 sono calcolati in L. 167.500.000 per l'anno 1974, in L. 339.400.000 per gli anni dal 1975 al 1983 e in L. 165.000.000 per l'anno 1984; alla spesa relativa all'anno 1974 concernente L. 100.000.000 per il pagamento degli interessi e delle spese accessorie, e lire 67.500.000 per il rimborso della quota capitale, si provvede, rispettivamente, a carico dei seguenti capitoli che si istituiscono nello stato di previsione della spesa per l'anno 1974:
a) titolo primo, rubrica quattordicesima, capitolo 1141002 con la denominazione "Interessi passivi sui mutui contratti per la realizzazione di opere stradali" e con la dotazione di L. 100.000.000;
b) titolo terzo, rubrica seconda, cap. 302000 e con la denominazione "Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento dei mutui contratti per il finanziamento delle spese per la realizzazione di opere stradali" con la dotazione di L. 67.500.000.

Gli stanziamenti del cap. 1147001 "Fondo occorrente per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso" - spese correnti - e del cap.3010001 "Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti in corso" - spese per il rimborso di prestiti - del bilancio 1974 sono ridotti, rispettivamente di L. 100.000.000 e di lire 67.500.000.
Le annualità da iscriversi nei bilanci di previsione per gli anni successivi sono determinate in L. 339.400.000 per gli anni 1975 al 1983 e in L. 165.000.000 per l'anno 1984: agli oneri predetti si farà fronte con la quota del fondo di cui all'art. 9 della legge 6 maggio 1970, n. 281.