Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 8 gennaio 1987, n. 6
Titolo:Modificazioni della L.R. 4 dicembre 1984, n. 39.
Pubblicazione:(B.u.r. 9 gennaio 1987, n. 4)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:TURISMO
Materia:Strutture ricettive
Note:Abrogata dall'art. 76, l.r. 11 luglio 2006, n. 9.

Sommario





La L.R. 4 dicembre 1984, n. 39 è modificata nel modo che segue:
- all'articolo 2, primo comma, la lettera d) è sostituita dalla seguente lettera: "d) ammodernamento, con esclusione degli interventi di sola manutenzione ordinaria";
- all'articolo 4, dopo le parole "centri termali" sono aggiunte le parole "stabilimenti balneari e lacuali";
- il secondo comma dell'articolo 8 è sostituito dal seguente: "Per le opere fa fede l'attestato di inizio dei lavori rilasciato dal sindaco del comune competente per territorio";
- l'articolo 11 è sostituito dal seguente:
"Articolo 11 (Concessione delle provvidenze) - La giunta regionale, sulla base delle priorità previste dalla presente legge, delibera la concessione dei contributi sentita la commissione consiliare competente la quale deve pronunciarsi entro quindici giorni dall'assegnazione del parere; trascorso tale termine il parere si intende favorevole.
Ad opere ultimate o ad avvenuta acquisizione degli arredi, impianti e attrezzature i beneficiari inviano i seguenti documenti:
a) certificato di ultimazione dei lavori e di conformità degli stessi al progetto approvato, rilasciato dal sindaco del comune competente per territorio unitamente al certificato di abitabilità qualora necessario;
b) perizia giurata del tecnico sull'avvenuta realizzazione delle opere murarie e per le spese relative all'acquisizione di arredi, impianti e attrezzature; per detti beni deve essere indicata anche la data di acquisto, allo scopo di stabilire l'ammissibilità della spesa a norma dei termini stabiliti dall'articolo 8, primo comma;
c) copia delle autorizzazioni amministrative relative all'esercizio dell'attività per la quale si richiedono le provvidenze;
d) dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che la stessa iniziativa non ha beneficiato di contributi statali o regionali;
e) atti comprovanti che l'immobile oggetto del finanziamento è stato vincolato alla specifica destinazione per la durata di 10 anni.
La giunta regionale ha facoltà di disporre accertamenti sulla utilizzazione dei contributi regionali";
- il secondo comma dell'articolo 12 è sostituito dal seguente: "L'emanazione del decreto di cui al comma precedente è subordinata alla presentazione delle documentazione di cui all'articolo 11";
- il primo comma dell'articolo 14 è sostituito dal seguente: "Qualora, in sede di presentazione della documentazione finale delle iniziative realizzate, venga rilevata una diminuzione della spesa riconosciuta ammissibile in fase istruttoria, la giunta regionale delibera la proporzionale riduzione delle provvidenze".