Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1987, n. 7
Titolo:Modifiche alla L.R. 3 maggio 1985, n. 31 "Interventi per lo sfruttamento razionale delle risorse ittiche, la qualificazione e l'ammodernamento delle imprese di pesca e la promozione dei consumi ittici".
Pubblicazione:(B.u.r. 12 gennaio 1987, n. 5)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:CACCIA - PESCA - ACQUACOLTURA
Materia:Pesca - Acquacoltura
Note:Abrogata dall'art. 10, l.r. 18 aprile 1994, n. 14.

Sommario




Art. 1

Il quinto comma dell'articolo 4 della L.R. 3 maggio 1985, n. 31, è sostituito dal seguente:
"La Regione concorre all'erogazione del contributo, fino all'ammontare massimo indicato nel precedente articolo 3, quarto comma, per la parte di spesa non ammessa agli interventi pubblici di cui al comma precedente e comunque in misura tale che il finanziamento complessivo non superi il tasso massimo degli aiuti fissato dalla normativa comunitaria in vigore, fatta eccezione per quanto previsto dall'ultimo comma del citato articolo 3".


Art. 2

Il quarto comma dell'articolo 7 della L.R. 3 maggio 1985, n. 31, è sostituito dal seguente:
"Ogni impresa di pesca non può assumere più di due giovani, i quali devono avere la cittadinanza italiana o di un Paese appartenente alla comunità economica europea".